Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Introduzione
INTRODUZIONE
Il contributo Unificato
DPR 30 maggio 2002 n 115
( Testo Unico spese di giustizia)
Art. 9 . (L) Contributo unificato
1.“ è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo le esenzioni previste dall’art. 10.”
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."
Art.. 10. (L) Esenzioni omissis..
Art. 11. (L) Prenotazione a debito del contributo unificato
1. Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
Art. 12. (L) Azione civile nel processo penale
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
Art. 13. (L) Importi omissis..
Art. 14. (L) Obbligo di pagamento
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
omissis…
L’articolo 9 e l’articolo 14 dispongono in relazione al pagamento del contributo unificato e del [soggetto] che ne è tenuto all’atto dell’iscrizione delle cause a ruolo e nelle ipotesi di ampliamento della domanda (riconvenzionale) o aumento ( chiamata in causa e/o intervento in causa) delle parti processuali per tutti i gradi di giudizio nelle ipotesi, per quel che riguarda il presente lavoro, nel processo civile e penale .
L’articolo 13 dispone , per il processo civile e penale , in relazione alle modalità di pagamento del contributo unificato commisurato agli scaglioni di valore ( processo civile e penale) e/o per materia (processo civile).
L’articolo 10 dispone in relazione alle ipotesi di esenzione dal pagamento; la normativa esentiva di cui all’articolo 10 va integrata con le disposizioni previste da altre disposizioni di legge.
Il principio fondamentale che sottende al rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte, c.d. “ principio della domanda”.
Strettamente connesso al principio della domanda è il “ principio dell’onere delle spese” ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia.
Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, DPR 115/02 : “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”
La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguarda conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : “ Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”
Nel Processo penale la regolamentazione del contributo unificato è dettata dall’ articolo 11 relativamente al soggetto tenuto al pagamento e alla forma ( prenotazione a debito) e dall’articolo 12 ai sensi del quale, primo comma, la costituzione di parte civile ne comporta il pagamento, in relazione agli scaglioni di valore, al determinarsi delle condizioni ( espressa statuizione del magistrato in relazione al quantum risarcitorio) ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 12.
Dal 13 marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei diritti di cancelleria relativi alla iscrizione della causa a ruolo vengono, nel processo civile e nel processo penale relativamente alla costituzione di parte civile, sostituiti da nuovo contributo unico.
Come sottolineato dalla direttiva ministeriale del 26 febbraio 2002 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”
“il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” [ circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia].
Per le direttive ministeriali giustizia “ la formulazione della legge rende eloquente che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull’atto di precetto, sull’atto di pignoramento, sull’atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell’ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull’istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,ecc.
La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l’esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all’attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull’istanza con cui le chiede; l’istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato..
Attesa la formulazione della normativa secondo cui non si applicano le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario,e agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali deve ritenersi che l’ esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice.
Si esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà,trascrizioni vendite di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, i procedimenti di iscrizione all’albo dei consulenti tecnici, ecc, possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta,ove prevista,l’imposta di bollo.
L’imposta di bollo è infatti invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari.
….. l’ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale.
In proposito si chiarisce che il contributo previsto…….. è relativo ai processi amministrativi che si svolgono innanzi ai TAR e al Consiglio di Stato non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo di competenza degli uffici giudiziari ordinari”.
Si precisa, inoltre che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio.
Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo.
Così ad esempio nell’ipotersi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo.”
Si ha, rispetto ai previgenti diritti di iscrizione e cancelleria , un nuovo tipo di pagamento, all’atto dell’iscrizione della causa o al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 dell’articolo 14 DPR 115/02, di importo determinato per scaglioni in base al valore della causa e/o del tipo di procedimento, svincolato, nella sua determinazione, dall’Ufficio giudiziario del giudice adito e, articolo 14 TUSG, legato al valore della domanda principale , riconvenzionale e/o all’intervento o chiamata in causa di altre parti rispetto a quelle originarie.
La quantificazione del pagamento del contributo unificato è, quindi, sottratta alla discrezione delle parti “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato...” [circolare DAG direzione ufficio giustizia civile Ufficio I senza numero del 10 marzo 2008] .
Introdotto con l’ art. 1 comma 812 legge 30 dicembre 2024 n. 217 ( cd legge di bilancio anno 2005) l’obbligo, a carico delle cancellerie giudiziarie , di rifiutare l’iscrizione della causa dal ruolo con l’inserimento, all’articolo 14 tusg del comma 3.1 ai sensi del quale « Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge » ( vedi anche DAG. 30/12/2024.0265462.U)
Dalla lettura degli articoli 13 e 14 DPR 115/02 distinguiamo il contributo unificato in :
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relazione allo scaglione di valore : articolo 13 DPR 115/2002 comma 1 lettere a) b),c), d), e), f),g) ; comma 1-bis, comma 1-ter, comma 1-quater , comma 1-quinques, comma 2, comma 2-bis, comma 3, comma 3-bis. comma 5, comma 6.
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per valore indeterminabile : articolo 13 DPR 115/2002 comma 1 lett. c) e lett. d).
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fisso per materia : articolo 13 DPR 115/2002 comma 1 lett. a), b), c) , comma 1-ter, comma 1-quinques, comma 2,comma 3,comma 5
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ridotto o aumentato : articolo 13 DPR 115/2002 comma 1-bis, comma 1-ter,comma 3.
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in relazione al giudicante : articolo 13 DPR 115/2002 comma 1 lett. c), comma 1-bis, comma 1-ter,
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finalità “atecnicamente” sanzionatorie: articolo 13 DPR 115/2002 comma 1-quater, comma 3-bis, comma 6.
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di iscrizione a ruolo, integrativo, autonomo :
Nei casi rispettivamente di cui
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al punto 1 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato di iscrizione a ruolo)
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al primo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato integrativo)
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al secondo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato autonomo)
Attualmente si ha un contributo unificato : a) all’atto dell’iscrizione della causa ( c.d. contributo unificato di iscrizione a ruolo), di importo determinato per scaglioni, materia o tipologia di procedura, svincolato nella sua determinazione dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa (nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano in relazione all’Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) b) integrativo o autonomo, prima parte (integrativo) o seconda parte (autonomo) del 3 comma articolo 14 tusg, in relazione alle ipotesi, domanda riconvenzionale, chiamata in causo o intervento in causa che possono verificarsi nel corso del processo; contributo integrativo nelle ipotesi ex terzo comma art. 14 tusg prima parte poste in essere dalla parte ( attore o ricorrente) che iscrive la causa, contributo unificato nelle ipotesi ex terzo comma art. 14 tusg seconda parte poste in essere dalla parte ( convenuto o terzo interveniente) nei confronti della quale la causa viene instaurata o estesa .
La complessità dell’istituto del contributo unificato e i dubbi interpretativi, specie nel periodo di prima applicazione della normativa, hanno trovato, anche se non sempre coerente, soluzione nelle innumerevoli circolari e note del Ministero della Giustizia e della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamate dalle direttive ministeriali.
Nella fase di introduzione del contributo unificato trova(va) applicazione la disciplina transitoria regolamentata dall’ art.265 D.P.R. 115/02) ai sensi della quale :
1) nei procedimenti iscritti a ruolo o nei ricorsi depositati prima del 1/3/2002:
una delle parti può valersi della disciplina del “contributo unificato” versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%. la parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.
2) sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato….. per atto compiuto si intende l’avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l’atto è compiuto e non può essere chiesta l’integrazione rispetto al 50% previsto).
3) per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo ii, capi i, ii, iii, iv e v, del libro iv del cpc), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l’ 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .









