Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo II - Rapporti con gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale
Capitolo II
Rapporti con gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale
Contributo unificato e rapporto con l’imposta di bollo
L’operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all’imposta di bollo che, ai sensi dell’articolo 18 DPR 115/02 , “non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali,inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”.
Per la relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “Gli obiettivi della disposizione originaria sono quelli di escludere l'imposta di bollo in tutti gli atti e i provvedimenti del procedimento giurisdizionale penale e di quello civile e amministrativo, per gli ultimi dei quali è stato introdotto in sostituzione il contributo unificato.”
Non , quindi, dovuta l’imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, copie necessarie all’iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato .
La disciplina dell’imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia ( DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002 , per il processo penale, e, per il processo civile, dall’entrata in vigore del contributo unificato , in vigore dal 13 marzo 2002.
Il contributo unificato “sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” ” ( circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia )
Prima dell’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l’imposta di bollo era prevista anche nel processo penale mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A del DPR 642/72 ai sensi del quale “sono (o meglio" erano") esenti dall’imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale”, oggi, a seguito della modifica operata all’articolo 18 DPR 115/02 , i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo.
Il contributo unificato ha, quindi, inciso sulla disciplina dell’imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone ( l’imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.
Quanto sopra trova, logica applicazione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.
I casi previsti dall’art. 10 del t.u. spese di giustizia e dalle specifiche normative in materia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell’imposta di bollo che del contributo .
Al criterio generale secondo cui l’ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell’ esenzione dell’imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.
Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, l’imposta di bollo non è dovuto (cfr. : relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 Ministero Giustizia ) per:
a) procura alle liti;
b) atto di citazione;
c) atto di precetto;
d) atto di costituzione di parte civile;
e) redazione dell‘elaborato da parte dell’ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte;
f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare;
g) provvedimento conclusivo del procedimento;
h) mandato di pagamento emesso dal funzionario;
i) decreto di pagamento emesso dal magistrato;
l) istanza per la liquidazione per la consulenza;
m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.
Rientrano, inoltre, nell’ esenzione dell’imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 - rispondendo ad un interpello del Ministero dell'Interno, “premette anzitutto che l’imposta di bollo sugli atti giudiziari trova ormai applicazione solo in via residuale, cioè tutte le volte che non opera il contributo unificato. L’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione), comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art.18 del DPR n 115/2002). Anche i certificati anagrafici (cioè i certificati di residenza e di stato di famiglia, in quanto rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici) possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18 citato, qualora ‘antecedenti’, ‘necessari’ e ‘funzionali’ ai procedimenti giurisdizionali.
Secondo l'Agenzia anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica di atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, trattandosi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale” .
Esenti dal bollo gli allegati prodotti unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, in particolare l’estratto autentico delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c. ( cfr= parere in merito dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Bolzano – Ufficio territoriale di Bolzano di cui alla nota 30 gennaio 2012 che richiama la Risoluzione del 13 novembre 2006, n. 130/E )
Non sono esenti dall’imposta di bollo, perche non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo: a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare . (cfr= art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012 )
Come, espressamente previsto dalla normativa in esame, l’assorbimento da parte del contributo unificato dell’imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali (cfr. relazione illustrativa di commento all’articolo, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 e risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 Agenzia delle Entrate, circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 Ministero della Giustizia).
“la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché l’esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto all’attività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sull’istanza con cui le chiede; l’istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”.
Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.”
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate “ ai fini del ricorso all’esenzione dell’imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo ( relativo al procedimento ) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale ( presupposto soggettivo). “
Parte contumace è tenuta al pagamento dell’imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?
Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l’ esenzione dell’imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .
Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall’articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti “.
Contributo unificato e rapporti con l’ imposta di registro, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile ( art 30 DPR 115/02), e i diritti di copia e di certificazione.
Pur nella complessità dell’istituto, dovute alle numerose modifiche operate alla originaria stesura dell’istituto rispetto alla formulazione del 1999 , e nei dubbi interpretativi, in particolare nel periodo di prima applicazione della normativa, appare assodato che “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”. ( cfr. direttiva ministeriale giustizia n 1 del 26 febbraio )
Nulla invece ha innovato l’introduzione del contributo unificato circa il rapporto con imposta di registro, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile ( art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.
Non vi è, infatti, interconnessione tra contributo unificato , diritto forfettario ex art. 30 TU, diritto di copia e di certificato che andranno riscossi, sia nelle procedure che scontano il contributo unificato che nelle procedure esenti dallo stesso, a meno di espressa norma che ne disponga, anche per tali istituti, espressamente l’ esenzione.
Con nota del 29 settembre 2003. paragrafo 4, il Ministero della Giustizia
“ ha chiarito che l'esenzione dal versamento del contributo unificato non può estendersi agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge.
Vale anche il principio opposto ossia l’introduzione del contributo unificato non comporta automaticamente anche il pagamento di altri oneri fiscali o tributari già esenti se il pagamento non venga espressamente previsto dalla legge.
Ai sensi della ministeriale 12 maggio 2012 “...il contributo unificato nulla ha che vedere con l’anticipazione forfettaria di 27 euro di cui all’articolo 30 testo unico spese di giustizia”
Per la ministeriale 29 settembre 2003 “...deve ritenersi che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.”
Ai sensi della ministeriale 13 maggio 2002 “....per quanto riguarda le copie autentiche comprese quelle esecutive si intendono esenti dal bollo...ma continueranno ad essere dovuti i diritti di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A.”
L’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss DPR 115/02) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge ( circolari ministero della giustizia n DAG.18/03/2010.0041309.U, DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990)
L’entrata in vigore del contributo unificato, “non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto” .
→Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/122444/15/44 ministero della Giustizia...deve ritenersi che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. conf. circolare DAG 16/05/2014.0070387.
→Ai sensi della circolare 4 giugno 2005 n 1/6561/U/44 ministero della Giustizia...deve ritenersi che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U. ai procedimenti in cui sono parte i minori
→ circolare 4 giugno 2005 n 1/6561/U/44 ministero della Giustizia... Nei procedimenti legge Pinto il contributo unificato è esente ma è dovuta l’anticipazione forfettaria
→ circolare DAG 16/05/2014.0070387.U l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall'articolo 46-bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XIT, del libro Primo, del codice civile, ("Infermità dì mente, interdizione ed inabilitazione") non comporta automaticamente l'esenzione dai diritti di copia.
→ Nei procedimenti legge Pinto il contributo unificato è esente ma sono dovuti i diritti di copia
l’entrata in vigore del contributo unificato, ex articolo 9 D.P.R. 115/02 ( testo unico spese di giustizia) non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreta ( Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle
→ nei procedimenti in cui si paga il contributo unificato ex art. 9 1bis T.U. spese di giustizia(lavoro,previdenza,assistenza, pubblico impiego,separazione coniugi) non è dovuta l’indennità ex art. 30 TU spese di giustizia, i diritti di copia e l’imposta di registro. circolare min. giust. DAG14/05/2012.00.65934.U
→ Nei procedimenti innanzi al giudice di pace importi inferiori ad € 1033 dovuto il contributo unificato non dovuta l’anticipazione forfettaria
→Art. 10 c. 6-bis. tusg Nei procedimenti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato all’articolo 30 del presente testo unico non dovuti i diritti di copia
Rapporto tra contributo unificato , decreto legislativo n 150/2011 (c.d. riduzione e semplificazione dei riti ) e decreto legislativo n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia)
Ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012, n. 129783 del 29 settembre 2014 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato che continua ad essere dovuto negli importi di cui all’articolo 13 DPR 115/02.
In particolare “in tema di volontaria giurisdizione continua ad applicarsi il contributo unificato previsto dall’articolo 13, primo comma, lettera b) del DPR n. 115/02 sebbene il Dlvo 1° settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione”.
Neanche la c.d. riforma Cartabia ( dl.vo 149/2022) ha inciso sulla determinazione del contributo unificato se non con le modifiche apportate all’articolo 13 tusg dal decreto legislativo n. 164/2024 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149









