Capitolo XI - Contributo unificato nelle impugnazioni e nelle opposizioni e nei casi di riassunzione della causa

 

a) Ricorso per Cassazione

Ai sensi del comma 1- bis il contributo unificato di cui al punto 1 è raddoppiata per i processi innanzi alla Corte di Cassazione, comma introdotto dall’articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

Nei casi in cui, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, il contributo unificato è prenotato a debito al recupero provvede l’Ufficio di primo o secondo grado competente all’esecuzione del provvedimento 1.

 

b) Giudizi di impugnazione

Ai sensi del comma 1- bis il contributo unificato di cui al punto 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, comma introdotto dall’articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

 

c) Opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc

L’opposizione a decreto ingiuntivo non è “tecnicamente” una impugnazione 2, l’opposizione da infatti origine ad un ordinario giudizio di cognizione 3 finalizzata, dopo la fase monitoria, all’accertamento della sussistenza della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il contributo unificato è, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 DPR 115/02 DPR 115, ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della domanda, come, d’altronde, è ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della ingiunzione, il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo

I due «mezzi» contributi, il primo all’atto dell’iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell’iscrizione della, eventuale, opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fos­se stata introdotta con ordinario atto di citazione 4.

In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato 5.

Riguardo l’istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. per della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 6non dando vita l’istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento ( né camerale né speciale) non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”

 

d) Impugnazione sentenze di opposizione a decreto ingiuntivo

Ai sensi della direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 7 , nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “ ..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo..” si esaurisce con il procedimento di primo grado “ conseguentemente l’impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall’art. 13 comma 3 tu spese di giustizia” .

 

e) Reclamo nei giudizi ordinari

In materia di reclamo, e della quantificazione del contributo unificato a cui è soggetto, il problema che si è posto nell’immediatezza della modifica normativa è se debba o meno essere aumentato della metà ex art. 13 punto 1 bis DPR 115/02 espressamente previsto nelle ipotesi di giudizi di impugnazioni.

A dare soluzione ci ha pensato il Ministero della Giustizia con nota del 14 maggio 2012 8 ai sensi della quale: : La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine “impugnazioni”. Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio,. Il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare.

In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo “.

 

f) Reclamo avverso la sentenza di fallimento

La direttiva del 14 maggio 2017 confermata con nota dell’11 luglio 2017 9 ribadisce “la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento cosi come disciplinato dall’art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall’art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l’art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l’articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento”.

 

g) Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado

Ai sensi della direttiva ministeriale del 13 gennaio 2006 10..indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz’altro cautelate ( cfr Corte Costituzionale 4.7.2002 n.312)- l’appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca della sentenza, da il via ad un autonomo procedimento di camera di consiglio, per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00 ( ndr= ora € 98) “ .

 

h) Istanza di sospensione nell’impugnazione sentenza lavoro

Ai sensi della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 11..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato specificando la direttiva ministeriale, la natura camerale del giudizio il contributo unificato sarà dovuto nella misura fissa ex articolo 13 comma 1 lettera b)

 

i) Opposizione a decreto di pagamento ex articolo 170 DPR 115/02

All’ opposizione al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell’articolo 170 DPR 115/02 non può riconoscersi natura di impugnazione; per la ministeriale del 14 maggio 2012 12 “ : non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170 DPR n 115 del 30 maggio 2002. Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell’ausiliario del magistrato,del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino. Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio ( Corte Costituzionale ordinanza n 38/1998 ) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all’eventuale fase di opposizione, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di opposizione .

 

j) Opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e opposizione di terzo proposti ad esecuzione iniziata

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 13 non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex art. 615,comma 2, art. 617, comma 2 e art. 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente

 

k) Ricorso ex art 188 disp att cpc

Non siamo a conoscenza di direttive ministeriali in materia.

Ai sensi dell’articolo 14 t.u 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”

Nella procedura di cui all’art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi, quindi, nessun contributo unificato da pagare.

Dall’esame della normativa in oggetto emerge, inoltre, come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso, tale da giustificare l’obbligo di pagamento del contributo unificato, tanto è che il giudice limita la “sua indagine” a valutare solo l’inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all’esistenza della notifica, l’eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc 14 .

 

l) lodi arbitrali stranieri.

Il ricorso ex articolo 840 cpc, opposizione al decreto che accoglie o nega l’efficacia del lodo arbitrale straniero,  è fase di secondo grado rispetto alla richiesta di riconoscimento ex art. 839 cpc e,  come impugnazione, ex art. 13 comma 1 bis, sconta il  contributo unificato per valore aumentato della metà.

 


Il CONTRIBUTO UNIFICATO NEI CASI DI RIASSUNZIONE DELLA CAUSA

Il pagamento, se dovuto, del contributo unificato nelle varie ipotesi di riassunzione delle cause ha trovato puntuale definizione da parte del Ministero della Giustizia.

Esaminiamone le ipotesi con le indicazioni date dagli Uffici ministeriali di via Arenula

a) riassunzione causa cancellata e/o estinta  

circolare 13 maggio 2002, n. 3 conferma DAG.17/06/2016.011475.U :

"il contributo sì paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagalo un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli arti. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie”.

 

b) riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza

circolare 29 settembre 2003 n 1/1046/44/SC/u-04 conferma DAG.17/06/2016.011475.U

..nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare D.AG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto

 

c) riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace

circolare DAG.15/02/2007.0020047.U

...è dovuto il pagamento del contributo unificato...

 

d) riassunzione ex art. 354 c.p.c.

circolare  DAG.17/06/2016.011475.U

come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161 secondo comma ...

Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’art. 353 c-p.c. ".

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione Generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio ".

 

f) riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario

nota 23 settembre 2016 prot. 0170978.U

il processo riproposto dinnanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato , deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato..."

 

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1 Comma 1 lettera a) articolo 208 DPR 115/02

2 Corte Costituzionale ordinanza n 38/1998

3 Per tutte Cassazione 7 ottobre 2011 n. 20613 e Cassazione 8 marzo 2012 n. 3649

4 Circolare 14 luglio 2005, n. 001543 (in Rivista delle Cancellerie anno 20°5 pagg 608 e ss)

5 Circolari ministeriali n 1543 del 14 luglio 2005 (in Rivista delle Cancellerie anno 2005 pagg 608 e ss)

6 Nota Ministero Giustizia 31 marzo 2017 n . 0063912.U

7 Nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

8 Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

9 Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U conf. circolare Ministero della Giustizia DAG.11/07/2017.0131921.U

10 Nota Ministero della Giustizia DAG.16/01/2006.0004701.U

11 Nota Ministero Giustizia 31 marzo 2017 n . 0063912.U

12 Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

13 Circolare Ministero Giustizia DAG 03/03/2015.0036550.U

14 Nel merito Cassazione nn. 5447/1999, 19239/2004, 19799/2006; e Sezioni Unite n. 9938 del 2005