Interessi di mora convenzionali nel rapporto bancario e tasso di usura
Interessi corrispettivi e di mora nel rapporto bancario. Clausola penale. Applicazione della normativa anti-usura. Clausola di salvaguardia. In Cassazione civile Sentenza n. 26286/2019

Il fatto.
Nel classico contenzioso fra cliente e banca, il cliente sollevava la questione del superamento del tasso soglia anti-usura nell’applicato cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Sul caso si è pronunciata la Corte di Cassazione civile Sez. III, con Sentenza n. 26286 depositata in data 17 ottobre 2019 con una esemplare pronuncia che ha generato quattro principi di diritto.
Il caso pone delle questioni rilevanti in materia di libertà contrattuale nella determinazione della penale convenzionale da applicarsi in caso di mora.
La pronuncia risulta utile anche per la chiara descrizione degli usuali rapporti cliente-banca che sfociano nelle usuali problematiche di mancato pagamento delle rate, nello sviluppo delle fasi patologiche del rapporto (incaglio – sofferenza – recesso) e terminologia utilizzata. Un valido motivo per andarsi a leggere la sentenza per esteso.
Cumulo degli interessi corrispettivi e interessi di mora pattuiti (clausola penale)
Secondo la banca ricorrente sarebbe errato cumulare gli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica del superamento del c.d. "tasso soglia" dell'usura (così come invece aveva effettuato il CTU nel merito), dovendosi conteggiare solamente gli interessi di mora.
Il contratto prevedeva che nel caso di mancato pagamento nei termini andava applicata una mora, calcolata in una percentuale, che si andava ad aggiungere al tasso convenzionale.
La clausola contrattuale stipulata dalle parti, quindi, in caso di mora, prevedeva il cumulo degli interessi convenzionali con quelli di mora.
La S.C. per affrontare l’argomento primariamente si chiede che cosa si debba intendere come "cumulo" degli interessi corrispettivi e moratori, e distingue il caso in cui vi sia stata la risoluzione del contratto per inadempimento (nel qual caso non si potrà più parlare di interesse corrispettivo) dal caso di ritardo e quindi di messa in mora senza conclusione del rapporto contrattuale.
La S.C. conclude con l’affermazione secondo la quale: “Una volta costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere hanno tutti natura moratoria, a prescindere dai criteri negoziali di determinazione del tasso convenzionale di mora. Ed è così sia nel caso il cui il rapporto sia stato definitivamente "chiuso", sia quando il rapporto è ancora pendente”.
Analogamente per le clausole penali “il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo”.
Ne consegue la formulazione del seguente principio di diritto:
"Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".
Tasso di usura oggettivo e mancanza del Tasso Effettivo Globale Medio
Sulle modalità di calcolo del tasso soglia si tiene in considerazione quanto complessivamente pagato dal cliente della banca senza distinzioni fra interesse corrispettivo e moratorio.
La rilevazione della usura “oggettiva” o “presunta” non può essere impedita dalla mancanza del TEGM, poiché la Banca d’Italia rileva comunque il tasso medio degli interessi di mora. E, afferma la Corte, “Per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà dunque sufficiente sommare al "tasso soglia" degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996”.
Ne consegue la formulazione del seguente principio di diritto:
"Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Infatti, poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato - senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la "parte" corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, il "tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto)".
Penale ridotta dal giudice ad equità
Il codice civile prevede la possibilità che il giudice che ravvisi l’eccessività di una penale, pur concordata fra le parti, provveda a ridurla, secondo equità.
Si parla di riduzione, quindi, e non di cancellazione o eliminazione della penale.
Da altro canto il superamento del tasso soglia comporta la nullità della pattuizione, con cancellazione del relativo obbligo.
Non esiste secondo la Corte di Cassazione una incongruità del sistema in quanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., da un lato, e dell'art. 1384 cod. civ., dall'altro, sono differenti. E, ancora, “differenti sono pure gli effetti, poiché l'art. 1815, secondo comma, cod. civ. prevede la totale caducazione della pattuizione degli interessi oltre soglia («se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»), mentre, nel caso di reductio ad aequitatem, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, anche se ridotta dal giudice nella misura ritenuta equa”.
Da applicarsi il primo in presenza di accertamento di sussistenza “assoluta” di usura per superamento del tasso soglia, mentre il secondo caso potrà essere considerato dal giudice in funzione della ritenuta eccessività della penale.
Formula la S.C. il seguente principio di diritto:
"Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l'art. 1815, secondo comma, cod. civ., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il "tasso soglia" che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996, e l'art. 1384 cod. civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all'apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l'obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa".
Clausola di salvaguardia a tutela della banca
Interessante la presa di posizione della Corte la quale dichiara “Dal punto di vista pratico tale clausola [di salvaguardia] opera in favore della banca, piuttosto che del cliente”, poiché “previene il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca”.
Ciò nonostante la S.C. salva la validità della c.d. “clausola di salvaguardia” ritenendola né illecita né elusiva del sistema. Non farebbe altro che mettere in contratto, pattuire, ciò che è previsto dalla legge.
Ciò comporta una importante conseguenza riguardo all’onere della prova, che va così a ricadere in capo all’istituto di credito.
Esprime la Corte di Cassazione il seguente principio di diritto:
"In tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia" antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 26286 dep 17/10/2019
FATTI DI CAUSA
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