Danno specifico lavorativo e da incapacità lavorativa generica a persona disoccupata

Il danno patrimoniale, da incapacità lavorativa generica, può essere attribuito anche a persona in stato di disoccupazione al momento del verificarsi del sinistro e che abbia subito una micropermanente? Cassazione Sentenza n. 32649/2021

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Danno specifico lavorativo e da incapacità lavorativa generica a persona disoccupata

Il fatto.

Tizio, disoccupato, a seguito di un sinistro stradale, subiva danni fisici con conseguenze micropermanenti. Chiedeva giudizialmente il risarcimento del danno, insistendo per la condanna della compagnia di assicurazione al pagamento del danno non solo biologico ma anche specifico lavorativo.

Dai giudizi di merito se ne esce con una reiezione della domanda sullo specifico lavorativo non avendo fornito, secondo la corte d’appello, alcuna prova in ordine all'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro. La corte d’appello, attesa la mancata dimostrazione dell'incapacità specifica lavorativa, non ha concesso neppure il risarcimento del danno futuro da incapacità lavorativa generica.

Segue ricorso per cassazione a seguito del quale la Corte di Cassazione Civile Sez. III ha emesso Sentenza n. 32649 depositata in data 9 novembre 2021.

 

Danno patrimoniale e non patrimoniale (biologico e specifico lavorativo)

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, in breve fa il punto della situazione a vantaggio della corte di rimessione che dovrà riaffrontare la questione.

 

Il danno biologico.

Ricorda la S.C: che “Risponde ad orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che all'interno del risarcimento del danno alla persona il danno da riduzione della capacità lavorativa generica non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia (in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto) in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico”.

Sappiamo che il danno biologico (sofferenza psico-fisica del soggetto) viene risarcito mediante sistema tabellare conseguentemente alla dimostrazione medica/psicologica della lesione. Si potrà dividere un danno già appartenente al passato, il danno temporaneo, misurato in giorni passati in stato di sofferenza psicofisica, in una gradualità da dimostrare, e un danno futuro, conseguente alla permanenza di postumi (e quindi ulteriore sofferenza) nonostante il consolidarsi della malattia.

 

Specifico lavorativo.

Aggiunge, la Corte, “Il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non già del danno biologico bensì del danno patrimoniale”.

La dimostrazione del danno alla capacità lavorativa pure si divide in un danno già acclaratosi, come ad esempio la perdita di giorni di lavoro (danno da incapacità lavorativa specifica), e un danno che maturerà nel futuro, come la perdita della capacità di produrre reddito causata dalla lesione permanente come ad esempio il famoso e scolastico caso della perdita dell’uso della mano dell’affermato pianista (danno da incapacità lavorativa generica).

Il danno della prima specie, il danno patrimoniale già causato, deve essere rigorosamente dimostrato. Afferma la Corte: “l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso”.

Il danno alla capacità lavorativa generica, invece, si basa su proiezioni legate alla natura del soggetto danneggiato, come età, formazione, ruoli lavorativi già incardinati, ecc. (perdita di chance).

 

Micropermanente: danno patrimoniale mai assorbito nel biologico

La necessaria separazione fra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. Si chiarisce che non è possibile accumunare le due voci di danno, in modo da ricavare un diritto al danno patrimoniale in percentuale al danno non patrimoniale. Si tratterebbe di una semplificazione che non risulterebbe coerente con la ratio degli istituti in materia.

Quanto alla micropermanente, di fronte ad arresti che negano, in questo caso, il risarcimento di un danno patrimoniale, la Corte ricorda che “la circostanza che i postumi permanenti di lieve entità, non essendo idonei ad incidere sulla capacità di guadagno, non pregiudichino la capacità lavorativa e rientrino nel danno biologico come menomazione della salute psicofisica della persona, non significa che il danno biologico "assorba" anche la menomazione della generale attitudine al lavoro, giacché al danno alla salute resta pur sempre estranea la considerazione di esiti pregiudizievoli sotto il profilo dell'attitudine a produrre guadagni attraverso l'impiego di attività lavorativa”.

Ancora la Corte ricorda che “nel caso in cui la persona che abbia subito una lesione dell'integrità fisica già eserciti un'attività lavorativa e il grado d'invalidità permanente sia tuttavia di scarsa entità (c.d. "micropermanenti"), un danno da lucro cessante derivante dalla riduzione della capacità lavorativa in tanto è configurabile in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il soggetto effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale”.

 

Disoccupato e danno da incapacità lavorativa generica

Secondo la Corte in commento, “la lesione della capacità lavorativa generica, consistente nella idoneità a svolgere un lavoro anche diverso dal proprio ma confacente alle proprie attitudini, può invero costituire anche un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal giudice di merito, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano inciso o meno sulla sua capacità lavorativa specifica”.

Vale a dire che il mancato pregiudizio all’attuale posizione lavorativa non significa che la lesione non comporti pregiudizio ad ulteriori diversi lavori (o capacità reddituali del soggetto).

Con gli opportuni adattamenti tale argomentazione cala i suoi effetti anche nel caso del disoccupato.

Afferma, infatti,

un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un'occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che proiettandosi appunto per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima al momento in cui questa inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della riduzione della capacità lavorativa conseguente alla grave menomazione cagionata dalla lesione patita, da liquidarsi in via equitativa, tenuto conto dell'età della vittima stessa, del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione

La Corte infine ricorda che "Mentre la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima ... in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto o non ancora goduto dalla vittima può applicarsi il criterio del triplo della pensione sociale, oggi assegno sociale".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 32649 dep. 09/11/2021

 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

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