Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo III - Soggetti tenuti al pagamento
Capitolo III
Soggetti tenuti al pagamento
Gli articoli 11 e 14 disposizioni individuano, nel processo penale e civile, il soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato.
Nel processo penale (azione civile)
il contributo unificato è, ex art. 11 tusg, prenotato a debito a carico dell’obbligato al risarcimento danni e solo se il danno è quantificato in sentenza; in caso di più soggetti tenuti (condannati) al pagamento il contributo unificato, ai sensi del comma 2-quinquies art. 204 tusg, viene ripartito per quota.
Nell’ impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili art. 573 c. 1 bis c.p.p “…deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.” [Provvedimento Ministero Giustizia del 6 novembre 2023 in Filo diretto]
Nel processo civile
a) Parte privata
Ai sensi dell’art. 14, 1 comma , DPR 115/02 “ la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato “ e, ai sensi del comma 1-bis, la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato .
Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ l’articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato ...”.
“ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere “ [ circolare Ministero Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011]
Il testo unico spese di giustizia nell’ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dalla posizione processuale degli stessi:
“… la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo” [circolare ministeriale Ministero Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U].
L’ eccezioni alla regola che il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale si ha nell’opposizione ad ingiunzione europea, Regolamento CE 1896/2006, dove è il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione a quanto disposto dall’ articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto e in alcune ipotesi in materia di esecuzione mobiliare e immobiliare ( vedi a sub-1 )
Nelle ipotesi contemplate dal punto 3 articolo 14 DPR 115/02 :
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il contributo unificato integrativo è dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo aumentando il petitum (valore della domanda ) ;
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il contributo unificato autonomo (che prescinde dall’aumento della domanda ed è dovuto per il semplice verificarsi delle ipotesi contemplate nella seconda parte del comma 3 articolo 14 tusg) è dovuto dalle altre parti che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa o dalla parte che interviene volontariamente nel processo.
Nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02, è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore
Per il punto 2 dell’articolo 14 DPR 115/02 “il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell’atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”.
L’eventuale esenzione dell’obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6 DPR 115/02, ”risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte..”
Per la direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 “....deve ritenersi che, seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore”.
Ai sensi del comma 6 articolo 13 tusg se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14 “il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)”. .
sub a-1 ) Nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, ai sensi dell’ articolo 14 comma 1 testo unico spese di giustizia il contributo unificato è dovuto “da chi, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati “.
Disposizione, quest’ultima che, per come evidenziato nella direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 (circolare DAG 03/03/2015.0036550.U) , mantiene piena validità anche a seguito della nuova formulazione dell’articolo 518, comma 6, codice di procedura civile (per come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014) .
L’eccezione alla richiamata disposizione di cui all’articolo 14 in materia di esecuzione si ha:
≈ nei pignoramenti presso terzi in cui il creditore è tenuto al pagamento del contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso ( provvedimento ministero della giustizia del 3 agosto 2020 in foglio informativo n. 1/2021)
≈ nei casi di soggetto ( debitore o terzo) che iscrive a ruolo prima del creditore.
Nell’opposizione del debitore ai sensi dell’articolo 159-ter disposizioni di attuazione al codice di procedura civile : “colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518,521 bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o una istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia del pignoramento.” per la ministeriale DAG.20/08/2018.0164795.U l’obbligo del pagamento del contributo unificato è “ a carico del creditore che ha dato inizio alla procedura esecutiva”.
I principi sottolineati dalla direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere” subiscono, inoltre, nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari, una eccezioni relativamente all’ambito di applicazione dell’istituto e soggetto tenuto al pagamento nel processo per consegna e rilascio ex articoli 606 e ss del codice di procedura civile.
Nella richiamata procedura l'onere del pagamento del contributo unificato viene svincolato dall’ attività del giudice e del cancelliere .
In tale procedura il Legislatore ha previsto che il pagamento del contributo unificato “indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell’esecuzione va richiesto a chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio " [ cfr. circolare Ministero della Giustizia 14 maggio 2012 prot. n. 0065934/U].
sub a-2) soggetto tenuto al pagamento nelle ipotesi di iscrizione nell'opposizione al pignoramento ex articoli 48-bis e 72 bis decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602 [rif. DAG.16/06/2021.126871.U]
Tenuto al pagamento del contributo unificato, in relazione al valore della causa, è, invece, il debitore nelle opposizioni al pignoramento ex articoli 48-bis e 72 bis decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n 602.
Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b). In caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bis. Nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 (cfr. DAG. 16/06/2021.0126871.U)
Per la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile sentenza n 26830 del 14 novembre 2017) “..l’ordine di pagamento diretto rivolto dall’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, è,un provvedimento amministrativo che, però, dà l’avvio ad una espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore verso terzi che si svolge attraverso un procedimento semplificato, concepito dal legislatore come speciale interamente stragiudiziale...
…l’articolo 159 ter disp. att. c.p.c. non è applicabile al pignoramento effettuato ai sensi dell’articolo 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973:poiché il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale, nessun interessato, neppure il debitore opponente può sostituirsi, ai sensi del citato art. 159- ter disp. att. c.p.c…
L’iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge.
Va quindi ribadito che l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato con pignoramento di crediti verso terzi, ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 va qualificata come opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata come tale alla disciplina di cui agli articoli 617, comma 2, e 618 cod. proc. civ. con l’obbligo del giudice, dopo avere dato o negato i provvedimenti indilazionabili o la sospensione della esecuzione, di dare corso al giudizio ordinario di cognizione…”
L’aver la Corte di Cassazione con la pronuncia richiamato scritto di “opposizione proposta in pendenza di esecuzione assoggettata” potrebbe far propendere per l’applicazione anche nella procedura di opposizione in esame della direttiva ministeriale del 3 marzo 2015 (Ministero della Giustizia – Direzione Generale 3 marzo 2015, prot. n. 36550 ) nella parte in cui stabilisce che “….il procedimento di cui all’articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l’Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato”.
La tesi che, ove accolta, comporterebbe da parte degli uffici giudiziari l’obbligo della prenotazione a debito del contributo unificato ai sensi dell’articolo 158 testo unico spese di giustizia non è sostenibile.
Manca, come sottolineato dagli stessi giudici di legittimità, l’obbligo, da parte dell’Agente di Riscossione, di iscrivere a ruolo : “… il pignoramento presso terzi “esattoriale” non va iscritto a ruolo innanzi al tribunale….l’iscrizione a ruolo del pignoramento ex 72-bis del d. P.R. n. 602 del 1973 semplicemente non esiste in quanto non è prevista dalla legge”, essendo, quindi, la giurisdizione adita , per la prima volta, dal debitore il pagamento del contributo unificato è a carico di quest’ultimo.
b) Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione
Nei procedimenti civili in cui la parte che instaura il procedimento è una pubblica amministrazione per come individuate dalla lettera q) articolo 3 tusg* trova applicazione il disposto di cui all’articolo 158 DPR 115/02 dove, tra l’altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito* all’atto dell’iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02.
* [ articolo 3 lettera q) tusg "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico]
* [ articolo 3 lettera s) tusg "prenotazione a debito" è l'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero]
L’ equiparazione di un ente ad una amministrazione statale può essere fatta solo con legge [cfr circolare Ministero dell’economia e Finanze prot. 7891/2017 e DAG.02/01/2025.0000044.U]
Ai fini dell’inquadramento tra le amministrazioni pubbliche ammesse alla prenotazione a debito è indispensabile una esplicita norma di diritto positivo (cfr. direttive ministeriali giustizia DAG.14/02/2024.0033886.e DAG.02/01/2025.00000.44.U)
“in assenza di una norma di legge che preveda la prenotazione a debito delle spese, non rileva il soggetto che cura la difesa erariale” dell’Ente “ cfr. Ministero Giustizia DAG n.158098 dell’11/12/2007
≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all’art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, si applicano nei confronti :
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Agenzie fiscali delle Entrate, Dogane, del Territorio, del Demanio e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione
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Uffici periferici dei Ministeri (esempio Prefetture) [ rif. Punto 7 circolare n.1/DF del 21/9/2011 MEF e Cassazione sez. Tributaria sentenza n 23874 del 29 ottobre 2020]
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AG.E.A. (agenzia per le erogazioni in agricoltura) risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativo agosto 2005
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A.G.C.M. ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) Cons. di Sato Sez. VI n. n.1716/1994 e .DAG.14/02/2024.0033886.U
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Consob (Commissione nazionale per le società e le borse) art. 1, comma 10, d.l. 8 aprile 1974 n.95, conv. L. 7 giugno 1974, n. 216, patrocinio erariale facoltativo [Ministero della Giustizia DAG.14/02/2024.0033886.U]
≈ Per normativa e/o direttive ministeriali le disposizioni di cui all’art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002, nella fattispecie contributo unificato prenotato a debito, non si applicano nei confronti :
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l’INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [Ministero della Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U]
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l’INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria [Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U]
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l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è, d.lsg 14/9/2015 n. 149 , un’Agenzia che ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile posta sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali . da ultimo la ministeriale giustizia DAG.02/01/2025.0000044.U
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Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è un ente nazionale di ricerca con sede in Roma, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf). con piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
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Al C.N.R.( Consiglio Nazionale delle Ricerche ) non si applica l’articolo 158 tusg ]cfr Circolare n.15347 del 7 maggio 2021 Segretario generale della Giustizia Amministrativa]
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l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) non è annoverabile tra le amministrazioni dello Stato che possono beneficiare della prenotazione a debito di cui all’articolo 158 del d.P.R. n. 115 del 2002. [cfr. Ministero della Giustizia DAG.14/02/2024.0033886.U]
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Autorità di sistema portuale Le Autorità Portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (cfr.: art 2 comma13, legge 23 dicembre 1996, n. 647). Esente bollo se inferiore a lire 30 ( articolo 29 RD 14 aprile 1910 n. 639) quindi in questo caso non paga contributo unificato, paga, in assenza di disposizione esentiva, l’anticipazione forfettaria
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l' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02
sub b-1) Università e istituti di istruzione superiore
Il fatto che le Università siano difese dall’Avvocatura dello Stato non ne comporta, per i giudici di legittimità, l’esenzione normativa relativa al pagamento delle spese ( rif. =in materia di obbligo di pagamento del contributo unificato e del raddoppio dello stesso ex art. 13 comma 1quater vedasi Cass. sez. lav. n 20682/2020)
Per il Segretario generale della Giustizia Amministrativa circolare n. 9879 del 23 marzo 2021 invece continua a trovare applicazione l’art. 55, comma 1, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come sostituito dall’art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, secondo cui «Ai fini dell'esenzione da imposte e tasse dello Stato e degli Enti locali, le Università, gli Istituti di istruzione superiore, gli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici, le Opere universitarie e le altre istituzioni universitarie di assistenza sono equiparati ad ogni effetto alle amministrazioni dello Stato, a decorrere dall'esercizio 1958-1959».
su b-2) Enti territoriali
Non rientrano nel concetto di amministrazione pubblica ai fini degli effetti della prenotazione a debito gli Enti territoriali (Comuni, Province, aziende sanitarie ecc) e regionali. [ “..gli enti territoriali...non essendo detti enti altra Amministrazione pubblica diversa all’amministrazione dello Stato..” cfr. Cass. Civ. Sez. V 29 ottobre 2020, n. 23879 ]
" deve escludersi per le amministrazioni comunali il diritto alla prenotazione a debito delle spese sostenute nei procedimenti di cui le stesse siano parte, considerando che tale istituto consiste nella “annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero” ai sensi art. 3 comma 1, lettera s) del d.P.R. n. 115/2002 e che, in base alla lettera q) della medesima norma, l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito è “l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”, qualifica questa non riconoscibile ai Comuni in assenza di una espressa previsione di legge legittimante tale estensione agli enti locali (sent. n. 3838/3 del 23.4.2018, Comm. trib. reg. per la Campania). [provvedimento 27 ottobre 2020 Foglio Informativo n. 1/2021]
"i Comuni non godono della prenotazione a debito delle spese processuali, in quanto non possono essere considerati “amministrazioni pubbliche” ai fini dell’art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002: tale beneficio spetta solo “all'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico” (art. 3, comma 1, lettera q) d.P.R. n. 115 del 2002) e non si rinviene alcuna norma di legge che disponga in tal senso, in favore degli enti territoriali" [provvedimento 1 febbraio 2023 in filo diretto]
c) Procedimenti attivati da Concessionario
Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all’articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l’altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all’atto dell’iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02.
"Nella procedura attivata dal concessionario ai sensi dell’articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l’articolo 48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato,le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia [circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U]
Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.
Le somme prenotate a debito devono essere ridotte alla metà , la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti del giudizio
Per la direttiva ministeriale del 6 maggio 2008 ”.. La procedura delineata dall’art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia. Dall’applicazione di tale articolo, coordinato con l’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.
L’unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell’agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.
Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinché gli organi preposti al controllo verifichino se dall’omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.
La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari, i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l’intervento dello scrivente Ministero“.
"….Il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta di ufficio e i diritti di copia sono “annotati” dal concessionario come prenotati a debito e riscossi dallo stesso in prededuzione sul ricavato dell’esecuzione (art. 157 del T.U.). Pertanto le spese sopra indicate non dovranno essere iscritte nel registro delle spese prenotate a debito. L’ufficio, all’esito del processo e su richiesta del concessionario, attesta la rispondenza delle spese annotate (art. 157, comma 2 T.U.). Il momento della esibizione della nota delle spese coincide con quello del deposito del fascicolo per la distribuzione giudiziale del ricavato dalla vendita (articoli 56 e 83 del DPR 26.9.1973, n. 602), mentre, per quanto attiene al pignoramento presso terzi, con quello dell’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati (articoli 14 T.U., 552 e 553 c.p.c.)." [circolare 26 giugno 2003 n 9, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia ]
Per la direttiva ministeriale del 3 aprile 2014 “l’ambito applicativo dell’articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo.”
Con D.L. n. 193/2016 , convertito con legge n 225/2016 è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA dal 1° luglio 2017 :
→ l’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. ( DOG.10/08/2017.0151207.U)
→ la riscossione mediante ruolo è stata estesa dal d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999 anche alle entrate extratributarie e diverse dalle imposte sui redditi (di cui al d.P.R. n. 602 del 1973), ivi comprese quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province e dei comuni;
→ L’Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia SpA, a decorrere dal 1° ottobre 2021.
→ Le Amministrazioni locali possono deliberare di affidare ad ADE-R le attività di riscossione delle Entrate tributarie o patrimoniali
→ Nelle procedure esecutive azionate da ADE-R trova applicazione l’articolo 157 tusg [ cfr. DAG.09/02/2024.0030145.U] *
* Nei giudizi ordinari in cui ADE-R è parte processuale trova applicazione l’articolo 158 tusg relativo alle Amministrazioni pubbliche (es. contenzioni attivati contro l’ente impositore o subiti dall’ente impositore, conseguenti o prodromiche alle procedure esecutive come opposizione al fermo amministrativo di beni mobili o opposizione all’iscrizione di ipoteche) [Ministero della Giustizia DAG.09/02/2024.0030145.U]









