Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo V - Esenzione e prenotazione a debito
Capitolo V
Esenzione e prenotazione a debito
Esenzione e prenotazione a debito: distinzione
(rif. = provvedimento del 27 ottobre in Foglio di Informazione n.1/2021)
Nell’ambito delle spese di giustizia è importante in relazione alle spese processuali occorrenti per il funzionamento del processo ( = contributo unificato, anticipazioni forfettarie) o nell’interesse delle parti ( = diritti di copia e di certificazione) avere chiara la distinzione tra esenzione dal pagamento o prenotazione a debito della spesa .
L’ esenzione dal pagamento della spesa deve essere espressamente stabilita dal Legislatore sulla base di valutazioni di tipo soggettivo ovvero di tipo oggettivo e comporta che quel determinato importo non verrà posto a carico di nessuna parte processuale.
“costituisce indefettibile principio dell’ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642). Circolare 15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa
“ la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021) Ministero della Giustizia DAG.31/03/2023.0072064.U
“ le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica” Ministero della Giustizia DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022.
La prenotazione a debito , art. 3 lett s) tusg, è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero.
In determinate circostanza , espressamente stabilita dal Legislatore , esempio ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, la somma ( contributo unificato, anticipazione forfettaria, diritti di copia, imposta di registro) per la quale sarebbe ordinariamente dovuto il pagamento viene invece “annotato” negli specifici registri dalla cancelleria e, a processo definito, al verificarsi delle condizioni previste per legge se ne recupererà l’importo.
L’esenzione dal pagamento delle spese processuali e/o la prenotazione a debito delle stesse deve essere espressamente dichiarata dalle parti nei primi atti del giudizio e/o quando se ne verifichino le condizioni ( rif. artt. 10 ,14 e 15 tusg)
Esenzione
Ai sensi dell’art. 10 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115
1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all’articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 ( ndr malgrado l’espressione usata dal legislatore “e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione opera anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” );
2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. ( ndr sul concetto di prole vedi successiva DAG.19/12/2024.0261608.U).
3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis , capo III , sezioni III,IV e V del codice di procedura civile *.
*→ [ titolo IV-bis NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIA - artt 473 bis- 473 ter - capo III sezione III dei procedimenti di ’interdizione, inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno - capo III sezione IV assenza e dichiarazione di morte presunta - capo III sezione V disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati ]
4. ( comma ABROGATO L. 191/09)
5. ( comma ABROGATO L. 191/09)
6. La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
6 bis. nei procedimenti di cui all’articolo 23 legge 24 novembre 1981 n 689 gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzato secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all’articolo unico della legge 2 aprile 1958 n 319 e in quelle che si applica lo stesso articolo è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinnanzi alla Corte di cassazione.
L’esenzione che operava per le cause di valore inferiore ad € 1.033 nei giudizi innanzi al Giudice di Pace è stata abrogata con legge 17 agosto 2005 n 168.
In materia di previdenza, assistenza obbligatoria , rapporto di pubblico impiego e controversie individuali di lavoro l’esenzione dal pagamento del contributo unificato opera per redditi imponibili inferiori a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 tusg. Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)
Secondo le regole generali, se la legge non dispone diversamente, l'esenzione opera dal momento dell'entrata in vigore della norma che la prevede e rispetto ai processi iniziati dopo tale momento .
L’esenzione opera, inoltre, se il processo è già esente (per previsione normativa e senza limiti di competenza o di valore) da imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto .
L'esenzione dal versamento del contributo unificato “non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge” .
Ai sensi dell’art 46 disp. attuazione codice civile “Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro”.
Ai sensi dell’art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno, dell’interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato.
Art 32 disp. attuazione codice procedura penale Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, imputati e condannati inadempienti sono esenti da bolli,imposte e spese
Modificato l’ indirizzo ministeriale del 31 luglio 2002 , in materia di procedimenti relativi a minorenni, ai sensi del quale “….stante l’ampia dizione della legge, deve ritenersi che l’esenzione riguardi tutti i procedimenti «comunque» relativi alla prole intesa come persone minori d’età, indipendentemente dal diverso giudice competente….”
La DAG.19/12/2024.0261608.U ha infatti disposto che “l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.”
Per il richiamato indirizzo ministeriale del 19 dicembre 2024 “i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 “.
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 46, 46-bis c.c., l’esenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, che riguarda solo il contributo unificato, non può tuttavia estendersi alle altre voci di spesa previste dal medesimo testo unico, in mancanza di una norma speciale che consenta tale conclusione. DAG.16/05/2024.0104395.U
→ Ricorso in Cassazione in materia di lavoro o di pubblico impiego .. vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito …si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13 comma 1 del DPR n. 115/2002 escludendo la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 13..
→ resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
→ i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]
TABELLA DELLE ESENZIONI
Per disposizioni normative ed indirizzi ministeriali
→ La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo ( articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)
→ “costituisce indefettibile principio dell’ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642). Circolare 15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa
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Non sono, art. 10 dpr 115/02, soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro II, titolo IV-bis , capo III , sezioni III,IV e V del codice di procedura civile.
→ [ titolo IV-bis norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie artt 473 bis- 473 ter
capo III sezione III dei procedimenti di ’interdizione, inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
capo III sezione IV assenza e dichiarazione di morte presunta
capo III sezione V disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati ]
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In materia di previdenza, assistenza obbligatoria, rapporto di pubblico impiego e controversie individuali di lavoro l’esenzione dal pagamento del contributo unificato opera per redditi imponibili inferiori a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76 tusg ( art. 9 c.1 bis tusg)
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Non sono, art. 46 disposizione attuazione codice civile, soggetti al contributo unificato i procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice : misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
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Accesso fondo solidarietà coniuge in difficoltà non soggetto a contributo unificato ( art 3 , comma 5 D.M. 15 dicembre 2016)
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Procedura della tutela ( art. 46 disposizione attuazione codice civile
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Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Procedimenti volti alla regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonchè procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all’attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale. Le procedure instaurate dal creditore dell’assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all’interno del matrimonio, godono dell’esenzione di cui all’art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce “ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Attuazione dei provvedimenti sull’affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U] Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.) non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all’art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione” ai sensi dell’art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. DAG.19/12/2024.0261608.U]
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procedimenti in materia di adozione e affiliazione( diritto del minore ad una famiglia) ( art.82 legge 184/1983)
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affido condiviso di minori (legge 184/1983) rif. provvedimento 1 febbraio 2023
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procedimenti in materia di rettificazione di stato civile (art. 10 DPR 115/02)
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in materia tavolare (art. 10 DPR 115/02)
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in materia di “masi chiusi” ( L 340/2000)
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affrancazione di fondi enfiteutici ( L. 607/1966)
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conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia ( dlvo 5/2003)
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Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 (nota 16 giugno 2008)
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Trattamento sanitario obbligatorio ( L. 18078 e art. 21 dlvo 150/2011))
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Procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ( nei limiti reddituali di cui all’art. 9 1bis DPR 115/02)
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Procedimenti in materia di lavoro e pubblico impiego ( nei limiti reddituali di cui all’art. 9 1bis DPR 115/02)
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materia di equa riparazione ex lege 89/2001 (c.d. legge Pinto)
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ü risarcimento danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (L 117/88)
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ü Esercizio dell’azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica ( art. 12 PR 115/2002 e circ. 13 maggio 2002 n 1465/02/04)
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ü Recupero crediti professionali dei difensori d’ufficio ( art. 32 disp. att. c.p.p.)
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ü Procedimenti contenziosi in materia elettorale ( d.lvo 104/2010)
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ü Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ( art 22 dlvo 150/2011)
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ü Azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni del Parlamento Europeo ( art 23 dlvo 150/2011)
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ü Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo ( art 24 dlvo 150/2011)
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ü opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero ( L 286/98)
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ü opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare ( art 20 dlvo 150/2011)
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le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica Ministero della Giustizia DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
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la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021) Ministero della Giustizia DAG.31/03/2023.0072064.U
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Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ( cfr malgrado l’espressione usata dal legislatore “e da ogni spesa, tassa e diritto di qualsiasi specie e natura, l’esenzione opera anche nell’ipotesi in cui un procedimento, pur esente dall’imposta di bollo e di registro, sia soggetto al pagamento dei diritti, poiché il contributo unificato ha sostituito anche questi” circolare n 1 del 26 febbraio 2002)
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resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]
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Non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell’ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo (circolare n 3 del 13 maggio 2002 anche circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
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procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 21 febbraio 2014
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Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno gli atti successivi all’apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo(Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)
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Accettazione eredità con beneficio d’inventario ( circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)
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Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 “Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. “ DAG.27/07/2024.0157427.U
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procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U
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Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)
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Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)( circolare dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
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Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 legge 319/1958 (circolare ministeriale 65934.U del 14 maggio 2012)
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in materia di ingiusta detenzione ( circ.20/6/2006 n 66030)
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Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati ( circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)
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Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze ( circ senza numero 18/3/2003)
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Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva atto giurisdizionale (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest’ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale )
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Istanza ai sensi dell’articolo 186 ter cpc
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Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare ( circolare 20 giugno 2006 n 66030)
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Istanza di chiusura del fallimento (circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44( circ. 7/2/2006 n 27213/U e circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U)
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Domanda di ammissione allo stato passivo nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004 ( circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)
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Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (circolare G14/05/2012.0065934.U)
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domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie (circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
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domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, (circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U )
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Differimento della vendita a richiesta di parte (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Istanze per la restituzione dei titoli (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita
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Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza
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Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc (esente a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo (circolare 1/334/44/ER/U/04U del 14/1/2004)
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esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)
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procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione (circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile )
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Iscrizione e le annotazioni dei giornali e periodici nel registro della stampa( nota ministeriale prot. 1/13395/44 del 22-10-2003 Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”)
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Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali ( dlvo 195/2005)
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cooperazione nel settore delle prove civili Regolamento CE n 1206 del 28 maggio 2007
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Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 – fase sommaria: l’intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato; fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio
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procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria.. (circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia)
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Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 ( separazione coniugi) ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U Non dovuto il contributo unificato ne nella fase innanzi al procuratore della repubblica per autorizzazione o nullaosta ne nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale
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Formule di stile nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
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Lite temeraria nota DAG 09/11/2015.0167802.U e nota DAG 29/10/2015.0162465.U
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richiesta sospensiva ex art. 649 cpc nell’opposizione a decreto ingiuntivo nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U
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procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all’integrazione scolastica non sono soggetti al pagamento del contributo unificato ( provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)
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Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo DAG.19/11/2021.0232513.U [ personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell’articolo 9 legge 320/1963]
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nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. Provvedimento 29 novembre 2022
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Ricorsi ex art. 669 duodecies c.p.c. – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – nota senza numero del 15 febbraio 2021 e provvedimento in foglio Informativo n. 2/2021 L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall’art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall’art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all’obbligo del pagamento del contributo unificato.
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istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
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opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
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Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo DAG.19/11/2021.0232513.U [ personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell’articolo 9 legge 320/1963]
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Nomina cancelliere per predisposizione inventario –Eredità giacente- non dovuto Provvedimento del 15 giugno 2022 In Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
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non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U
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reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all’udienza per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione. DAG.26/01/2024.0018537.U
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istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021
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Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U
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Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U
Prenotazione a debito del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 3 lettera s) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115 “ prenotazione a debito è l’iscrizione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” .
Per il comma 2 dell’articolo 14 DPR 115/02 “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” .
Le ipotesi in cui il contributo unificato viene prenotato a debito sono espressamente elencate dall’articolo 11 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.115.
Ai sensi del richiamato articolo il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti di:
a) amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico ( vedi Capitolo III ) ;
b) parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
c) parte obbligata al risarcimento del danno, nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 2 ( vedi Capitolo VIII ) .
Dalla relazione illustrativa al testo unico spese di giustizia nel commento all’ articolo 11 (Prenotazione a debito del contributo unificato) :
“La norma in commento riprende la ratio della previsione originaria e la esplicita coordinandola al sistema del testo unico.
Infatti lì il termine "esenzione" è usato in modo atecnico per indicare che non vi è passaggio di denaro.
Quindi, il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito.”
Nell’ ipotesi di prenotazione a debito di parte processuale ammessa al patrocinio a spese dello Stato si evidenzia che “i soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo.
Si tratta di un’esenzione soggettiva, nel senso che gli ammessi al gratuito patrocinio, se ricorrenti, non sono tenuti ad anticipare il contributo. Il contributo sarà pagato dalla controparte, se soccombente.”
Nell'azione civile nel processo penale “il contributo unificato è dovuto soltanto quando è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento e questa è accolta. L'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato “ .
Conformemente a quanto sopra “la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale .....) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.
Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna. Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza” .
Nelle cause introdotte dal Pubblico Ministero il contributo unificato viene, a cura della cancelleria del giudice innanzi al quale penderà il giudizio prenotato a debito.
In materia il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 ha introdotto nel test o unico spese di giustizia l’art. 8-bis (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui e' parte il pubblico ministero). - 1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo e' parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.».









