Misure in materia di insolvenza del decreto covid19 n. 23 del 2020

Con D.L. 8 aprile 2020 , n. 23 vengono disposte varie misure in materia di insolvenza (fallimento, concordato, codice crisi d’impresa) per sollevare i debitori dalle conseguenze dell’emergenza covid19

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Misure in materia di insolvenza del decreto covid19 n. 23 del 2020

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 , n. 23 dispone norme in materia di insolvenza aventi lo scopo di salvaguardare chi si trova in stato di crisi dalle ulteriori gravi conseguenze legate all’emergenza covid19.

Si tratta di interventi normativi in materia di istanze di fallimento, di termini riguardanti i concordati preventivi, lo slittamento dell’entrata in vigore del codice crisi d’impresa e termini di scadenza dei titoli di credito.

 

Istanza di fallimento

Vietato fallire: con l’articolo 10 del D.L. 23/2020 si stabilisce che “Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili”.

Le istanze di fallimento depositate dal 9 marzo al 30 giugno sono improcedibili, con alcune specificazioni per le quali si rimanda alla lettura dell’articolo, qui sotto riportato.

 

ART. 10
Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma I fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma i non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

Codice della crisi d'impresa rinviato a settembre 2021

L’art. 5 del D.L. su indicato dispone il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021. L’art. 5 così dispone:

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1 . Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2. ».

 

 

Concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Nuove disposizioni anche per i concordati preventivi e per gli accordi di ristrutturazione del debito.

L’art. 9 del D.L. 23/2020 proroga di 6 mesi i termini fra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (quasi un paio di anni) per gli adempimenti dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione.

Di seguito l’intero art. 9.

ART. 9
Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribunale assegna il termine e non è prorogabile, L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologa una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologa del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologa, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 1 82-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

 

Sospesi i termini di scadenza degli assegni e cambiali. Sospensione della pubblicazione dei protesti

L’art. 11 interviene per regolare la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, dal 9 marzo al 30 aprile e di ogni atto avente efficacia esecutiva basato sugli stessi.

La sospensione vale anche a favore degli obbligati in via di regresso o di garanzia.

Il comma 2 riguarda i termini degli assegni, per i quali la sospensione non riguarda i l pagamento bensì altri termini come il periodo di presentazione, quello di levata del protesto, e altro.

Per i protesti, il terzo comma dispone che i protesti elevati non siano trasmetti alla Camera di Commercio per la pubblicazione e che, in ogni caso, se già pubblicati, la relativa pubblicazione venga cancellata.

 

ART. 11
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;

d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, collana 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

 

 

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