La richiesta alla banca degli estratti conti deve precedere l’inizio del giudizio. Novità

L’istanza di esibizione della documentazione ai sensi dell’art. 210 cpc è ammessa solo se richiesta alla banca prima dell’inizio della controversia. Cassazione Sentenza n. 24641/2021

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La richiesta alla banca degli estratti conti deve precedere l’inizio del giudizio. Novità

La Sentenza n. 24641 depositata in data 13 settembre 2021 della Corte di Cassazione introduce una importante novità giurisprudenziale in ordine alle modalità con le quali deve essere affrontato il giudizio contro la banca per interessi anatocistici o usurai.

Per stessa ammissione della Corte si assiste ad un cambio di indirizzo in merito alla possibilità del cliente di intraprendere l’azione giudiziaria con riserva di chiedere nel corso del giudizio, attraverso lo strumento dell’art. 210 c.p.c. l’ordine all’istituto di credito di depositare la documentazione (gli estratti conto) necessaria ai conteggi dell’eventuale superamento del tasso soglia.

 

Sul diritto del cliente di chiedere copia degli estratti conto

Preventivamente la S.C. esamina il diritto del cliente della banca ad espletare una richiesta di copia degli estratti conto e con quale estensione si eserciti tale diritto.

Concludendo che il cliente avrà naturalmente il diritto di ricevere l’estratto conto trimestralmente, come da regolamentazione del rapporto ma avrà anche il diritto di richiedere nuovamente la copia di tale documentazione, in un secondo tempo. Scrive la Corte: “In sintesi:

-) ai sensi del secondo comma dell'articolo 119 la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;

-) ai sensi del quarto comma il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso.

Insomma - potrebbe dirsi - la norma, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire, se non distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa. E però non può mancarsi di sottolineare che la disposizione possiede un notevole rilievo ulteriore, perché consente di ottenere la consegna della documentazione non soltanto dal cliente, quanto da altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo del cliente: p. es. il curatore fallimentare, l'erede, eventualmente (questa Corte si è recentemente espressa in tal senso) il fideiussore”.

 

Richiesta della documentazione alla banca ex art. 210 c.p.c.

Scrive la Corte che il quesito che le si è sottoposto “è se il cliente possa avanzare la domanda per così dire «al buio», riservando di proporre in sede giudiziale, solitamente per il tramite dell'articolo 210 c.p.c., l'istanza di deposito in giudizio, da parte della banca, degli estratti conto dell'ultimo decennio, necessari a fornire il supporto probatorio, sia pur soltanto ipotetico, alla domanda in tal modo per l'intanto esplorativamente avanzata”.

Rammenta la Corte che diversi arresti di legittimità hanno permesso tale possibilità, tuttavia, afferma “la soluzione che precede non può essere condivisa sicché ad essa non può essere data ulteriore continuità”.

Il richiamo all’art. 119 TUB non è pertinente, secondo questa nuova linea interpretativa, in quanto “… l'articolo 119, quarto comma, non è norma sull'onere della prova, bensì come si è visto è norma dettata per lo scopo della trasparenza bancaria: la sua formulazione e ratio non consente di desumere che il legislatore abbia inteso consentire al cliente di richiedere, senza limite alcuno, la consegna degli estratti conto a lite pendente, grazie all'intervento del giudice”.

Continua affermando che “l'istanza rivolta in giudizio alla banca a consegnare gli estratti conto, ai sensi del quarto comma dell'articolo 119, si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta - non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora - quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza dell'interesse ad agire”.

La banca è obbligata a fornire detta documentazione e il suo rifiuto o ritardo costituisce inadempimento. Il cliente non potrà far valere un inadempimento se non ha prima chiesto alla banca di adempiere, pena, addirittura, la carenza di interesse ad agire. Solo nel caso in cui il cliente abbia fatto preventiva richiesta alla banca senza ottenere la documentazione richiesta potrà proporre efficacemente in corso di causa l'istanza di produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

 

In conclusione la S.C. afferma il seguente principio:

«Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, quarto comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse».

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. I Sentenza n. 24641 del 13/09/2021

 

FATTI DI CAUSA

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