Capitolo I - Natura giuridica del Contributo unificato, determinazione e ambito di operatività

 

Natura giuridica e fonti del Contributo Unificato

La complessità dell’istituto e i dubbi interpretativi hanno trovato , e trovano, soluzione nelle pronunce giurisprudenziali e nelle innumerevoli circolari e note ministeriali, che trovano, quest’ultime, un limite nel divieto di applicazione analogica dell’istituto stante la natura tributaria dello stesso.

Per la Corte Costituzionale, sentenza 11 febbraio 2005 n. 73 “ La natura di “entrata tributaria erariale” del predetto contributo unificato si desume infatti, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo disciplina:

a) dalla circostanza che esso è stato istituito in forza di legge a fini di semplificazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti giurisdizionali, quali l’imposta di bollo e la tassa di iscrizione a ruolo, oltre che dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario (art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 488 del 1999);

b) dalla conseguente applicazione al contributo unificato delle stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 8 dello stesso art. 9);

c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (rubrica del citato art. 9);

d) dal fatto, infine, che esso, ancorché connesso alla fruizione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei processi (comma 2 dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata.

Il contributo ha, pertanto, le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la doverosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario (analogamente si sono espresse, quanto alle caratteristiche dei tributi, le sentenze n. 26 del 1982, n. 63 del 1990, n. 2 del 1995, n. 11 del 1995 e n. 37 del 1997), con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.”

Anche per la Corte di Cassazione – sentenza 17 aprile 2012, n. 5994 - “ il contributo unificato in oggetto ha natura di entrata tributaria1

 

Fonti del contributo unificato

  • art. 9, comma 2 °, legge n. 488 del 21 dicembre 1999

  • decreto legge 11 marzo 2002 n 28 , convertito con legge 10 maggio 2002 n 91

  • Testo unico spese di giustizia ( articoli 9,10,11,12,13,14,15)

  • Codice civile : Art 46 disp. attuazione codice civile Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro; Art 46-bis disp. attuazione codice civile Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti al titolo XII del libro primo del codice (amministrazione di sostegno,dell’interdizione,della riabilitazione e della incapacità naturale) non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato

  • Codice di procedura civile : processi di cui al libro IV, titolo II .

  1. - capo I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone (separazione personale dei coniugi),
  2. - capo II dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno
  3. - capo III disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta
  4. - capo IV disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
  5. - capo V dei rapporti patrimoniali tra coniugi
  • Legislazione speciale ( es.= opposizioni sanzioni amministrative ex d.lvo 689/812)

  • Circolari ( solo a natura interpretativa)

  • Giurisprudenza Ordinaria e Tributaria ( es.= lite temeraria 3, querela di falso 4)

 

Ambito procedurale di applicazione del contributo unificato

Il contributo unificato “non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento”. 5

"L'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale “6.

Tale assunto trova conferma nel combinato disposto di cui agli articoli 9 DPR 115/02 ai sensi del quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e 3, comma 1, lettera o) del medesimo testo normativo ai sensi del quale «processo è qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».

II legislatore, pertanto, “non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo" ha inteso “subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato. “7

Ai sensi dell’art. 14, punto 1, DPR 115/02 “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento che implica l’attività del giudice e del cancelliere” 8

L’eccezione alla regola che subordina il pagamento del contributo unificato “all’avvio e l’espletamento di un procedimento che implica l’attività del giudice e del cancelliere” si ha nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile 9.

In tale procedura 10 il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato “indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell’esecuzione” 11.

La procedura in esame si esaurisce, di regola, con l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario e con la redazione del relativo verbale essendo, l’intervento del giudice dell’esecuzione, limitato alle sole ipotesi in cui , nel corso dell’esecuzione, sorgano difficoltà che non ammettono dilazioni e ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione l’adozione di provvedimenti temporanei (art. 610 c.p.c.)

Nel caso in esame, come da direttiva ministeriale 12, la cancelleria del giudice dell’esecuzione “ricevuto il verbale redatto dall’ufficiale giudiziario” forma “ il fascicolo” e iscrive “a ruolo la procedura” .

Formato il fascicolo e iscritta a ruolo la procedura “tenuto conto, peraltro,della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilasci” .

Qualora l’ufficio giudiziario non ottenga il pagamento volontario del contributo unificato “si procederà al recupero secondo la procedura ordinaria prevista dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia”.13

 

Contributo unificato e procedure non giurisdizionali

Essendo il pagamento del contributo unificato subordinato all’esercizio della funzione giurisdizionale ne rimangono escluse tutte le procedure con natura non giurisdizionale. 14

Sottratti alla disciplina del contributo unificato,quindi, quei procedimenti che, se pur di competenza del magistrato, rivestono natura non giurisdizionale, “ con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee allattività processuale15.

Non dovuto, quindi, il contributo unificato:

a ) quando l’atto è finalizzato alla prosecuzione del giudizio innanzi allo stesso magistrato16;

b) quando si richiede la correzione di errore materiale nella sentenza17 ;

c) quando si richiede ulteriore copia esecutiva di un provvedimento, in questo caso il pagamento del contributo unificato non è dovuto per il rilascio di ulteriore copia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, che ha già scontato il contributo unificato; è, invece, dovuto, nell’importo di cui all’articolo 13, punto 1 lett b) DPR 115/02, per il rilascio di copia esecutiva di provvedimenti non giurisdizionali come ad esempio gli atti prodotti dai Notai o altri pubblici Ufficiali 18;

d) non dovuto il contributo nei c.d. procedimenti degiurisdizionalizati19.

Relativamente alla negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio :

1) non è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell’autorizzazione o del nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica;

2) non è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al Presidente del tribunale.

Non dovuto il contributo unificato relativamente ai procedimenti non giurisdizionali “ che hanno per lo più carattere amministrativo” 20 di competenza dei Funzionari addetti alle Cancellerie giudiziarie quali : atti di notorietà, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, trascrizione con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, iscrizione all’ albo consulenti, iscrizione registro stampa.

Con l’istituzione del contributo unificato, per finalità di semplificazione, sono stati eliminati tutti gli incombenti relativi non solo all'imposta di bollo 21, alla tassa di iscrizione a ruolo 22 e ai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario ma anche tutti i diritti di Cancelleria 23.

Orbene, a far data del 12 marzo 2002, “non si possono applicare i diritti di cancelleria previsti dalla vecchia normativa per i procedimenti giurisdizionali, in questi casi, ove prevista, sarà dovuta l’imposta di bollo”. 24

 

Ambito temporale di operatività del contributo unificato

L’ambito temporale nel quale opera il contributo unificato è quello relativo agli “atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali

Importante, quindi, è stabilire, ai fini applicativi dell’istituto, cosa si intenda per “comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali.

Dalla risoluzione del Ministero dell’economia e Finanze 14 agosto 2002 n. 70/E riportiamo:

  • antecedenti” a quelli del procedimento giurisdizionale: gli atti che precedono in senso logico il procedimento stesso; l’antecedenza, però,non deve essere interpretata nel senso puramente cronologico, quanto piuttosto, nel suo rapporto di funzionalità o di necessari età con il procedimento giurisdizionale;

  • necessari” : gli atti e provvedimenti indispensabili ( conditio sine qua non) per l’esistenza di quelli strettamente procedimentali , anche se non hanno la stessa natura di quest’ultimi perché non fanno parte del procedimento giurisdizionale (criterio della necessità);

  • funzionali”: gli atti e i provvedimenti posti in essere in dipendenza o al fine di ottenere un atto o un provvedimento del procedimento giurisdizionale ,ovvero,più genericamente, in vista degli stessi, anche se la loro esistenza non è condizione necessaria di procedibilità (criterio teologico).

Esempi pratici di atti antecedenti, necessari e funzionali sono:

a) la redazione dell’elaborato del consulente tecnico d’Ufficio o di parte25;

b) l’atto di precetto 26;

c) le istanze presentate dalle parti 27;

d) il rilascio della copia esecutiva finalizzata all’esecuzione di sentenza del procedimento iscritto prima dell’entrata in vigore del contributo unificato (“relativamente al rilascio di copia delle sentenze ai fini dell'impugnazione, si osserva che il deposito di copia della sentenza impugnata risulta necessaria sia per la costituzione in appello che per il ricorso in cassazione (cfr artt. 347,comma 2, e 369 comma2,n 2, cpc). Trattasi in sostanza, di atti indispensabili per i giudizi di impugnazione, i quali sono autonomamente soggetti al pagamento del contributo unificato”) 28 .

Non sono, invece, considerati atti antecedenti, necessari o funzionali al processo:

a) trascrizioni;

b) annotazioni di domande giudiziali; trascrizioni; iscrizioni e annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare 29.

 

Criteri e momento di determinazione del contributo unificato nel processo civile e nel processo penale

Ove non diversamente previsto, 30 l’importo del contributo unificato è , articolo 13 punto 1 DPR 115/02, rapportato al valore della causa.

Nel processo civile, ai sensi dell’art. 14, punto 2, DPR 115/02, “Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”

Ai sensi dell’articolo 10 codice di procedura civileIl valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti,le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.

Ai sensi dell’articolo 14 codice di procedura civile “ Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presuppone di competenza del giudice adito.”

Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia: “ l’articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato e rimette alla parte la determinazione del valore dei procedimenti, ai sensi del codice di procedura civile, valore che rileva per l'importo dovuto”

In relazione “alla dichiarazione di valore della causa resa successivamente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio In merito, si osserva che l’art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115) prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito» .

In mancanza di tale dichiarazione il processo «si presume» di valore superiore ad euro 516.457,00 e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima, pari ad euro 930,00 ( ndr=ora € 1.686) art. 13, sesto comma, del testo unico). 31

Per indirizzo ministeriale 32la disposizione prevista dall’art 13, comma 1, DPR 115/02 ha natura certamente sanzionatoria di conseguenza la medesima deve essere applicata nella misura prevista dalla legge (lettera g) per tutte le cause in cui manchi la dichiarazione di valore di cui all’articolo 14 indipendentemente dal valore e dalla autorità giudiziaria competente nella specie”

Deve ritenersi 33 che, “ seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Ciò, in considerazione del fatto che, come si evince anche dalla relazione all’art. 13 del testo unico – che determina gli importi del contributo unificato – la ratio della norma è quella di determinare «la misura del contributo unificato in relazione al valore dei processi»;

Conseguentemente 34 “sembra evidente che l’effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all’art. 13, sesto comma, del testo unico si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all’atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.

Diversamente, la precisazione sul valore della causa formulata successivamente all’atto introduttivo, purché sottoscritta dal difensore e presentata al momento dell’iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una formale integrazione dell’atto introduttivo del giudizio e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo scaglione di valore del processo al fine di determinare l’importo del contributo unificato da versare.

La predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita nel fascicolo d’ufficio (art. 168 c.p.c.)”.

Al contributo unificato dovuto all’atto dell’iscrizione e/o per ampliamento del petitum a seguito di domanda riconvenzionale la modifica 35 operata all’articolo 14 DPR 115/02 ha aggiunto il contributo integrativo e il contributo autonomo dovuti, in corso di causa, al verificarsi delle situazioni di cui al punto 3 del richiamato articolo 36 .

Dovuto un unico contributo unificato 37 quando si determinano, a carico della stessa parte, più situazioni tra quelle previste dall’articolo 14 comma 3 DPR 115/02 38

Ai sensi dell’articolo 10 codice di procedura civileIl valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti. A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti,le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale.”

In relazione alla pluralità delle domande nei confronti della stessa persona è sorto il problema della determinazione del valore della domanda, ai fini della, consequenziale, determinazione del contributo unificato nella ipotesi in cui alcune delle parti godano dell’esenzione al pagamento del contributo unificato 39 .

Tale problematica , inquadrabile nell’istituto processuale del litis consorzio facoltativo ex art 103 codice procedura civile trova soluzione nell’indirizzo ministeriale del 30 gennaio 2015 40.

Per gli Uffici di via Arenula: “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato.. tale pagamento costituisce una obbligazione personale della parte non potendosi dubitare della natura tributaria di tale obbligazione..ai fini specifici del contributo unificato sembrerebbe preferibile quantificare tutte le domande non esenti dal pagamento e non tutte le domande proposte......restando fermo il principio per cui la parte non esente non può essere tenuta al pagamento di un contributo unificato maggiore per effetto dell’aumento del valore della domanda complessiva, determinato dalla partecipazione al giudizio di altra parte esente per limiti di reddito..tra l’altro il caso prospettato rientra nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo ( art 108 cpc) e quindi non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda”

Affrontata anche la questione di pluralità di ricorrenti ( o attori) con plurime domande di valore indeterminato, in materia con nota ministeriale del 4 maggio 2016 confermata con nota del 21 febbraio 2017 41 nelle controversia con pluralità di ricorrenti (o attori) con plurime domande di valore indeterminato il contributo unificato è unico e l’obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito..” .

In merito ai procedimenti possessori la direttiva ministeriale del 31 luglio 2002 42 non vi è necessità allorché dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria di procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato “..invero i suddetti procedimenti pur se strutturati in due fasi – l’una a cognizione sommaria destinata a concludersi con ordinanza, l’altra a cognizione piena destinata a concludersi con sentenza- mantengono comunque una connotazione unitaria, tant’è che le due fasi sono entrambe rette da un unico ricorso introduttivo” .

[[ Addenda del 05/06/2018.

Si era dato atto degli indirizzi ministeriali : nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato..omississ..non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda.. mentre la nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U aveva precisato, in cause di valore indeterminabile, che “.. il contributo unificato è unico e l’obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito” specificando però che “in presenza di pluralità di domande di valore indeterminabile il valore della causa non potrà che essere , a sua volta, indeterminabile con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13, primo comma, lettera d) [ ndr= per cause di competenza del tribunale] del DPR. 30 maggio 2002 n. 155 e non di tanti contributi unificati quanti sono i ricorrenti non esentati dal relativo onere per ragioni reddituali”

Con nota 27 marzo 2018 in prot. 102628 del 22 maggio 2018 ( Foglio di Informazione n 2 anno 2018) unico procedimento contro lo stesso resistente. Gli Uffici di via Arenula hanno confermato che “ l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte ( in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato ]].

Nei procedimenti in materia di sfratto per la direttiva ministeriale del 28 giugno 2005 43 :

1. nellipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;

2. nellipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.

Ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 44 non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex art. 615,comma 2, art. 617, comma 2 e art. 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente

 

Nel processo penale 45 il contributo unificato è determinato sulla base della somma liquidata in sentenza a titolo di risarcimento danni e/o di provvisionale.

In caso di condanna generica il contributo unificato non è dovuto .

Anche nel penale in caso di condanna dell’imputato o più imputati al risarcimento del danno i criteri di calcolo sono quelli stabiliti dall’articolo 13 DPR 115/02: il contributo unificato è dato dallo scaglione corrispondente alla condanna, o somma delle condanne in caso di più imputati, al risarcimento danni.

Il recupero, determinato l’importo dovuto, in caso di più imputati tenuti al pagamento, avviene “per quota in parti uguali” 46 .

In materia penale uno dei problemi, di cui non ci risultano soluzioni ministeriali in materia, è se il contributo, in caso di appello ed eventuale ricorso in Cassazione sia dovuto per ogni grado del giudizio anche quando l’impugnativa non è proposta dalla parte civile 47.

 

Relativamente al momento di determinazione del contributo unificato :

Nel processo civile, ai sensi dell’articolo 14 tusg:

  1. al momento dell’iscrizione della causa al ruolo

  2. al momento della presentazione di domanda riconvenzionale, intervento nel processo, chiamata di terzo ( per la chiamata del terzo DAG.10/10/2014.0135174.U che testualmente dispone”...l’opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all’integrazione del contributo...” il momento del pagamento si ha dalla richiesta a prescindere dalla, eventuale o meno, autorizzazione del magistrato)

Nel processo penale, ai sensi degli art. 11 e 12 tusg

  1. al deposito della sentenza che definisce il processo quantificando l’ammontare del risarcimento dovuto

Per un maggior approfondimento vedasi parte relativa al contributo unificato nel processo penale Capitolo VIII.

 

_________________

1 anche Cass., Sezioni Unite n. 3007/08 e n. 3008/08.

2 In materia di violazioni finanziarie ex art 39 dlvo 689/81 vedi nota Ministero Giustizia DAG.13/06/2006.0063786.U

3 Cass. sentenza n. 17704 del 19 luglio 2013

4 Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 983/36 del17 marzo 2015

5 Circolare Ministero della Giustizia prot 1/6026/U/44 del 20 maggio 2005

6 Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

7 Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

8 Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011

9 eccezione introdotta con l’articolo 37, 6°comma lett. o) del decreto legge n 98/2011 , convertito con legge n. 111/2011

10 Per tali procedimenti l’art. 13 TUSG prevede il pagamento ridotto alla metà rispetto al contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare

11 Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

12 Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

13 Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U

14 "l'ambito generale in cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale civile, amministrativo, tributario e penale “ Circolare Ministero della Giustizia senza numero del 18 marzo 2003

15 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

16 Circolare Ministero della Giustizia Prot.1/10406/41/44/SC/U-04 del 29 settembre 2004

17 Circolare Ministero della Giustizia senza numero, del 18 marzo 2003

18 Circolari Ministero della Giustizia DAG.08/03/2007.0030750.U e DAG.28/09/2010.0122612.U

19 Circolare Ministero della Giustizia DAG.29/07/2015.111198.U

20 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

21 Imposta di bollo per cui ora trova applicazione l’articolo 18 DPR 115/02 vedi successiva pagina 12

22 Disciplinata dalla(ora abrogata) legge 25 aprile 1957 n.283

23 Vedasi (ora abrogata) legge 7 febbraio 1979 n. 59 e relative tabelle allegate

24 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 1465/02/4

25 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

26 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

27 Circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n. 3

28 Circolare Ministero della Giustizia 14 novembre 2002 n. 7

29 Art. 6 decreto legge 16/2012 convertito con legge 44/2012.

30 Contributo unificato per materia (lavoro, fallimento, esecuzione mobiliare) o per procedura( camerale, volontaria giurisdizione)

31 Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44 e, anche, circolare Ministero della Giustizia 13 maggio 2002 n 1465/02/4

32 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/07/2005.001543

33 Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2002 prot. 1/12244/15/44

34 Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2002 prot. 1/12244/15/44

35 modifica operata dall’articolo 28 legge 12 novembre 2011 n. 183

36 Vedi capitolo VI del presente lavoro

37 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

38 Esempio domanda riconvenzionale con contestuale chiamata in causa di terzo, o intervento in giudizio con domanda riconvenzionale

39 pluralità di ricorrenti di cui alcuni esenti dal pagamento per motivi reddituali ai sensi dell’articolo 9 comma 1-bis DPR 115/02 o piu ricorrenti o attori con domande indeterminate Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U

40 nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 e note 4 maggio 2016 n. 81583 e 21 febbraio 2017 n. 32861

41 Nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U

42 Circolare Ministero Giustizia 31 luglio 2002 n. 5

43 Circolare Ministero Giustizia 28 giugno 2005 n1/7176/U/44

44Circolare Ministero Giustizia DAG 03/03/2015.0036550.U

45 Vedasi parte relativa al contributo unificato nel processo penale Capitolo VIII del presente lavoro.

46 Circolare Ministero della Giustizia DAG.0370372010.00322236.U

47 Vedasi soluzione prospettata nel capitolo VIII del presente lavoro