Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo V - Esenzione, prenotazione a debito e riassunzione della causa
Esenzione
Ai sensi dell’art. 10 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 ( ndr malgrado l’espressione usata dal legislatore “e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione opera anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” 1);
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. ( ndr stante l’ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l’esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare 2).
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile.
( ndr capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone ( cfr=separazione personale dei coniugi),
capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta
capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi
4. ( comma ABROGATO L. 191/09)
5. ( comma ABROGATO L. 191/09)
6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
6 bis. nei procedimenti di cui all’articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 3 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzato secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 4 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di cassazione.
L’esenzione per le cause di valore inferiore ad € 1.033 nei giudizi innanzi al Giudice di Pace è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168.
Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede rispetto ai processi iniziati dopo tale momento 5.
L’esenzione opera, inoltre, se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto 6 .
Ai sensi dell’art 46 disp. attuazione codice civile “Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro”7.
Ai sensi dell’art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell’interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.
L’ indirizzo ministeriale del 31 luglio 2002 8, in materia di procedimenti relativi a minorenni, precisa che “l’art. 10, secondo comma, del testo unico comprende tra i procedimenti esenti il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.
Orbene, stante l’ampia dizione della legge, deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d’età, indipendentemente dal diverso giudice competente.
Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare.”
L'esenzione dal versamento del contributo unificato “non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge” 9.
TABELLA DELLE ESENZIONI
Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali
La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo ( articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)
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Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ( cfr malgrado l’espressione usata dal legislatore “e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione opera anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
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Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. ( cfr Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia stante l’ampia dizione della legge, art. 10 comma 2, deve ritenersi l’esenzione per tutti i procedimenti comunque relativi alla prole intesa come persone minori di età indipendentemente dal diverso giudice competente compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare )
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Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell’ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
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Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II , capi I, II, III , IV e V, del codice di procedura civile:
Capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone
Capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
Capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta
Capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
Capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi
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Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
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Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia e risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate )
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Procedura della tutela ( art. 46 disposizione attuazione codice civile)
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Accesso fondo solidarietà coniuge in difficoltà ( art 3 , comma 5 D.M. 15 dicembre 2016)
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Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 ( cfr assegni di mantenimento) ( art. 19 legge 74/87)
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Violenza nelle relazioni familiari ( art. 7 legge 154/2001)
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procedimenti in materia di adozione e affiliazione ( art.82 legge 184/1983)
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procedimenti in materia di rettificazione di stato civile (art. 10 DPR 115/02)
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Accettazione eredità con beneficio d’inventario ( circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
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Trattamento sanitario obbligatorio ( L. 180/78 e art. 21 d.lvo 150/2011))
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Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ( nei limiti reddituali di cui all’art. 9 1bis DPR 115/02) ex art. unico L.319/58
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Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
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Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego ( nei limiti reddituali di cui all’art. 9 1bis DPR 115/02) ex art. unico L.319/58
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Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)( circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
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Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958 (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
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Esercizio dell’azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica ( art. 12 DPR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
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in materia di equa riparazione ex legge 89/2001 (c.d. legge Pinto)
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in materia di ingiusta detenzione ( circ.20/6/2006 n 66030)
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risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (L 117/88)
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riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati ( circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
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Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze ( circ senza numero 18/3/2003)
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Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest’ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale estraneo quindi a procedimenti giurisdizionali)
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Istanza ai sensi dell’articolo 186 ter cpc
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Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio ( art. 32 disp. att. c.p.p.)
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Mediazione civile ( art. 17 d.lvo n 28/2010)
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Procedimenti contenziosi in materia elettorale ( d.lvo 104/2010)
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Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ( art 22 dlvo 150/2011)
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Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo ( art 23 d.lvo 150/2011)
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Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo ( art 24 d.lvo 150/2011)
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opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero ( L 286/98)
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opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare ( art 20 d.lvo 150/2011)
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Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare ( circolare 20 giugno 2006 n 66030)
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Istanza di chiusura del fallimento (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44( circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
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Domanda di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004 ( circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
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Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
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domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
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domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U )
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Differimento della vendita a richiesta di parte (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Istanze per la restituzione dei titoli (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita
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Istanza di conversione del pignoramento (dovuta l’imposta di bollo circ. 14 gennaio 2004 n. 1/334/44/ER/U/04U)
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Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza)
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Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
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procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile )
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in materia tavolare (art. 10 DPR 115/02)
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in materia di “masi chiusi” ( L 340/2000)
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affrancazione di fondi enfiteutici ( L. 607/1966)
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conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia ( dlvo 5/2003
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Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
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Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa( nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 dovuta l’imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”)
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Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali ( dlvo 195/2005)
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materia di sfratto (circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44) :
1. nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;
2. nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.
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procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
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Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 ( separazione coniugi) ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullaosta sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
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Formule di stile nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
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Lite temeraria nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
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richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell’opposizione a decreto ingiuntivo nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U
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cooperazione nel settore delle prove civili Regolamento CE n 1206 del 28 maggio 2007
Prenotazione a debito del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 3 lettera s) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115 “ prenotazione a debito è l’iscrizione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” .
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 DPR 115/02 “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” .
Le ipotesi in cui il contributo unificato viene prenotato a debito sono espressamente elencate dall’articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115.
Ai sensi del richiamato articolo il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:
a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico
(NB= l’art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge 44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 158 Testo unico spese di giustizia ( prenotazione a debito e anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle dogane,del territorio e del demanio 10 mentre l' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02 non ha , quindi, diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato nelle procedure dalla stessa promosse 11 );
b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2 .
Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia nel commento all’ articolo 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) :
“La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico.
Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro.
Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.”
Nell’ ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia che “i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo Si tratta di un’esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.” 12
Nell'azione civile nel processo penale “il contributo unificato è dovuto soltanto quando è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato “ 13.
Conformemente a quanto sopra “la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale .....) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza” 14.
Il contributo unificato nei casi di riassunzione della causa
Nei casi di riassunzione delle cause il Ministero di Giustizia ha provveduto a diramare direttive atte a risolvere eventuali problematiche che potessero insorgere:
a) riassunzione causa cancellata e/o estinta " il contributo sì paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli arti. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie” 15.
b) riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza
“..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare DAG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.” 16 ;
c) riassunzione ex art. 354 c.p.c. “come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell 'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell 'art. 353 ".
Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".
Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.
Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio " 17;
d) riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario “il processo riproposto dinnanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato , deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato...” 18;
e) riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace “...è dovuto il pagamento del contributo unificato...” 19 .
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1 Circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002
2 Circolare Ministero della Giustizia 31 luglio 2002 n 5
3 Opposizione ordinanze-ingiunzioni
4 Esonero da ogni spesa e tassa procedimenti di lavoro, salvo deroga reddituale ex art. 9 1-bis dpr 115/02
5 Relazione illustrativa del testo unico spese di giustizia commento all’articolo 10
6 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4
7 In applicazione Circolare Ministero Giustizia n. 1 del 26 febbraio 2002
8 circolare Ministero della Giustizia 31 luglio 2002, n. 5
9 nota Ministero della Giustizia del 29 settembre 2003, vedi anche pagina 18 del presente lavoro
10 Circolare Ministero della Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U
11 Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria- nota prot. 7891 del 1 agosto 2017
12 Circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato
13 Cfr = relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia
14 Circolari Min. Giust. del 26 febbraio 2002 n.1 conf. Circolari 13/5/2002 n. 3 e DAG.19/11/2008.0152465.U
15 Circolare Ministero Giustizia13 maggio 2002, n. 3 conferma DAG.17/06/2016.011475.U
16 Circolare Ministero Giustizia 29 settembre 2003 n 1/1046/44/SC/u-04
17 Circolare Ministero Giustizia DAG.17/06/2016.011475.U
18 nota Ministero Giustizia 23 settembre 2016 prot. 0170978.U
19 Circolare Ministero Giustizia DAG 15/02/2007.0020047.U