Sulla esenzione dal pagamento del contributo unificato per organizzazioni di volontariato e Onlus
Le SS.UU. della Cassazione si esprimono in ordine alla esenzione dal pagamento del contributo unificato per organizzazioni di volontariato e per le Onlus. Sentenza n. 10013/2021

Il fatto.
Una associazione di rilevanza nazionale per i diritti dei consumatori impugnava avanti la Commissione Tributaria Provinciale l’intimazione al pagamento del contributo unificato riguardante un ricorso avverso un concorso che l'associazione stessa aveva promosso.
Ne scaturiva un contenzioso fra l’associazione ed il Ministero della Giustizia in ordine all’obbligo (o meno) del pagamento del contributo unificato da parte delle associazioni senza scopo di lucro, fino alla sollevata questione innanzi alle Sezioni Unite stante una non lineare applicazione giurisprudenziale in materia. Hanno deciso le SS.UU. civili con Sentenza n. 10013 depositata in data 15 aprile 2021.
Da evidenziare che nell’iter processuale, la CTR aveva dichiarato ammissibile la questione di legittimità costituzionale e sul punto si era ottenuta ordinanza della Corte Costituzionale n. 91 del 2015 che aveva dichiarano inammissibile la questione.
Esenzione dall'imposta di bollo per le associazioni di volontariato
Secondo l’associazione ricorrente, sussiste il diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le associazioni di volontariato, in particolare qualora esse abbiano tra le loro attività istituzionali la tutela in sede giudiziaria di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), 10 del dPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e 27 bis dell'Allegato B del dPR 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). L’associazione eccepiva, altresì, l’illegittimità costituzionale del sistema normativo se interpretato nel senso della debenza del contributo in questione.
L’art. 8 al comma 1 della Legge sul volontariato dispone l’esenzione dell’imposta di bollo per gli atti inerenti all’attività delle organizzazioni di volontariato costituite al solo scopo di solidarietà.
L’art. 10 del TU Spese di Giustizia prevede un elenco di procedure per le quali è prevista l’esenzione dal pagamento del C.U.
L’art. 27-bis del DPR 642/1972 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonchè copie anche conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) , nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.
Esenzione dal pagamento del Contributo Unificato secondo l’art. 10 TU Spese di Giustizia
Il Testo Unico delle spese di giustizia elenca i casi nei quali il contributo unificato non va corrisposto. Per una disamina completa, vedasi il capitolo dedicato della nostra Guida al Contributo Unificato (oltre all'approfondimento per le esecuzioni mobiliari e immobiliari).
Secondo le Sezioni Unite l'art. 10 prevede due tipi di esenzioni dall'obbligo di pagamento: la prima di carattere generale riferita ai processi già esenti, secondo previsione legislativa, dall'imposta di bollo, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; la seconda facendo riferimento a altre esenzioni speciali identificate in a specifici ed elencati procedimenti.
Dovendosi concentrare sulla prima tipologia di esenzione, si tratta pertanto di verificare se vi sia nel nostro ordinamento una norma che dispone l’esenzione dalle imposte e bolli di procedure giudiziarie così come previsto dall’art. 12 dell’Allegato B del DPR 642/1973 (che non aiuta nel caso concreto).
Il richiamo effettuato dall’associazione ricorrente, tuttavia, era all’art. 27-bis del DPR 642/1973.
Le Sezioni Unite richiamano la giurisprudenza della sezione tributaria in ordine a quest’ultima norma, l’art. 27-bis, secondo la quale esso “si riferisce solo agli atti amministrativi, cioè di natura sostanziale, e non ricomprende anche gli atti giudiziari, e ciò perché, quando la legge ha inteso ricomprendere nella esenzione dall'imposta di bollo gli atti giudiziari, lo ha espressamente previsto, come nell'art. 12 dell'Allegato B”.
La Corte passa in rassegna una serie di argomentazioni a contrario, poste dalla sezione rimettente, in particolare evidenza la sezione come sia “evidente nell'art. 8, comma 3, della L. n. 266 del 1991 e nell'art. 10 cit., che ad esso rinvia ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, lo scopo di alleviare il peso dell'imposizione sugli atti che realizzano l'attività dell'associazione, in un'ottica di solidarietà dello Stato con gli scopi di interesse pubblico connessi al riconoscimento dell'associazione come "associazione di volontariato" e con la tutela delle categorie sociali deboli da essa rappresentate. Ne consegue che una diversa interpretazione, che escluda gli atti di promovimento della tutela giurisdizionale degli interessi medesimi dai "processi" esenti dal contributo unificato, risulterebbe in stridente contrasto con l'intenzione del legislatore”.
Le Sezioni Unite, tuttavia, la pensano in modo diverso.
In primis motivano asserendo che pur “volendo identificare i casi di esenzione dal c.u. tramite un rinvio implicito, contenuto nell'art. 10 t.u. del 2002, alle norme che prevedono l'esenzione degli atti sostanziali, dovrebbe pur sempre trattarsi di una esenzione da qualsiasi tassa o spesa «di qualsiasi specie e natura», non soltanto dall'imposta di bollo e/o di registro”, e tale norma non si rinviene nel nostro ordinamento.
L’argomento più convincente, tuttavia, è afferente al richiamo implicito dell’art. 10 TUSG all’art. 8 del Testo Unico sul Volontariato ove, effettivamente, si fa espressa esenzione per il pagamento dell’imposta di bollo per gli atti inerenti all’attività delle organizzazioni di volontariato, e per attività deve intendersi anche quella giurisdizionale qualora ciò faccia parte degli scopi statutari dell’ente.
Neppure questo rilievo, tuttavia, viene accolto dalle Sezioni Unite. La motivazione utilizza l’argomentazione, non particolarmente solida, portata dal Procuratore Generale, vale a dire che “non è affatto certo che l'intenzione del legislatore fosse quella di esentare dall'imposta anche gli atti processuali, ciò anche in considerazione del fatto che il contributo unificato sugli atti giudiziari ha la finalità di finanziare il pubblico servizio della giustizia, che lo Stato fornisce indistintamente a tutti i cittadini, anche in ossequio alle esigenze costituzionali di assicurare parità di trattamento ai soggetti [...] e di non operare discriminazioni fra di essi”.
In conclusione le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo il quale:
“le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 t.u. n. 115 del 2002, non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme (come gli artt. 8, comma 1, legge n. 266 del 1991, 27 bis dell'Allegato B del dPR n. 642 del 1972 e lo stesso art. 10 citato) che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio di stretta interpretazione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. civili Sentenza n. 10013 del 15/04/2021
FATTI DI CAUSA
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