Provvisoria esecutività del capo del provvedimento contenente la condanna alle spese
Sulla esecutività della condanna alle spese contenuta in una ordinanza dichiarativa della incompetenza del giudice adito. Cassazione Ordinanza n. 10826/2020

Ai sensi dell'art. 282, così come novellato dalla L. 26.11.1990, n. 353, la condanna alle spese del giudizio contenuta nella sentenza di primo grado comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza, indipendentemente dalla natura - se di condanna, costitutiva o di mero accertamento.
Ciò è quanto confermato dalla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10826 depositata in data 5 giugno 2020.
E’ noto che l’esecutività delle sentenze di accertamento non diventano esecutive (non possono, quindi, essere messe in esecuzione) fino al loro passaggio in giudicato 1, e ciò a seguito della novella dell’art. 282 del cod.proc.civ. introdotta nel 1990.
La questione ancora divide la dottrina e la stessa giurisprudenza è chiamata talvolta a mettere a punto la portata del principio non sempre facilmente qualificabile nei casi concreti. Cassazione 18512/2007 ha avuto modo di affermare che “La disputa della dottrina sull'estensione dell'art. 282 c.p.c., alle sentenze di mero accertamento o costitutive appare allora, in realtà, priva di giustificazione, poichè questa norma si riferisce alle statuizioni condannatorie della sentenza, sia che essa abbia come presupposto solo un accertamento, sia che essa abbia come presupposto un accertamento ed un effetto costitutivo. Il senso della norma è che l'accertamento positivo del modo di essere dell'ordinamento, tanto se sia stata esercitata un'azione di condanna quanto se sia stata esercitata un'azione costituiva, giustifica la possibilità di utilizzare la sentenza come titolo esecutivo se all'accoglimento di tali azioni si accompagni, come complemento della tutela sostanziale oggetto di esse una statuizione condannatoria”.
Con Cassazione 25743/2013 si è chiarito che l’azione di risoluzione del contratto, ad esempio, mira ad ottenere una sentenza dichiarativa, vale a dire l'avvenuta risoluzione del contratto. In tale ipotesi il provvedimento non sarebbe esecutivo fino al giudicato.
Ma non è così semplice. Sovente ad un accertamento sentenziato consegue un capo condannatorio, come nel caso di accertamento della finita locazione e condanna al rilascio.
Le stesse Sezioni Unite (con sentenza 4059/2010) hanno affermato come assolutamente ammissibile e giustificata l'anticipata esecutorietà del capo condannatorio prima che intervenga il giudicato dell’altro capo dichiarativo.
Si è arrivati, quindi, costruire il principio secondo il quale l’esecutività del capo condannatorio sarà ammessa ogni qual volta sussista un nesso sinallagmatico con il capo dichiarativo (sempre SS.UU. 4059/2010, la quale a titolo di esemplificazione ha affermato quanto segue: “Va precisato che la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva va riconosciuta in concreto volta a volta a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato. A tal fine occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva”).
Condanna alle spese giudiziali di sentenza dichiarativa
Il caso in commento, tuttavia, si sofferma sulla esecutività del capo di condanna alle spese di lite di un provvedimento dichiarativo.
La giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che il capo contenente la condanna alle spese giudiziali contenuta in sentenza di primo grado, e non ancora passata in giudicato, sia provvisoriamente esecutiva.
Tale capo dichiarativo potrà concernere una questione di rito oltre che di merito.
Si è così affermato che le pronunce accessorie relative alle spese giudiziali hanno forza esecutiva a prescindere dall'esecutività della sentenza principale di merito.
Tuttavia sul concetto di accessorio (capo accessorio del provvedimento) non tutti concordano poiché è naturale che se di accessorio si tratti allora deve seguire le sorti del capo principale di riferimento. Si è così coniato un termine (e concetto) alternativo dichiarandosi che il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce un corollario e non un accessorio (Corte Cost. sentenza n. 232/2004).
Come corollario potrà avere una sua autonoma vita.
Esecutività della condanna alle spese in una ordinanza
Se sostanzialmente tutta la giurisprudenza si è occupata del capo condannatorio delle sentenze, la sentenza qui in commento, Cassazione n. 10826/2020, decideva sulla esecutività di una ordinanza conclusiva del giudizio contenente una statuizione sulla competenza.
Il ricorrente per cassazione lamentava che le ordinanze non hanno efficacia esecutiva se non nei casi tassativamente previsti dalla legge. Tuttavia la Corte di Cassazione rigetta tale assunto e dichiara: “L'ordinanza dichiarativa di incompetenza è un provvedimento col quale il giudice chiude il processo dinanzi a sé, e nel quale pertanto il giudicante deve provvedere sulle spese, in base al combinato disposto degli artt. 91 e 279 c.p.c., come ripetutamente affermato da questa Corte”.
Quanto all’effetto dichiarativo del capo della sentenza la stessa Corte conclude affermando che “tale principio vale infatti per le eventuali statuizioni cassatorie contenute in quella sentenza (ad esempio, l'affermazione di nullità del precetto), ma non certo per il capo di condanna alle spese, il quale come tutte le statuizioni di condanna è immediatamente esecutivo ex art. 282 c.p.c., a prescindere dalla natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede”.
In tal modo possiamo affermare che si estendono alle ordinanze i principi elaborati in merito alla esecutività del capo di condanna alle spese di lite conseguenti ad una pronuncia dichiarativa.
_________
1 - Una fra tante, si cita Cassazione Ordinanza n. 9637/2020, secondo la quale “La sentenza di mero accertamento di una servitù o della sua inesistenza non costituisce, in difetto di statuizioni di condanna, titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione misure idonee a far cessare impedimenti, turbative o molestie”.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 10826 dep. 05/06/2020
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!