Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo IX - Contributo unificato nelle procedure europee e procedure di tutela internazionale
Capitolo IX
Contributo unificato nelle procedure europee e procedure di tutela internazionale
Contributo unificato, procedure europee e tutela internazionale
Carta fondamentale dell’Unione Europea (c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000) (Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) art. 47 par.3 « A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».
La direttiva CEE 2003/08 e il d.lgs n. 116 /2005 (artt. 1, 6) hanno lo scopo di migliorare l’accesso effettivo alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
L’ammissione al patrocino a spese dello Stato di parti processuali comunitarie ed extracomunitarie comporta la tenuta, l'annotazione e l'attestazione di chiusura delle spese anticipate e o prenotate a debito nei registri delle spese e nel foglio delle notizie .
In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il contributo unificato sarà a cura della cancelleria prenotato a debito-
Analizziamo, limitatamente alle finalità del presente lavoro, i Regolamenti europei che danno origine a controversie giurisdizionali nel nostro ordinamento e i procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011
ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006
Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato introdotto con il dichiarato intento dì "..semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati” ( articolo 1 del Regolamento in oggetto circolare ministero giustizia 1 settembre 2010 n. 113135.U) ..
Il regolamento in esame prevede che la domanda , la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l’utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante (cfr. circolare 1 settembre 2010 n. 113135.U).
Con riguardo alle c.d. spese di giudizio ( contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro ) lo stesso regolamento europeo prescrive che “la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio” .
Spese della procedura che , articolo 25, paragrafo 2 del regolamento , sono stabilite in conformità alla legislazione nazionale.
Spese della procedura per le quali la circolare ministero giustizia 1 settembre 2010 n. 113135.U “ rinvia al testo unico spese di giustizia ,D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115” , salve “ le eccezioni di seguito indicate “ nella richiamata direttiva ministeriale.
Per la normativa europea in esame all’atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda che “ qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l’importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall’organo giurisdizionale”
Ai sensi art. 26 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l’ingiunzione vale anche per l’individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all’atto o dopo la presentazione della domanda .
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l’altro, statuito che “ il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea.”
Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazioni le disposizioni del testo unico spese di giustizia e gli indirizzi ministeriali in materia .
Tra gli indirizzi ministeriali , conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento in relazione al contributo unificato e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo.
Per li uffici ministeriali di via Arenula “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
È il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.
Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative, tra l’altro limitate alla sola fase della richiesta all’emissione.
Si è disposto “in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c,), in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F - instaurazione del procedimento monitorio.”
Stabilendo inoltre che “le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti” mentre sarà cura della “cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.”
Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato “non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “l’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”
In relazione alla determinazione dell'importo dovuto,” si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo , quindi Contributo unificato dovuto in base allo scaglione di valore della domanda ridotto alla metà.
Prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001
Ai sensi del punto 9 premessa all’atto di adozione del regolamento in oggetto “... per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell’assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nelle lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua ammessa da questo Stato.
Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate”
In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l’utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.
Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell’articolo 5 Regolamento CE, “formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto”
Per le spese relative all’applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige il principio “della totale esenzione da pagamenti delle stesse”.
Infatti ai sensi dell’articolo 18 Regolamento CE : “ per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”.
Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 10 Regolamento CE ( ad esempio videoconferenza) se “ l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede” e “l’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.
Nessun contributo unificato è dovuto essendo la procedura esente da ogni spesa.
controversie Europee di modesta entità Regolamento CE 861/2007
Il procedimento europeo per le controversie di modesta mira a "migliorare e semplificare, le procedure nelle controversie civili e commerciali il cui valore non supera i 2000 €” (ministero della giustizia DAG.28/06/2010.0090614.U)) ..
L’articolo 2 del regolamento in esame limitando l’applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l’organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile del nostro ordinamento nazionale, nell’Ufficio del Giudice di Pace .
In mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato .
Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esame quanto previsto dall'articolo 13 punto 1 lettere a) e b) DPR 115/2002 in relazione al valore della controversia.
È l’ufficio giudiziario, all’atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell’importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia.
Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto soggiacciono al pagamento di contributo unificato autonomo o integrativo, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, secondo le regole dell’ articolo 14 punto 3 DPR 115/02. .
Contributo unificato in relazione allo scaglione di valore della domanda.
Sequestro conservativo europeo sui conti bancari Regolamento (UE) n. 655/2014
Nelle “considerazioni” preliminari al Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e nel relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016 si evidenziava la necessità di “ adottare uno strumento giuridico dell’Unione vincolante e direttamente applicabile che istituisca una nuova procedura dell’Unione atta a consentire, in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari”.
Strumento atto a garantire “il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie e la loro esecuzione, un accesso effettivo alla giustizia e l’eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri “ [a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ]
Strumento giuridico europeo , con il quale “…un creditore dovrebbe poter ottenere una misura cautelare sotto forma di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari “ mezzo aggiuntivo e facoltativo “…a disposizione del creditore, il quale rimane libero di avvalersi di qualsiasi altra procedura per ottenere un provvedimento equivalente ai sensi del diritto nazionale “ diretto a “facilitare il recupero transfrontaliere dei crediti in materia civile e commerciale” [art. 3 del regolamento europeo in esame ai fini del presente regolamento un caso è transnazionale se il conto bancario o i conti bancari su cui si intende effettuare il sequestro mediante l’ordinanza di sequestro conservativo sono tenuti in uno Stato membro che non sia:a) lo stato membro dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo e b) lo Stato membro in cui il creditore è domiciliato ]
Ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 152, articolo 1, [in Gazzetta Ufficiale n 285 del 16 novembre 2020] “Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di seguito «regolamento », e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito «regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto [ con legge 4 ottobre 2019 n. 117 in Gazzetta Ufficiale n 245 del 18 ottobre 2019 il Governo è stato delegato a recepire, nel nostro ordinamento giudiziario , il Regolamento Europeo in esame]
Ai medesimi procedimenti si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile e successive modificazioni” .
Partendo dalla natura cautelare del procedimento europeo in esame dal disposto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 152/2020 il contributo unificato viene determinato :
Articolo 8 Regolamento (UE) (Domanda di ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 14 Regolamento (UE) (Richiesta di informazioni sui conti bancari) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1-quinques : contributo fisso
Articolo 21 Regolamento (UE) (Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : contributo fisso aumentato della metà .
Articolo 33 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 34 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 : contributo in relazione al valore della causa
Articolo 35 Regolamento (UE)Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : l contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà
Articolo 37 Regolamento (UE) (Impugnazione) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis :contributo fisso aumentato della metà .
Articolo 39 del Regolamento (UE) In considerazione della natura processuale delle contestazione di terzi contenute dall’articolo 39,( a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell’articolo 10 del decreto legislativo 152/2020 ) riteniamo che:
- per il caso di contestazione di terzi dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa .
- per il caso di contestazione di terzi dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa.
Contributo unificato alla luce delle modifiche operate ai sensi dell’articolo 24 decreto legislativo 149/2002 a far data del 30 giugno 2023 le procedure europee di seguito elencate si svolgono in camera di consiglio quindi il contributo unificato, ove dovuto, sarà nell’importo di cui all’articolo 13 c. 1 lett. b)
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.
Procedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea disciplinati dagli artt. 16,17,19-bis e 19-ter dlvo 150/2011 sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U
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Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione Europea ESENTE
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Opposizione al diniego di nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari nonché altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'0unità familiare ESENTE
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Controversie in materia di riconoscimento protezione internazionale art. 13 c. 1 lett.b)
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Controversie in materia di discriminazione art. 13 c. 1 lett.b)
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Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento art. 13 c. 1 lett.b)
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diniego o revoca permesso soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario
VALORE
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accertamento stato di apolidia VALORE
accertamento stato di cittadinanza italiana € 600 ( nei ricorsi con più richiedenti si pagano più contributi unificati in rapporto al numero dei richiedenti)
protezione internazionale e contrasto all’ immigrazione illegale d. l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 46 del 13 aprile 2017
Sezione Specializzata del Tribunale distrettuale
→ lettera a) art. 3 punto 1
controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)
→ lettera b) articolo 3 punto 1
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)
→ lettera c) articolo 3 punto 1
controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 13 c.1 lett.b)
→ procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonche' dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonche' per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;
ESENTE
→ lettera d) articolo 3 punto 1
controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Art. 13 c.1 lett b)
→ lettera e) articolo 3 punto 1
controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ESENTE
→ lettera e-bis) articolo 3 punto 1
controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.) Art. 13 c.1 lett b)
→ articolo 3 punto 2
accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ESENTE
ai sensi dell’articolo 24 decreto legislativo 149/2002 a far data del 30 giugno 2023 le procedure europee di seguito elencate si svolgono in camera di consiglio quindi il contributo unificato, ove dovuto, sarà nell’importo di cui all’articolo 13 c. 1 lett. b)
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.









