Quando si concretizza l’aggravante per minorata difesa nelle vendite truffa di prodotti online

La vendita on-line pone la parte in stato di minorata difesa dovendo fare particolare affidamento sul corretto atteggiamento dell’altra parte. Quando si integra l’aggravante ex art. 61 n 5 cp. Cassazione penale Sentenza n. 1085/2021

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Quando si concretizza l’aggravante per minorata difesa nelle vendite truffa di prodotti online

L’uso di piattaforme di vendita on-line e la trattativa spersonalizzata in quanto caratterizzata dalla mancata presenza personale delle parti e impossibilità di visionare materialmente l'oggetto della trattavia, pone le stesse nello stato di dover prestare un particolare affidamento all’interlocutore con intenzioni truffaldine, il quale, proprio per tale motivo può approfittare della situazione di vantaggio creatasi.

Ciò è quanto espresso, in continuità con la propria giurisprudenza, da Corte di Cassazione penale, nella Sentenza n. 1085 depositata in data 13 gennaio 2021.

La Corte, infatti, ricorda che secondo la giurisprudenza di legittimità “sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta”.

E, aggiunge,

1) l’acquirente è costretto ad affidarsi alle immagini che non consentono una verifica della qualità del prodotto,

2) la trattativa telematica consente di vendere (ed acquistare) sotto falso nome rendendo difficile anche l'identificazione del contraente e difficile il controllo sulla sua affidabilità.

 

Tuttavia, non sempre nella pratica viene integrato questo stato di particolare affidamento. Ad esempio nel caso in cui la trattativa, che pure sia stata avviata dall’inserimento di un annuncio su di una piattaforma telematica ma poi sia sviluppata attraverso contatti telefonici (fra i quali può essere ammessa la messaggistica whatsapp in quanto sostituto , oramai, della classica telefonata) ed incontri in presenza.

In questo caso, afferma la Corte, non può dirsi che i contraenti versino in una condizione di particolare vulnerabilità; gli stessi risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, che non risultano agevolate dalla condizione di minorità in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforme web.

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione penale, sez. II, Sentenza n. 1085 dep. 13/01/2021

 

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