Introduzione

 

INTRODUZIONE

 

Il contributo Unificato

DPR 30 maggio 2002 n 115 1

( Testo Unico spese di giustizia)

Art. 9 contributo unificato

1. è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo per ciascun grado del giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dallart. 13 e salvo le esenzioni previste dallart. 10.

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1." 2

 

L’articolo in esame prevede il pagamento del contributo unificato dovuto all’atto dell’iscrizione delle cause a ruolo per tutti i gradi di giudizio, nel processo civile, tributario e amministrativo, ai sensi del disposto di cui all’art. 9, comma 2, legge n. 488 del 21 dicembre 1999 per come normativamente, negli anni, modificato 3 oggi riprodotto nell’articolo 9 DPR 115/02 (Testo Unico spese di giustizia).

Il principio fondamentale che sottende al rapporto tra soggetti interessati e l’esercizio della funzione giurisdizionale è, nel processo civile, quello dell’iniziativa di parte, c.d. principio della domanda”. 4

Strettamente connesso al principio della domanda è il “ principio dell’onere delle spese” ex articolo 8 Testo Unico spese di giustizia. 5

Ai sensi del richiamato articolo 8, primo comma, DPR 115/02 : “ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato..”

La regola dell’anticipazione da parte dei privati delle spese occorrenti nei procedimenti che li riguarda conosce una importante eccezione nell’ipotesi di cui al secondo comma del richiamato articolo ai sensi del quale : “ Se la parte è ammessa al patrocinio dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito.”

Nel Processo penale la costituzione di parte civile comporta, ai sensi dell’articolo 12 DPR 115/02, la corresponsione del contributo unificato ma, rispetto al processo civile, e relativamente al pagamento, con modalità differenti riguardo ai tempi, alla determinazione e alla parte obbligata. 6

Dal 13 marzo 2002 7 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei diritti di cancelleria relativi alla iscrizione della causa a ruolo vengono, nel processo civile e nel processo penale relativamente alla costituzione di parte civile, sostituiti da nuovo contributo unico.

Come, all’uopo, sottolineato dalla direttiva ministeriale del 26 febbraio 2002 8“il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”

Si ha, rispetto ai previgenti diritti di iscrizione e cancelleria 9, un nuovo tipo di pagamento, all’atto dell’iscrizione della causa o al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 dell’articolo 14 DPR 115/02, di importo determinato per scaglioni in base al valore della causa e/o del tipo di procedimento, svincolato, nella sua determinazione, dall’Ufficio giudiziario del giudice adito 10 e, articolo 14 TUSG, legato al valore della domanda riconvenzionale e/o all’intervento o chiamata in causa di altre parti rispetto a quelle originarie.

Dalla lettura degli articoli 13 e 14 DPR 115/02 distinguiamo il contributo unificato in :

 

  • relazione allo scaglione di valore [importi in vigore alla stesura del presente lavoro] :

a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 98 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 237 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 518 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 759 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.696 per i processi di valore superiore a euro 520.000;

 

  • per valore indeterminabile [importi in vigore alla stesura del presente lavoro]:

a) euro 237 per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di pace;

b) euro 518 per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

 

  • fisso per materia [importi in vigore alla stesura del presente lavoro]:

a) euro 43 per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile(separazione consensuale), e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ( domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ;

b) euro 98 per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile ( separazione personale dei coniugi e procedimenti in camera di consiglio), e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 ( domanda di scioglimento del matrimonio);

c) per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis, (istanza per ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento) primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30 ;

d) per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168 ;

e) per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 851 .

 

  • ridotto o aumentato :

a) Il contributo di cui al comma 1 art. 13 DPR 115/02 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

b) per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato.

c) contributo è ridotto alla metà:

1) procedimento di ingiunzione compreso il giudizio di opposizione;

2) procedimento per convalida di sfratto;

3) procedimenti cautelari, sequestro;

4) denuncia nuova opera e danno temuto,

5) procedimenti di istruzione preventiva,

5) provvedimenti di urgenza;

6) procedimento sommario di cognizione;

7) procedimenti possessori;

8) opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;

9) per le controversie individuali di lavoro e concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 comma 1.bis ;

10) procedure promosse dal Concessionario.

 

  • in relazione al giudicante :

Oltre alle differenze per giurisdizione ( ordinaria, amministrativa, contabile)

a) il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione;

b) per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2003 n 168 e successive modificazioni il contributo unificato di cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma 1 bis

c) fuori dai casi previsti dall’articolo 10, comma 6 bis, DPR 115/02 per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

d) ai sensi della legge n. 69/2009 il Giudice di pace diventa il giudice naturale “per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali”, senza alcun limite di valore.

 

  • finalità “atecnicamente” sanzionatorie: 11

a) quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso;

b) ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà ;

c) se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g);

 

  • di iscrizione a ruolo, integrativo, autonomo 12:

Nei casi rispettivamente di cui

    1. al punto 1 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato di iscrizione a ruolo)

    2. al primo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato integrativo)

    3. al secondo periodo del punto 3 articolo 14 DPR 115/02 ( contributo unificato autonomo)

Nella fase di introduzione del contributo unificato 13 trova applicazione la disciplina transitoria regolamentata dall’ art.265 D.P.R. 115/02) ai sensi della quale :

1) nei procedimenti iscritti a ruolo o nei ricorsi depositati prima del 1/3/2002:
una delle parti può valersi della disciplina del “contributo unificato” versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%. la parte che si avvale di tale facoltà effettua apposita dichiarazione di valore. quanto pagato precedentemente non è né rimborsato né ripetuto. se la parte non si avvale di tale facoltà, per le vecchie cause rimane in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.

2) sono fatti salvi gli atti compiuti (dal 1/3/02 al 11/5/2002) e non si fa luogo a rimborso, ripetizione o integrazione di quanto pagato. per atto compiuto si intende l’avvenuto pagamento del contributo unificato (es. chi ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l’atto è compiuto e non può essere chiesta l’integrazione rispetto al 50% previsto).

3) per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui la titolo ii, capi i, ii, iii, iv e v, del libro iv del cpc), non è previsto alcun regime transitorio: pertanto il nuovo regime di esenzione si applicherà solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione (es. se un pignoramento per il valore inferiore a 2500 euro è stato iscritto tra il 1° maggio e l’ 11 maggio, non è esente ma si applica il regime precedente) .

 

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1 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

2 Comma aggiunto dal decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111

3 fra abrogazioni, modifiche, cancellature poco o nulla si è salvato dall’originaria formulazione dell’art. 9 legge 488/99 e allegata tabella legge n. 342/2000

4 articolo 99 codice procedura civile

5 che ha ripreso l’articolo 90 ( onere delle spese) del codice di procedura civile, abrogandolo ex articolo 299 del DPR 115/2002 riformulandolo in modo da esplicitare il raccordo con le norme sul patrocinio a spese dello stato

6 Sul contributo unificato nel processo penale si rimanda alle pag. 48 e seguenti

7 decreto legge 11 marzo 2002 n 28 [pubblicato in G.U. n 60 del 12.3.2002 in vigore dal 13.3.2002] convertito con legge 11 maggio 2002 n 91

8 Circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002

9 Vedasi Tabella allegata A articoli 1 e 2 legge 5971959 e succ. modifiche ed integrazioni

10 nella vecchia iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti) e unico al contrario della tassa di iscrizione in misura forfettaria che vedeva una parte riferibile alle imposte di bollo e l’altra ai diritti di cancelleria.

11 Il ministero della giustizia riconosce natura sanzionatoria all’ipotesi in cui manchi la dichiarazione di valore DAG 14/07/2005.001543 mentre ne esclude tale natura nei casi di cui all’articolo 13 , 1 quater ( rigetto o inammissibilità dell’impugnazione) DAG.08/07/2015.0100201.U

12 Vedi Capitolo VI del presente lavoro

13 A far data dell’introduzione del contributo unificato 13 marzo 2002 ai sensi del decreto legge 11 marzo 2002 n. 28, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12.3.2002, convertito con legge 11 maggio 2002 n. 91