Esdebitazione del fallito e riabilitazione del reato di bancarotta fraudolenta

Esdebitazione del fallito e riabilitazione del reato di bancarotta fraudolenta. Alternativi i requisiti di cui al n. 5 e 6 art 142 legge fallimentare. Cassazione Ordinanza n. 24509/2021

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Esdebitazione del fallito e riabilitazione del reato di bancarotta fraudolenta

A seguito del fallimento, la persona fisica può ottenere la chiusura della sua posizione debitoria nei confronti dei creditori concorsuali ai sensi dell’art. 142 della Legge Fallimentare, lasciando definitivamente alle spalle la situazione di decozione. Le regole per poter ottenere tale beneficio sono severe ma, in qualche modo, mitigate dalla giurisprudenza.

Riportiamo di seguito per comodità l’art.142 (Esdebitazione) della L. Fall.:

1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all’accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all’esito di quello penale.

2. L’esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

3. Restano esclusi dall’esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all’esercizio dell’impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.

Poco si può aggiungere ai numeri da 1 a 4 del comma 1: la cooperazione con gli organi della procedura mediante consegna della documentazione al Curatore fallimentare e fornendo ogni informazione richiesta risulterà dalla relazione del Curatore stesso e da eventuali istruttorie penali.
Così pure come la mancata predisposizione di ostacoli che possano ritardare lo svolgimento della procedura, e infine il requisito di cui alla lettera 3), mediante regolare consegna al Curatore della posta, comunicazioni e notifiche (articolo 48) che vengano ancora inviate al fallito.
Infine non dovrà aver beneficiato di una precedente esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta. In caso di termine minore, vale a dire esdebitazione ottenuta sette o otto anni prima (per esempio) il fallito non potrà che attendere il trascorrere del tempo che manca ai 10 anni.

Più complesso è il coordinamento dei numeri 5) e 6) di cui ci occupiamo più avanti, a commento della Ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 24509 depositata in data 10 settembre 2021.

 

Il comma 2 prescrive che l’esdebitazione “non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali”. Qui la giurisprudenza, adottando un criterio pratico, visto che in buona parte dei fallimenti almeno alcune categorie di creditori concorsuali non vengono soddisfatti, neppure in parte, è giunta a ritenere che la norma vada interpretata nel senso che l’esdebitazione potrà essere concessa quando una parte dei creditori venga soddisfatta. Ad esempio Cass. civile 16620/2016 che afferma che “in tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall’art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto” (massima).

 

Estinzione del reato equivale a riabilitazione

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 24509 del 10/09/2021 ha esaminato il caso del fallito condannato per bancarotta fraudolenta e per il quale il reato era stato dichiarato estinto, a seguito di patteggiamento.

La Corte dichiara espressamente che l’estinzione del reato equivale all’ottenimento della riabilitazione (“ … con pronuncia in tutto e per tutto equivalente alla riabilitazione (non essendo possibile chiedere la riabilitazione per un reato estinto” e ancora, più avanti in parte motiva: “ … il provvedimento di estinzione emesso ai sensi dell'art. 145, 2° comma cod, proc. pen. sia "in tutto e per tutto equiparabile alla riabilitazione" … ”).

Nel caso di specie il fallito non aveva ottenuto dal tribunale l’esdebitazione essendosi ritenuto che ai sensi dell'art. 142, 1 comma, n. 5, L. fall. il fallito non debba aver distratto l'attivo o cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Tuttavia quegli stessi comportamenti e fatti erano proprio l’oggetto del reato di bancarotta fraudolenta per il quale era stata patteggiata la pena.

Si pone un problema di coordinamento fra le disposizioni del numero 5) rispetto a quelle normate dal numero 6) dell’art. 142 1° co. L.Fall.

 

Bancarotta fraudolenta e riabilitazione

Secondo la Corte di Cassazione la soluzione adottata dalla corte di merito è irragionevole, poiché “il fallito condannato per uno dei reati in questione, pur avendo ottenuto la riabilitazione, non potrebbe mai essere ammesso al beneficio se i medesimi fatti integranti la fattispecie delittuosa per la quale è stato a suo tempo imputato dovessero essere autonomamente valutati, quali condizioni ostative all'esdebitazione, ai sensi del n. 5 cit.”.

Propende, quindi per la soluzione contraria, asserendo “che le norme in esame si pongano fra loro in rapporto di alternatività, con la conseguenza che, una volta che sia intervenuta la riabilitazione, le condotte tipizzanti il reato per il quale il fallito ha riportato la condanna, non più preclusive dell'acceso al beneficio ai sensi del n. 6, non possono nuovamente essere tenute in considerazione, e condurre al rigetto della domanda, sotto il diverso profilo del n. 5.

 

La Suprema Corte conclude affermando il seguente principio di diritto:

"Le disposizioni di cui ai nn. 5 e 6 dell'art. 142, 1° comma, L. F. si pongono fra loro in rapporto di alternatività; ne consegue che il giudice dell'esdebitazione - qualora il fallito sia stato condannato in via definitiva per uno dei delitti elencati al n. 6 ma abbia poi conseguito la riabilitazione, od altro provvedimento ad essa equiparato - può rigettare la domanda ai sensi del n. 5 solo se taluno dei fatti ivi contemplati, tutti astrattamente configurabili come reato, di cui abbia accertato la commissione da parte dell'istante, non abbia già formato oggetto di imputazione e non sia pertanto compreso fra quelli in ordine ai quali si sono prodotti gli effetti di cui all'art. 178 cod. pen.".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza n. 24509 dep. 10/09/2021

 

RILEVATO CHE

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