Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo IX - Contributo unificato e procedure europee
Contributo unificato e procedure europee
Analizziamo, limitatamente alle finalità del presente lavoro, i Regolamenti europei che danno origine a controversie giurisdizionali nel nostro ordinamento.
a) ingiunzione di pagamento europeo e relativa opposizione Regolamento CE 1896/2006
Contributo unificato dovuto in base allo scaglione di valore della domanda, ridotto alla metà:
Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato introdotto con il dichiarato intento dì "..semplificare, accentrare, ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere 1 in materia di crediti pecuniari non contestati”2 .
Il regolamento in parola prevede che la domanda 3, la eventuale rettifica, la decisione e l'opposizione, siano effettuati mediante l’utilizzo dei modelli standard allegati al testo normativo di cui sono parte integrante. 4
Con riguardo alle c.d. spese di giudizio ( contributo unificato, indennità di notifica, diritto copie, imposta di registro ). lo stesso regolamento europeo prescrive che 5 “la presentazione di una domanda di ingiunzione di pagamento europea dovrebbe comportare il pagamento delle eventuali spese di giudizio” .
Lo stesso Regolamento all’atto della compilazione dei moduli ed in relazione alle spese di giudizio raccomanda6 che “ qualora sia chiesto il rimborso dei diritti di cancelleria relativi alla domanda, ma non se ne conosca l’importo esatto, si compili la casella [Codice] (01), lasciando però vuota la casella [Importo] che sarà compilata dall’organo giurisdizionale”
Ai sensi art. 26 del Regolamento (CE) n. 1896/2006 il richiamo al diritto dello Stato nel quale è richiesta l’ingiunzione vale anche per l’individuazione di eventuali tributi, spese o diritti da versarsi all’atto o dopo la presentazione della domanda 7 .
Tra l’altro l ’art. 25, paragrafo 2, del regolamento europeo in esame prevede che le “spese di giudizio comprendono spese e diritti da pagarsi al giudice, il cui importo è stabilito in conformità della legislazione nazionale”.
La Corte di Giustizia Europea con sentenza del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11 ha, tra l’altro, statuito che “ il giudice nazionale può liberamente determinare l’importo delle spese di giudizio sulla base delle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla legislazione dell’Unione europea.”
Appare quindi utile precisare, e rimarcare, che in materia trovano piena applicazioni le disposizioni del testo unico spese di giustizia 8 e gli indirizzi ministeriali in materia 9 .
Tra gli indirizzi ministeriali , conformi alla normativa europea, quello relativo alla verifica del valore del procedimento 10 in relazione al contributo unificato e quindi all’importo dovuto all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo ai sensi del quale “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica (n.r. operata dalla legge 311/04) dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
È il creditore richiedente che procede al pagamento del contributo unificato dovuto, sia nella fase della richiesta di emissione sia nella eventuale fase di opposizione, in applicazione al già richiamato articolo 25, punto 2, del Regolamento comunitario in oggetto.
Il Ministero della Giustizia in materia di ingiunzione europea in data 1 settembre 2010 ha provveduto ad impartire le prime, e al momento uniche, disposizioni applicative11, tra l’altro limitate alla sola fase della richiesta all’emissione.
Si è disposto “in merito alle modalità di iscrizione a ruolo, si ritiene non trovi applicazione la norma nazionale codicistica che prevede l'obbligo del ricorrente di predisporre e depositare la nota di iscrizione a ruolo ai finì della costituzione in giudizio (art. 165 c.p.c,)12, in quanto integralmente sostituita dai menzionati modelli specificatamente previsti dal regolamento per F - instaurazione del procedimento monitorio.”
Stabilendo inoltre che “le notifiche degli atti, di cui all'articolo 12 paragrafo 5 del regolamento, devono intendersi a cura delle parti” mentre sarà cura della “cancelleria provvedere invece a comunicare al ricorrente il provvedimento di accoglimento o diniego della domanda con espressa avvertenza, in caso di emissione dell’ingiunzione di pagamento europea, che l'atto deve essere notificato al convenuto a cura della parte.”
Per quanto attiene, nello specifico, la disciplina della determinazione del contributo unificato “ non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 13 comma 6 in quanto il modulo standard della domanda di ingiunzione non prevede che la parte effettui la dichiarazione di valore. “ pertanto “ l’ufficio giudiziario dovrà verificare il corretto pagamento dell'importo, ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico, derivante dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13”
In relazione alla determinazione dell'importo dovuto,” si ritiene applicabile alla procedura de qua quanto previsto dall' articolo 13 comma 3 del Testo Unico Spese di giustizia per il decreto ingiuntivo 13 .
b) Prove in materia civile e commerciale Regolamento (CE) n 1206/2001
Nessun contributo unificato è dovuto essendo la procedura esente da ogni spesa.
Ai sensi del punto 9 premessa all’atto di adozione del regolamento in oggetto “... per garantire la massima chiarezza e certezza del diritto, le richieste di esecuzione dell’assunzione delle prove debbono essere trasmesse mediante un formulario da compilare nelle lingua dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiesta o in un’altra lingua ammessa da questo Stato. Per le stesse ragioni è opportuno utilizzare per quanto possibile formulari anche per le ulteriori comunicazioni tra le autorità giudiziarie interessate”
In relazione alle modalità di richiesta di cooperazione, e ad ogni comunicazione riguardante la stessa (informazioni, integrazione, restituzione ecc) è quindi categoricamente previsto l’utilizzo di formulari già predisposti ed allegati al regolamento.
Le richieste e le comunicazioni devono essere, ai sensi dell’articolo 5 Regolamento CE, “formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto”
Per le spese relative all’applicazione del regolamento comunitario in oggetto vige il principio “ della totale esenzione da pagamenti delle stesse”.
Infatti ai sensi dell’articolo 18 Regolamento CE : “ per l’esecuzione delle richieste ai sensi dell’articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse e spese”.
Fanno eccezione, sempre ai sensi del sopra richiamato articolo 18, i compensi versati ai periti o agli interpreti e le spese di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 10 Regolamento CE ( ad esempio videoconferenza) se “ l’autorità giudiziaria richiesta lo chiede” e “l’obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente
c) controversie Europee di modesta entità Regolamento CE 861/2007
Contributo unificato in relazione allo scaglione del valore della domanda.
Il regolamento Europeo in esame, ai sensi dell’articolo 2, si applica alle controversie transfrontaliere 14, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura del’organo giurisdizionale , nei casi in cui il valore della controversia, esclusi gli interessi, o diritti e le spese, non ecceda i duemila euro.15
L’articolo 2 del regolamento in esame limitando l’applicazione ai giudizi non eccedenti gli euro 2000, esclusi interessi, diritti e spese, individua, di fatto, l’organo giurisdizionale competente al giudizio, ai sensi dell’articolo 7 del codice di procedura civile, nell’Ufficio del Giudice di Pace .
In mancanza di espressa esenzione, il procedimento in esame è soggetto al pagamento del contributo unificato 16.
Per quanto attiene ai criteri di determinazione dell'importo dovuto ai fini del pagamento del contributo unificato, si ritiene applicabile alla procedura in esame quanto previsto dall'articolo 13 punto 1 lettere a) e b) DPR 115/2002 in relazione al valore della controversia.
È l’ufficio giudiziario, all’atto del ricevimento del modello di domanda, che provvederà alla quantificazione dell’importo, a verificandone il successivo corretto pagamento , ai sensi dell'articolo 248 del citato Testo Unico.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento, l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato dì cui al Titolo VII del Testo Unico spese di giustizia.
Le eventuali domande riconvenzionali, ex articolo 5, comma 6, del regolamento in oggetto soggiacciono al pagamento di contributo unificato autonomo o integrativo, commisurato al valore della domanda riconvenzionale, secondo le regole dell’ articolo 14 punto 3 DPR 115/02. 17 .
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1 In tutti quei rapporti in cui almeno uno delle parti abbia il proprio domicilio o risieda abitualmente in uno Stato membro diverso dallo stato membro del giudice adito
2 Articolo 1 del regolamento europeo in esame
3 Ai sensi dell’art. 637 cpc per l’ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica,il tribunale che sarebbe competente per la domanda giudiziale proposta in via ordinaria
4 Modulistica reperibile sito web della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale http://ec.euroim.eu/cjviljustice
5 cons. 15) del Regolamento (CE) n. 1896/2006
6 nelle “istruzioni” riportate nella “guida alla compilazione del modulo A”
7 l’articolo 15 del DPR 115/2002 prescrive da parte del funzionario incaricato del servizio il controllo in ordine alla dichiarazione di valore e al pagamento del contributo unificato
8 D.P.R.30 maggio 2002 n 115 in Gazzetta Ufficiale n 139 del 15 giugno 2002
9 Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U “in merito alle spese della procedura, l'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento, prevede che queste siano stabilite in conformità alla legislazione nazionale pertanto sul punto si rinvia al Testo Unico delle spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 1 15 salve le eccezioni dì seguito indicate”.
10 Ministero della Giustizia DAG -Direzione Giustizia Civile- Ufficio I - senza numero del 10 marzo 2008
11 Ministero della Giustizia Dip. Aff Giustizia, Dir. Gen. Giustizia Civile DAG02/09/10/2010.0113135.U
12 Ai sensi dell’articolo 71 disp. att. c.p.c. La nota di iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l’indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell’oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione, e della udienza fissata per la prima comparizione delle parti. in tema vedasi anche Circolare Ministero della Giustizia congiunta Dir. Gen. Org. Giud. Aff. Civ. e Ufficio del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati n 2 del 2 agosto 2000
13 ai sensi dell’art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
14 Art 3 “ai fini del presente Regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito” ai sensi dell’articolo 2 “per stato membro si intende qualsiasi Stato membro ad eccezione della Danimarca.”
15 Restano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento in esame ( ex articolo 2) le materie aventi per oggetto : a) stato e capacità giuridica delle persone, b) regime patrimoniale fra coniugi, c) testamenti e successioni, d) obbligazioni alimentari, e) fallimenti, f) procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o altre persone giuridiche insolventi , g) accordi giudiziari, h) concordati e procedure affini, i) sicurezza sociale, l) arbitrato, m) diritto del lavoro, n) affitto immobili,escluse le controversie aventi per oggetto somme di denaro, o) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione
16 Articolo 9 DPR 115/02 testo unico spese di giustizia
17 Vedasi capitolo VI del presente lavoro