Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo III - Soggetti tenuti al pagamento
a) Parte privata
Ai sensi dell’art. 14, 1 comma , DPR 115/02 “ la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato “ e, ai sensi del comma 1-quinquies, la parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato 1.
Dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia “ l’articolo 14 (obbligo di pagamento) individua la parte obbligata al pagamento del contributo unificato .......”.
Come sottolineato della direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 2 “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere” 3.
Il testo unico spese di giustizia nell’ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo unificato prescinde dal concetto di attore e/o convenuto:
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“il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale” 4 ;
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“tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo” 5.
Nelle ipotesi contemplate dal punto 3 articolo 14 DPR 115/02 6 :
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il contributo unificato integrativo è dovuto dalla parte che introduce il giudizio e spiega domanda riconvenzionale o chiamata in causa di terzo modificando il petitum 7;
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il contributo unificato autonomo è dovuto dalle altre parti che spiegano domanda riconvenzionale o chiamata di terzo in causa , parte che interviene volontariamente nel processo è tenuta al pagamento del contributo unificato autonomo.
Per il punto 2 dell’articolo 14 DPR 115/02 “il valore dei processi determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tenere conto degli interessi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalle parti nelle conclusioni dell’atto introduttivo , anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”.
Nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata di terzo, intervento di terzo la parte, ex articolo 14 punto 3 DPR 115/02, è tenuta a fare apposita dichiarazione di valore .
L’eventuale esenzione dell’obbligo del pagamento del contributo unificato deve, ex art. 10 punto 6 DPR 115/02, ”risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte..”
Per la direttiva ministeriale del 29 settembre 2003 8 “....deve ritenersi che, seppure l’art. 14 del testo unico faccia espresso riferimento alla «dichiarazione resa nelle conclusioni dell’atto introduttivo», possa considerarsi valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell’atto introduttivo, purché la medesima sia antecedente all’iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore”.
Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14 “il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g)” [cfr= articolo 13 punto 6 DPR 115/02 ].
Nel processo penale ( azione civile) 9 il contributo unificato è, ex art. 11 TUSG, a carico, prenotato a debito 10, dell’obbligato al risarcimento danni e, solo, se il danno è quantificato in sentenza.
sub a ) soggetto tenuto al pagamento nelle ipotesi di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore e nel giudizio di opposizione ad ingiunzione europea
I principi sottolineati dalla direttiva ministeriale del 19 settembre 2011 18 “ il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere” subiscono due importanti eccezioni : relativamente all’ambito di applicazione dell’istituto e, relativamente, al soggetto tenuto al pagamento.
La prima, di origine normativa 19 , svincolata dall’ attività del giudice e del cancelliere si ha nel processo per consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del codice di procedura civile (vedasi capitolo I , paragrafo relativo all’ ambito procedurale di applicazione del contributo unificato), .
In tale procedura il Legislatore ha previsto il pagamento del contributo unificato 20 “indipendentemente dall’esercizio di una funzione giurisdizionale del giudice dell’esecuzione”21.
La seconda eccezione riguarda l’obbligo del pagamento del contributo unificato a carico di chi, ex articolo 14 , comma 1, DPR 115/02 “… per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati…”.
Ai sensi dell’articolo 159-ter disposizioni di attuazione al codice di procedura civile 22 : “colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518,521 bis, 543 e 557 del codice,deposita per primo un atto o una istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia del pignoramento.”
Il Ministero della Giustizia con direttiva del 20 agosto 2018 23, facendo seguito ai molteplici quesiti in materia, ha dato indicazioni relativamente al regime fiscale applicabile alla procedura in esame, quantificando il contributo unificato nell’importo di cui all’articolo 13 comma 2 del DPR 115/02, ma, soprattutto, a carico di chi sia il detto pagamento.
Per gli Uffici di via Arenula l’articolo 14 comma 1 DPR 115/02 nella parte in cui dispone che il contributo unificato sia pagato, nei processi esecutivi di espropriazione forzata , dalla parte che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, “ non è stato in alcun modo modificato dal decreto legge del 27 giugno 2015”.
Con conseguenza che “ l’onere del pagamento del contributo unificato relativo alle procedure esecutive ricade sul soggetto che deposita l’istanza di assegnazione o vendita, vale a dire il creditore procedente.”
Per l’Ufficio legislativo di via Arenula “ l’articolo 159-ter disp. att. c.p.c. consente al debitore di sostituirsi al creditore procedente nell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva al solo scopo di consentire , la formazione di un fascicolo,l’individuazione di un giudice al quale indirizzare il ricorso in opposizione e di ottenere, eventualmente, un provvedimento di sospensione”.
Di conseguenza, per gli uffici legislativi del Ministero, “sia nel caso in cui provveda all’iscrizione a ruolo il procedente , sia nel caso in cui vi provveda il debitore o il terzo, l’obbligazione tributaria debba gravare su chi, con il pignoramento ha dato inizio alla procedura esecutiva ed ha determinato la necessità, per il debitore,di proporre l’opposizione.
In sintesi, se il creditore procedente continua ad avere interesse all’esecuzione e deposita istanza di vendita o di assegnazione, nulla quaestio; se ha perduto interesse all’azione esecutiva intrapresa è pur sempre responsabile degli effetti del pignoramento e della necessità che il debitore può avere di non attendere la perenzione del vincolo quale conseguenza dell’inattività del procedente e di ottenere senza indugio una pronuncia dell’autorità giudiziaria.”
Conclude quindi il Ministero dando agli uffici giudiziari l’indirizzo che “anche nelle ipotesi disciplinata dall’articolo 159-ter disp. att. c.p.c. l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva.”
Altra procedura in cui il contributo unificato non è a carico della parte che presenta istanza o ricorso all’autorità giudiziaria è quella relativa all’opposizione ad ingiunzione europea, di cui ci occupiamo al successivo capitolo IX.
Nella procedura europea, Regolamento CE 1896/2006, è il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione a quanto disposto dall’ articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.
b) Procedimenti in cui è parte una Pubblica Amministrazione
Nei procedimenti civili in cui la parte che instaura il procedimento è una pubblica amministrazione trova applicazione il disposto di cui all’articolo 158 DPR 115/02 dove, tra l’altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all’atto dell’iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02.
Per direttive ministeriali:
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le disposizioni di cui all’art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano nei confronti delle Agenzie fiscali delle Entrate, Dogane, del Territorio e del Demanio 11
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l’INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria 12
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l’INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria 13
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l' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) non è considerata quale Amministrazione dello Stato ai fini dell' applicazione art. 158 DPR 115/02 14
c) Procedimenti attivati da Concessionario
Nei procedimenti instaurati dal Concessionario trova applicazione il disposto di cui all’articolo 157 DPR 115/02 dove, tra l’altro, è previsto che il contributo unificato venga prenotato a debito all’atto dell’iscrizione a ruolo o nei casi di cui al 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02.
Alla prenotazione a debito procede direttamente il Concessionario.
Le somme prenotate a debito devono essere ridotte alla metà 15, la riduzione opera nel giudizio solo per le spese a favore del Concessionario e non delle altre parti del giudizio
Per la direttiva ministeriale del 6 maggio 2008 16”.. La procedura delineata dall’art. 157 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle spese di giustizia), diversamente dalla normativa previgente, «attribuisce a colui che segue il processo esecutivo, e che con quello deve recuperarle, di avere memoria delle spese prenotate» (relazione al testo unico delle spese di giustizia).
Sono pertanto gli agenti della riscossione che devono curare la annotazione delle spese indicate nel medesimo articolo: 1) il contributo unificato; 2) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio (art. 30, D.P.R. n. 115/2002); 3) i diritti di copia.
Dall’applicazione di tale articolo, coordinato con l’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deriva che tali somme devono essere ridotte alla metà.
L’unico adempimento di competenza degli uffici giudiziari riguarda la verifica, su richiesta dell’agente, della corrispondenza delle spese annotate, rispetto alle norme di legge.
Ove gli Uffici giudiziari dovessero riscontrare che tale verifica non viene sistematicamente richiesta dagli agenti della riscossione, si ritiene opportuno una segnalazione affinchè gli organi preposti al controllo verifichino se dall’omissione possa derivare un danno erariale per la mancata riscossione delle spese processuali cui gli agenti della riscossione sono tenuti.
La procedura pertanto non richiede altro adempimento agli uffici giudiziari tranne quelli sopra delineati e sebbene le norme non prevedano alcuna funzione di controllo da parte degli uffici giudiziari , i criteri di buona amministrazione fanno ritenere opportuna una vigilanza sul rispetto delle norme vigenti come peraltro rappresentato dagli uffici giudiziari che hanno chiesto l’intervento dello scrivente Ministero“.
Per la direttiva ministeriale del 3 aprile 2014 17 “l’ambito applicativo dell’articolo 157 anche per le procedure diverse da quelle esecutive purché finalizzate al recupero coattivo delle entrate iscritte a ruolo.”
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1 Autorizzazione alla ricerca telematica dei beni da sottoporre a pignoramento
2 Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011
3 L’eccezione, come visto a pagine 10, si ha nelle procedure per consegna e rilascio
4 Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011
5 Circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U conf. DAG.10/11/1015.0169084.U
6 Vedi in argomento il successivo Capitolo III del presente lavoro
7Circolare Ministero della Giustizia 10 ottobre 2014 n 0136174/U, confermata Ministero della Giustizia DAG.10/11/1015.0169084.U
8 Circolare Ministero della Giustizia 29 settembre 2003, n. 1/12244/15/44
9 Vedi cap. VIII del presente lavoro
10 Art. 3 lett. s) TUSG Prenotazione a debito: “è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa per la quale non vi è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo recupero” vedasi nello specifico successivo capitolo IV pagg 36 e ss
11 Circolare Ministero Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U
12 Circolare Ministero Giustizia DAG.09/01/2013.0003169.U
13 Circolare ministero giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U
14 Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria- nota prot. 7891 del 1 agosto 2017
15 art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
16 Circolare Ministero Giustizia prot. 62754 del 06/05/2008 conf. DAG.03/04/2014.0050945.U
17 Circolare Ministero Giustizia DAG.03/04/2014.0050945.U
18 Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 6/1517/035/2011/CA del 19 settembre 2011
19 eccezione introdotta con l’articolo 37, 6°comma lett. o) del decreto legge n 98/2011 , convertito con legge n. 111/2011
20 Per tali procedimenti l’art. 13 TUSG prevede il pagamento ridotto alla metà rispetto al contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare
21 Circolare Ministero della Giustizia DAG.14/05/2012.0065934.U
22 Inserito dall’articolo 14 , comma 1, lett.a-bis decreto legge n. 83/2015 convertito dalla legge n.132/2015
23 Circolare Ministero della Giustizia DAG.20/08/2018.0164795.U