Capitale pagato dopo il deposito del ricorso monitorio e prima della notificazione: cosa fare?

Come regolarsi quando il debitore paga prima della notifica del decreto ingiuntivo ma dopo il deposito del ricorso. Cosa fare per recuperare le spese legali?

Capitale pagato dopo il deposito del ricorso monitorio e prima della notificazione: cosa fare?

Talvolta per puro caso, talvolta perché le Corti impiegano anche mesi ad emettere un decreto ingiuntivo, ci si trova nella situazione nella quale vi è stato il deposito del ricorso per ingiunzione e, in attesa dell’emissione, il debitore paga il suo debito.

E’ una eventualità nella quale il creditore e il suo legale non hanno alcuna responsabilità (in particolare quando il ritardo nell’emissione è attribuibile all’ufficio giudiziario) e, purtuttavia, il pagamento da parte del creditore del debito, vale a dire capitale (e fosse anche capitale e interessi) lascia sospeso il costo dell’attività espletata per il deposito del ricorso monitorio, e non solo dell’avvocato ma anche, ad esempio, il costo del notaio per l’estratto autentico.

Sorge il problema di cosa fare per recuperare le spese legali. Si possono recuperare?

Si deve ugualmente notificare il decreto ingiuntivo? E se controparte fa opposizione, cosa alquanto probabile?

 

La Corte di Cassazione si è trovata talvolta ad affrontare tali evenienze e ha maturato dei principi base che sono solitamente confermati ma con varianti e specificazioni.

 

Pagamento e cessazione della materia del contendere

Si ritiene che il pagamento del dovuto porti alla cessazione della materia del contendere e che la procedura monitoria perda la ragione d’essere. Si intende che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. 8428/2014).

Tuttavia in materia non vi è perfetto allineamento della giurisprudenza trovandosi chi determina tale cessazione al pagamento del solo capitale e interessi (Cass 27234/2017), chi invece richiede che il pagamento effettuato abbia ricompreso le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo (sempre Cass. 8428/2014).

 

La tempistica: pagamento prima della notifica e 1) dopo il deposito del ricorso, 2) dopo l’emissione del decreto ingiuntivo

Un caso particolare lo troviamo in Cass. 9033/2010 nel quale depositato il ricorso monitorio dopo poche ore vi è stato il pagamento dell’importo capitale.

La Corte del 2010 distingue, quindi, i due casi: il prima e il dopo l’emissione del decreto. Afferma la Corte di Cassazione in Sentenza 9033/2010: “a seguito di tale pagamento della sorte capitale si è verificato un fatto parzialmente estintivo dell'obbligazione che impedisce di affermare la legittimità dell'ingiunzione, la quale va valutata non al momento del deposito del ricorso, ma al momento dell'emissione del provvedimento”.

 

Notifica nonostante il pagamento

Vi sono pronunce (9033/2010) che ritengono che il ricorrente, una volta divenuto consapevole che il debito sia stato già pagato dal debitore, dovrebbe astenersi dal notificare il ricorso e decreto. Addirittura ravvisando, in caso contrario, ipotesi di responsabilità processuale: “... è indubbio che ricorrano tutti i presupposti perchè possa applicarsi la norma di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, per avere proseguito l'azione monitoria, quanto meno, per colpa grave, costringendo così l'odierna resistente alla necessaria proposizione dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., allo scopo di far valere l'avvenuta estinzione della sua obbligazione”. Ma non tutte le pronunce sono allineate a questo arresto.

 

In caso di opposizione al decreto ingiuntivo pagato prima della notifica

Il giudicio di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo costante giurisprudenza, non deve limitarsi alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Costituisce un giudizio a cognizione piena della sussistenza del credito.

La giurisprudenza considera il giudizio di opposizione come unito alla fase cautelare e anche la decisione sulle spese dovrà tenere in considerazione la fondatezza della pretesa nel suo insieme (sulla fondatezza o legittimità della richiesta si nota un discrasia mai ricomposta sul tempo del pagamento, vale a dire prima o dopo l’emissione del d.i.).

Da ciò taluno ha sostenuto che, proprio per tale motivo, anche nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo pagato prima della notifica, si dovrebbe aver riguardo alla fondatezza della domanda nel momento in cui viene effettuato il deposito della richiesta di ingiunzione.

Argomentazione che non ha presa nella giurisprudenza di legittimità, la quale sposta (in modo opinabile, ad avviso dello scrivente) il momento della verifica della fondatezza della domanda al verificarsi della notificazione 1.

Anche in tal caso, tuttavia, non vi è una linea condivisa, e vedasi ad esempio Cass. 8428/2014, che cita pure un precedente, secondo la quale “ ... ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto nei confronti dell'ingiunto, le ha conseguentemente poste a carico dell'opponente (v. nello stesso senso Cass. 18 ottobre 1983 n. 6121) …. la Corte di merito, sul presupposto della cessazione della materia del contendere, si è limitata a regolare le spese in base al criterio della soccombenza virtuale, per quanto sopra esposto. E' allora evidente che l'accertamento quale fondamento della condanna alle spese riposa nella riconosciuta fondatezza della originaria pretesa creditoria del condominio intimante e non già in comportamenti commendevoli della parte opponente”.

 

Recupero delle spese legali del decreto ingiuntivo

Il prevalente orientamento è nel senso che il pagamento comporta la cessazione della materia del contendere e la necessità di revoca del decreto ingiuntivo nella eventuale fase di opposizione.

Ci si chiede, a questo punto, se il creditore debba assorbirsi, quale danno, il costo della procedura monitoria.

La giurisprudenza di legittimità pare concedere il diritto al recupero in separata sede: “Diversa dalla valutazione di soccombenza su cui poggia la regolamentazione delle spese processuali è quella della riconducibilità causale, a fini risarcitori, alla mora debendi dell'intimato delle spese legali liquidate per un decreto ingiuntivo non notificato, a causa dell'intervenuto pagamento della somma capitale successivo alla richiesta di emissione” Cass 27234/2017.

Il creditore dovrà astenersi dal notificare il ricorso e decreto per ingiunzione ma potrà agire per la richiesta del danno sostenuto per tale procedura interrotta anzitempo dall’intervenuto pagamento.

Punto di riferimento anche il provvedimento di Corte di Cassazione 164/1996, riguardante un caso di pagamento ed emissione del ricorso avvenuti il medesimo giorno.

L’avvocato aveva ricevuto in proprie mani il pagamento del capitale e si era riservato di chiedere l pagamento delle spese legali.

L’ordinanza del 1996 è chiarissima nell’elencare i giusti passi da compiere nel caso di cui si discute.

Afferma, infatti , come sia “ … evidente la legittimità, opportunamente evidenziata, sia della richiesta di decreto ingiuntivo sia dell'avvenuta conseguente assunzione, da parte del notaio, dell'obbligo di corrispondere al proprio procuratore legale la somma per spese, diritti ed onorari”.

Ne consegue il diritto del creditore ad ottenere il risarcimento dell'ulteriore danno derivatogli dal ritardo del pagamento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

E conclude: “Può dunque affermarsi che il debitore in mora è tenuto, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., a corrispondere al creditore il risarcimento ulteriore - oltre quello, in ogni caso dovuto, mediante il versamento degli interessi allorché viene data la prova di danni maggiori. Tra questi ben possono essere annoverate le spese sostenute per un decreto ingiuntivo richiesto prima della "solutio", decreto che, per quanto non notificato (a causa dell'avvenuto pagamento della somma capitale), sia da porre in rapporto di effetto a causa - accertato in sede di merito - con la "mora debendi"”.

 

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1 - Come ad esempio cass. 27234/2017: “ … orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel procedimento di ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento; ne consegue che quando, come nel caso in esame, il debitore abbia provveduto all'integrale pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, in quanto la fondatezza del decreto, ai fini del giudizio di soccombenza inerente la liquidazione delle spese di lite, va comunque verificata non al momento del deposito del ricorso, ma a quello della notificazione del decreto

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