Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo VI - il contributo unificato nelle controversie di lavoro, previdenziali e assistenziali
Contributo unificato nel diritto del lavoro, previdenziale e assistenziale
Art. 9 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima Dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1."; 1
Ai sensi dell’articolo 13 punto 3 DPR 115/02 il contributo unificato è ridotto alla metà” ...per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall’articolo 9 1 bis..”
La direttiva ministeriale 2 del 14 maggio 2012 ha , tra l’altro, chiarito che :
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è dovuto il contributo unificato in materia di opposizione all’esecuzione ed all’opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro;
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non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze di lavoro;
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non è dovuto il contributo unificato per i procedimenti relativi all’esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nel giudizio di lavoro.
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esenzione per i procedimenti di recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari,di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa;
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il contributo a carico dell’INPS va pagato [ l’INPS non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato] ;
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per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego il contributo è ridotto della metà e non della metà della metà ;
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nei giudizi innanzi la Suprema Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza,lavoro e pubblico impiego vi è una precisa deroga all’esenzione per reddito applicabile negli altri gradi di giudizio ( testuale dalla circolare ministeriale).
Per la direttiva ministeriale del 9 gennaio 2013 3
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non dovuto il pagamento del contributo unificato nelle procedure ex art. 28 legge n. 300/1970 ( c.d. Statuto dei Lavoratori)
Per la direttiva ministeriale del 31 marzo 2017 4
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con l’istanza di sospensione nell’impugnazione sentenza lavoro “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato ”.
1) determinazione del contributo
L’obbligo di pagamento del contributo unificato anche per le cause di lavoro e di previdenza sociale è legato al reddito del ricorrente.
Il Ministero della Giustizia 5 ha chiarito che nel reddito del ricorrente deve considerarsi il reddito familiare.
Nello specifico la ministeriale :
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ha stabilito che il reddito per l’esenzione nelle materie di previdenza, assistenza , lavoro e pubblico impiego è dato dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia compreso l’istante perché (testuale dalla circolare) il richiamo all’articolo 76 DPR 115/02 deve intendersi nella sua interezza”.
Non rientrano, quindi, nel campo di applicazione della norma i soggetti che non sono titolari di alcun reddito imponibile.
I soggetti che hanno un reddito inferiore alla soglia devono dichiararlo nella conclusione dell'atto introduttivo del giudizio, anche per mezzo del proprio legale.
2) applicabilità della esenzione per reddito alle persone giuridiche
In materia di previdenza, assistenza, lavoro e pubblico impiego sono tenuti al pagamento del contributo unificato anche i soggetti “diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche oppure da enti quali ad esempio l’INPS , salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa” 6.
La direttiva ministeriale del 14 maggio 2012 7 ha infatti chiarito che “ l’esenzione riguarderà, tra l’altro, le sole persone fisiche il cui reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, sia inferiore a tra volte l’importo di euro 10.628,16. Con riguardo ai quesiti che hanno ad oggetto l’esenzione per i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esempio le persone giuridiche, oppure l’INPS, questa direzione generale ritiene che non possano considerarsi esenti per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 76 del DPR 115/2002, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa.”
Il Ministero 8 ha precisato che anche l'Inail, a seguito della L. 111/2011, non può beneficiare dell'esenzione fiscale prevista dal DPR. 1126/1965.
Lo stesso Ministero ha inoltre specificato che il procedimento disciplinato dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, volto a ottenere da parte dei sindacati la repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, sia invece tuttora da considerare esente dal contributo unificato, in quanto il suddetto procedimento si fonda sulla violazione di norme costituzionali o quantomeno generali dell'ordinamento e non sulla violazione di diritti di origine contrattuale, cui si riferisce la normale tutela individuale del lavoratore 9.
3) impresa individuale e contributo unificato
Si parla di impresa individuale (forma individuale) quando il soggetto giuridico è una persona fisica che risponde coi propri beni delle eventuali mancanze dell'impresa: in tal caso non c'è un'autonomia patrimoniale dell'impresa e se questa viene dichiarata fallita, anche l'imprenditore fallisce. Sono concettualmente simili all'impresa individuale quella familiare (formata al 51% dal capofamiglia e al 49% dai suoi familiari, con una parentela non superiore al 2º grado) e quella coniugale (formata solo da marito e moglie).
Assodato che le persone giuridiche, stante l’indirizzo ministeriale sopra richiamato, sono tenute al pagamento del contributo unificato senza limite di esenzione nasce il problema se l’impresa individuale sia o meno equiparabile alla persona giuridica o, data la sua peculiarità, debba, anche ai fini fiscali, essere equiparata alla persona fisica.
Il codice civile 10 stabilisce che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Nell’impresa individuale l’attività è svolta da un unico soggetto, il titolare dell’impresa, che può comunque avvalersi dell’ausilio di collaboratori, anche familiari, nonché di dipendenti. Questa tipologia d’impresa si caratterizza come la più veloce e snella nella sua costituzione.
Per la Corte di Cassazione 11 “ L'attività riconducibile all'impresa individuale (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), tuttavia non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c...omississ....Inoltre l’esclusione dell’impresa individuale dal regime normativo che si applica alle persone giuridiche “creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate.”
Dalla pronuncia della Corte di Cassazione discende quindi che la parte che agisce nella qualità di impresa individuale, agisce, anche ai fini fiscali , nella qualità di persona giuridica.
4) opposizione alle sanzioni amministrative e alle cartelle esattoriali in materia di previdenza e lavoro
In materia di impugnativa di cartella esattoriale in materia di lavoro e previdenza , tenendo conto che in materia di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro è dovuto il contributo unificato 12,valgono le regole generali:
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opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689: esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l’avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato commisurato al valore della causa;
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opposizione all’esecuzione: allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato secondo il valore della causa;
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opposizione agli atti esecutivi nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato fisso nella misura di fissa ex arti 13 punto 2 DPR 115/02 .
Spetta alla parte che introduce il ricorso la qualificazione giuridica della domanda (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ecc) e la dichiarazione di valore della stessa “... si osserva che l’art. 14, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 prevede che «il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito». 13
Se manca la dichiarazione di cui all’articolo 14 ai sensi dell’articolo 13, punto 6, DPR115/02 il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale.
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1 Comma inserito dal Decreto Legge 6/07/2011 n. 98 (convertito con l. 111/2011)
2 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U
3 Circolare Ministero della Giustizia DAG.09/01/2013. 0003169.U
4 nota Ministero della Giustizia 31 marzo 2017 n . 0063912.U
5 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U
6 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U
7 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U
8 Circolare Ministero della Giustizia n. 21/2013
9 Circolare Ministero della Giustizia n. 21/2013
10 Articolo 2082 codice civile
11 Cassazione Penale sez. III sentenza 20.04.2011 n° 15657
12 Circolare Ministero Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U
13 Circolare Ministero Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44