La consegna della documentazione bancaria può essere intimata con decreto ingiuntivo
La consegna della documentazione bancaria al cliente può avvenire in via telematica e senza costi. Al rifiuto della banca si può ottenere un decreto ingiuntivo di consegna. Conferma di Cassazione Ordinanza n. 8173/2025
Il fatto.
Ottenuto decreto ingiuntivo di consegna di documentazione bancaria da parte di un cliente della banca e contro la stessa, nel giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo veniva revocato, assumendo la Corte d’Appello che il diritto riconosciuto dall’art. 119 TUB (di consegna della documentazione) non può essere esercitato con le forme del decreto ingiuntivo.
Dell’art. 119 TUB rileva il comma 4 il quale così recita: “4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Nel caso di specie la banca non aveva consegnato la documentazione stante il rifiuto del cliente di pagare la somma di circa euro 82 per la produzione delle necessarie copie fotostatiche. Una specie di “diritto di segreteria” che tutte le banche applicano per la consegna della documentazione in copia.
Il correntista ricorre per la cassazione della sentenza del merito. Decide la Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 8173 depositata in data 28/03/2025
Natura del diritto ad avere le copie della documentazione bancaria ex art. 119 TUB
Ricorda la S.C. che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale”.
Con la conseguenza che tra gli strumenti processuali attivabili per la tutela di un diritto rientra anche il procedimento per decreto ingiuntivo.
In merito all’argomentazione di Corte d’Appello secondo cui il ricorso monitorio non sarebbe strumento utile ai fini della consegna della documentazione essendo richiesto un “facere” la Corte di Cassazione cita proprio recente provvedimento il quale chiarisce che “l'oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale … , diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare”.
Continua la S.C. asserendo che qualora si dovesse pure considerare che la banca per poter consegnare la documentazione dovrebbe attivarsi ponendo in essere un facere (es. fotocopiando i documenti o stampandoli) esso ha carattere meramente secondario, strumentale e, infine, eventuale.
Ad esempio la banca, riferisce sempre la Cassazione, potrebbe, se così accettato dal cliente, inviare o consegnare la documentazione per via telematica, visto che già si trova originariamente in tale stato.
A conclusione la Corte di Cassazione ribadisce il principio di diritto secondo cui
“il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia”.
Richiesta della documentazione finalizzata alla prova in giudizio
La Corte di Cassazione sfiora con un rimando anche la questione dell'utilizzo dello strumento processuale dell'art. 210 c.p.c. vale a dire l'ordine che il Giudice può dare di esibilizione da parte di un terzo. Questione controversia sulla quale vi sono state nel tempo pronunce discordanti.
Scrive la Corte: "In quanto autonomo diritto sostanziale, quindi, lo stesso, in caso di inottemperanza dell’istituto di credito, ben può trovare autonoma tutele in sede giurisdizionale, e cioè essere oggetto di una specifica domanda volta a conseguire la condanna all’adempimento dell’obbligo legale, al di là della finalità posta alla base della domanda medesima, e quindi al di là dei casi in cui, essendo la richiesta funzionale all’esercizio in giudizio di un ulteriore pretesa, si possa altresì venire a presentare il distinto profilo dell’impiego ulteriore dello strumento processuale di cui all’art. 210 c.p.c. (in ordine al quale la posizione di questa Corte è stata recentemente chiarita da Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24641 del 13/09/2021 e da Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022).
In quest'ultimo provvedimento, ad esempio, si sottolinea l'accoglibilità della richiesta ex art. 210 c.p.c. solamente nel caso in cui non vi sia stata altra possibilità e mai comunque nel caso di inerzia dell'interessato: " ... il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della banca e, tal fine, può anche avanzare istanza di esibizione della documentazione, nel corso di un giudizio, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ.; - deve, tuttavia, rammentarsi che tale rimedio non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e, pertanto, è utilizzabile solo quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa".
Dagli argomenti utilizzati dalla Corte in parte motiva rimane un dubbio: sembra di poter evincere una scissione fra il diritto alla consegna della documentazione e l'eventuale diritto al pagamento degli oneri di tale produzione. Vale a dire che potrebbe evincersi dall'argomentare della Corte che pur sussistendo un diritto alla consegna da parte del cliente che non può essere osteggiato (e quindi negato) dalla pretesa economica della banca, potrebbe darsi per sussistente un separato diritto della banca ad agire per il recupero della spesa così sostenuta.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez I Civile, Ordinanza n. 8173 del 28/03/2025
RITENUTO IN FATTO
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