Capitolo II - Rapporti con gli altri istituti di spesa nel processo civile e penale

 

Contributo unificato e rapporto con l’imposta di bollo

L’operatività del contributo unificato assume importanza relativamente all’imposta di bollo che, ai sensi dell’articolo 18 DPR 115/02 , “non si applica agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione soggetti al contributo unificato. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali,inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali”.

Orbene, non è dovuta l’imposta di bollo per il rilascio di copie degli atti di un fascicolo processuale, copie necessarie all’iscrizione a ruolo di un ulteriore procedimento giurisdizionale per il quale sia dovuto il contributo unificato 1.

La disciplina dell’imposta di bollo nel processo civile e penale è stata profondamente modificata con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia ( DPR 115/02), in vigore dal 1 luglio 2002 , per il processo penale, e, per il processo civile, dall’entrata in vigore del contributo unificato , in vigore dal 1 3 marzo 2002.

Il contributo unificato “sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”2

Prima dell’entrata in vigore del Testo Unico spese di giustizia l’imposta di bollo era prevista anche nel processo penale 3 mentre per i certificati operava articolo 19 Allegato A del DPR 642/72 ai sensi del quale “sono (o meglio" erano") esenti dall’imposta di bollo i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale”, oggi, a seguito della modifica operata all’articolo 18 DPR 115/02 4, i certificati in materia penale sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo.

Il contributo unificato ha, quindi, inciso sulla disciplina dell’imposta di bollo, nel processo civile e penale, sancendone la non applicabilità nei processi in cui è dovuto il contributo unificato, acquisendone ( l’imposta di bollo) natura residuale, perché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.5

Quanto sopra trova, logica eccezione, nei casi in cui il contributo unificato non sia dovuto perché il procedimento è espressamente dichiarato esente dallo stesso.

I casi previsti dall’art. 10 del t.u. spese di giustizia per le loro specifiche finalità sono esenti da ogni imposizione sia ai fini dell’imposta di bollo che del contributo unificato 6.

Al criterio generale secondo cui l’ambito delle disposizioni fiscali è delimitato dal procedimento giurisdizionale fanno da corollario alcune eccezioni che si evincono dallo stesso articolo 18 ossia rientrano nell’ esenzione dell’imposta di bollo anche gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo.

Con la conseguenza che, a titolo esemplificativo, l’imposta di bollo non è dovuto 7 per:

a) procura alle liti; b) atto di citazione; c) atto di precetto; d) atto di costituzione di parte civile; e) redazione dell‘elaborato da parte dell’ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte; f) istanza tempestiva di ammissione al passivo fallimentare; g) provvedimento conclusivo del procedimento; h) mandato di pagamento emesso dal funzionario; i) decreto di pagamento emesso dal magistrato; l) istanza per la liquidazione per la consulenza; m) le varie istanze presentate dalle parti, quali, differimento, sospensione, estinzione, perenzione.

Rientrano, inoltre, nell’ esenzione dell’imposta di bollo tutti gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se non di natura processuale ad esempio : sono esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari 8.

Non sono esenti dall’imposta di bollo, perche non considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo: a) trascrizioni; b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali , ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare 9.

Rientrano, inoltre, nell’esenzione dell’imposta di bollo gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo anche se di natura non processuale : ne sono ad esempio esenti i certificati anagrafici richiesti dagli avvocati per la notifica di atti giudiziari.10

Come, espressamente previsto dalla normativa ut sopra richiamata, l’assorbimento da parte del contributo unificato dell’imposta di bollo è a favore delle sole parti processuali: “la disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi non collegate ai processi, perché lesenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzitutto allattività delle parti processuali. Conseguentemente a titolo esemplificativo, il terzo che chiede copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie è tenuto a pagamento del bollo sullistanza con cui le chiede; listanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato”. 11

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia 12La disciplina sul bollo è invariata per domande e istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.”

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate 13 “ ai fini del ricorso all’esenzione dell’imposta di bollo oltre al presupposto oggettivo ( relativo al procedimento ) è necessario, anche, che il soggetto beneficiario dell’esenzione rivesta la qualità di parte processuale ( presupposto soggettivo). “

Parte contumace è tenuta al pagamento dell’imposta di bollo se chiede copie degli atti processuali che la riguardano ?

Riteniamo che anche alla parte contumace si estenda l’ esenzione dell’imposta di bollo, non potendo certamente essere, per gli effetti processuali che ne derivano, equiparata ai terzi .

Elemento a sostegno della tesi sostenuta lo si ricava direttamente dall’articolo 76 disp. att. codice di procedura civile ai sensi del quale “ le parti o i loro difensori muniti di procura possono prendere visione degli atti e documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia pur non essendo regolarmente costituiti “.

 

Contributo unificato e rapporti con l’ imposta di registro, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile ( art 30 DPR 115/02), e i diritti di copia e di certificazione.

Pur nella complessità dell’istituto, dovute alle numerose modifiche operate alla originaria stesura dell’istituto rispetto alla formulazione del 1999 14, e nei dubbi interpretativi, in particolare nel periodo di prima applicazione della normativa, appare assodato che “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” 15.

Nulla invece ha innovato l’introduzione del contributo unificato circa il rapporto con imposta di registro, l’anticipazione forfettaria dei privati all’erario nel processo civile ( art 30 DPR 115/02), i diritti di copia e di certificazione.

Non vi è, infatti, interconnessione tra contributo unificato , diritto forfettario ex art. 30 TU, diritto di copia e di certificato che andranno riscossi, sia nelle procedure che scontano il contributo unificato che nelle procedure esenti dallo stesso, a meno di espressa norma che ne disponga espressamente l’ esenzione.

Ai sensi della ministeriale 12 maggio 2012 16 “...che il contributo unificato nulla ha che vedere con l’anticipazione forfettaria di 27 euro di cui all’articolo 30 testo unico spese di giustizia”

Ai sensi della ministeriale 29 settembre 2003 17 “...deve ritenersi che l’esenzione dal pagamento del contributo unificato non sia estensibile anche all’anticipazione forfettaria ex art. 30 T.U.”

Ai sensi della ministeriale 13 maggio 2002 18 “....per quanto riguarda le copie autentiche comprese quelle esecutive si intendono esenti dal bollo...ma continueranno ad essere dovuti i diritti di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A.

l’esazione dei diritti di copia ( art. 40 e 260 e ss DPR 115/02) ha natura fiscale e le relative disposizioni non sono derogabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge19 .

Infine l’entrata in vigore del contributo unificato, “non interessa l’imposta di registro dovuta sugli atti giudiziari la quale continua ad essere applicata in conformità alle previsioni dell’art. 37 testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986 n 131 e dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata allo stesso decreto” 20.

 

RAPPORTO TRA CONTRIBUTO UNIFICATO E DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti

Ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato che continua ad essere dovuto negli importi di cui all’articolo 13 DPR 115/02.

In particolare “in tema di volontaria giurisdizione continua ad applicarsi il contributo unificato previsto dall’articolo 13, primo comma, lettera b) del DPR n. 115/02 sebbene il Dlvo 1° settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione”

 

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1 esempio per instaurare un giudizio ex legge 24 marzo 2001 n 89 c.d. legge Pinto

2 circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia

3 esempio nell’atto di costituzione di parte civile

4 modifica introdotta dall’art. 1 c. 486 legge 24 dicembre 2012 (c.d. legge di stabilità 2013)

5 cfr : relazione illustrativa di commento all’articolo 18 DPR 115/02, risoluzione 14 agosto 2002 n 70 Agenzia delle Entrate , circolari n 2 del 12 marzo 2002 e n 3 del 13 maggio 2002 e Ministero Giustizia.

6 Cfr : vedi nota che precede

7 Cfr : vedi nota che precede

8 Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - con la Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016

9 Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012.

10 Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Normativa - Risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016

11 Commento all’art. 18 Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e circolare Ministero dell’Economia e Finanze 26 marzo 2012 n. 2/DF

12 pagina 13 Relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

13 Pagina 8 circolare n 70/E del 14 agosto 2002 Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

14 Legge 21 dicembre 1999 n. 488

15 circolare Ministero della Giustizia n 1 del 26 febbraio 2002,

16 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

17 Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003 n 1/122444/15/44

18 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/4

19 vedasi in proposito circolari Ministero della Giustizia n DAG.24/11/2006.0124681.U, n 4/2668/4 del 6.12.1985, n.1390/26 del 16.4.1958, n. 8/158/16 del 20.4.1980,n. 8/1134/19.128 del 16.1.1990

20 Circolare n 21/E del 27 febbraio 2002 Agenzia delle Entrate