Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo XI - Controllo del pagamento, recupero e rimborso del contributo unificato
Capitolo XI
Controllo del pagamento, recupero e rimborso del contributo unificato
Contributo unificato nel processo civile telematico : nuove modalità applicative relative al pagamento
Il processo civile telematico non ha in alcun modo inciso sul contributo unificato che continua ad essere regolamentato dalla parte seconda - voci di spesa- titolo primo del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 articoli 9,10,11,12,13,14,15,16 e 248
Ha invece introdotto la novità, legata alle nuove modalità di iscrizione dei procedimenti, prevedendone il pagamento del contributo unificato per via telematica ( VEDI CAPITOLO XIII ) .
In materia di pagamento telematico del contributo unificato l’articolo 23, punto 1, del Decreto 28 dicembre 2015 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 4 del 7 gennaio 2016, espressamente dispone : “Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono. “
Determinazione e modalità di pagamento
Ai sensi dell’articolo 191 tusg le modalità di pagamento sono disciplinati dai successivi articoli 192,193,194,195 per come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022
Il primo comma dell’articolo 192 dispone che il contributo unificato è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Per il comma 1-bis del detto articolo 192 Il pagamento non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 “ non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Per la ministeriale giustizia DAG.17/03/2023.0060831.U “ l’istanza di rimborso deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica”.
Se è attestato, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia o del Ministero dell'economia e delle finanze, il mancato funzionamento del sistema di pagamento tramite la piattaforma tecnologica, ai sensi del comma 1-sexies articolo 192 il contributo unificato è corrisposto mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293; la prova del versamento è costituita esclusivamente dall'originale della ricevuta, regolarmente sottoscritta.
Con il processo civile telematico il fascicolo di parte ( attore e convenuto) verrà formato in modalità telematiche mediante la formazione e l’invio della c.d. “busta” contenente la documentazione necessaria al processo compreso il documento con le ricevute del contributo unificato e della marca forfettaria. (cfr. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero c.d. specifiche tecniche)
Nelle cause iscritte dal Concessionario è lo stesso concessionario , ex art. 157 tusg, a prenotarle a debito , nella misura del 50% dell’importo dovuto , ed annotarlo nel proprio foglio delle notizie.
Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 247 tusg “Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato “.
L’ufficio competente al recupero è individuato dall’articolo 208 tusg “ Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato: a) per il processo civile, amministrativo e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo; b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione.”
Per il recupero, per omesso versamento o pagamento parziale, all’atto dell’iscrizione, si applica l’articolo 6 della convenzione del 23 settembre 2010 stipulata tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia, aggiornata con convenzione del 28 dicembre 2017. e le nuove disposizioni di cui al comma 3.bs aggiunto all’articolo 248 tusg dalla legge di bilancio 2025 ( vedi di seguito specifico paragrafo).
Mancato pagamento del contributo unificato e divieto di iscrizione della causa a ruolo
Prima del 1 gennaio 2025 data dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (c.d. Legge di stabilità 2025) gli uffici non potevano rifiutare l’accettazione dell’iscrizione della causa ( cfr. circolare 26 febbraio 2002 senza numero Consiglio di Stato e circolare Ministero Giustizia del 12 marzo 2002 n. 2.
La legge di stabilità 2025 ha , a far data del 1 gennaio 2025, previsto la non iscrizione a ruolo per le procedure civili in caso di mancato pagamento del contributo unificato.
Con il comma 812 dell’articolo 1 legge 207/2024 è stato introdotto all’articolo 14 il comma 3.1 ai sensi del quale « Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge ».
La ministeriale giustizia DAG.30/12/2024.0265462.U ha specificato che : “premesso che l’importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1, lett. a) è pari a 43 euro, ne consegue che il personale di cancelleria non potrà procedere all’iscrizione a ruolo di una causa civile nei seguenti casi:
-
nelle ipotesi in cui il contributo unificato dovuto sia pari o inferiore a 43 euro, non venga versato integralmente l’importo effettivamente dovuto a titolo di contributo unificato;
-
nelle ipotesi in cui l’importo dovuto del contributo unificato sia superiore a 43 euro, la parte che chiede l’iscrizione della causa non versi almeno l’importo di euro 43 .
-
Nelle ipotesi in cui il valore del contributo unificato dovesse essere inferiore alla somma di 43 euro, continuerà ad essere dovuta la minor somma; allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la somma dovuta dovesse essere superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione a ruolo si limiti a versare solo la somma di 43 euro (ovvero una somma maggiore a tale valore, ma pur sempre inferiore alla somma effettivamente dovuta), si genererà una parziale omissione del contributo che dovrà essere oggetto di successivo recupero.”
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 115/02 , articolo, collegato all’articolo 194 “1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.
2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.”
Il controllo, circa l’ effettiva congruità del versamento, non spetta al giudice - secondo quanto disposto nella prima stesura della Finanziaria anno 2000 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell’articolo 15 DPR 115/02, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
Controllo, inizialmente, “ puramente formale” e, scelta del legislatore, secondo la direttiva ministeriale n. 2 del 12 marzo 2002 , di fare affidamento sulla dichiarazione dell’avvocato:“ il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra l’importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell’attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore”
Controllo “puramente formale” superato dal successivo orientamento ministeriale del 10 marzo 2008 , a seguito della modifica operata all’articolo 15 DPR 115/02 , “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..
Facendo seguito alle disposizioni ministeriali del 26 febbraio 2002 n. 1 “ In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:
a) se l'atto contiene la dichiarazione dì cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;
b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;
c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.
In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.
Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l’atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa “.
Il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito (cfr. in Provvedimento 28 novembre 2022 relativo al pagamento del contributo unificato nel caso di controricorso con ricorso incidentale in Filo diretto) “…se è vero che il funzionario ha un potere di controllo più pregnante rispetto alla domanda proposta e alla relativa dichiarazione di valore effettuata dalla parte, questo non significa che possa valutare questioni di natura squisitamente processuale..”.
Per la richiamata direttiva del 28 novembre 2022 in materia di ricorso accidentale “ Il personale di cancelleria non è tenuto a compiere valutazioni su questioni processuali o di merito, né ad accertare, caso per caso, se il ricorso incidentale condizionato possa, o non possa, essere disaminato prioritariamente al ricorso principale, per stabilire se esso sconti o non sconti il contributo unificato “
Effetti mancata dichiarazione di valore
ai sensi dell’articolo 13 punto 6: Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). ( attualmente € 1.686) a prescindere dal valore della causa e dall’autorità giudiziaria competente.
“ ..come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003…la disposizione prevista dall’art.13, sesto comma dpr 115/02 ha certamente natura sanzionatoria.
Di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 del testo unico , indipendentemente dal loro valore e dall’autorità giudiziaria competente.. “
(note Ministero della Giustizia DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 )
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 16 , articolo collegato 248 DPR 115/02 :
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1 bis. in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista.
Ai sensi della direttiva ministeriale del 2 settembre 2010 nel caso di omesso o insufficiente versamento “l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico”
A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia del 23 settembre 2010 aggiornata e integrata alla nuova disciplina sul recupero delle spese di giustizia con convenzione del 28 dicembre 2017 , articolo 6, Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:
-
Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
-
La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico.
-
La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento.
La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D
La misura della sanzione va commisurata alla durata dell’inadempimento nelle seguenti percentuali :
-
Il 33 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
-
Il 150 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
-
Il 200 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente
I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale
Ai sensi delle direttive ministeriali( provvedimento del 27 marzo 2017 in foglio informativo n. 2/2020) che se l’avvocato deposita in cancelleria la ricevuta di pagamento il cancelliere provvederà ad annullare la stessa, con contestuale richiesta al concessionario della riscossione, di archiviazione senza esito della procedura di recupero( cfr. DAG.29/03/2017.0060374.U)
In caso di parziale omissione del contributo unificato, la legge di bilancio 2025 detta specifiche disposizioni in materia di recupero, aggiungendo un comma all’art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ai sensi del nuovo comma 3-bis «Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall’iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l’obbligo di pagamento, l’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede all’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto con addebito degli interessi al saggio legale e della sanzione di cui all’articolo 16, comma 1-bis.
L’ufficio o, nel caso di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la società Equitalia Giustizia Spa, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». ( cfr. DAG.30/12/2024.0265462.U)
Invito al pagamento
ai sensi dell’articolo 6 convenzione con equitaliagiustizia (ultima quella del 28 dicembre 2017) è il concessionario che provvede all’invito al pagamento.
Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico.
La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento.
La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D.
Termine di Prescrizione
Ai sensi del punto 7 lettera c) circolare ministero della giustizia n. 9 del 26 giugno 2003 “ il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c. vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza , civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo”.
Per il provvedimento ministero giustizia del 23 febbraio 2018 in Foglio Informativo n. 1/2018 “il termine di prescrizione relativo al contributo unificato si ricava dall’articolo 20, comma 6, d.lgs n. 112 che, come evidenziato dalla Suprema Corte, utilizzando una espressione ellittica, fa riferimento al termine di prescrizione decennale che è quello che si applica ordinariamente all’esercizio del potere di riscossione fiscale ( Cass. civ. n. 23397 del 2016 ) .”
Recupero del contributo unificato prenotato a debito
Per il recupero del contributo unificato prenotato a debito trova applicazione l’articolo 6 della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitaliagiustizia del 28 dicembre 2017, che ha modificato la precedente convenzione del 23 settembre 2010.
Nei casi di contributo unificato prenotato a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non se ne disponga espressamente la condanna al rimborso.
Per la giurisprudenza di legittimità ( rif= Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013 e Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828 ) , infatti, il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" .
D'altro canto “la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)” .
La mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato “possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate" .
Sempre per i giudici di legittimità “ l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio”.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che : " deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento".
Da ultimo però la Cassazione in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debito procede alla liquidazione delle stesse con l’acronimo SPED ( spese prenotate a debito).
Modalità di recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero.
La problematica relativa al recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all’estero è stata affrontata nella direttiva ministeriale del 16 agosto 2017.
Per gli uffici ministeriali di via Arenula “si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.
Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 00100003245 350008332100
Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate.
Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.”
Recupero del contributo unificato ex art. 13 c. 1-quater
vedi capitolo XI ( rinvio)
Rimborso del contributo unificato
Il problema relativo al rimborso del contributo unificato erroneamente pagato (perché non dovuto o perché errato nell’ammontare) dopo un periodo di incertezze risolte temporaneamente da direttive del Ministero della Giustizia ha trovato la sua definitivamente soluzione con Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007 (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:
il rimborso spetta nelle ipotesi di:
-
versamento delle somme eccedenti lo scaglione
-
duplicazione dei versamenti
-
versamento effettuato per procedimento esente
-
versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio ( solo nelle ipotesi di versamento effettuato su F23 o bollettino di conto corrente postale, infatti, per la circolare Ministero Finanze n 33/2007 “Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate".
Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.
Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l’erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.
In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all’ufficio giudiziario interessato sia all’ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.
Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €
L’istanza di rimborso in carta semplice si presenta all’ufficio giudiziario competente.
In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest’ultimo lo trasmetterà all’ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.
L’istanza deve contenere:
-
le generalità del richiedente
-
il codice fiscale
-
la residenza
-
gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
-
gli estremi del versamento e copia dell’atto di versamento
-
l’importo richiesto a rimborso
-
la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
-
la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste
La richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all’atto della presentazione, nel processo civile telematico la richiesta di rimborso può essere inviata telematicamente alla cancelleria competente.
Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.
Per ogni istanza presentata l’ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.
L’ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l’effettività dell’importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.
Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.
Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.
Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall’Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.
Oggi il rimborso può essere richiesto anche per i pagamenti telematici, modalità di pagamento introdotta dall’articolo 4 comma 9 , decreto legge 193/2009 convertito con legge 24/2010 e resi obbligatori dal decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149.
In caso di pagamento del contributo unificato effettuato in modo difforme da quanto previsto dall’art. 192, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’istanza di rimborso di cui al comma 1-bis dell’art.192 cit. debba essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui sia stato effettuato il successivo versamento del contributo unificato con modalità telematica. DAG.17/03/2023.0060831.U e DAG.03/05/2024.0093987.U
rimborso del contributo versato in eccesso
Circolare 7 giugno 2022 n. 0123826 Ministero della Giustizia …per il rimborso del contributo previsto dall’articolo 18 bis del D.P.R. n. 115/2002 si possono seguire le indicazioni operative contenute nella circolare 26 ottobre 2007 n. 33 del Ministero dell’Economia e Finanze nonché le ulteriori specifiche diramate da Questa Direzione generale con circolare 11 febbraio 2021 n. 29718 in tema di rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato.
Nel caso in cui il rimborso sia richiesto da ADE-R ( ndr Agenzia delle Entrate- Riscossione l’ente le istanze dovranno essere presentate direttamente all’agenzia delle entrate senza alcun adempimento da parte degli uffici giudiziari ( NB quest’ultima parte non ha più ragione di essere essendo , DL 34/2023 , le ADE-R pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 158 tusg)
Rimborso della sanzione per mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato DAG.16/12/2021.0252581.U
..la competenza a ricevere le istanze di rimborso della sanzione prevista dall’articolo 16 commi 1 bis e 1 ter dpr n. 115 del 2002 dovuta in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato spetta alla società equitalia giustizia spa che provvederà ad effettuare la relativa istruttoria e a dare corso alla procedura di rimborso..
Rimborso o riutilizzo della ricevuta telematica di pagamento - provvedimento 9 febbraio 2021 Foglio Informativo n. 2/2021 DAG.11/02/2021.0029718.U
Ferma la preclusione (come da circolare MEF n. 33 del 2007) del rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, in caso di mancato deposito dell’atto introduttivo del giudizio, laddove il contributo sia stato assolto mediante versamento c.d. semplificato (ossia presso ricevitorie di generi di monopolio/valori bollati), nel caso di versamento con modalità telematica, la relativa istanza di rimborso – laddove riferibile ad un procedimento iscritto a ruolo, a cui sia correlabile l’errato pagamento - può essere presentata con modalità telematica, dovendo in tal caso essere depositata nel fascicolo telematico a cui si riconduce il pagamento da rimborsare.
Diversamente, nelle ipotesi di rimborso per mancata iscrizione a ruolo del procedimento, sarà il Capo dell’ufficio ad individuare la struttura competente a ricevere l’istanza e le relative modalità di deposito, salva la necessaria allegazione dei documenti indicati nella circolare nr. 33/2007 (inclusa la copia di un documento di identità) e l’allegazione – quanto al documento attestante l’avvenuto pagamento telematico del c.u. oggetto di rimborso – di una copia analogica della Ricevuta Telematica (RT).
Inoltre, per garantire un miglior controllo sulle somme da rimborsare ed evitare ulteriori usi, anche fraudolenti, della medesima RT, con conseguente rischio di danno erariale, gli Uffici devono provvedere alla "bruciatura" (c.d. annullamento) della Ricevuta Telematica che, associando un pagamento ad un determinato fascicolo, impedisce ogni ulteriore utilizzo della stessa RT.
È stato altresì chiarito che, in alternativa al rimborso del pagamento telematico del contributo unificato, l’avvocato può scegliere di utilizzare le ricevute telematiche nell’ambito di altri procedimenti (anche presso un tribunale diverso), sia nel caso di pagamento di importo inferiore - chiedendo il rimborso dell’eccedenza – sia nel caso di pagamento di un importo superiore- pagando la differenza con un nuovo pagamento telematico e allegando entrambe le RT al deposito.
Rimborso contributo unificato pagato con bonifico bancario a seguito riscossione equitalia giustizia spa circolare del 23 novembre 2022 in Foglio Informativo n. 3/2022
Le istanze di rimborso del contributo unificato pagato con bonifico bancario nell’ambito delle attività di riscossione affidate alla società Equitalia Giustizia S.p.A. devono essere indirizzate al vaglio della medesima società,in quanto già investita del recupero di tali partite di credito.
L’ufficio giudiziario non può, infatti, compiere alcuna valutazione in merito al diritto al rimborso in favore dell’istante, in quanto impossibilitato a verificare il buon esito del pagamento effettuato con bonifico e l’effettivo incameramento delle relative somme al Bilancio dello Stato
Rimborso del Contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater tusg – nei casi di annullamento della sentenza con rinvio da parte della Cassazione
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad evitare che il recupero sia portato a compimento; ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens. provvedimento 6 dicembre 2022 in filodiretto
Erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza
L’informatizzazione del processo civile telematico ha creato e crea non pochi problemi di natura tecnica legati allo stato dell’applicativo.
Problemi, in particolare, sorgono nel caso in cui una causa venga, erroneamente, iscritta, telematicamente, in un registro diverso da quello di pertinenza.
Allo stato dei programmi che sottendono al processo civile telematico il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro.
Per ovviare a tale inconveniente, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l’effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato tabellarmente.
Le “prassi locali” comportano la stampa, da parte delle cancellerie degli atti, la scannerizzazione degli stessi e l’iscrizione nel registro informatico di competenza, sostituendosi, di fatto, alla modalità di iscrizione telematica una modalità di iscrizione informatizzata.
Il Ministero della Giustizia, DAG 23/10/2015.0159552.U, preso atto del problema, ha disposto, limitatamente al problema del pagamento del contributo unificato, stabilendo che “in tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito”.









