La rinegoziazione dei mutui per la prima casa che è oggetto di procedura esecutiva

La Legge 157 /2019 introduce la possibilità per il debitore di rinegoziare il mutuo prima casa in sede di esecuzione per un importo non superiore a 250.000 euro, anche con l'aiuto di parenti o affini

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La rinegoziazione dei mutui per la prima casa che è oggetto di procedura esecutiva

La Legge 157 /2019 (di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 titolata «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».) introduce la possibilità per il debitore di rinegoziare il mutuo prima casa in sede di esecuzione per un importo non superiore a 250.000 euro.

Nel caso di consumatore, acquirente di prima casa mediante finanziamento bancario con garanzia ipotecaria, dopo l’apertura della procedura di esecuzione forzata sull’immobile ipotecato, potrà chiedere un termine (il giudice dopo l’istanza sospende l'esecuzione per un periodo massimo di sei mesi) per la rinegoziazione del mutuo.

E’ questa la novità introdotta dall’art. Art. 41-bis titolato “Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”.

La banca potrà essere sia il creditore procedente che intervenuto. Il debito complessivo non deve superare i 250.000 euro. Non deve essere pendente nei riguardi del debitore una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

La possibilità data è quella di poter chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, ad una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Prima di poter procedere gli eventuali altri creditori dovranno essere tacitati e quindi aver ottenuto la loro rinuncia all’esecuzione.

 

Il termine massimo. E’ previsto che l'istanza possa essere presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

 

Garanzia del parente. La stessa possibilità potrà essere concessa se il finanziamento sia stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, viste le probabilità che un istituto di credito non conceda finanziamenti ad un debitore esecutato. In questo caso “il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile in suo favore”, a favore del parente o affine.

 

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Di seguito il testo di

Art. 41-bis Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva

1. Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa' veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, e' conferita al debitore consumatore, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

 

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