La sospensione dei termini di mediazione nella legislazione covid: proposte di soluzione

Il comma 20 dell’art. 83 D.L. 18/2020 sospende le mediazioni, le negoziazioni assistite e altre ADR quando siano condizione di procedibilità e iniziati prima del 9 marzo. E le altre? Interpretazioni possibili

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La sospensione dei termini di mediazione nella legislazione covid: proposte di soluzione

Rimbalza nella rete la problematica della corretta interpretazione delle norme emergenziali che introducono la sospensione delle procedure di mediazione , della negoziazione assistita e altre ARD, chi optando per una soluzione chi per altra nel tentativo di dare un senso logico al dettato letterale della normativa che, purtroppo, chiara non è.

 

La difficoltà maggiore, ormai è noto, risiede nell’identificare la sorte (in merito alla sospensione) di quei procedimenti che siano iniziati dopo il 9 marzo 2020. Una Circolare dell’Agenzia delle Entrate va a chiarire in via definitiva quelli che, tuttavia, sono procedimenti di mediazione tributaria, diversi da quelli normati dal D.Lsg. 28/2020.

 

Procediamo con ordine partendo dal dato letterale del comma 20 dell’art. 83 D.L. 18/2020:

-) Per il periodo di cui al comma 1”: vale a dire dal 9 marzo al 15 aprile, ora 11 maggio (ai sensi del D.L. 23/2020);

-) “sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività”,

-) “nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”, la mediazione in materia civile e commerciale,

-) “nei procedimenti di negoziazione assistita”,

-) “nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti”, le ARD che sono molteplici, previste da normative di settore, come ad esempio in materia di telecomunicazioni, o della fornitura di energia elettrica, ecc.

 

Continua la norma aggiungendo ulteriori delimitazioni. Sono sospesi tutte queste tre categorie di procedimenti

-) “quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020

-) “quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale

potendosi intendere che il duplice ulteriore requisito non è alternativo ed entrambe le condizioni devono essere avverate.

 

Conclude aggiungendo che

-) “Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”. Risolviamo subito il senso, almeno, di questa ultima disposizione, sulla durata massima. Norma quando mai opportuna poiché, ad esempio, in materia di mediazione civile e commerciale l'articolo 6 del d.lgs. 28/201 sancisce espressamente che "Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. Il termine di cui al comma 1 … non è soggetto a sospensione feriale". Posto che, almeno agli inizi, si era affiancato il concetto di termine di sospensione covid a quello di sospensione feriale, sarebbero potuti sorgere dei dubbi in relazione all’espresso dettato dell’art. 6 d.lgs. 28/2001. Dubbi che, almeno qui, sono facilmente superati.

 

Ma il tema di fondo rimane al momento intonso: quale regime per questi procedimenti (quelli sopra indicati, 1) mediazione, 2) negoziazione ass., 3) ARD) qualora siano iniziati dopo il 9 marzo 2020 e/o non siano condizione di procedibilità?

Diciamo subito che se non sono condizione di procedibilità ci si potrà trovare, è ben vero, di fronte a qualche problema pratico ma almeno le decadenze procedurali non starebbero a pendere come spada di Damocle.

 

Taluno risolve facilmente indicando che è al comma 1 dell’art. 83 che deve farsi riferimento, asserendo che il comma 1 dispone il rinvio entro il noto range temporale per tutto, compresa la mediazione.

Tuttavia il comma 1 espressamente dichiara: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”. Rinvii delle udienze, quindi relativi a procedimenti già iniziati.

E’ il secondo comma che sospende il decorso dei termini. Il comma 2 sospende “in genere tutti i termini procedurali”.

 

Ci si può legittimamente chiedere se i termini relativi alla mediazione (e ovviamente negoziazione assistita e altre ADR) siano da considerare processuali, in tal caso la norma di chiarimento del caso specifico già sarebbe stata scritta. In particolare la domanda parrebbe legittima in presenza di procedimenti che costituiscono condizione di procedibilità e che si inseriscono, in qualche modo, quale fase prodromica al processo vero e proprio.

 

In alcune famose sentenze del Tribunale di Roma (del 2016 e del 20191) si accerta che i termini di avvio della mediazione sono termini processuali e sottoposti al regime della sospensione feriale (agosto).La legge sulla sospensione feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è, giustamente, titolata “Sospensione feriale dei termini processuali”, e fa riferimento alla sospensione dei termini processuali. Se anche i termini di avvio della mediazione vengono sottoposti alla sospensione feriale se ne deduce che non possono che essere considerati termini processuali.

Ecco che avremo, in tal modo, una chiara risposta alla domanda.

 

Del resto anche una Cassazione del 2013 (17781/2013) chiarisce in un caso di Legge Pinto che l’istanza di mediazione nel termine è soggetto a sospensione nel periodo feriale, ex art. 1 L. n. 742/1969.

Se i termini di avvio della mediazione sono processuali quindi, il comma 2 dell’art. 83 del D.L. 18/2020, nella parte in cui dichiara che “in genere tutti i termini procedurali” sono sospesi, ci chiarisce il dubbio originale e si potrà dichiarare che nelle mediazioni obbligatorie tutti i termini sono sospesi.

 

Ulteriore aiuto letterale. Il comma due, si permette di far notare, non usa il termine processuale bensì il più esteso termine procedurale.

Proprio lo stesso termine usato al comma 20 per le procedure di mediazione, procedure di negoziazione assistita e altre procedure ADR.

Il comma 2 dell’art. 83 così recita: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per … e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

 

A maggior ragione e in senso ancora più ampio potremmo sentirci di dichiarare che il comma 2 dell’art. 83 costituisca la norma di riferimento per dichiarare che anche per le mediazioni iniziate dopo il 9 marzo vale la sospensione dei termini.

 

Del resto in mancanza di un chiarimento in fase di conversione in legge del decreto legge (assai auspicabile) sarà la giurisprudenza a doverci indicare la corretta interpretazione delle disposizioni normative appena esaminate.

 

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1 - Così massimata quella del 5/3/19: “La sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trova applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ss.mm.” e ancora massimata nel seguente modo: “Il termine per proporre la domanda di mediazione, anche laddove l'azione sia sottoposta a decadenza come nel caso dell'impugnazione della delibera dell'assemblea condominiale, è soggetto alla sospensione feriale dei termini. Inoltre, una volta conclusa la mediazione, il termine ricomincia a decorrere fin dall'inizio poiché il procedimento di cui al D.Lgs. n. 28/2010, in deroga all'art. 2964 c.c., ha l'effetto di interrompere la decadenza”.

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