Concorso di colpa del danneggiato. Rivalutazione e interessi dal fatto anche per danno contrattuale
Nelle obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie spetta la rivalutazione monetaria e interessi compensativi a decorrere dall'evento dannoso. Sulla corresponsabilità del danneggiato. Cassazione civile Ordinanza n. 37798/2022

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 37798 depositata in data 27 dicembre 2022 si è occupata del dies a quo dal quale calcolare interessi e rivalutazione in un rapporto contrattuale, precisamente un rapporto di conto corrente bancario.
Il caso vedeva alcuni dipendenti di uno studio professionale operare “allegramente” sui conti correnti del datore di lavoro, con operazioni basate su sottoscrizioni falsificate in modo “grossolano”, operazioni che producevano un ammanco di danaro.
Nella causa si è discusso di due elementi che qui interessano, e sono:
1) il bilanciamento fra la responsabilità della banca nel mancato controllo delle sottoscrizioni e la corresponsabilità del datore di lavoro per non aver adeguatamente controllato l’operato dei dipendenti;
2) quale sia il termine a quo per il calcolo degli accessori del danno, vale a dire interessi e rivalutazione monetaria, in un danno di tipo contrattuale (rapporto di conto corrente).
Corresponsabilità del danneggiato
La responsabilità dell’istituto bancario era emersa dalla CTU che aveva accertato l'agevole riconoscibilità delle falsificazioni, in ragione della grossolanità di esse. Quanto alla mitigazione della predetta responsabilità per il comportamento del danneggiato esso, parimenti, era strato accertato essendo emerso in corso di causa che il correntista aveva omesso qualunque controllo sull'operato di due dipendenti del loro studio, ai quali era stata consentita la piena operatività nei rapporti bancari per almeno cinque anni, con un imponente numero di documenti contraffatti e grandi valori sottratti, senza neppure il controllo delle evidenze periodiche degli estratti conto.
Ricorda la S.C. che l'art. 1227 c.c., comma 1, prevede l'ipotesi che la condotta del danneggiato concorra a cagionare il danno.
La norma dispone che in tale caso il risarcimento sia diminuito in proporzione alla gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne siano derivate. Il fatto dello stesso danneggiato può assumere rilievo, sino al punto di recidere il nesso eziologico tra la condotta e il danno stesso.
Al danneggiato è richiesta una ragionevole prudenza al fine di evitare danno a se medesimo.
Quanto al gradi di cautela, la stessa Corte specifica che l'ordinamento impone un dovere generale di "ragionevole cautela", ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ricondotto al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.
L'accertamento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, del contributo causale della vittima all'evento dannoso è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario diligente dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza, senza che neppure occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile alla vittima.
Termine per il calcolo degli interessi e rivalutazione monetaria sul danno
E’ principio comune che il danno aquiliano si intende debito di valore mentre il danno scaturente dal contratto (classico inadempimento) costituirebbe debito di valuta.
Con la conseguenza che il termine per calcolare gli accessori nel primo caso (danno extracontrattuale) decorrerebbe dal verificarsi del danno stesso, mentre nel secondo (contrattuale) decorrerebbero dalla messa in mora.
La Corte specifica, tuttavia, che anche nell’ipotesi di rapporto contrattuale deve considerarsi che “l'obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
Secondo la Corte di Cassazione, così come in ipotesi di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal D.Lgs. n. 58 del 1998, anche nel caso di inadempimento al contratto di conto corrente e degli altri contratti bancari conclusi tra le parti spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, posto che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (fra le altre, Cass. 6 settembre 2022, n. 26202).
Gli interessi e la rivalutazione, afferma la S.C., nel caso di specie, decorrono dalla causazione del danno, che coincide con i singoli prelievi illeciti.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022
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