CAPITOLO I - Natura giuridica del Contributo unificato, determinazione e ambito di operatività

 

CAPITOLO I

Natura giuridica del Contributo unificato, determinazione e ambito di operatività

 

 

Natura giuridica e fonti del contributo unificato

 

La complessità dell’istituto e i dubbi interpretativi hanno trovato , e trovano, soluzione nelle pronunce giurisprudenziali e nelle innumerevoli circolari e note ministeriali quest’ultime con il limite nel divieto di applicazione analogica dell’istituto stante la natura tributaria dello stesso.

 

Natura giuridica

Per la Corte Costituzionale, sentenza 7 febbraio, depositata 11 febbraio 2005, n. 73 “ La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.”

 

Anche per la Corte di Cassazione – sentenza 17 aprile 2012, n. 5994 - “ il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria

 

Per il Ministero Giustizia

le disposizioni contenute nel testo unico sulle spese di giustizia hanno natura tributaria e come tali non sono suscettibili di interpretazione analogica” (DAG.31/03/2017.0063912.U e Provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022)

“la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione tributaria quale quella prevista dall’art. 13 non ne consente una applicazione estensiva e/o analogica a fattispecie diverse da quelle in esse espressamente contemplate (ex multis Cass. Civ. n. 40233 del 15.12.2021)” (DAG.31/03/2023.0072064.U )

 

Per La Segreteria Generale della Giustizia Amministrativa

costituisce indefettibile principio dell’ordinamento tributario quello secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e, come tali, sono insuscettibili di applicazione analogica (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 29 novembre 2019, n. 31333; id, sez. VI, 5 luglio 2018, n. 17642). ” (Circolare 15347 del 7 maggio 2021)

 

Fonti del contributo unificato

  • art. 9, comma 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999

  • decreto legge 11 marzo 2002 n 28 , convertito con legge 10 maggio 2002 n 91

  • Testo unico spese di giustizia ( articoli 9,10,11,12,13,14,15)

  • Codice civile : Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro; Art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell’interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

  • Codice di procedura civile : processi di cui al libro IV, titolo II .

  • - capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (separazione personale dei coniugi),

  • - capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno

  • - capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta

  • - capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati

  • - capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi

  • Legislazione speciale ( es.= opposizioni sanzioni amministrative ex d.lvo 689/81)

  • Circolari ( solo a natura interpretativa)

  • Giurisprudenza Ordinaria e Tributaria (se espressamente richiamate in direttive ministeriali essendo in caso contrario ex articolo 2909 codice civile il giudicato applicabile solo all’ufficio giudiziario parte processuale )

 

Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato

Il contributo unificato “non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento”. [ cfr. circolare Ministero della Giustizia prot. 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005].

"L'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale “.

Tale assunto trova conferma nel combinato disposto di cui agli articoli 9 DPR 115/02 ai sensi del quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo ai sensi del quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale». [ cfr. Circolare Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003 ]

II legislatore “non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo" ha inteso “subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. “ [ cfr. Circolare Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003 ]

 

Ai sensi dell’art. 14, punto 1, DPR 115/02 “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento che implica l’attività del giudice e del cancelliere” [ cfr circolare Ministero della Giustizia prot. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011].

L’eccezione alla regola che sia la parte che “ investe “ l’ordine giudiziario con l’iscrizione della causa a ruolo si ha nell’ipotesi ex art. 159 ter disposizioni di attuazione del codice di procedura civile quando la causa, siamo in materia di esecuzione civile, viene iscritta dal debitore e o del terzo pignorato. In tali ipotesi l’obbligo del pagamento è a carico del creditore che ha dato origine alla procedura

L’eccezione alla regola che subordina il pagamento del contributo unificato “all’avvio e l’espletamento di un procedimento che implica l’attività del giudice e del cancelliere” si ha, direttiva Ministero della Giustizia DAG.31/03/2023.0072064.U,nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale procedura il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato “indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell’esecuzione”.

La procedura in esame si esaurisce, di regola, con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e con la redazione del relativo verbale essendo, l’intervento del giudice dell’esecuzione, limitato alle sole ipotesi in cui , nel corso dell’esecuzione, sorgano difficoltà che non ammettono dilazioni e ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione l’adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)

Nel caso in esame, la cancelleria del giudice dell’esecuzione “ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario” forma “ il fascicolo” e iscrive “a ruolo la procedura” .

Formato il fascicolo e iscritta a ruolo la procedura “tenuto conto, peraltro,della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio” .

Qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato “si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”. [ cfr. Ministero della Giustizia DAG.31/03/2023.0072064.U ]

 

Nella prassi il contributo unificato è (era a regime cartaceo e con pagamento per mezzo contrassegno o F23) allegato alla nota di iscrizione a ruolo.

Nel processo civile telematico prova dell’avvenuto pagamento nelle formalità informatiche deve essere contenuta nella “prima busta” inviata all’atto della iscrizione a ruolo della causa (cfr. Provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero c.d. specifiche tecniche)

 

Contributo unificato e procedure non giurisdizionali

Essendo il pagamento del contributo unificato subordinato all’esercizio della funzione giurisdizionale ne rimangono escluse tutte le procedure con natura non giurisdizionale.

Sottratti alla disciplina del contributo unificato,quindi, quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, “ con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee allattività processuale.[ cfr. circolare Ministero della Giustizia prot. 1465/02/4 del 13 maggio 2002].

Non dovuto, quindi, il contributo unificato:

a ) quando l’atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato;

b) quando si richiede la correzione di errore materiale nella sentenza ;

c) quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento, in questo caso il pagamento del contributo unificato non è dovuto per il rilascio di ulteriore copia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, che ha già scontato il contributo unificato; è, invece, dovuto, nell’importo di cui all’articolo 13, punto 1 lett b) DPR 115/02, per il rilascio di copia esecutiva di provvedimenti non giurisdizionali come ad esempio gli atti prodotti dai Notai o altri pubblici Ufficiali ;

d) non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizati.

Relativamente alla negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio :

1) non è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica;

2) non è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale.

Non dovuto il contributo unificato relativamente ai procedimenti non giurisdizionali “ che hanno per lo più carattere amministrativo” di competenza dei Funzionari addetti alle Cancellerie giudiziarie quali : atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti, iscrizione registro stampa.

Con l’istituzione del contributo unificato, per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti relativi non solo all'imposta di bollo , alla tassa di iscrizione a ruolo e ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario ma anche tutti i diritti di Cancelleria .

A far data del 12 marzo 2002, “non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo”.

Ai richiamati procedimenti non giurisdizionali  (atti di notorietà,dichiarazione sostitutiva,  trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti ecc. ) non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo [ cfr. Ministero della Giustizia circolare 13 maggio 2002 n. 1465/02/4 ].

 

Ambito temporale di operatività del contributo unificato

L’ambito temporale nel quale opera il contributo unificato è quello relativo agli “atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali

Per la risoluzione del Ministero dell’economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E:

  • antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l’antecedenza, però,non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessari età con il procedimento giurisdizionale;

  • necessari” : gli atti e provvedimenti indispensabili ( conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali , anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);

  • funzionali”: gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ,ovvero,più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).

Esempi pratici di atti antecedenti, necessari e funzionali sono:

a) la redazione dell’elaborato del consulente tecnico d’Ufficio o di parte;

b) l’atto di precetto ;

c) le istanze presentate dalle parti ;

d) il rilascio della copia esecutiva finalizzata all’esecuzione di sentenza del procedimento iscritto prima dell’entrata in vigore del contributo unificato (“relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347,comma 2, e 369 comma2,n 2, cpc). Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”) .

Non sono, invece, considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

a) trascrizioni;

b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare .

 

Criteri e momento di determinazione del contributo unificato nel processo civile e nel processo penale

Ove non diversamente previsto, [per materia ,in misura fissa e/o dimezzata] l’importo del contributo unificato è , articolo 13 punto 1 DPR 115/02, rapportato al valore della causa.

Per la Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 – “L’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha introdotto un nuovo regime di tassazione degli atti giudiziari, costituito da un «contributo unificato» fissato secondo i due criteri, alternativi o concorrenti, della materia e della proporzione al valore della controversia…. Quanto alla determinazione del contributo, l’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 stabilisce criteri diversi per il processo civile, amministrativo e tributario. Nel primo, per la quantificazione del contributo – come determinato dai primi sei commi del predetto art. 13 – vengono in rilievo sia la materia che il valore della controversia…”.

Il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato ( cfr. DAG n. 109446.U del 23 maggio 2023 e Provvedimento del 24 luglio 2023 ) , valore del processo unitariamente inteso, determinato secondo le regole del codice di procedura civile , cosi come disposto dall'articolo 14, comma 2, del d.P.R. 115/2002 ( cfr. DAG n. 63074.U del 27 marzo 2018 del 23 maggio 2023 e Provvedimento dell'11 settembre 2023 )

Nel processo civile, ai sensi dell’art. 14, punto 2, DPR 115/02, “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”cfr. DAG.15/06/2018.0122731.U e in Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto

Deroga al momento dell'introduzione del giudizio come momento di determinazione del contributo unificato, oltre che per il giudizio penale in cui la determinazione si ha al momento e se il giudice quantifica il risarcimento danni anche la procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 ( cfr. DAG.29/05/2018.0108285.U ) per la quale il valore del contributo unificato da prenotare a debito si determina ai sensi dell’art. 12 tu spese di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita

per l’articolo 10 codice di procedura civile “Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. "

Ai sensi dell’articolo 14 codice di procedura civile “ Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore…”; la mancata dichiarazione di valore ai fini della determinazione del quantum dovuto quale contributo unificato ne determina, da parte dell’ufficio giudiziario, la quantificazione ex lettera g) articolo 13 comma 1 DPR 115/2002.

Al fine “ di agevolare la quantificazione del valore della causa si è escluso l'importo degli interessi dal computo del valore della causa (art. 14, comma 2, T.U.).” ( cfr. Circolare 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia Punto 8.1 indirizzo confermato dalla DAG.21/08/2019.0164515.U )

L’articolo 14 del D.P.R. n. 115 del 2002 esclude la rilevanza degli interessi per la individuazione del valore ai fini del contributo unificato ( rif.= Cass. civile ordinanza n. 17714 del 2007 e note Ministero della Giustizia DAG.08/04/2016.0063597.U,DAG.15/06/2018.0122731.U, DAG.16/08/2017.0153561.U e in Provvedimento del 15 giugno 2018 e del 11 settembre 2023 in Filo diretto).

L’articolo 13 testo unico spese di giustizia nei comma 1-bis, 1-ter, 2 e 3 determina il contributo unificato in relazione all’ufficio giudicante o alla procedura.

Nelle procedure in cui il contributo unificato è ridotto "la riduzione si applica anche in caso di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo o intervento di terzo " [Provvedimento del 13 luglio 2020 in Foglio di informazione Min. Giust. anno 2022 e in Filo Diretto]

Per la ministeriale DAG.28/03/2024.0068352.U non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

In relazione al procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. in unico grado dinanzi alla Corte di Appello per il provvedimento ministeriale giustizia del 10 dicembre 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 “ Il contributo unificato per i procedimenti azionati dinanzi alla Corte dAppello in unico grado, soggetti al rito sommario di cognizione, è fissato in relazione al rapporto oggetto di giudizio, indipendentemente dal rito che li regola. Pertanto, non si determina ai sensi dellart. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, bensì in base al valore del processo, secondo gli scaglioni fissati dallart. 13, comma 1, del medesimo T.U.

Processi riguardanti la prole “ resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica… i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

L’art.19 legge 6 marzo 1987 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’art. 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (DAG.24/09/2015.0138982.U e Agenzia delle Entrate circolare n 2/E del 22 febbraio 2014) procedure che sono , quindi, soggette al solo pagamento del contributo unificato: i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002. ( cfr. DAG.19/12/2024.0261608.U )

Nelle ipotesi di procedure di separazione consensuale con un solo coniuge ammesso al patrocinio a carico dello Stato “il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato.Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali. ( cfr. Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto) NB: criterio generale che trova applicazione in tutti i casi analoghi

In caso di cumulo di domande proposte da diversi ricorrenti nei riguardi dell'unico resistente, "deve sommarsi il valore di tutte le domande proposte” [DAG n. 63074.U del 27.03.2018 e Provvedimento del 11 settembre 2023 in Filo diretto]

Nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ex art. 155 DPR 115/02 il valore del contributo unificato da prenotare a debito si determina ai sensi dell’art. 12 tu spese di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita “ [ DAG.29/05/2018.0108285.U ]

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento "tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte" [DAG.15/06/2018.0122731.U e in Filo diretto).

Relativamente alle istanze di sospensione dell’esecuzione ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale tale provvedimento non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato.. [provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022]

Nell’ opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

Nel ricorso per Cassazione proposto contro una pluralità di sentenze "deve farsi riferimento ai principi generali fissati dal d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, richiamati anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 9 marzo 2016, secondo i quali il contributo unificato è commisurato “al valore della controversia”, secondo gli importi fissati dall’articolo 13, commi 1 e 1-bis del d.P.R. citato, e dunque, nel caso di specie, al valore complessivo delle sentenze impugnate " [Provvedimento 15 giugno 2018 ]

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato. – [provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018]

Nei procedimenti di opposizione a de­creto ingiuntivo, provvedimento ministeriale giustizia del 13 luglio 2020, “ Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se - come nella gran parte dei casi - si costituisce per prima la parte opponente e propone una domanda riconvenzionale, (ndr= o una chiamata di terzo in giudizio) sarà tenuta al versamento del solo contributo unificato proprio del giudizio di opposizione se la domanda riconvenzionale rientra, per valore, nello stesso scaglione di riferimento del giudizio di opposizione: in tal caso, il contributo sarà dovuto nella misura ridotta risultante dall’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio del 2002. Diversamente, ove dalla proposizione della domanda riconvenzionale sia derivato un aumento di valore della causa, la parte opponente dovrà corrispondere il maggior contributo “integrativo” dovuto in relazione a tale maggior valore, ai sensi dell’art.14, comma 3, prima parte, d.P.R. cit.L’opposto che si costituisce e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002). Diversamente, qualora l’opposto si costituisce nel giudizio il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale (ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio), e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo, pagherà il contributo unificato per intero, commisurato al valore della domanda.

" nelle impugnazione delle delibere assembleari di condominio il valore del procedimento, che ad ogni modo deve essere indicato nell’atto introduttivo, è rappresentato dal valore della delibera oggetto di impugnazione." [Provvedimento 20 maggio 2023]

Nell' Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 ( pignoramento diretto del concessionario per crediti dovuti allo stato e/o enti pubblici) Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b). In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bis. Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 [ DAG. 16/06/2021.0126871.U]

Il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo  unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare unicamente “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5 ). Tale disposizione (determinativa del  quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati.

Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle diverse procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al ché il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. ( cfr Provvedimento 15 dicembre 2022 in Ministero Giustizia Filo diritto)

Da sottolineare comunque che a norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

Dovuto il contributo unificato nelle procedure in cui l’immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo penale e la parte ai fini della esenzione cita l’articolo 51 comma 3 bis del decreto legge 15972011.. tale articolo prevede l’esenzione da imposte, tasse e tributi nulla disponendo circa le spese processuali.

 

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: “ l’articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette alla parte la determinazione del valore dei procedimenti, ai sensi del codice di procedura civile, valore che rileva per l'importo dovuto”

In relazione “alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio In merito, si osserva che l’art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito» .

In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 ( ndr=ora € 1.686) art. 13, sesto comma, del testo unico). [ note Ministero della Giustizia DAG.16/08/2017.0153561.U , provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 e Provvedimento 20 maggio 2023 in Filo diretto].

Per indirizzo ministeriale “la disposizione prevista dall’art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie”. [note Ministero della Giustizia DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 ]

Deve ritenersi che, “ seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore. Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all’art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi». [Circolare 29 settembre 2003, prot.n. 1/12244/15/44]

Conseguentemente “sembra evidente che l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all’atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l’importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c.)”. [Circolare 29 settembre 2003, prot.n. 1/12244/15/44]

Effetti mancata dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 punto 6: Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g). ( attualmente € 1.686) a prescindere dal valore della causa e dall’autorità giudiziaria competente ..come già evidenziato nella circolare 29 settembre 2003…la disposizione prevista dall’art.13, sesto comma dpr 115/02 ha certamente natura sanzionatoria. Di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’art. 14 del testo unico , indipendentemente dal loro valore e dall’autorità giudiziaria competente.. (note Ministero della Giustizia DAG.14/07/2005.00154, DAG.16/08/2017.0153561.U e provvedimento 21 agosto 2019 in Foglio Informativo n. 2/2020 )

Dovuto un unico contributo unificato quando si determinano, a carico della stessa parte, più situazioni tra quelle previste dall’articolo 14 comma 3 DPR 115/02

Al contributo unificato dovuto all’atto dell’iscrizione e/o per ampliamento del petitum a seguito di domanda riconvenzionale la modifica operata all’articolo 14 DPR 115/02 ha aggiunto il contributo integrativo e il contributo autonomo dovuti, in corso di causa, al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 del richiamato articolo .

In relazione alla pluralità delle domande nei confronti della stessa persona è sorto il problema della determinazione del valore della domanda, ai fini della, consequenziale, determinazione del contributo unificato nella ipotesi in cui alcune delle parti godano dell’esenzione al pagamento del contributo unificato .

Tale problematica , inquadrabile nell’istituto processuale del litis consorzio facoltativo ex art 103 codice procedura civile trova soluzione nell’indirizzo ministeriale del 30 gennaio 2015 .

Per gli Uffici di via Arenula: “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte......restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell’aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l’altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo ( art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”

Affrontata anche la questione di pluralità di ricorrenti ( o attori) con plurime domande di valore indeterminato, in materia con nota ministeriale del 4 maggio 2016 confermata con nota del 21 febbraio 2017 “ nelle controversia con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato il contributo unificato è unico e l’obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito..” .

nell'ambito di procedimenti ove una parte processuale è costituita da più soggetti portatori di un unico centro di interessi, ma sottoposti a regime fiscale diverso, nel caso prospettato il contributo unificato, che è una obbligazione tributaria unitaria così come unico è il valore del procedimento, debba essere assolto dalla parte non ammessa alla prenotazione a debito. Diversamente argomentando si finirebbe per estendere, in via amministrativa,un beneficio che, invece, può essere attribuito solo dalla legge" [rif. Provvedimento 23 maggio 2023 in filo diretto e DAG n. 109446.U del 23.05.2023]

"il contributo unificato è una obbligazione tributaria unitaria che viene corrisposta in funzione del valore dei processi o in base al tipo di procedimento azionato. Nel caso di separazione consensuale o divorzio congiunto in cui uno solo dei coniugi risulti ammesso al patrocinio a carico dello Stato, l’intero contributo unificato dovrà essere pagato dal coniuge che non beneficia della prenotazione a debito delle spese processuali. " [ Provvedimento 24 luglio 2023 in Filo diretto ]

In merito ai procedimenti possessori la direttiva ministeriale del 31 luglio 2002 non vi è necessità allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria di procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato “..invero i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l’una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l’altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza- mantengono comunque una connotazione unitaria, tant’è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo” .

Contributo Unificato in grado di appello aumentato della metà ( art. 13 c. 1 bis) l’aumento non opera in tutte le procedure in cui la Corte di Appello è giudice di prima istanza

Ricorso in Cassazione contro pluralità di sentenze contributo commisurato al valore complessivo delle sentenze impugnate [cfr. provvedimento del 15 luglio 2018 in Filo Diretto Ministero della Giustizia]

 

Nel processo penale il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni e/o di provvisionale.

In caso di condanna generica il contributo unificato non è dovuto .

Anche nel penale in caso di condanna dell’imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall’articolo 13 DPR 115/02: il contributo unificato è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna, o somma delle condanne in caso di più imputati, al risarcimento danni.

Il recupero, determinato l’importo dovuto, in caso di più imputati tenuti al pagamento, avviene “per quota in parti uguali” [ comma 2 quinquese art 205 tusg] .

Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. [ cfr. Provvedimento 29 novembre 2022 ]

Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. Art. 7. LEGGE 4 aprile 2001, n.154 (Disposizioni fiscali) 1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. [Ministero della DAG 14/04/2015.009943.U]

Il contributo unificato è dovuto anche per il grado di appello, a prescindere dalla riproposizione della costituzione di parte civile o dall’impugnazione del capo di sentenza relativo al risarcimento del danno. L’importo sarà determinato sulla base di quanto statuito nella sentenza di secondo grado aumentato della metà [ circolare 13.11.2019 n. 0217643.U]

Impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p “…deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.” [Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto]

 

momento di determinazione del contributo unificato :

Nel processo civile, ai sensi dell’articolo 14 tusg:

  • al momento dell’iscrizione della causa al ruolo

  • nei processi esecutivi di espropriazione forzata, al momento della presentazione dell’istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati; nell’ espropriazione forzata presso terzi “ non è ritenuta necessaria un’autonoma istanza di assegnazione o di vendita. In conseguenza il contributo unificato deve essere versato dal creditore procedente nel momento in cui pone in essere le formalità di iscrizione a ruolo previste dall’art. 543, comma 4, c.p.c. [Provvedimento 3 agosto 2020] tranne che nel caso di pignoramento presso terzi in cui il contributo unificato è dovuto all’atto dell’iscrizione della causa ( provvedimento 3 agosto 2020 in Foglio Informazione n. 1/2021)

  • nell' Opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 ( pignoramento diretto del concessionario per crediti dovuti allo stato e/o enti pubblici) Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b). In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bis. Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr.DAG. 16/06/2021.0126871.U

  • al momento della presentazione di domanda riconvenzionale, intervento nel processo, chiamata di terzo ( per la chiamata del terzo DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone”...l’opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all’integrazione del contributo...” il momento del pagamento si ha dalla richiesta a prescindere dalla, eventuale o meno, autorizzazione del magistrato)

  • Non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizati negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio [circolare ministeriale DAG 29/7/2015.111198.U) 1)NON è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica 2) NON è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale

Nel processo penale, ai sensi degli art. 11 e 12 tusg

  • al deposito della sentenza che definisce il processo quantificando l’ammontare del risarcimento dovuto

Per un maggior approfondimento vedasi parte relativa al contributo unificato nel processo penale Capitolo VIII.