Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) incide nel tasso soglia antiusura

Per la determinazione del tasso di interesse si calcola anche la capitalizzazione trimestrale ai fini del calcolo del superamento della soglia dell’usura bancaria. Cassazione Ordinanza n. 33964/2022

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Capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (anatocismo) incide nel tasso soglia antiusura

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 33964 depositata in data 17 novembre 2022 si sofferma a ribadire le modalità di calcolo dei costi del conto corrente, in relazione al tasso soglia della legge antiusura.

Trattasi dell’applicazione dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, dell’art. 1, comma 1, del D.L. nr. 394/2000 e dell’art 644 c.p.

Nel caso di specie parte ricorrente lamentava che nel rapporto in questione il tasso effettivo globale, concordato in misura pari al 14,47 % annuo e quindi superiore al tasso soglia dell’epoca, pari al 14,06 %, fosse la risultante dell’incremento del tasso nominale del 13,75 % per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La Corte d’Appello non aveva riconosciuto tale superamento basandosi sulla CTU la quale aveva fatto riferimento alla formula di calcolo indicata dalla Banca d’Italia che non prevede che venga computata la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg.

Secondo la Corte di Cassazione il ragionamento seguito dalla Corte contrasta con la normativa dettata in tema di usura, in particolare la norma dell'art. 644, comma 5, secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito".

Solo imposte e tasse vanno escluse dal calcolo.

Afferma la Corte che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime indubbiamente un costo del credito, con la conseguenza che, in quanto tale, la stessa deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro.

Aggiunge, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d’appello, le istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione del TEGM comprendono gli effetti della capitalizzazione, affermando: “Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il “tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall’intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua – quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all’anno, applicata in concreto – rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere”.

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione Civile, sez. I, Ordinanza n. 33964 dep. 17/11/2022

 

 

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