Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo X - Contributo unificato nel processo civile telematico
1) nuove modalità applicative relative al pagamento
Il processo civile telematico non ha in alcun modo inciso sul contributo unificato che continua ad essere regolamentato dalla parte seconda - voci di spesa- titolo primo del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115.
Ha invece introdotto la novità, legata alle nuove modalità di iscrizione dei procedimenti, prevedendone il pagamento del contributo unificato per via telematica.
Il Ministero della Giustizia, in applicazione delle vigenti Regole Tecniche 1 in materia di servizi telematici e nell'ambito dei sistemi informatici del settore civile, ha sviluppato, e reso fruibile all’utenza, il servizio denominato "Pagamenti Telematici", che consente alla Cancelleria di ricevere i pagamenti eseguiti dalle parti attraverso canale telematico.
Le modalità e le indicazioni d’uso del servizio sono specificate nella scheda tecnica pubblicata nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia 2 e a pagina 518 e seguente del Manuale Utente della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati (D.G.S.I.A) - Ministero della Giustizia -.
Il nuovo servizio di pagamento ha trovato applicazione nei vari uffici giudiziari quando negli stessi è divenuto operativo il processo civile telematico 3.
2) annullamento del contrassegno di pagamento:problematiche
Problemi si sono avuti, quando il pagamento del contributo unificato nel processo civile telematico è avvenuto nelle modalità ordinarie 4 in relazione alla esigenza di procedere, ai sensi dell’articolo 193 D.P.R. n. 115/02, all’inserimento nel fascicolo e all’annullamento delle ricevute (contrassegno) di versamento.
In materia si è assistito ad un orientamento “ondivago” da parte degli Uffici di via Arenula del Ministero della Giustizia
Con direttive del 28 ottobre 2014 5 e 23 ottobre 2015 6 il Ministero della Giustizia ha, inizialmente, ritenuto “..condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell'apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l'Ufficio giudiziario in modo da consentirne l'annullamento....”
La direttiva del 21 novembre 2016 7 supera le sopra richiamate disposizioni ministeriali “...essendo stato il programma informatico S.I.C.I.D. – che gestisce il contenzioso civile – integrato con la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento”.
Anche la direttiva del novembre 2016 ha “avuto vita breve” , infatti con disposizione 8 del 28 marzo 2017 , confermata con due successive note datate 29 marzo 2017 9, “ la mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e la considerazione che in astratto il contrassegno relativo al contributo unificato o all’importo forfettario ove non fisicamente annullato potrebbe essere riutilizzato per l’iscrizione di un procedimento dinnanzi ad altre giurisdizioni ( ad es. amministrativa o tributaria)…….di conseguenza la cancelleria dovrà invitare il procuratore della parte …a recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari….potrà avvalersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge ( pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23)”
La nota 29 marzo 2017 diretta agli uffici del Distretto di Corte di Appello Lecce di 10 è destinata a creare non pochi problemi visto che, secondo gli Uffici di via Arenula, “ il mancato deposito della ricevuta equivale” addirittura “ad omesso versamento del contributo unificato”
Da ultimo in materia di pagamento telematico del contributo unificato l’articolo 23, punto 1, del Decreto 28 dicembre 2015 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 4 del 7 gennaio 2016, espressamente dispone : “Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso sincrono. “
3) erroneo deposito in registro diverso da quello di pertinenza
L’informatizzazione del processo civile telematico ha creato e crea non pochi problemi di natura tecnica legati allo stato dell’applicativo.
Problemi, in particolare, sorgono nel caso in cui una causa venga, erroneamente, iscritta, telematicamente, in un registro diverso da quello di pertinenza.
Allo stato dei programmi che sottendono al processo civile telematico il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro.
Per ovviare a tale inconveniente, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l’effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato tabellarmente.
Le “prassi locali” comportano la stampa, da parte delle cancellerie degli atti, la scannerizzazione degli stessi e l’iscrizione nel registro informatico di competenza, sostituendosi, di fatto, alla modalità di iscrizione telematica una modalità di iscrizione informatizzata.
Il Ministero della Giustizia12, preso atto del problema, ha disposto, limitatamente al problema del pagamento del contributo unificato, stabilendo che “in tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito”.
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1 articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale
2 in https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART622726&previsiousPage=mg_14_7
3 Per il distretto di Corte di Appello di Catanzaro vedasi DOG.18/03/2013.0006890.U
4 pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati
5 nota Ministero Giustizia DAG. 28/10/2014.0144442.U
6 nota Ministero Giustizia DAG. 23/10/2015.0159552.U
7 circolare Ministero Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U
8 nota Ministero Giustizia DAG.28/03/2017.0059039.U
9 nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060374.U e nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060755.U
10 nota Ministero Giustizia DAG. 29/03/2017.0060374.U
11 Decreto 28 dicembre 2015: " Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24."
12 Circolare Ministero Giustizia DAG 23/10/2015.0159552.U