ALLEGATO A - Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

 

ALLEGATO A

Disposizioni ministeriali casi in cui è dovuto il contributo unificato

 

La ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo ( articolo 10 punto 6 DPR 115/2002)

  • costituisce indefettibile principio dell’ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642). Circolare 15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa

  • Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. ( da ultimo DAG n. 109446.U del 23.05.2023 e Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)

  • le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica ( nota DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022)

  • La natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate ( ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021) DAG.31/03/2023.0072064.U

  • Il provvedimento normativo c.d. di semplificazione dei riti ( d.lgs. n. 150 del 2012) non ha inciso sulla determinazione del contributo unificato [DAG. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020)

Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)

articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato ( rif.= Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 e note Ministero della Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U , DAG.15/06/2018.0122731.U, DAG.16/08/2017.0153561.U e in Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto).

La somma dei valori (indeterminabili) delle singole domande non modifica il complessivo valore del processo, che resta indeterminabile, va versato il (solo) contributo unificato dell importo di 518 euro, relativo ai procedimenti di valore indeterminabile, ex art. 13, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 115 del 2002, oltre all importo forfettario di cui all art. 30 del medesimo testo unico. Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto

Dovuto un unico contributo unificato quando si pongono più domande tra quelle previste dall’articolo 14 comma 3 TU spese di giustizia circolare DAG 14/05/2012.0065934.U [NDR= per il principio di maggior favore all’Erario si percepirà l’importo più alto]

nell’ ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se come nella gran parte dei casi avviene si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del (solo) contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 Provvedimento del 13 luglio 2020 in Filo diretto

Se manca la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 d.p.r. n. 155 del 2002 il processo si desume del valore indicato al comma 1 lettera g ( note Ministero della Giustizia DAG.16/08/2017.0153561.U , provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 e Provvedimento 20 maggio 2023 in Filo diretto). La disposizione di cui all’art. 14 deve ritenersi una previsione di carattere generale , applicabile a tutti i tipi di procedimenti e per ogni grado di giudizio indipendentemente dal giudice adito e dalla sua competenza per valore.. (DAG.14/07/2005.00154 e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020)

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ..il pagamento del contributo unificato per l’azione civile nel processo penale è dovuto oltre che nell’ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro,anche nell’ipotesi di richiesta di provvisionale allorché la domanda venga accolta

Procedimenti penali con condanna al risarcimento del danno in sede di gravame Alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U ( vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) È dovuto in grado di appello il contributo unificato per l’esercizio dell’azione civile nel processo penale “se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno”, quando il giudice di secondo grado conferma o modifica le statuizioni relative alla parte civile, indipendentemente dalla costituzione in giudizio di quest’ultima o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria. “Ne consegue che l’importo dovrà essere di eguale ammontare di quello corrisposto in primo grado se la somma liquidata in sentenza dal giudice di secondo grado corrisponde a quella liquidata in primo grado; se l’importo liquidato in secondo grado sarà diverso, il contributo unificato dovrà essere commisurato alla somma liquidata”, senza operare nessun tipo di compensazione rispetto alla somma liquidata in primo grado. Per quanto riguarda invece il ricorso in Cassazione, a parere di questa Direzione generale il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall’art. 578 del c.p.p.

impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile “ Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

Ai sensi della circolare 29 settembre 2004 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. Dip, Dir. Gen. Giustizia Civile è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza

Ai sensi della circolare DAG 15/022007.0020047., Min. Giust. Dir. Gen. Giustizia civile Ufficio I è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace

riassunzione ex art. 354 c.p.c. DAG.17/06/2016.011475.U “come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell 'art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell 'art. 353 "Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure. Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

Ai sensi della circolare direzione giustizia civile DAG 16.01.2006.0004701.U “..in caso di presentazione di istanza ai sensi dell’articolo 351 c. 2 e 3 c.p.c. (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO)…al riguardo si rappresenta che indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz’altro cautelare (sent. Corte Costituzionale n 312 del 4.7.2002) l’appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca dell’esecutività della sentenza, dà il via ad un autonomo procedimento in camera di consiglio per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro...”

Istanza di sospensione nell impugnazione sentenza lavoro ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato

Ricorso in Cassazione contro pluralità di sentenze contributo commisurato al valore complessivo delle sentenze impugnate cfr. provvedimento del 15 luglio 2018 in Filo Diretto Ministero della Giustizia

ricorso incidentale in Cassazione, ancorché condizionato, il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte. Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto

&l’eventuale deposito della denuncia di smarrimento [del contrassegno] agli atti del giudizio non assolve l’obbligo del pagamento tributario DAG.15/03/2021.0054876.U

DAG.20/06/2024.0131643.U Codice della proprietà industriale ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all’art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 provvedimento 27 luglio 2024 Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione ( art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante) soggetto a contributo unificato art. 13 c.1 lett b aumentato della metà, DAG.02/05/2023.0092888.U

mutamento del sesso dovuto contributo unificato scaglione di valore indeterminato DAG.09/02/2016.0024622.U

i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali. provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto

Tra le amministrazioni statali che godono della prenotazione a debito non è ricompresa l Agenzia nazionale per l amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in quanto né la norma istitutiva di tale ente né altra norma speciale attribuiscono all’Agenzia tale beneficio. Provvedimento 23 maggio 2023 in Filo diretto

L’ INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ( DAG.09/01/2013.0003169.U)

L’INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ( DAG.14/05/2012.0065934.U)

 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un’Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Non risulta tra le amministrazioni pubbliche ex articolo 158 tusg ( da ultimo DAG.02/01/2025.0000044.U)

all’ Agenzia Beni Sequestrati e Confiscati NON si applica l’articolo 158 TUSG quindi paga il contributo unificato Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria - Ufficio II prot.7891 del 1 agosto 2017

procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari provvedimento del 16 agosto 2017 in FOGLIO di INFORMAZIONE Anno 2022 “ dovuto il pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario ex articolo 30 del dpr 115/2002 nelle procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex istituti autonomi case popolari”

Ai sensi della Circolare DAG.07/10/2005.0022051.U nei giudizi instaurati dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale sono applicabili le medesime agevolazioni fiscali previste per la Cassa per il mezzogiorno la quale usufruiva in materia di tasse sugli atti giudiziari del trattamento delle amministrazioni dello Stato pertanto il contributo unificato andrà prenotato a debito ..

istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)

opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

nei procedimenti di opposizione a de­creto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543

opposizione a de­creto ingiuntivo Provvedimento del 13 luglio 2020 in Ministero della giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.

non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. DAG.28/03/2024.0068352.U

procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, sia dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U

La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 28/09/2010.0122612.U se la copia riguarda un atto giudiziario è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile o di altro pubblico ufficiale (N.B. articolo 476 cpc abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)

reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante) soggetto a contributo unificato art. 13 c.1 lett b aumentato della metà, DAG.02/05/2023.0092888.U

Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è soggetto al contributo unificato il reclamo avverso i procedimenti cautelari attivati in corso di causa

accertamento tecnico preventivo dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 prot. DAG 38947.U del 23.02.2018 e Provvedimento 12 maggio 2023

accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo. prot. DAG 38947.U del 23.02.2018, provvedimento del 23 febbraio 2018 foglio di informazione n. 1/2018, e Provvedimento 12 maggio 2023 in Filo diretto

Resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo Chiamata in causa del terzo “Deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo.” [DAG.09/03/2018.0048401.U, DAG.23/02/2018.0038947.U

Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione Circolare DAG 07/04/2008.0048948.U “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..”

Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I sono assoggettati al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u [ il richiamo alla lettera a è errato essendo corretto il richiamo alla lettera b) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello (confermato ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U) in materia di onorari di avvocato e di opposizione al decreto di liquidazione onorari e compensi il cu è determinato sul valore del giudizio a seguito della nota ministeriale , DAG 216605.E del 27.10.2023 che è di seguito riportata

Nelle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14 d.lgs. 150 del 2011) e nelle opposizioni al decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15 d.lgs. 150 del 2011), assoggettati al rito semplificato di cognizione, il contributo unificato deve essere determinato in base al valore della domanda, a mente dell’art.13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. Per ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, infatti, i procedimenti in esame non  possono configurarsi quali procedimenti di volontaria giurisdizione con la conseguenza che, superata ogni pregressa indicazione fornita da questa articolazione ministeriale, a tali giudizi non può applicarsi il contributo unificato di euro 98,00 di cui all’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002. DAG 216605.E del 27.10.2023

non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U

Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza

Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse. L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati : Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia è dovuto il contributo unificato nei ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore dell’amministratore dei beni sequestrati

Provvedimenti del Tribunale che rendono esecutivo il lodo arbitrale di cui all art. 825 c.p.c. Questa Direzione Generale ritiene , che il procedimento di cui all’art. 825 c.p.c., essendo soggetto al pagamento del contributo unificato previsto dall’art. 13 comma 1 lett. B) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per i procedimenti in materia di volontaria giurisdizione, non deve essere sottoposto al pagamento dell’imposta di bollo. Invero l’articolo 18 stabilisce che “l’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo, soggetti al contributo unificato”. DAG.18/07/2005.0001999 (vedi nota che segue)

lodo arbitrale ( iscrizione, impugnazione, provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 Iscrizione a ruolo dell’impugnazione di lodo arbitrale. Il procedimento disciplinato dall’articolo 825 c.p.c. (deposito del lodo) va qualificato come di volontaria giurisdizione, come tale, da assoggettare al pagamento del relativo contributo unificato (art. 13, comma 1, lettera b), parte prima, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002). Tale qualificazione deve tuttavia intendersi riferita al solo procedimento che rende esecutivo il lodo arbitrale ex art. 825 c.p.c., non potendo essere estesa ai diversi procedimenti di impugnazione del lodo, disciplinati dagli artt. 827 ss. c.p.c. Per questi ultimi, aventi natura impugnatoria (come tali da assoggettare alla maggiorazione di cui all’articolo 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002), il contributo unificato si determina secondo il disposto dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che ne differenzia l’importo con riguardo al valore del giudizio.

lodo arbitrale I procedimenti azionati ex art 702-bis c.p.c. in unico grado dinnanzi alla Corte di Appello: contributo unificato in base al valore del processo. provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020

Dovuto il contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U

Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in matteria di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U

Nell' Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 ( pignoramento diretto del concessionario per crediti dovuti allo stato e/o enti pubblici) Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b). In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bis. Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr.DAG. 16/06/2021.0126871.U

Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro DAG 14/05/2012.0065934.U

opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ( o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva “Anche nella ipotesi disciplinata dall’articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva” DAG.20/08/2018.0164795.U

espropriazione forzata presso terzi “nel procedimento di espropriazione forzata presso terzi non è ritenuta necessaria un’autonoma istanza di assegnazione o di vendita. In conseguenza il pagamento dovrebbe essere contestuale alla richiesta di iscrizione a ruolo”…….nell’espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall’art. 543, comma 4, c.p.cProvvedimento 3 agosto 2020

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc) il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell’esecuzione

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia l’opposizione all’esecuzione( art. 615 cpc) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 cpc) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda, l’opposizione ex art 617 (c.p.c.)soggiace al contributo fisso ex art 13 comma 5 bis testo unico spese d giustizia

“termine ad adempiere” art. 482 del c.p.c. “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”; è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l’esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a pignorare, prima dell esordio dell esecuzione forzata “cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre” (art. 513, comma 3, c.p.c.), si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.). si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (competenza delle corti di appello) ai sensi della circolare DAG.14/05/2012.0065934.U ( conf. provvedimento 17 dicembre 2019 in foglio informativo n. 2/2020) il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato si paga in base al valore L’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 per determinate tipologie di procedimenti (processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile) “è fissato in relazione al rapporto oggetto del giudizio” e, quindi, “indipendentemente dal rito che li regola”.Pertanto, il contributo unificato dovuto nei procedimenti di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità, ex art. 54, d.P.R. 327 dell’8.6.2001(come modificato dall’articolo 34, comma 37, lettera a), d.lgs. n. 150 dell’1 settembre 2011), resta determinato dal valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del citato d.P.R. n. 115 del 2002, senza gli aumenti previsti dal comma 1bis dello stesso art. 13 (che prevede l’aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione) e senza il dimezzamento di cui al successivo comma 3 (applicabile solo a determinate categorie di procedimenti).

circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:    nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto ( il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria: a) l’attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato; b) l’intimato che si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002. 2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. a) con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall’art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002; b) il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio; c) l’attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell’art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002; c) il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l’intervento già svolto in fase sommaria; d) il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell’intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell’intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

procedimento di ingiunzione europea circolare ministeriale dag.02/09/10/2010.0113135.u valore diviso metà

Ai sensi della circolare DAG.08/10/2010.0128408-U nei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico è dovuto il contributo unificato per l’importo previsto per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II,capo VI del codice di procedura civile, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’articolo 13 del DPR 30 maggio 2002 n 115

Ai sensi della nota DAG 18/11/2005.0038650.U i ricorsi ex art. 16 punto 4 DPR 16/09/04 n 203 relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato pagano il contributo unificato relativo alle camere di consiglio (con riforma taglia riti alcuni ritengono superata questa circolare quindi pagamento dovuto per il procedimento di cognizione sommaria)

i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011 sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U

Opposizione a fermo amministrativo Pagamento del contributo unificato. Circolare prot. n DAG.26/06/2006.0068642.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I ...è infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiuzione di cui all’art. 23 della legge 689/8 1 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo .Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione)Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.

Il nuovo procedimento sommario di cognizione.(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)”... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contribu­to unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione siste­matica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposi­zioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili conten­ziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”

procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020 Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del medesimo T.U.

procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e e terdecies “ i procedimenti semplificati di cognizione ( di cui al Capo III-quater , Titolo I Libro II del codice di procedura civile ) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U

per il novellato [d.lgs 149/2022] art. 316 c.p.c. davanti al giudice di pace la domanda si propone nelle forme del processo semplificato di cognizione in quanto compatibili e non derogate dalle disposizioni del relativo titolo DAG.31/03/2023.0072064.U

Arricchimento senza causa ex articolo 2041 contributo secondo valore della domanda nota DAG 29/10/2015.0162465.U

Procedura fallimentare....Nell’attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata DAG.04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U , DAG.11/12/2019.0237170.U

istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro, vedi di seguito anche nei confronti di impresa in decozione, contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all’art. 9 c 1-dpr 115/2002 Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare) ( per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007)contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020

Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

Impugnazioni ex art. 266 e 207 Codice della crisi e procedure concorsuali (opposizione stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi, impugnazione incidentale revocazione) contributo per valore aumentato della metà, con esclusioni delle procedure esenti DAG.24/10/2023.0213886.U

Concordato preventivo ..nella procedura di concordato preventivo NON è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato.. DAG.=5/02/2021.0025043.U

Circolare DAG08/09/2010.0114831.U Procedimento di esdebitazione “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall’art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l’importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d’ufficio di cui all’art. 30 testo unico spese di giustizia

Procedure di esdebitazione , ex art. 14 -terdecies della legge 27 gennaio 2012, n. 3- contributo unificato in misura fissa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di procedimenti che si svolgono secondo lo schema della camera di consiglio di cui all'art.737 c.p.c. Provvedimento del 18 ottobre 2022( fonte Foglio Informativo n. 3/2022)

procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento DAG.22/07/2016.0136189.U , DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U

- l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per l’accesso all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- l’istanza per la nomina dei professionisti( art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell’articolo 9 legge 3/2012 , così come la richiesta di omologa dell’accordo, e per la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario

- le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti “ privatamente dalla parte” devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all’art. 13, comma 1, lettera b) e all’importo forfettario di cui all’articolo 30

dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e DAG14/05/2012.0065934.U) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Procedura di esdebitazione art. 128 legge fallimentare dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Foglio di Informazione anno 2022

Procedura di esdebitazione che sorge nell’ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n.3/2022

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell’ impresa e dell’insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg NOTA BENE Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l’importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale

Prestazioni a carico SSN per anziani ricoverati in case di riposo DAG.18/07/2017.0137156.U contributo unificato valore della causa

(art. 473bis 49 c.p.c.) cumulo di domande separazio ne e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio DAG.19/12/2024.0261608.U

se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2

se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2

Giudizi di separazione o divorzio - Domanda in riconvenzione DAG.19/12/2024.0261608.U art. 13 c. 1 lett.b)

procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali. Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto

Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all’importo previsto dall’art. 13 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all’importo previsto dall’art. 13 lettera d) Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U

MEDIAZIONE decreto di Omologa DAG.28/02/2018.0040734.U “ il decreto di omologa dell’accordo di mediazione deve essere inquadrato tra i procedimenti di volontaria giurisdizione da assoggettare al pagamento sia del contributo unificato, di cui all’articolo 13, comma 1 lett.b), sia dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 e quando l’accordo di mediazione superi i 50.000 € deve essere trasmesso all’agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di registro.”

Ai sensi del provvedimento 27 marzo 2018 in DAG.22/05/2018( vedi anche foglio informativo n. 2/2018 unico procedimento contro lo stesso resistente. l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte ( in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Ai sensi del provvedimento 27 marzo 2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U procedure esecutive per consegna o rilascio sconta sempre il pagamento del contributo unificato

Contributo unificato da prenotare a debito nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 DAG.29/05/2018.0108285.U il valore si determina ai sensi dell’art. 12 tu spesi di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita

cause responsabilità civile dei magistrati DAG.20/08/2018.0164778.U “Deve ritenersi che i procedimenti di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati sono soggetti al pagamento del contributo unificato entro i limiti reddituali previsti dall’articolo 9 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002 e non sono soggetti all’importo forfettario di cui all’articolo 30 del citato Testo Unico e ai diritti di copia di cui al medesimo Testo Unico.”

querela di falso ( in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc) Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642

Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U

Cause agrarie contributo unificato dovuto non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo DAG.19/11/2021.0232513.U

Rimborsi elettorali dovuto il contributo unificato DAG.05/10/2021.0200443.U

Opposizione delibera condominiale contributo unificato sul valore della causa che “deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito. Tenuto conto delle considerazioni svolte e dal principio di diritto sopra richiamato deve affermarsi che nei procedimenti di impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale il valore del procedimento , che in ogni caso deve essere indicato nell’atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione.” Provvedimento del 20 maggio 2023 in Filo diretto.

Impugnazione dell autorizzazione del notaio per atti quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari. ….In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b), d.P.R.n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge. DAG.02/05/2023.0092888.U

Opposizione alle sanzioni comminate dalla Consob o dalla Banca d Italia ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 promossi dinanzi alla Corte di appello. Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 72 del 2015, è venuto meno il richiamo al procedimento in camera di consiglio e il giudizio, così come disciplinato dall’attuale formulazione dell’art. 195, commi 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, risulta ora articolato secondo lo schema tipico del processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. A tali procedimenti non andrà tuttavia applicata la maggiorazione prevista dal comma 1bis del medesimo articolo 13 in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale” (Cass. Civ. sent. N. 13150 del 30.06.2020). Provvedimento del 27 novembre 2022 in Filodiretto

Opposizione Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari- Procedimenti disciplinati dall’art. 196 del d.lgs. 58 del 1998 promossi dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato dovrà essere determinato in base agli scaglioni di valore di cui all’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002. A tali procedimenti non andrà tuttavia applicata la maggiorazione prevista dal comma 1bis del medesimo articolo 13 in quanto la corte d'appello è giudice di prima istanza e, di conseguenza, non troverà applicazione neanche il successivo comma 1-quater in quanto, come precisato dalla Corte di Cassazione “l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione proposta dinanzi alla Corte d'appello non configura un'impugnazione dell'atto ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, sicché non può trovare applicazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che si riferisce all'ipotesi in cui sia stata respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile l'impugnazione, anche incidentale” (Cass. Civ. sent. N. 13150 del 30.06.2020). Provvedimento del 27 novembre 2022 in Filodiretto

vittime della criminalità organizzata e vittime del dovere dovuto contributo unificato , anticipazione forfettaria e diritti di copia , provvedimento definitivo del giudizio soggetto all’imposta di registro l’articolo 34 della legge 222/2007 ha infatti esteso in favore delle vittime i benefici ( di natura economica ) di cui all’articolo 5 comma 1 e 5 della legge 3 agosto 2004 n. 206 e non anche le esenzioni processuali di cui all’articolo 10 della richiamata legge (DAG.16/01/2024.0012.549.U)

 dovuto il contributo unificato nelle procedure in cui l immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo penale e la parte ai fini della esenzione cita l articolo 51 comma 3 bis del decreto legge 15972011.. tale articolo prevede l esenzione da imposte, tasse e tributi nulla disponendo circa le spese processuali.

ove nelle conclusioni dell atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della eventuale maggiore somma ritenuta dovuta , è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell art.13 del d.P.R. 115/2002. provvedimento 11 marzo 2024 in filo diritto

ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all’art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 senza dimezzamento .. Provvedimento 20 giugno 2024

 

Disposizioni ministeriali casi in cui non è dovuto il contributo unificato

le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica ( nota DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022)

resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

in vigore l art.19 legge 6 marzo 1987 che dispone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 ( Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014)

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Procedimenti volti alla regolamentazione dell esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le norme, inserite nella Sezione III del Capo II, dedicata all’attuazione dei provvedimenti del giudice della famiglia, introducono strumenti a garanzia degli obblighi a contenuto patrimoniale. Le procedure instaurate dal creditore dell’assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all’interno del matrimonio, godono dell’esenzione di cui all’art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce “ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Attuazione dei provvedimenti sull affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.) non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all’art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione” ai sensi dell’art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. DAG.19/12/2024.0261608.U]

Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 n.162 ai sensi della circolare DAG.29/7/2015.0111198.U (conf. DAG.21/6/2017.0120356.U e provvedimento 14 giugno 2018 in foglio di informazione n 3 ) Non dovuto il contributo unificato sia nella fase innanzi al procuratore della repubblica sia nella eventuale fase successiva innanzi al Presidente del tribunale

procedimenti in materia di adozione e affiliazione( diritto del minore ad una famiglia) ( art.82 legge 184/1983) rif. provvedimento 1 febbraio 2023

affido condiviso di minori (legge 184/1983) rif. provvedimento 1 febbraio 2023

 procedimenti di competenza del giudice tutelare, volti all adozione di misure di protezione delle persone in tutto o in parte prive di autonomia ( Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice ) sono esenti dal versamento del contributo unificato (art. 46-bis disp. att. c.c.), mentre tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l inventario, i conti annuali e il conto finale, così come gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice (in materia di affiliazione e affidamento di minori) sono esenti da tasse di bollo e di registro (art. 46 disp. att. c.c.); a ciò si aggiunga che l'art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002 prevede l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i procedimenti civili riguardanti la prole, in generale. DAG.16/05/2024.0104395.U

Violenza nelle relazioni familiari ( art. 7 legge 154/2001 e DAG 14/04/2015.009943.U)

i procedimenti promossi dinnanzi al giudice civile relativi all’integrazione scolastica non sono soggetti al pagamento del contributo unificato ( provvedimento del 20 luglio 2018 in Foglio Informazione n 3/2018)

Ai sensi della circolare dag.02/04/2010.0049204.U nelle cause per interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 n 533

nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. Provvedimento 29 novembre 2022

Ai sensi della circolare n 3 del 13 maggio 2002 non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così ad esempio nell’ipotesi di prosecuzione di un giudizio sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo

Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio -Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018 - contributo Unificato –“ il giudizio di rinvio non è configurabile dall’ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” ( NB: la circolare in esame deve essere intesa nel senso che è dovuto il contributo unificato per il giudizio di rinvio SENZA l'aumento della metà)

-Procedimento di Cassazione -Giudizio di rinvio Provvedimento 6 dicembre 2022 nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens.

Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori) DAG.09/01/2013.0003169.U

Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 “Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. “ DAG.27/07/2024.0157427.U

Separazione delle domande La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato. -provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018

lite temerarianon essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale ( ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) ..... il cancelliere non è tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato” cfr. DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U.,DAG16/11/2015.0172664.U,DAG.08/04/2016.0063597.U,DAG.16/08/2017.0153361.U,DAG.21/08/2019.0164515.U

formule di stile Ai sensi delle note “la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato” DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG 29/10/2015.0162465.U, DAG 09/11/2015.0167802.U DAG.21/08/2019.0164515.U

Ai sensi della circolare 18 marzo 2003 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia vi è esenzione dal contributo unificato per i procedimenti per correzione di errori materiali tale procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo ( Cass.civ. Sez I sent. 13075/03). Conf. provv. 16/04/2018 in DAG.22/05/2018.0102628.U e provvedimento 11 aprile 2018 Foglio Informativo n. 2/2018

La richiesta di ulteriore copia in forma esecutiva ex art. 476 cpc non è soggetta al pagamento del contributo unificato Circ Min DAG 06/03/2007.0030756.U e DAG 28/09/2010.0122612.U ai sensi di quest’ultima circolare è dovuta se la copia di cui si chiede il rilascio è atto notarile (N.B. articolo 476 c.p.c. abrogato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149)

Ai sensi della circolare 22 ottobre 2003 n 1/13395/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia attesa la natura amministrativa del procedimento non è dovuto il contributo unificato per le iscrizioni e le annotazioni( dei giornali e dei periodici) nel registro di cui all’art. 5 legge 8 febbraio 1948 n 47 ( cosiddetto registro stampa ) . Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo e la tassa sulle concessioni governative”

Ai sensi della nota 16 giugno 2008 nelle procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese la natura amministrativa della procedura fanno ritenere esente dal pagamento di oneri tributari il procedimento ai sensi dell’articolo 2 e 3 DPR 247/2004

Ai sensi della circolare 16 marzo 2000 prot. 49/E/2000/43171 Ministero Finanze “... a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi torna applicabile l’esenzione prevista dall’art. 19 della legge n 74/87 in quanto il limite in essa contenuto, cioè il riferimento ai soli casi di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha cessato di avere efficacia fin dal 20 maggio 1999, giorno successivo alla pubblicazione delle sentenza della Corte Costituzionale..” (vedi oggi modifiche all’articolo 13 dpr 115/02)

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto: nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 fase sommaria: l’intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato; fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio

Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 quando essendovi all’origine della controversia un contratto di locazione il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno non produce quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell’applicazione del rito laboristico secondo quanto previsto dall’art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all’art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 ( ndr= a seguito dell’abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due )

Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l’esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l’avvocato agisca per il recupero delle stesse L’esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti

Ai sensi della circolare 1/334/44/ER/U/o4U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. civ.del 14/1/2004 l’istanza differimento della vendita e l’istanza di conversione del pignoramento non sono soggette al pagamento del contributo unificato

intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari Il Ministero ha chiarito le problematiche in materia DAG.05/07/2012.0094920.U indirizzo confermato dalla DAG.05/02/2015.0020600.U “.... deve ritenersi che il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.”

Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato

Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato

pagamento del contributo unificato dell istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F. circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I E’ stato chiesto di conoscere se l’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002.Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l’art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell’avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D’altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito

ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 TUTTE le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato

A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest’ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato ( Ispettorato generale Ministero della giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

Procedimento di concordato preventivo - Fase dell’omologa e relativa attuazione - provvedimento 4 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse “fasi giurisdizionali” sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l’unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all’impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. “o”, d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

procedura di liquidazione controllata fase” esecutiva non dovuto ulteriore contributo unificato per la fase” esecutiva che segue la sentenza di cui all’art.270, comma 1, in cui il liquidatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione del patrimonio, non contempla l’avvio di una nuova procedura, bensì si innesta sulla procedura di liquidazione controllata già pendente  Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all’art.70, comma 7, CCII) non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

fase esecutiva omologa del concordato minore (disciplinata dall’art.80, comma 2, CCII), non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

sovraindebitamento le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario DAG.21/12/2017.0240120.U

Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diritto

procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, NON dovuto il pagamento del contributo unificato nella limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U

Ai sensi della circolare Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003 non è soggetta a contributo unificato l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

Ai sensi della Circolare 1° febbraio 2007, n. DAG/14803/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., nota 9 ottobre 2006, prot. n. 954/131988/2006 Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. risoluzione 16 giugno 2006, n. 78/E dell’Agenzia delle Entrate e nota 27 luglio 2006, prot. n. 80510/U Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ. nei Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministra­zioni di sostegno gli atti successivi all’apertura della curate­la per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all’istanza che ha dato luogo all’amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall’imposta di bollo.

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (circolare DAG14/05/2012.0065934.U)

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014numerazione illeggibile non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente(conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

Ricorsi ex art. 669 duodecies c.p.c. – attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare – nota senza numero del 15 febbraio 2021 e provvedimento in foglio Informativo n. 2/2021 L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall’art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall’art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Ai sensi della circolare 31 luglio 2002 n 5, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in merito ai procedimenti possessori deve ritenersi superato quanto detto nella circolare n 3/2002 in merito alla necessità di procedere ad ulteriore versamento del contributo allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria..

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nel processo penale non è dovuto il contributo unificato nell’ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile

Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare

Ai sensi della circolare DAG.05/02/2015.0020600.U04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nell’intervento ex articolo 105 comma 2 cpc non è dovuto il contributo

Nota 13 giugno 2003, n. 1/8307 del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., UFF. IIl Tribunale di ... ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo della nota di trascrizione conseguente alla procedura di accettazione di eredità con beneficio di inventario. .......Ne consegue che l’accettazione in esame, essendo ricevuta dal cancelliere o da un notaio, non può essere inserita tra gli atti della «procedura di volontaria giurisdizione» che si caratterizzano per l’intervento del giudice e per i quali è esclusa l’applicabilità dell’imposta di bollo in quanto sono soggetti al contributo unificato ai sensi dell’art. 18 del testo unico sulle spese di giustizia, approvato con d.p.r. 115/2002. Pertanto, per i motivi sopra esposti, questo generale Ufficio ritiene che l’accettazione di eredità con beneficio di inventario non è compresa tra gli atti dei procedimenti per i quali è prevista l’applicazione del contributo unificato (artt. 9 e 13 del testo unico sulle spese di giustizia). Conseguentemente, la nota di trascrizione dell’accettazione d’eredità con beneficio d’inventario, è soggetta all’imposta di bollo di curo 10,33 [ = attualmente € 16,00] per ogni foglio ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della tariffa allegata al D.P.R. n. 64211972.

richiesta sospensiva ex art. 649 c.p.c. nell opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “non dando vita l’istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento ( né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”

istanze di sospensione dell esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022

opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

Cause agrarie contributo unificato non dovuto per i casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa intervento di terzo DAG.19/11/2021.0232513.U [ personalmente non ritengo dovuto neanche il contributo unificato di iscrizione in applicazione dell’articolo 9 legge 320/1963]

Nomina cancelliere per predisposizione inventario Eredità giacente- non dovuto Provvedimento del 15 giugno 2022 In Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

non dovuto contributo unificato e anticipazione forfettaria ex articolo 30 tusg nei procedimenti di opposizione al rigetto ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale circ. 30 novembre 2022 n. 0242819.U

reclamo ordinanza che condanna il testimone non comparso all udienza per la mancata comparizione del testimone non è assoggettato ad autonomo contributo unificato rispetto a quello già versato per il procedimento a cui la testimonianza afferisce, né al pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. 115/2002. Diversamente, i diritti di copia restano dovuti in base alla normativa di carattere generale dettata dal citato Testo Unico, in mancanza di specifica esenzione. DAG.26/01/2024.0018537.U

Ai sensi della circolare 20 giugno 2006 n 66030 del Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. i giudizi di riparazione per ingiusta detenzione non sono soggetti al pagamento del contributo unificato

 

Disposizioni ministeriali casi di riduzione del contributo unificato

Ai sensi della DAG.06/05/2008.62754.U la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia

DAG.23/02/2018.0038947.U, DAG.09/03/2018.0048401.U e Provvedimento del 14 febbraio 2019 in Foglio di Informazione del Ministero della Giustizia anno 2022 Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione o chiamata in causa del terzo “Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

DAG.28/03/2024.0068352.U non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

nei procedimenti di opposizione a de­creto ingiuntivo l'opponente corrisponde la metà del contributo unificato circolare ministeriale 14 luglio 2005, n. 001543

opposizione a de­creto ingiuntivo Provvedimento del 13 luglio 2020 in Ministero della giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’oppostoche si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.

opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., “…non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002”. DAG.28/03/2024.0068352.U

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

Ai sensi della circolare DG 07/02/2011.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa il contributo unificato è ridotto a metà

accertamento tecnico preventivo dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 prot. DAG 38947.U del 23.02.2018 e Provvedimento 12 maggio 2023

accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo. prot. DAG 38947.U del 23.02.2018, provvedimento del 23 febbraio 2018 foglio di informazione n. 1/2018, e Provvedimento 12 maggio 2023 in Filo diretto

Nuovo procedimento sommario di cognizione.(Circolare 4 agosto 2009, n. 101179/U del Min. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.)”... si ritiene che al nuovo procedimento sommario di cognizione, disciplinato dall'art. 702-bis c.p.c., debba applicarsi la riduzione del contribu­to unificato prevista dall'art. 13, terzo comma, del testo unico delle spese di giustizia, alla luce del testuale riferimento ivi contenuto ai processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile.

Nei casi, invece, in cui il procedimento prosegua con rito ordinario ai sensi del terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., secondo un criterio di interpretazione siste­matica, deve ritenersi che la parte che ha versato il contributo unificato iniziale debba effettuare l'integrazione per la metà non pagata del contributo medesimo.

Ciò in quanto con la conversione del rito, disposta dal giudice ai sensi del citato terzo comma dell'art. 702-ter c.p.c., si applicano al processo le disposi­zioni del libro II del codice di procedura civile, espressamente richiamate, per le quali il contributo unificato è dovuto per intero.

I procedimenti sommari di cognizione di cui al citato art. 702-òis c.p.c. vanno classificati, allo stato, in attesa dell'adeguamento di tale nuova voce nel registro informatico SICC, nel «registro generale degli affari civili conten­ziosi», con evidenza, nel campo note, che trattasi di «procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.».

Si fa presente, infine, che per il procedimento di appello, di cui all'art. 702-quater c.p.c., il contributo unificato è dovuto per intero.”

nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se — come nella gran parte dei casi avviene — si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, sarà tenuta al versamento del (solo) contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002 Provvedimento del 13 luglio 2020 in Filo diretto

Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto ( il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria: a) l’attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato; b) l’intimato che si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002. N.N. per la direttiva in commento il dimezzamento non opera nella fase di merito a cognizione piena

ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli articoli 129 e 131 del d.lgs. n. 30 del 2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all’art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002 senza dimezzamento .. Provvedimento 20 giugno 2024

 

Disposizioni ministeriali contributo unificato giudizio con Concessionario

Ai sensi della DAG06/05/2008.62754.U la procedura attivata dal concessionario ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia

Ai sensi della circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ….Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell’esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L’ufficio, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.).

pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l applicazione dell articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo. DAG.09/02/2024.0030145.U

Prot. n I/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione generale della Giustizia Ufficio I diretta al tribunale di Benevento Quesito relativo al recupero delle somme prenotate a campione civile nelle cause promosse per la insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento e definite con la condanna del Concessionario stesso al pagamento delle spese E’ stato chiesto di conoscere, da parte del Sig. Presidente del Tribunale di Benevento, quale debba essere il comportamento dell’Ufficio in presenza di cause promosse dal Concessionario per l’insinuazione tardiva dei crediti nel fallimento definite con la condanna del medesimo al pagamento delle spese. Omissis Pertanto le spese prenotate debbono considerarsi irripetibili laddove il soggetto soccombente e quello delegato alla riscossione si trovino a coincidere. Conseguentemente, i crediti sopra menzionati debbono essere annullati per insussistenza, a mente di quanto disposto dall’art. 220 del D.P.R. n. 115/2002, con provvedimento da assumere dal Funzionario di cancelleria addetto al servizio. Infine, si ritiene che i procedimenti iscritti dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002 siano disciplinati dall’art. 157 del D.P.R. medesimo, come peraltro già sopra accennato, e che pertanto l’annotazione e la conseguente prenotazione a debito delle spese e del contributo unificato debbano essere operate dal Concessionario, all’uopo delegato

Nota 6 maggio 2008 Prot. n. m_dg.DAG.06/05/2008.62754.U  - Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Art. 157 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico delle spese di giustizia Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto istruzioni in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali nelle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. La procedura delineata dall'art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, Testo Unico delle spese di giustizia, diversamente dalla normativa previgente, "attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate" (relazione al Testo Unico delle spese di giustizia).Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: il contributo unificato le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/02) i diritti di copia. Dall'applicazione di tale articolo, coordinato con l'art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà. L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell'agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge. Ove gli uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuna una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall'omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l'intervento dello scrivente Ministero.

Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U

circolare DAG.03/04/2014.0050954.U ambito di applicazione articolo 157 tu Oggetto: spese processuali nella procedura esecutiva attivata dagli agenti della riscossione per tutte le entrate, iscritte a ruolo- articolo 157 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 Alcuni uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti circa l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 evidenziando, inoltre, che alcuni agenti della riscossione riterrebbero di beneficiare dì un generico regime di esenzione nell'ambito delle procedure di riscossione attivate poi il recupero delle entrate iscritte a ruolo. Questa Direzione Generale, coti noto prot. 62754 del 28 aprile 2008. che qui integralmente si richiama, ha fornito agli uffici giudiziali alcune indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi con la procedura di prenotazione a debito delle spese processuali in oggetto. Nella nota in esame è stato precisalo che in base all'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. gli agenti della riscossione devono curare la prenotazione u debito del contributo unificalo, delle spese di notifica a richiesta d'ufficio (art. 30 D.P.R. 115/2002) e dei diritti di copia L'unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari consiste nella verifica su richiesta dell’agente . dello corrispondenza tra le spese annotate e quelle previste dalle norme dì legge. Pertanto deve ribadirsi che gli agenti della riscossione non sono esentati dal pagamento delle spese elencate nell'articolo 157 citato. Dal combinato delle disposi/ioni contenute nell’articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e nell’articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973 n, 602 emerge che tali importi sono ridotti della metà e prenotati a debito a cura del concessionario. L'altro aspetto segnalato dagli uffici giudiziali riguarda invece, l'ambito applicativo dell'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002 e precisamente se questo trovi applicazione al solo processo esecutivo o possa estendersi anche ai processi a cognizione ordinaria. La norma in esame richiama espressamente l'articolo 48 del D.P.R, n. 602 del 29 settembre 1973,in base al quale ""le tasse e i diritti per gli atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva nono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti dalla parie soccombente”. Nonostante il richiamo operato dall'articolo 157 in oggetto, la formulazione utilizzata per le due norme è differente. L’articolo 157 del D.P.R, n. 115/2002, norma di rango regolamentare, fa riferimento alle spese processuali della "'procedura esecutiva" attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo. Tale norma indica la modalità operativa attraverso la quale l'ufficio giudiziario deve controllare la Corrispondenza delle spese prenotate dall'agente della riscossione alle norme di legge. Per quanto riguarda invece l'ambito prettamente operativo, si richiama l'articolo 48 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, che è norma di rango primario con portata generale in quanto si inserisce nell'ambito della riscossione delle imposte sul reddito e prevede una particolare agevolazione a favore dei concessionari per le tasse ed i diritti degli atti giudiziali nel "'procediménto dì riscossione coattiva". Tale ultima formulazione sembra far propendere per una lettura estensiva del tipo di "procedura" destinato a beneficiare del l’agevolazione prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n. 115/2002. Di conseguenza, dalla lettura di entrambe le norme citate, tenuto conto altresì del rispettivo rango ed ambito operativo questa Direzione Generale riterrebbe applicabile l’ agevolazione in esame anche a procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrale iscritte a ruolo. In tale ottica la prenotazione a debito del contributo unificato, dell'importo forfetario e dei diritti di copia, prevista dall'articolo 157 del D.P.R. n, 115/2002, dovrebbe applicarsi, ad esempio, alle procedure concorsuali, alle procedure di pignoramento, al giudizio di accertamento ed alle opposizioni giudiziarie A sostegno di tale interpretazione si richiama il D.M. 21 novembre 2000 con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti agli agenti della riscossione. Le tabelle A e B, allegate al D.M. citato, ricomprendono tra le attività che danno diritto al rimborso delle spese sostenute dai concessionari, quelle connesse a tali particolari procedure. Per quanto riguarda invece i quesiti posti dagli uffici giudiziari in merito al regime di esenzione previsto dall'articolo 66. D. lgs n. 112 del 13 aprile 1999, relativo all’imposta di registro sugli atti delle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo, questa Direzione Generale è in attesa del parere dell' Agenzia delle Entrate competente per tale materia.

 

Disposizioni ministeriali contributo unificato

procedimenti esecutivi

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell’articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell’ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

Espropriazione forzata presso terzi - Soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato provvedimento 3 agosto 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 In ambito di espropriazioni forzate, il criterio generale per individuare il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato è quello fissato dall’articolo 14, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale in tali procedure esecutive il contributo unificato viene pagato da chi “fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati”; nelle ipotesi in cui tale istanza non venisse formalizzata attraverso il deposito di uno specifico atto (come ad es. può accadere nel pignoramento presso terzi), ovvero nel caso in cui non vi fossero istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, come nelle esecuzioni degli obblighi di fare o non fare (ex artt. 612 e segg. c.p.c.), il contributo unificato dovrà essere pagato dal soggetto che ha dato origine alla procedura esecutiva. Anche in caso di perdita dell’efficacia del pignoramento (verificabile quando né il creditore procedente né le altre parti di cui all’art. 159 ter disp. att. c.p.c. abbiano provveduto all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva), il creditore procedente non può considerarsi libero da adempimenti, alla luce del disposto di cui all’art. 164-ter disp. att. c.p.c., rimanendo lo stesso “responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo, quale conseguenza dell’inattività del procedente, e di ottenere senza indugio una pronuncia dell’autorità giudiziaria” (parere dell’Ufficio Legislativo di questo Ministero, prot. n. 5241.U del 28.6.2018). Pertanto, nell’espropriazione presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui questi pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall’art. 543, comma 4, c.p.c. 

procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, NON dovuto il pagamento del contributo unificato nella limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; le procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, promosse in virtù di provvedimenti emessi nei giudizi indicati al 1° comma dell'articolo unico della legge n. 319 del 1958, sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U

Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

Espropriazione forzata presso terzi …nell’espropriazioni presso terzi il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall’articolo 543, comma 4 c.p.c. Provvedimento del 3 agosto 2020 in Foglio di Informazione Ministero della Giustizia n. 1/2021

Procedimenti di opposizione all’esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro dovuto il contributo unificato cfr Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/1973 a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l’importo di cui all’articolo 76 dpr 115/2002 (attualmente 11.483,82 x 3 = 34.481,47); b) opposizione atti esecutivi 168 diviso 2 = € 84 c) opposizione all’esecuzione valore della domanda dimezzata

Ai sensi della circolare Giustizia prot. 6/157/035/2011/CA, prot.65934 del 2012 e DAG.07/06/2017.0110938.U nel processo esecutivo per consegna e rilascio( ex art. 605 cpc e segg) il pagamento del contributo unificato si effettua presso la cancelleria competente e non in mani dell’ufficiale giudiziario

Ai sensi della circolare Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U nell’intervento nelle procedure esecutive Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati

Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare

Ai sensi della circolare prot. VI- DOG/914/03-1/2014/Ca del 5 novembre 2014, Min. Giust. Dip, dell’Org. Giudiziaria Ufficio VI UNEP si esclude che debba procedersi da parte dell’Ufficio NEP al deposito del preavviso di rilascio immobile ritualmente notificato presso la cancelleria esecuzioni per l’apertura del relativo fascicolo mancando l’atto fondamentale per tale operazione costituito dal verbale di rilascio immobile.

Ai sensi della circolare 14 gennaio 2004 senza numero, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di procedimenti esecutivi:

1.  il differimento della vendita a richiesta di parte non è assoggettato al pagamento delle maggiori spese cagionate dal rinvio;

2.   non è dovuto il pagamento del contributo unificato nel caso di istanze per la restituzione dei titoli nell’ipotesi in cui il creditore procedente o intervenuto intende rinunciare agli atti del procedimento esecutivo sia prima che sia stata proposta istanza di assegnazione o vendita sia nell’ipotesi del decorso del termine di efficacia del pignoramento ex art. 497 cpc. Si ritiene tuttavia dovuta l’imposta di bollo.

3.  Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi – Sul presupposto che l’attuale disciplina non consente il versamento dei diritti di Cancelleria da parte dell’ufficiale giudiziario al momento del deposito in Tribunale del pignoramento (art. 543 c.p.c.) – come in precedenza era stabilito dalla circolare ministeriale n. 1/97 dell’allora Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – l’omessa costituzione del creditore comporta l’impossibilità del recupero delle spese sostenute.

4. Ricorso per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l’estinzione del processo esecutivo per l’inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - in considerazione del fatto che la legge istitutiva del contributo unificato ha previsto, relativamente ai procedimenti esecutivi, il pagamento del contributo unificato solo al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita (art. 14, primo comma, del testo unico), non si ritiene dovuto il pagamento del contributo unificato per tali tipi di ricorsi nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita. Né può sostenersi che per tali procedimenti debba essere pagato il contributo relativo ai procedimenti in Camera di Consiglio pari ad euro 62,00 (art. 13, lettera a), del testo unico) limitato, appunto, ai processi speciali di cui al libro IV, titolo 11, capo VI del codice di procedura civile. I procedimenti in questione, invece, come noto, sono disciplinati nel libro III del codice dì procedura civile relativo al processo di esecuzione

5.  .Per quel che concerne le spese di notifica e l’imposta di bollo si osserva quanto segue:

Nel caso in cui la parte presenti domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell’atto di pignoramento, il giudice dell’esecuzione, prima di disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento ex art, 562 c.p.c. e in ogni altro caso in cui deve dichiarare l’inefficacia del pignoramento per estinzione del processo, deve sentire le parti (art. 485 c.p.c.), come disposto dall’ari. 172 disp. att. c.p.c..

La comunicazione del decreto che fissa l’udienza, alla quale devono intervenire il creditore pignorante, i creditori intervenuti ed il debitore, deve essere comunicato a cura della Cancelleria (art. 485, secondo comma, c.p.c.); conseguentemente non si ritiene che possano porsi a carico delle parti le spese per la notifica dello stesso. Si ritiene invece dovuta l’imposta di bollo sull’istanza in quanto trattasi di un procedimento non sottoposto al pagamento del contributo unificato (ex art. 18 del testo unico).

6.non deve essere pagato il contributo unificato nell’ipotesi di deposito dell’istanza ex art. 495 cpc (conversione del pignoramento) intesa ad ottenere dal giudice dell’esecuzione la fissazione dell’udienza per la determinazione della somma da sostituire alle cose pignorate nella considerazione che detta istanza non introduce un nuovo procedimento bensì si inserisce nella procedura esecutiva in corso per la quale è stato pagato o prenotato a debito il relativo contributo unificato. Analoga disciplina si ha se la richiesta di conversione è inoltrata prima della presentazione dell’istanza di vendita o assegnazione. Sulla istanza è dovuta l’imposta di bollo. Per ciò che concerne le spese di notificazione valgono le medesime considerazioni svolte sub 4. Infatti, poiché il giudice dell’esecuzione deve sentire le parti in udienza prima di determinare la somma da sostituire al bene pignorato e cioè deve fissare (non oltre 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione) l’udienza (art. 495, terzo comma, c.p.c,) ed il relativo decreto deve essere comunicato alle parti dal cancelliere (art. 485 c.p.c.), nel caso in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita non sono dovute da parte dell’istante le spese per la notificazione dei biglietti di Cancelleria

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Disposizioni ministeriali contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt, 605 e seguenti del c.p.c. Circolare ministeriale DAG.14/05/20120065934.U L'art. 37, comma 6, lettera O) del Decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111 del 2011, ha introdotto il contributo unificato anche per il procedimenti esecutivi di consegna e rilascio disciplinati dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c. Per tali procedimenti l'art 13, comma 2, del D.P.R. 115/2002 prevede il pagamento del contributo unificato pari alla metà di quello previsto per i processi di esecuzione immobiliari. Il quesito sollevato dogli Uffici Giudiziali non riguarda l'ammontare del contributo unificato bensì il momento della sua corresponsione a l'ufficio tenuto ad esigerlo. A tale proposito in data 19 settembre 2011, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direziono Generale del Personale o della Formazione, con circolare Prot. N. 6/1517/035/2011/CA, ha ritenuto che "il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l'avvio e l'espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l'attività del giudice e del cancelliere, di conseguenza, II controllo dell'avvenuto pagamento dello stesso rientra tra le competenze della cancelleria ai sensi dell'art. 247 del D.P.R. 115/2002"Ne consegue, che il compito di percepire il contributo unificato "esula, in linea di principiò, dalle funzioni svolte dall'Ufficio NEP, per cui anche nell'ipotesi del processo esecutivo per consegna o rilascio, l'onera rimane attribuito alla cancelleria esecuzioni mobiliari del relativo Ufficio Giudiziario".Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinata dagli articoli 605 e seguenti del c.p.c., l'attività giurisdizionali è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgano difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 e.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisca con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale. In mancanza di una espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del contributo unificato nelle procedure esecutive di consegna t rilascio, considerato che, a parere di questa Direziona Generale, il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dall'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, dalla prassi in uso presso parta degli uffici giudiziari, la cancelleria potrò richiedere il pagamento volontario dei contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.Qualora l'ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato ai procederà al recupero secondo la .procedura ordinaria previa dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia

opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ( o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva “Anche nella ipotesi disciplinata dall’articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva” DAG.20/08/2018.0164795.U

pignoramento mobiliare di somme di denaro ex art. 520 c.p.c. nel caso in cui siano pignorate somme di denaro, l’ufficiale giudiziario, a mente dell’art. 520 c.p.c., deve consegnarle al cancelliere che provvederà a depositarle nelle forme dei depositi giudiziari. In queste ipotesi, poiché la procedura esecutiva viene iscritta “d’ufficio” dal cancelliere in base a quanto stabilito dall’art. 159-ter disp. att. c.p.c., trova applicazione la circolare giustizia civile, n. prot. DAG 164795.U del 20.08.2018. nella quale è stato precisato che “il debitore o il terzo che iscrivano a ruolo la procedura esecutiva prima che il creditore procedente abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice di procedura civile, non siano tenuti al pagamento del contributo unificato, ricadendo tale onere sul creditore che ha richiesto il pignoramento”.Provvedimento 16 aprile 2024 in Filo diretto

Opposizione al pignoramento ex articolo 159-ter disp. att. codice di procedura civile creditore procedente Concessionario A parere dello scrivente la Circolare Ministeriale DAG. 20/08/2018.0164795.U avente ad oggetto l’opposizione ai procedimenti esecutivi ex art. 159-ter disp. att. cod. proc. civ., NON trova applicazione anche nei pignoramenti ex artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. 602/1973 promossi dai concessionari. La circolare in oggetto motiva le conclusioni di far ricadere l’obbligo del pagamento a carico del creditore pignorante anche nel caso in cui lo stesso non abbia ancora provveduto all’iscrizione della relativa procedura esecutiva richiamando l’articolo 14 del testo unico spese di giustizia che dispone che “il contributo unificato sia pagato nei processi esecutivi di espropriazione forzata da chi fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati”La procedura ex articoli 48 bis e 72 bis , impropriamente denominate procedure di pignoramento presso terzi, costituisce uno strumento di recupero dei crediti vantati dallo Stato nei confronti dei privati che consente di recuperare le somme in maniera diretta senza osservare le procedure tipiche del pignoramento presso terzi salvo la preventiva verifica positiva prevista dallo stesso articolo 48 bis. Nessun passaggio giurisdizionale, nessuna udienza, nessuna assegnazione, è una procedura per scelta legislativa con carattere derogatorio rispetto alla disciplina del codice di procedura civile, quindi, nessun obbligo di pagamento di contributo unificato. La successiva opposizione introducendo invece un procedimento giurisdizionale comporta, non essendo previsto in materia esenzione, il pagamento del contributo unificato a carico di chi, richiamando l’articolo 14 del testo unico spese di giustizia, deposita il ricorso introduttivo..

Ricorsi ex art. 669duodecies c.p.c. attuazione misure cautelari recanti obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - provvedimento 15 gennaio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare - disciplinata dall’art. 669duodecies c.p.c. e connotata da provvedimenti di natura strumentale, inidonei al giudicato - integra una prosecuzione meramente eventuale del giudizio cautelare (per il quale è già previsto il pagamento del contributo unificato nella misura indicata dall’art. 13, comma 3, d.P.R. 115 del 2002); pertanto, i ricorsi ex art.669duodecies c.p.c. non introducendo un nuovo procedimento contenzioso, ma rappresentando una fase del procedimento cautelare già attivato, non sono soggetti all’obbligo del pagamento del contributo unificato.

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia deve precisarsi che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo unificato non deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario ma va depositata alla cancelleria competente

Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7febbraio 2023 in Filo diritto

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7febbraio 2023 in Filo diritto

termine ad adempiere art. 482 del c.p.c. “Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso”; è tuttavia possibile, a mente del medesimo articolo, chiedere al Presidente del tribunale competente per l'esecuzione o a un giudice da lui delegato, di autorizzare l’esecuzione immediata in caso di pericolo nel ritardo; si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a pignorare, prima dell’esordio dell’esecuzione forzata “cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre” (art. 513, comma 3, c.p.c.), si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a eseguire il pignoramento in giorni e orari non consentiti (art. 519, comma 1, c.p.c.) si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

autorizzazione a pignorare determinati crediti alimentari (art. 519, comma 3, c.p.c.). si tratti di procedimento di volontaria giurisdizione (intesa come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giurisdizionali).Tali procedimenti, a mente dell’art. 13, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 115 del 2002 devono essere assoggettati al pagamento del contributo unificato di euro 98 e all’importo forfettario di euro 27 previsto dall’art. 30 del medesimo testo unico. DAG.03/05/2024.0093996.U

 

OPPOSIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE

E CARTELLE ESATTORIALI

opposizione a sanzione il valore della causa in relazione agli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)

opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

istanze di sospensione dell esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022

istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022

istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021

istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. Provvedimento 26 febbraio 2021

 

opposizione procedura esecutiva esattoriale

pignoramento dei crediti verso terzi” articolo 72-bis del d.P.R. n. 602

Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 DAG. 16/06/2021.0126871.U (vedi anche Foglio Informativo n.3/2021 su inserimento ruoli delle due fasi)

La circolare 15 giugno 2021 - in Filo Diretto sito Ministero della Giustizia affronta le tematiche relative a:

1. In quale registro di cancelleria vadano iscritte le predette istanze;

2. Ove debbano iscriversi al registro delle procedure esecutive mobiliari, se il deposito debba essere necessariamente telematico o possa anche essere cartaceo, e se il codice oggetto da assegnare in SIECIC sia quello dell’esecuzione mobiliare presso terzi, o dell’esecuzione esattoriale presso terzi;

3. a quale tassazione siano soggette dette istanze ed a carico di chi e se sia applicabile la prenotazione esattoriale a debito ai sensi dell’art. 157 TUSG;

Ai sensi del comma 1 del cit. art. 72-bis (norma rubricata quale “pignoramento dei crediti verso terzi”) “Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede … (omissis)”.

Per indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, la procedura esecutiva descritta dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/73 prefigura una forma speciale di esecuzione, poiché si snoda in un iter semplificato, integralmente stragiudiziale, nel cui ambito il terzo pignorato può dare ottemperanza all’intimazione di pagamento, con un’immediata valenza satisfattiva del credito, senza che scaturisca alcun seguito giudiziale (arg. da Cass. Civ. sez. 3, sent. 26830 dell’11/10/2017, Cass. civ. sez. 3, sent. 21258 del 20/10/2016; conf. vd. Cass. Civ. sez. trib. sent. 10.12.2019, n. 32203).

Laddove il terzo pignorato, alla scadenza del termine assegnato, non abbia dato seguito all’intimazione di pagamento, la procedura esecutiva è destinata ad esaurirsi (infruttuosamente) senza alcun intervento del giudice; spetterà al “concessionario” (agente della riscossione) di attivare una diversa procedura esecutiva nelle forme ordinarie, laddove intenda continuare a perseguire il debitore (comb. disp. artt. 72-bis, comma 2, e art. 72, d.P.R. n. 602/1973).

Laddove il debitore pignorato o il terzo intendano opporsi al c.d. “ordine” del concessionario, chiedendo contestualmente la sospensione della procedura esecutiva, tale iniziativa – in assenza di un’esecuzione già pendente innanzi al giudice - darà luogo, essa stessa, al processo innanzi ad un’autorità giudiziaria… il ricorso dell’opponente innesca un giudizio rimesso, nella fase preliminare, alla competenza funzionale inderogabile del Giudice dell’esecuzione.

Il giudice adito, in tale sede, è chiamato a pronunciarsi :

a) sull’istanza sospensiva (cfr. art. 624 c.p.c.)

ovvero

b) sulle questioni “urgenti”, dando o negando i provvedimenti indilazionabili chiesti dalla parte (art. 618 c.p.c.), e adottando le disposizioni indispensabili alla introduzione del giudizio di merito (artt. 616 e 618, comma 2, c.p.c.); nel termine (perentorio) dato dal medesimo giudice, potrà eventualmente instaurarsi il giudizio di “merito”, a cui si applicheranno le regole ordinarie in ragione del rito e della materia di riferimento.

La struttura bifasica del procedimento, e l’assegnazione della “preliminare fase sommaria dell’opposizione” alla competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell’esecuzione, fanno sì che il ricorso dell’opponente transita attraverso il ruolo delle esecuzioni (iscrizione delle opposizioni nel registro SIECIC “Sistema informativo per le esecuzioni individuali e concorsuali”).

La procedura a cui attiene l’istanza preliminare all’ esperimento dell’opposizione ha natura “esattoriale”, in quanto attivata dall’agente della riscossione, sebbene al di fuori della sede giudiziaria (conf. sul punto il parere dell’Ufficio Legislativo Ministero della Giustizia, prot. 5073.U del 31.05.2021).

Con particolare riguardo alla modalità di deposito dell’atto recante l’istanza sospensiva/preliminare, esso apre una parentesi giurisdizionale in un procedimento esecutivo che, diversamente, è interamente stragiudiziale e giammai potrebbe essere iscritto a ruolo, in quanto tale, dal creditore procedente.

A differenza del pignoramento presso terzi regolamentato dal codice di rito che si configura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notificazione dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. e si completa innanzi al giudice con la dichiarazione positiva di quantità ovvero con l'accertamento dell'obbligo del terzo, il procedimento speciale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis, inizia con la notificazione dell'ordine di pagamento diretto e si completa con il pagamento diretto da parte del terzo.

In sostanza, il pignoramento presso terzi "esattoriale" non transita mai davanti all'ufficio giudiziario, neppure per l'assegnazione delle somme, e quindi non deve essere iscritto a ruolo.

Per tali considerazioni l'art. 159-ter disp. att. c.p.c., non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis: poiché il pignoramento presso terzi "esattoriale" non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato - neppure il debitore opponente - può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159-ter disp. att. c.p.c., al creditore in tale incombente. L'iscrizione a ruolo del pignoramento del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis, semplicemente, non esiste in quanto non è prevista dalla legge” (Cass. civ. n. 26830/2017).

Non essendo prevista ex lege una iscrizione a ruolo del pignoramento c.d. esattoriale presso terzi, non è configurabile un obbligo di pagamento del contributo unificato a carico del creditore procedente/agente della riscossione.: quest’ultimo non può procedere all’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva in quanto tale, sicché non v’è ragione di ritenerlo onerato del contributo correlato, dalla legge, ad un atto processuale che è impossibilitato a compiere.

Per le stesse ragioni, va escluso che l’iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, inibita al creditore procedente (agente della riscossione), possa essere operata – in sua vece – dal debitore/terzo opponente; donde l’inapplicabilità, al caso di specie, dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c. ( Cass. civ. n. 26830/2017).

Da quanto sopra risultano inapplicabili, ai fini tributari della procedura, al caso di specie

a) le disposizioni impartite agli uffici giudiziari con la circolare prot. DAG n. 164795.U del 20.08.2018, riferita alle ordinarie opposizioni endo-esecutive;

b) le disposizioni relative all’ opposizioni all’esecuzione previste dal codice di rito come da a circolare prot. DAG n. 36650.U del 3.3.2015.

Con il ricorso con cui si contesti l’intimazione di pagamento ex art. 72-bis d.P.R. 602/73 si ha, invece, un’iniziativa di natura giurisdizionale, con la quale per la prima volta viene adito l’Ufficio giudiziario.

In questo caso, stante l’inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’articolo 159-ter disp. att. c.p.c. in ossequio al generale principio recato dall’art. 8, d.P.R. 115/2002 (che riversa l’onere della spesa su chi compie gli atti processuali), il pagamento dei costi correlati all’istanza “cautelare”, o alla fase preliminare (intesa in senso lato) vanno predicati a carico del medesimo opponente, quale soggetto che promuove l’azione e “deposita il ricorso introduttivo” (cfr. anche art. 14 del Testo unico delle spese di giustizia) e la posizione del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale può essere assimilata, proprio per la peculiarità dell’esecuzione esattoriale, a quella dell’opponente nelle opposizioni a precetto disciplinata dagli articoli 615, primo comma, e 617, primo comma, c.p.c. cosicché il debitore che depositi il ricorso in opposizione nell’ambito di una procedura esattoriale “rappresenta la parte che per prima investe il tribunale della regolarità sostanziale o formale dell’esecuzione” ed è assoggettabile, come tale, al versamento del contributo unificato per la fase sommaria del procedimento. 

In ordine al quantum debeatur, va ribadito che il ricorso non interviene in una procedura esecutiva iscrivibile a ruolo, ma dà luogo ad un procedimento nel cui ambito il giudice dell’esecuzione (funzionalmente ed inderogabilmente competente) è chiamato ad evadere le istanze urgenti, per poi assegnare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Per la fase “sommaria” devoluta al giudice dell’esecuzione, che si svolge secondo il rito camerale (l’art. 185 disp. att. c.p.c. rinvia esplicitamente “agli articoli 737 e seguenti del codice”),il contributo unificato appare dovuto nella misura prevista dall’art. 13 comma 1, lett. b) del d.P.R. 115/2002, quale norma di stretta interpretazione che rinvia, per l’appunto, ai “processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile”.

Risulta dunque esigibile il contributo fisso di cui all’art. 13 co. 1 lett. b), nella misura di euro 98, osservandosi, che in caso di reclamo (cfr. art. 624 comma 2 c.p.c.) avverso il provvedimento reso dal G.E. sarà dovuto il medesimo contributo, maggiorato della metà, ai sensi del comma 1bis del cit. art. 13 t.u. (euro 98+ 49).

La disciplina dell’importo forfettario, di cui all’art. 30 d.P.R. 115/2002 grava sulla parte opponente.

L’eventuale giudizio di merito - proponibile nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, all’esito della fase “sommaria”- seguirà le regole ordinarie (in ragione del rito e materia di riferimento); ragion per cui, ove sia l’agente della riscossione a procedere alla instaurazione della fase di merito (mediante iscrizione al ruolo della lite), si procederà alla prenotazione a debito delle spese, secondo il criterio fissato dall’art. 157 del d.P.R. n. 115/2002 intitolato “spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione”.

 

Disposizioni ministeriali contributo unificato materia di locazione

Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 risposta ai quesiti posti sul canale Filo diretto ( il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell’opposizione dell’intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.). 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria: a) l’attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002; b) l’intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l’opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.); c) l’intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002. 2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. a) con il provvedimento che dispone il mutamento del rito, ex comb. disp. artt. 667 e 426 c.p.c., si instaura un autonomo processo di cognizione ordinaria (giurisprudenza ormai costante; v. da ultimo Cass., ordinanza n. 5955 del 28.02.2023) per il quale dovrà essere versato un nuovo contributo unificato, per intero e senza dimezzamento, secondo i principi fissati dall’art. 14, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 115 del 2002; b) il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 c.p.c.: non ha quindi alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato; se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio; c) l’attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, depositando la propria memoria dovrà pagare un nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria), ai sensi dell’art.14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002; d) il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ai sensi dell’art.14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002; parimenti il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), se svolga intervento autonomo o coltivi l’intervento già svolto in fase sommaria; d) il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell’intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell’intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

1.      nell’ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi ( art. 667 cpc) alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato (INDIRIZZO MODIFICATO con DAG.19/10/2020.0165089.U e per il rito sommario pagamento pieno senza dimezzamento anche i Foglio Informativo n.1/2021 –Vedi nota che segue);

2.      nell’ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

Mutamento del rito ai sensi dell’art. 667 c.p.c. Esigibilità del contributo unificato per la successiva fase di giudizio e relativa misura - provvedimento 15 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021 In materia locatizia l’opposizione svolta dall’intimato introduce, ai sensi dell’art. 667 c.p.c., un procedimento a cognizione piena, con un nuovo ed autonomo rapporto processuale rispetto alla fase sommaria, stante l’adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti di rilascio, o inerenti i pagamenti incontestati, e la prosecuzione del giudizio, previa ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. Pertanto, le domande svolte a seguito di mutamento del rito non estendono i loro effetti al procedimento sommario, e resta dovuto, da parte del proponente, un autonomo contributo unificato (commisurato al valore della domanda); tale contributo spetta per intero, secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 1, d.P.R. 115/2002, oltre ad un nuovo importo forfettario, stante la tassatività delle disposizioni dell’art. 13 comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 sui casi di dimezzamento del contributo (per i procedimenti speciali ivi espressamente indicati), e l’eccezionalità delle norme di esenzione totale o parziale da un tributo (quale deve ritenersi il contributo unificato), come tali non suscettibili di applicazione estensiva al di fuori dei casi previsti per legge.

Ai sensi della nota 18 ottobre 2004 prot. 1/11162/44/SC/U-04 quando essendovi all’origine della controversia un contratto di locazione il thema decidendum riguardi in aggiunta alla risoluzione del contratto in questione anche la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno non produce quale suo effetto quello di far cessare il favor processuale accordato alla controversia in ragione della sua natura che prende corpo nell’applicazione del riro laboristico secondo quanto previsto dall’art. 447bis cpc. Pertanto anche in considerazione del fatto che la previsione di cui all’art. 13,comma4, DPR 115/02 non sembra lasciare spazio per alcuna interpretazione il contributo dovuto nel caso di specie deve ritenersi quello di € 103,30 ( ndr= a seguito dell’abrogazione del comma 4 articolo 13 il contributo è commisurato al valore della causa di locazione diviso due )

procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari provvedimento del 16 agosto 2017 in FOGLIO di INFORMAZIONE Anno 2022 “ dovuto il pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario ex articolo 30 del dpr 115/2002 nelle procedure di recupero dei canoni locatizi promossi dagli ex istituti autonomi case popolari”

 

Disposizioni ministeriali contributo unificato fallimento , procedure concorsuali e crisi di azienda, sdebitazione e sovraindebitamento

A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

  procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5 ) cfr Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto).

istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro, contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all’art. 9 c 1-dpr 115/2002 Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

le istanze volte alla dichiarazione di fallimento fondate nei confronti dell impresa in decozione su crediti per prestazioni di lavoro sono soggette al pagamento del contributo unificato qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. DAG.11/01/2023.0005682.U

procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare .Il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo  unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare unicamente “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5 ). Tale disposizione (determinativa del  quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati. Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle diverse procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al chè il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. ( cfr Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)

Procedura fallimentare....Nell’attuale contesto normativo, dunque, gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri: per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata DAG.04/04/2016.0059390.U DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U , DAG.11/12/2019.0237170.U

istanza dichiarazione di fallimento fondata su crediti di lavoro contributo unificato dovuto se si superano i limiti di reddito di cui all’art. 9 c 1-dpr 115/2002 Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

Reclamo ex art.18 r.d.n. 267 del 16 marzo 1942 (procedimento fallimentare) ( per come modificato dal d.gs. n. 5 del 9 gennaio 2006 e dal successivo d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007)contributo unificato dovuto per le camere di consiglio con relativa maggiorazione attesa la natura impugnativa di tale giudizio DAG11/07/2017.0131921.U, DAG11/12/2019.0237170.U e anche provvedimento 10 dicembre 2019 Foglio Informativo n. 2/2020

Non è dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (circolare DAG14/05/2012.0065934.U) di previdenza e assistenza se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

Non è dovuto il contributo unificato con riferimento ai crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento (se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

procedura di liquidazione controllata Corte Costituzionale sentenza 4 luglio 2024 n. 121 dichiara1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese;2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella dichiara parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controlla

procedura di liquidazione controllata fase” esecutiva non dovuto ulteriore contributo unificato per la fase” esecutiva che segue la sentenza di cui all’art.270, comma 1, in cui il liquidatore procede alle vendite e agli altri atti di liquidazione del patrimonio, non contempla l’avvio di una nuova procedura, bensì si innesta sulla procedura di liquidazione controllata già pendente  Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all’art.70, comma 7, CCII) non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

fase esecutiva omologa del concordato minore (disciplinata dall’art.80, comma 2, CCII), non dovuto ulteriore contributo unificato Provvedimento del 7 febbraio 2023 in Filo diretto

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell impresa e dell insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg NOTA BENE Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l’importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7febbraio 2023 in Filo diritto

Concordato preventivo ..nella procedura di concordato preventivo NON è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e per la fase attuativa del piano concordatario omologato.. DAG.=5/02/2021.0025043.U

Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7febbraio 2023 in Filo diritto

Opposizione stato passivo ex art 98 legge fallimentare contributo unificato ex art. 13 lett. b) aumentato ai sensi del comma 1-bis Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212174.U

Impugnazioni ex art. 266 e 207 Codice della crisi e procedure concorsuali ( opposizione stato passivo, impugnazione dei crediti ammessi, impugnazione incidentale revocazione) contributo per valore aumentato della metà , con esclusioni delle procedure esenti DAG.24/10/2023.0213886.U

pagamento del contributo unificato dell istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento cx art. 119 L.F. circolare prot. n DAG.08/03/2006.0027213.U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia Ufficio I E’ stato chiesto di conoscere se l’istanza con la quale il curatore o il debitore chiedono la chiusura del fallimento ex art. 119 L.F. sia soggetta al pagamento del c.u. di euro 70 previsto per i procedimenti di volontaria giurisdizione di cui all’art. 737 c.p.c., ovvero se il predetto provvedimento di chiusura sia compreso nella procedura fallimentare ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. 115/2002. Al riguardo si rappresenta che la natura del provvedimento emesso dal Tribunale ai sensi dell’art. 119 L.F. non sembra avere rilevanza ai fini della corresponsione del contributo unificato, in quanto è lo stesso legislatore che lo indica come “decreto motivato”, pur prevedendo nel successivo articolo 120 L.F. gli effetti di natura sostanziale che ne derivano. Pertanto se si considera che l’art. 146, comma 1. D.P.R. 115/2002 definisce la procedura fallimentare come quella che va dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura” si è dell’avviso che il predetto provvedimento non possa non rientrare nella procedura fallimentare. D’altra parte va aggiunto che il provvedimento sia che venga adottato di ufficio o su istanza del curatore o del debitore, nel caso di mancanza di “denaro per gli atti richiesti dalla legge” [art. 146 D.P.R. citato] la spesa per il versamento del contributo rientrerebbe in ogni caso tra quelle prenotate a debito

contributo unificato su istanze di fallimento presentate dalla cassa edile.(Nota 10 dicembre 2015, n. 187101/U del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ.) Con nota ... codesta spettabile Corte di Appello ha trasmesso il quesito posto dal funzionario giudiziario della Cancelleria fallimentare del Tribunale di... il quale chiede se «la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia è esentata dal pagamento del contributo unificato per le istanze di fallimento ex art. 6 della legge fallimentare».In via preliminare deve ricordarsi che secondo l'impianto dell'art. 10, primo comma, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato devono essere espressamente previste dalla legge.Inoltre, precisa il successivo sesto comma del medesimo art. 10 sopra richia­mato, «la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo».Nel quesito non viene indicato il motivo in base al quale la cassa edile di mutualità ed assistenza di Roma e provincia ritiene non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi disciplinata dall'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.Tenuto conto che non risultano sussistere a favore delle casse edili disposi­zioni normative che stabiliscano l'esenzione a favore di tali enti dal pagamento di imposte, tasse o diritti, deve ritenersi dovuto il pagamento del contributo unificato nelle ipotesi di istanze di fallimento presentate ex art. 6 della legge fallimentare

ai sensi della circolare min. 24 febbraio 2008 n 1/2638/44/U-04 tutte le insinuazioni tempestive al fallimento sono esenti dal contributo unificato

A seguito della riforma delle procedure concorsuali (dlvo 5/06) il regime delle insinuazioni tardive è stato equiparato al regime delle insinuazioni tempestive e come quest’ultime non sono soggette al pagamento del contributo unificato ( Ispettorato generale Min giustizia nota prot. 372906-6253 del 15 dicembre 2006) da ricordare che e dette domande di insinuazioni non vanno iscritte a ruolo.

quesito relativo al giudizio di OMOLOGA nel concordato preventivo nota ministero giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia Civile 17 gennaio 2006 E' stato chiesto di conoscere, ai fini della quantificazione del versamento del contributo unificato, se, a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, competente a decidere in ordine alla richiesta di concordato preventivo, sia il Tribunale fallimentare, il Tribunale ordinario, ovvero il Tribunale ordinario con la procedura della volontaria giurisdizione, nonché se il decreto di omologazione debba essere registrato .Al riguardo si rappresenta che la iscrizione a ruolo è connessa alla determinazione del giudice competente all'approvazione del concordato, per cui la questione non può essere risolta in via amministrativa. Si è dell'avviso pertanto che sarà onere della parte individuare correttamente il giudice competente e provvedere al versamento del relativo contributo a seconda della scelta processuale effettuata. Inoltre, con riferimento alla seconda richiesta si ritiene che non incidendo le modifiche sulla natura sostanziale del provvedimento di omologazione, il decreto debba essere sottoposto a registrazione.

Procedimento di concordato preventivo - Fasi dell omologa e relativa attuazione - DAG.05/02/2021.0025043.U anche in Foglio Informativo n. 2/2021 Il procedimento di concordato preventivo instaurato su istanza del debitore e definito con la omologazione del concordato, una volta approvato ha natura unitaria: le sue diverse “fasi giurisdizionali” sono comunque rette da un unico ricorso, quello introduttivo, e l’unitarietà della sequenza procedimentale - pur complessa – non è esclusa dalla eventuale commistione di più fasi di diversa natura. Atteso quindi che, in base all’impianto del testo unico sulle spese di giustizia (cfr. art. 3 comma 1, lett. “o”, d.P.R. 115/2002), il contributo unificato d’iscrizione a ruolo per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nella procedura concorsuale e nella volontaria giurisdizione è dovuto a condizione che si tratti di procedimenti aventi natura giurisdizionale, non è dovuto un ulteriore contributo unificato per la fase di omologa e la fase attuativa del piano concordatario omologato nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Circolare DAG08/09/2010.0114831.U Procedimento di esdebitazione “ ..in merito alle modalità di iscrizione del ricorso presentato dal debitore successivamente alla chiusura del fallimento al fine di promuovere il procedimento di esdebitazione introdotto dall’art. 128 dlvo 5/2006....si ritiene che tale procedura non possa avere natura endofallimentare in quanto è espressamente previsto dal legislatore che il debitore agisca entro un anno dalla chiusura del fallimento. Tali procedure dovranno essere iscritte sul registro dei procedimenti in camera di consiglio e dovrà essere percepito lo specifico contributo unificato e l’importo forfettizzato per le notifiche a richiesta d’ufficio di cui all’art. 30 testo unico spese di giustizia

procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento DAG.22/07/2016.0136189.U , DAG.23/03/2017.0055902.U, DAG.21/12/2017.0240120.U

- l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per l’accesso all’anagrafe tributaria o ad altre banche dati sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- l’istanza per la nomina dei professionisti( art. 15, c 9, legge 3/2012) sconta il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 scontano il contributo per i procedimenti di volontaria giurisdizione ed è soggetto al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- con il deposito della proposta di accordo o di piano di cui al primo comma dell’articolo 9 legge 3/2012 , così come la richiesta di omologa dell’accordo, e per la domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi si aprono degli autonomi procedimenti in camera di consiglio e si paga il relativo contributo unificato oltre al pagamento dell’importo forfettario ex articolo 30 T.U spese di giustizia

- le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi nominato dal giudice devono essere inserite nel fascicolo aperto al momento in cui è stata formulata la richiesta per la sua nomina senza obbligo di pagamento di ulteriori importi né a titolo di contributo unificato né a titolo di importo forfettario

- le istanze presentate dall’organismo di composizione della crisi di sovra indebitamento scelti “ privatamente dalla parte” devono inquadrarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione e devono essere assoggettate al pagamento di un proprio contributo unificato in base all’art. 13, comma 1, lettera b) e all’importo forfettario di cui all’articolo 30

Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4 le domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie sono esenti dal contributo unificato

Ai sensi della circolare 24 febbraio 2006 n. 1/2638/44/U Min. Giust. Dir. Gen. Giust. Civ. Uff. I le domande di ammissione allo stato passivo presentate nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ex art. 3 D.L. n 347/2003, convertito con legge 18 febbraio 2004 n 39, non sono soggette al pagamento del contributo unificato

Procedura di esdebitazione che sorge nell ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Provvedimento 18 ottobre 2022 in Foglio di Informazione n. 3/2022

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell impresa e dell insolvenza di cui al dlgs 14/2019 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg Ministero della Giustizia Filo diritto

 

procedimenti in materia di lavoro , previdenza e pubblico impiego

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile( per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 )

Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)

Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)( ministero giustizia dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)

Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa, circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)

procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U

Opposizione all esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro dovuto il contributo unificato cfr Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/197:

a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l’importo di cui all’articolo 76 dpr 115/2002

b)opposizione atti esecutivi art. 13 c.2 diviso 2) opposizione all’esecuzione valore della domanda dimezzata

 

Procedimenti in materia di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale

. i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002. il quadro normativo di riferimento deve essere integrato con la disposizione, tuttora vigente, dell’art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

L'articolo 19 della legge n.74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile proposti in via giudiziale, in virtù dell’espressa applicazione a tale istituto della normativa dettata per il matrimonio.

è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all’art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla prole nata fuori dal matrimonio…. i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta. [DAG.19/12/2024.0261608.U]