Capitolo X - Passaggio ad altri gradi o fasi del giudizio

 

Capitolo X

Passaggio ad altri gradi o fasi del giudizio

 

Grado d’Appello

Aumento del contributo unificato per i giudizi di impugnazione

Ai sensi del comma 1- bis il contributo unificato di cui al punto 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione, comma introdotto dall’articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

 

giudizi civili

Sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado

Ai sensi della direttiva ministeriale del 13 gennaio 2006 “ ..indipendentemente dalla natura del provvedimento- da ritenersi senz’altro cautelate ( cfr Corte Costituzionale 4.7.2002 n.312)- l’appellante nel chiedere una pronuncia anticipata sulla revoca della sentenza, da il via ad un autonomo procedimento di camera di consiglio, per il quale sembra naturale e giusto che egli sia tenuto a versare proprio il corrispondente contributo unificato di euro 62,00 ( ndr= ora € 98) “

Istanza di sospensione nell’impugnazione sentenza lavoro

Ai sensi della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 prot. n. 0063912.U “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ” specificando la direttiva ministeriale, la natura camerale del giudizio il contributo unificato sarà dovuto nella misura fissa ex articolo 13 comma 1 lettera b)

Opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e opposizione di terzo proposti ad esecuzione iniziata

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex art. 615,comma 2, art. 617, comma 2 e art. 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente

Impugnazione sentenze di opposizione a decreto ingiuntivo

Ai sensi della direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 , nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “ ..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo..” si esaurisce con il procedimento di primo grado “ conseguentemente l’impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall’art. 13 comma 3 tu spese di giustizia” .

Opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc

L’opposizione a decreto ingiuntivo non è “tecnicamente” una impugnazione , l’opposizione da infatti origine ad un ordinario giudizio di cognizione finalizzata, dopo la fase monitoria, all’accertamento della sussistenza della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione.

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo il contributo unificato è, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 DPR 115/02 DPR 115, ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della domanda, come, d’altronde, è ridotto alla metà, dello scaglione corrispondente al valore della ingiunzione, il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo del decreto ingiuntivo

I due «mezzi» contributi, il primo all’atto dell’iscrizione del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell’iscrizione della, eventuale, opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fos­se stata introdotta con ordinario atto di citazione .

In caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore, va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato .

Riguardo l’istanza di sospensiva ex art. 649 c.p.c. per della direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 “non dando vita l’istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento ( né camerale né speciale) non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”

Reclamo nei giudizi ordinari

In materia di reclamo, e della quantificazione del contributo unificato a cui è soggetto, il problema che si è posto nell’immediatezza della modifica normativa è se debba o meno essere aumentato della metà ex art. 13 punto 1 bis DPR 115/02 espressamente previsto nelle ipotesi di giudizi di impugnazioni.

A dare soluzione ci ha pensato il Ministero della Giustizia con nota del 14 maggio 2012 ai sensi della quale: : La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine “impugnazioni”. Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.

Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall’art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi impugnazione, ad esempio,. Il reclamo promosso ai sensi dell’art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare.

In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di confermarlo, revocarlo o modificarlo “.

Reclamo avverso la sentenza di fallimento

La direttiva del 14 maggio 2017 confermata con nota dell’11 luglio 2017 ribadisce “la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento cosi come disciplinato dall’art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall’art. 2, D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l’art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l’articolo “reclamo” e non più “opposizione alla dichiarazione di fallimento”.

Procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello

Iscrizione a ruolo di procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di appello. Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte d’Appello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dall’art. 13, comma 1, del medesimo T.U.[ provvedimento 10 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020]

 

giudizi penali

Contributo unificato per il giudizio di appello sentenza penale è dovuto ( aumentato della metà ex art. 13 1bis) unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..Rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U e Provvedimento 29 gennaio 2021

Impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili a seguito delle modifiche operate dalla c.d. riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 18 ottobre 2022) in materia di impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili (articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis) Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo civile parte convenuta ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

“…deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale” ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. cfr. DAG.30/11/2022.0242819.U e Provvedimento 29 novembre 2022 in filodiritto

 

Grado di Cassazione

procedure civili

Ai sensi del comma 1- bis articolo 13 tusg il contributo unificato di cui al punto 1 è raddoppiata per i processi innanzi alla Corte di Cassazione (comma introdotto dall’articolo 28 della legge 12 novembre 2011 n. 183).

Nei casi in cui, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, il contributo unificato è prenotato a debito, al recupero provvede l’Ufficio di primo o secondo grado competente all’esecuzione del provvedimento .

Ricorso in Cassazione in materia di lavoro o di pubblico impiego .. vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito …si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13 comma 1 del DPR n. 115/2002 escludendo la ulteriore riduzione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo 13..

Riforma o cassazione del provvedimento

l’art. 336, c.p.c. dispone che “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”.

La norma in commento disciplina, al primo comma, il c.d. effetto espansivo interno della riforma o cassazione, in virtù del quale la riforma o la cassazione parziale di una sentenza ha effetto anche sulle parti della stessa che siano dipendenti dalla parte riformata o cassata. (Provvedimento 6 dicembre 2022 in filodiritto)

Ricorso incidentale in Cassazione

nell’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell’ammontare commisurato al “valore della causa” che, secondo la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia “si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt. 10 e ss. c.p.c.)”. In conclusione, questa Direzione generale ritiene che per il ricorso incidentale, ancorché condizionato, il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte. (Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto)

Giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione

Il giudizio di rinvio “non è configurabile dall’ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento in Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato(provvedimento del 14 maggio 2018 in foglio informativo n 3/2018)

Nel caso “in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens.” (Provvedimento 6 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)

 

procedure penali ( vedi anche capitolo VIII)

Per il giudizio di Cassazione, giudice di legittimità , non è dovuto il contributo unificato tranne nel caso in cui la Corte, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili

A seguito delle modifiche operate dalla c.d. riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 18 ottobre 2022) in materia di impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili (articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis) Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile “ Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

Giudizio di rinvio da parte della Corte di Cassazione

Il giudizio di rinvio “non è configurabile dall’ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento in Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” (provvedimento del 14 maggio 2018 in foglio informativo n 3/2018)

Nel caso “in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens.” (Provvedimento 6 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)

 

Raddoppio del contributo unificato nei casi di inammissibilità o rigetto dell'impugnazione

Premessa

Ai sensi dell’articolo 13 punto 1-quater Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 ” Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento deposito dello stesso”.

Per la giurisprudenza di legittimità la norma risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e, il raddoppio del contributo unificato, sia previsto a parziale ristoro dei costi del “vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione” .

La Suprema Corte ha, quindi, escluso l’applicabilità di tale istituto in tutte quelle ipotesi in cui non vi è “l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell’introduzione della condanna al raddoppio del contri buto unificato”, ad esempio: sopravvenuta cessazione della materia del contendere [ Cassazione Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439)], rigetto dell’impugnazione in cassazione [Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368], opposizione allo stato passivo del fallimento [Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281] .

Superate da specifiche direttive ministeriali giustizia le problematiche relative al (eventuale) pagamento dell’ulteriore importo in oggetto nei procedimenti giurisdizionali in cui è parte una Pubblica Amministrazione o parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato o la procedura è esente dal pagamento del contributo unificato .

la circolare prot. DAG n. 38705.U del 26.02.2020, emanata a chiarimento della precedente recante n. prot. 100201.U dell’8 luglio 2015, ha evidenziato, in coerenza con il più recente orientamento giurisprudenziale, che spetta al giudice dare atto nella sentenza dell’esistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, mentre rientra tra i compiti della cancelleria quello di dare esecuzione al provvedimento, valutando in concreto la recuperabilità di tale importo, come nei casi di procedimento esente o con parte soccombente che sia stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

La cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisprudenziale limitando le attività alla mera annotazione dell'importo nel foglio notizia"

sentenza cassata con rinvio ad altro giudice "considerato che il titolo su cui si fonda il recupero deve conservare validità ed efficacia durante tutto il corso della fase di riscossione, questa Direzione generale ritiene che, fermo l’obbligo per le cancellerie di avviare la procedura di riscossione non appena pubblicata la sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens." Provvedimento 6 dicembre 2022 in Ministero della Giustizia strumenti risposta agli uffici giudiziari

Contributo unificato - Cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego-recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 provvedimento 27 luglio 2024 Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Procedimenti in cui è parte la Pubblica Amministrazione

Nei procedimenti giurisdizionali in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da Pubblica Amministrazione per la Corte di Cassazione “è principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte e tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligo non sorge”.

Concludendo, i giudici di legittimità, che “nel provvedimento giurisdizionale non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’articolo 13, comma 1 quater , DPR n. 115/02, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile” .

il Ministero della Giustizia, con indirizzo del 6 luglio 2015, DAG. 100201.U dell'8 luglio 2015, si è allineato alla giurisprudenza della Cassazione statuendo, inoltre, che se “tuttavia il magistrato dovesse irrogare il pagamento in esame , l’ufficio non potrà attivare la procedura di riscossione..”.

La cancelleria, nelle ipotesi in questione, darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie ( cfr DAG.26/02/2020.0038705.U) e nel registro modello 2/A/SG.

 

Procedimenti giurisdizionali in cui la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato .

Nei procedimenti con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ogni spesa, anticipata o prenotata a debito , va annotata nei registri previsti dall’articolo 161 D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, e individuati da Decreto Ministeriale e nel foglio notizie .

Se nel provvedimento con il quale si rigetta o si dichiara inammissibile l’impugnazione il magistrato contestualmente revoca, espressamente, anche l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nulla quaestio.

La cancelleria, in questo caso, provvederà a recuperare il contributo unificato ex articolo 13 1-quater Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 contestualmente al recupero delle altre spese anticipate e/o prenotate.

Se invece nel detto provvedimento di rigetto e/o inammissibilità non vi è revoca del patrocinio a spese dello Stato e il magistrato da atto “... senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento...”, la cancelleria dovrà dare “esecuzione al provvedimento del magistrato”.

Nessuna azione di recupero “può essere esperita nei confronti della parte ammessa al patrocinio soccombente” è questo uno dei principi basilari del patrocinio a spese dello Stato.

Alla definizione della causa “..i funzionari addetti alla tenuta del foglio notizie che dovranno curare l’annotazione delle spese ed espletare il successivo controllo ai fini del recupero, provvedendo alla relativa chiusura ed attestando in calce ad essa la presenza o assenza di spese da recuperare. La sottoscrizione del foglio notizie costituisce assunzione di responsabilità...” (cfr circolare 26 giugno 2003 n. 9)

La cancelleria darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie(cfr DAG.26/02/2020.0038705.U) e nel registro modello 2/A/SG.

Dopo di ché il foglio notizie, perdurando le condizioni che hanno dato origine all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, verrà chiuso con la dicitura non vi è titolo per il recupero, considerato che il recupero nei confronti della parte ammessa al patrocinio è, esclusivamente prevista, nelle ipotesi di revoca del patrocinio o nelle ipotesi normativamente previste di rivalsa.

Per la costante giurisprudenza di legittimità nei procedimenti in cui l’impugnazione, anche incidentale, è proposta da parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato “l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell' art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.”

Inoltre, sempre per i giudici di legittimità, “nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio, poiché la parte ammessa a tale beneficio non è tenuta a monte al pagamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito di cui gode, e di conseguenza neppure all’importo di cui al contributo aggiuntivo”

Anche per la dottrina “nel caso di ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, il rigetto dell’impugnazione preclude l’applicazione del contributo unificato a titolo sanzionatorio”.

 

Procedimenti giurisdizionali in esenzione dal pagamento del contributo unificato .

Nel caso in cui il procedimento giurisdizionale è in esenzione dal pagamento del contributo unificato la Corte di Cassazione ha esteso “conseguentemente” l’esenzione “ al suo raddoppio, come disposto dal D.PR. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per sanzionare la proposizione di una impugnazione inammissibile o improcedibile o integralmente infondata” .

Per il Ministero della Giustizia “ gli uffici giudiziari dovranno dare sempre esecuzione al provvedimento del magistrato che, nel definire il procedimento di impugnazione, ritenga di dovere irrogare il pagamento in esame” .

Per la direttiva ministeriale giustizia, provvedimento del 27 luglio 2024, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.

Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l’iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l’impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell’iscrizione a ruolo l’impugnante avesse beneficiato dell’esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

La cancelleria, nelle ipotesi in questione, darà esecuzione al provvedimento del magistrato limitando, quindi, le attività alla mera annotazione dell’importo nel foglio notizie (cfr DAG.26/02/2020.0038705.U) e nel registro modello 2/A/SG.

 

casi in cui non si applica il raddoppio del contributo unificato

l’istituto in esame non trova applicazione:

  • procedimento esente per materia (DAG.26/02/2020.00038705.U e in Foglio informativo n. 1/2021)

  • Inammissibilità o rigetto parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (DAG.26/02/2020.00038705.U e in Foglio informativo n. 1/2021)

  • Inammissibilità o rigetto ricorso parte pubblica amministrazione (DAG.08./07/2015.0100201.U)

  • Rigetto dell’impugnazione in cassazione (Cassazione Civ. Sez. VI, 22 marzo 2017 n. 7368 ma ,Cassazione civ. sez. I sent. n. 25304/2020 ,qualora il difensore difetti di valida procura speciale nel giudizio di cassazione all’ inammissibilità del ricorso del ricorso consegue l’obbligo, a carico del medesimo difensore ( come se avesse agito egli stesso) di pagare la somma pari al doppio del contributo unificato))

  • Cessazione della materia del contendere ( Cassazione Sez. II 28 agosto 2017 n. 20439)

  • Inammissibilità o rigetto opposizione all’ordinanza ingiunzione per sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB che è proposta dinnanzi alla corte di appello ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa ( Cass. sez. II sent. n. 13150/2020)

  • Concessionario pur in presenza della declaratoria contenuta nella sentenza di appello circa la sussistenza dei presupposti (processuali) per l’applicazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vi sia titolo di recupero a carico del concessionario soccombente, essendo questi esplicitamente esonerato dal recupero ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 cit. Ne discende che il concessionario è dunque esonerato dalla prenotazione a debito di tale importo. [DAG.09/02/2024.0030145.U]

  • art. 18 «1-quater.1. Le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile.».

  • nel caso in cui la sentenza sia cassata con rinvio ad altro giudice, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens. [Provvedimento 6 dicembre 2022 ]

  • Opposizione allo stato passivo del fallimentopur configurandosi, a seguito delle modifiche apportate agli artt. 98 e ss, RD 267/42, come un giudizio a carattere impugnatorio, costituisce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica, con la conseguenza che non si pone, rispetto ad esso, l’esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituiscono la ratio dell’introduzione della condanna al raddoppio del contributo unificato (Cassazione Civ. Sez. VI, 5 ottobre 2017 n. 23281

  • Rimborso del Contributo unificato ex art. 13 comma 1-quater tusg – nei casi di annullamento della sentenza con rinvio da parte della Cassazione Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza veicolante la pronuncia ex art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.115/2002, essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad evitare che il recupero sia portato a compimento; ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens. provvedimento 6 dicembre 2022 in filodiretto

 

Opposizione a decreto di pagamento ex articolo 170 DPR 115/02

All’opposizione al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell’articolo 170 DPR 115/02 non può riconoscersi natura di impugnazione; per la ministeriale del 14 maggio 2012 “ : non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex articolo 170 DPR n 115 del 30 maggio 2002.

Tali procedimenti hanno ad oggetto i decreti di pagamento emessi a favore dell’ausiliario del magistrato,del custode e delle imprese private cui è affidato l’incarico di demolizione e riduzione in pristino.

Si tratta di provvedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio ( Corte Costituzionale ordinanza n 38/1998 ) al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, all’eventuale fase di opposizione, al pari dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di opposizione .

 

lodi arbitrali stranieri.

Il ricorso ex articolo 840 cpc, opposizione al decreto che accoglie o nega l’efficacia del lodo arbitrale straniero,  è fase di secondo grado rispetto alla richiesta di riconoscimento ex art. 839 cpc e, come impugnazione, ex art. 13 comma 1 bis, sconta il  contributo unificato per valore aumentato della metà.

 

contributo unificato nei casi di riassunzione della causa

Nei casi di riassunzione delle cause il Ministero di Giustizia ha provveduto a diramare direttive atte a risolvere eventuali problematiche che potessero insorgere:

riassunzione causa cancellata e/o estinta circolare 13 maggio 2002, n. 3 e DAG.17/06/2016.011475.U

" il contributo sì paga per ciascun grado di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte le ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo". È di tutta evidenza, infatti, che nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sospensione, interruzione o cancellazione dal ruolo, il processo già pendente riprende il suo corso davanti al medesimo giudice originariamente adito, e dunque nel medesimo grado e dal punto in cui era stato sospeso, interrotto o cancellato dal ruolo, come peraltro si ricava dagli arti. 295 e segg. e.p.c. che disciplinano dette fattispecie” .

riassunzione del giudizio a seguito di ordinanza dichiarativa di incompetenza circolare 29 settembre 2003 n 1/1046/44/SC/u-04, Min. Giust. e DAG.17/06/2016.011475.U .

.nel fornire chiarimenti in merito al contributo unificato in caso di riassunzione del giudizio già pendente dinanzi ad altro giudice e definitesi con sentenza dichiarativa di incompetenza, ha affermato che l'esclusione del pagamento del contributo unificato, come precisato con la circolare DAG. n. 3 del 2002, deve intendersi limitata alle sole ipotesi di prosecuzione o riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito. Pertanto, nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto. ;

riassunzione ex art. 354 c.p.c. DAG.17/06/2016.011475.U

come noto, l'art. 354 e.p.c. (rubricato "Rimessione al primo giudice per altri motivi") stabilisce che Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell’ art. 161 secondo comma. ..Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei commi precedenti, si applicano le disposizioni dell’ art. 353 ".

Il richiamato art. 353 c.p.c. stabilisce poi, al comma 2, che "le partì devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza".

Nei casi in esame, a seguito della rimessione della causa al primo giudice per nullità della notifica dell'atto introduttivo - al pari di quanto avviene nelle ipotesi di riassunzione a seguito di sentenza declaratoria di incompetenza - si instaura una nuova fase processuale atteso che, non solo si è definito, peraltro nel merito, il primo grado di giudizio rispetto al quale era stato originariamente versato il contributo unificato, ma il processo è proseguito in grado di appello ed è poi (tornato al giudice di prime cure.

Ne consegue che, ad avviso di questa Direzione generale, a seguito della riassunzione della causa, sia pure dinanzi al medesimo giudice originariamente adito, la parte sarà tenuta al versamento di un nuovo contributo unificato e la cancelleria dell'ufficio sarà tenuta a richiederlo in linea con quanto disposto dall'art. 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, come detto, fa espresso riferimento a "ciascun grado di giudizio " ;

riassunzione del processo amministrativo davanti al giudice ordinario nota 23 settembre 2016 prot. 0170978.U

il processo riproposto dinnanzi al giudice individuato quale munito di giurisdizione essendo nuovo rispetto a quello precedentemente azionato , deve essere assoggettato al pagamento di nuovo contributo unificato...” ;

riassunzione del processo davanti al tribunale per dichiarato superamento dei limiti di competenza del giudice di pace DAG 15/02/2007.0020047.U

...è dovuto il pagamento del contributo unificato...” .

riassunzione procedimento di Cassazione giudizio di rinvio -Provvedimento del 14 maggio 2018 in Foglio informazione 3/2018

il giudizio di rinvio non è configurabile dall’ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato”

sentenza cassata con rinvio ad altro giudice,

essendo venuto meno il titolo legittimante alla riscossione, da un lato l’ufficio giudiziario adotterà, su istanza dell’interessato, i provvedimenti atti ad ovviare che il recupero sia portato a compimento, dall’altro, ove il pagamento sia già stato effettuato, l’importo di cui all’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dovrà, sempre su istanza dell’interessato, essere restituito al solvens. Provvedimento 6 dicembre 2022