Il sanitario assolto in sede penale può essere condannato al risarcimento in sede civile

Un acuto approfondimento del rapporto fra giudizio penale con assoluzione e richiesta di risarcimento danni in sede civile con particolare riguardo alla responsabilità medica. Cassazione Civile Sentenza n. 22520/2019

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Il sanitario assolto in sede penale può essere condannato al risarcimento in sede civile

La Sezione Terza della Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 22520 depositata in data 10 settembre 2019 compie un mirabile ed approfondito esame (in ben 37 pagine) del coordinamento fra da una parte la posizione della parte civile nel giudizio penale, la quale chiede la condanna al risarcimento del danno, e dall’altra parte il giudizio civile, in particolare nel giudizio di rinvio conseguente al proscioglimento dell’imputato.

 

Il fatto.

Tizio recatosi all’ospedale con grave dolore al torace, disturbi respiratori ed altro, veniva dimesso dopo una prima visita con elettroencefalogramma dal quale non risultava in atto un problema cardiaco.

Tornava dopo poche ore e, nonostante le cure, dopo poco restava senza vita.

Il Tribunale penale, ritenuto per negligenza professionale colpevole del reato di cui all'art. 589 c.p., condannava il medico alla pena sospesa di sei mesi di reclusione, al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita ed al pagamento delle spese processuali.

La Corte d'Appello assolveva, invece, l'imputato per assenza di prova del nesso causale tra la sua condotta omissiva e l'evento morte, con la formula perché il fatto non sussiste.

Ricorreva per cassazione la parte civile, la quale annullava la sentenza d’appello con rinvio, ex art. 622 c.p.p., al giudice civile competente affinché con giudizio controfattuale valutasse se, anche in presenza della patologia cardiaca da cui era affetta la vittima — aritmia ventricolare maligna — l'adesione da parte dell'attuale ricorrente alle linee guida avrebbe consentito di effettuare una diagnosi differenziale e di intervenire tempestivamente in modo risolutivo.

La Corte d'Appello del rinvio dichiarava la responsabilità professionale del medico e confermava la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

 

Il secondo ricorso per cassazione

Il medico ricorre contro il provvedimento che definiva il giudizio del rinvio lamentando che il giudice avrebbe dovuto attenersi ai limiti tracciati dal giudicato penale, essendo stato il giudizio di rinvio disposto solo ai fini della responsabilità civile, al quale dovrà applicare le regole del giudizio penale. Giudizio penale, ricordiamo che si era concluso con il proscioglimento del secondo grado.

La questione posta è veramente interessante e viene dalla Corte di Cassazione enucleata in modo analitico secondo il seguente schema:

a) se ai fini dell'accertamento del nesso causale tra condotta omissiva ed evento nel giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in seguito all'annullamento della sentenza penale limitatamente ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, il giudice del rinvio sia vincolato o meno alle statuizioni sul punto emergenti dalla pronuncia della Corte di Cassazione penale, ovvero se, fermo l'accertamento dei fatti materiali operato dal giudice penale, il giudice del rinvio possa rivalutarli in via autonoma qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno;

b) se il giudice civile sia tenuto ad applicare le regole di giudizio del diritto penale e non le distinte regole di giudizio consolidatesi nella giurisprudenza civile;

c) se, ai fini dell'accertamento del nesso di causa, il giudice del rinvio debba avvalersi della regola propria del processo penale (basato sul giudizio di alta probabilità logica) o di quella adottata nel processo civile (teoria del più probabile che non).

 

Natura del giudizio del rinvio ex art. 622 c.p.p.

L’indagine della S.C. si focalizza sulla natura del rinvio alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 622 c.p.p.

art. 622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.

La terza sezione si è già negli ultimi tempi occupata della norma appena indicata e già aveva tracciato il solco della decisione in commento 1.

Vari motivi, che la Corte elenca, portano a considerare effettiva la separazione concettuale dell’indagine penale rispetto alla cognizione civile.

Ad esempio, la Corte si chiede se essendo il processo penale incentrato sulla responsabilità dell'imputato, qualora sia venuta meno l'esigenza di accertare il fatto reato, sia spendibile per la prospettazione dell'illecito civile. Ancora, si chiese se, posto che l'azione civile esercitata nel processo penale risultava legata al reato oggetto di accertamento penale, sia legittimo proseguire per l’accertamento civile.

Senza contare, sempre parole della S.C., “la rilevanza da riconoscersi all'elemento soggettivo, sia nell'ipotesi in cui il reato da accertare in sede penale fosse solo perseguibile a titolo di dolo — il dubbio è se a fini risarcitori possa rilevare anche la colpa — sia quando il reato accertato fosse colposo — il dubbio in tale secondo caso è se la colpa penale coincida con la colpa in sede civile”.

 

Elemento distintivo, secondo la Corte, è la scelta del legislatore di rinviare alla Corte d’appello in sede “civile” e non penale. Tale elemento deve assurgere ad elemento fondante dell’inquadramento sistematico dell’istituto, e dopo lunga analisi afferma che “il giudizio in sede civile conseguente alla cassazione della sentenza penale sia autonomo sostanzialmente e funzionalmente da quello penale e legato ad esso solo dal punto di vista formale, rappresentando il giudizio di rinvio, ex art. 622 c.p.p., la via fisiologica per transitare dal processo penale a quello civile quando parte impugnante sia la parte civile: non essendo più in discussione i temi centrali del giudizio penale, quali la sussistenza del fatto, la sua illiceità e l'attribuibilità all'imputato, l'ulteriore svolgimento del giudizio davanti al giudice civile si configura come prosecuzione solo formale del processo penale, giacché presenta quell'autonomia strutturale e funzionale che concretizza la scissione tra le materie oggetto del giudizio, con la restituzione dell'azione civile alla giurisdizione cui essa naturalmente compete”.

 

Concludendo con una affermazione che sa di espressione di principio di diritto secondo il quale:

il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è un giudizio trasmigrato dalla sede penale a quella civile, in quanto più consona ad accertare, senza deroghe e limitazioni alle regole processuali civilistiche ed a quelle sostanziali, una situazione soggettiva ed oggettiva del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della doverosa comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del 'fatto' (e non della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e del dovere di punire, dall'altro”.

 

 

La scelta del danneggiato fra azione civile nel giudizio penale e processo civile per danno

La S.C. si pone nei panni del danneggiato il quale nell’eseguire la scelta fra agire in giudizio davanti al giudice civile e il costituirsi parte civile nel processo penale, effettua una scelta di opportunità alla quale conseguono pro e contro.

Il vantaggio riconosciuto è quello di poter godere dei poteri di indagine del PM tesi a dimostrare la colpevolezza (in termini penalistici, naturalmente) rispetto alle grandi difficoltà della parte nel giudizio civile che dovrà dimostrare il danno e il nesso eziologico.

Da altra parte, non può ritenersi che l’apparato penale possa essere al servizio della parte danneggiata nel caso in cui l’accertamento del fatto penalmente rilevante divenga superfluo (ad esempio per prescrizione, amnistia, ecc.).

La parte civile è “ospite” nel processo penale e deve “rappresentarsi l'eventualità che venga meno, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, la giustificazione della permanenza del giudizio in senso penale”.

 

Afferma, ancora, la S.C. in commento: “l'annullamento del giudizio penale preclude un ritorno del processo al giudice penale in ogni caso, cioè sia nell'ipotesi di un ricorso dell'imputato che investa solo il capo relativo alla responsabilità civile "restando preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile", sia in quella per cui l'imputato ritenga di impugnare formalmente anche il capo penale. In quest'ultimo caso il ricorso è d ritenersi inammissibile "in virtù del principio, già affermato dalle stesse Sezioni unite, secondo cui, in presenza dell'accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale", se non a costo di stravolgere le finalità ed i meccanismi decisori della giustizia penale "in dipendenza da interessi civili ancora sub iudice che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli"”.

 

Ne consegue, quindi, la corretta applicazione dei principi civilistici che regolano l'accertamento della responsabilità per danno. La Corte di Cassazione conferma la correttezza della decisione della Corte d'Appello che aveva adottato la regola del più probabile che non, propria del giudizio civile, e che, dopo aver svolto una puntuale analisi di tutte le emergenze istruttorie, aveva ritenuto che la morte della vittima fosse stata causata da un errore diagnostico che indusse l'odierno ricorrente a non attenersi alle linee guida applicabili nel caso di paziente sospettato di avere una patologia cardiaca.

 

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1 - Corte di Cassazione sentenza n. 16916/2019, ha affermato il seguente principio di diritto:“Il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale, trattandosi, viceversa, di una sostanziale translatio iudicii dinanzi al giudice civile, con la conseguenza che rimane del tutto estranea all’assetto del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. la possibilità di applicazione di criteri e regole probatorie, processuali e sostanziali, tipiche della fase penale esauritasi a seguito della pronuncia emessa dalla Corte di cassazione penale ai sensi dell’art. 622 c.p.p., mentre deve ritenersi imposta l’applicazione dei criteri e delle regole probatorie, processuali e sostanziali, proprie del giudizio civile. Ciò posto, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non è consentita l’utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui di cui all’art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 22520 dep. 10/09/2019

 

FATTI DI CAUSA

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