Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Aggiornamento del 04/06/2018
Aggiornamento alla Guida al Contributo Unificato
e comunicazione di nuovo strumento ministeriale di informazione
Le difficoltà interpretative relative all’istituto del contributo unificato, in vigore da 12 marzo 2002, sono, oggettivamente, dovute, anche, alla mancanza di riscontro degli indirizzi ministeriali in materia, preferendo gli Uffici di via Arenula rispondere , nella maggior parte dei casi, ai quesiti per mezzo di note dirette unicamente agli uffici richiedenti i chiarimenti.
Per ovviare a quanto sopra e, a far data dell’8 marzo 2018, la Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio Affari Civili Interni- ... ha inteso avviare un nuovo sistema virtuoso di diffusione e divulgazione delle interpretazioni fornite nel rispondere a specifici quesiti o con vere e proprie circolari nelle diverse materie di propria competenza denominato il “ Foglio di informazione della Direzione Generale della giustizia civile”.
I due primi numeri ( foglio di informazione anno 2018 n 1 del 09/03/2018 e n. 2 del 22/05/2018) sono disponibili, e, riteniamo, lo saranno anche i numeri futuri, nella sezione dedicata della homepage dell’amministrazione ( www.giustizia.it) cliccando , a fondo pagina sull’ icona denominata “risposte per la giustizia civile” che rimanda al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40.page.
Fatta questa doverosa e, riteniamo, utile informazione veniamo all’aggiornamento della guida al contributo unificato a seguito dei recenti indirizzi ministeriali di cui si è avuta notizia.
È fuori dubbio che, in una materia già di per sé ermetica, la legge n 183 del 21 novembre 2011, e non solo, nel modificare il 3° comma dell’articolo 14, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, testo unico spese di giustizia ha accresciuto, e di molto, le difficoltà interpretative in materia.
E, nello specifico, nei casi di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo di terzo [ n.b. = l’uso del termine “intervento autonomo” non è causale avendo il Ministero della Giustizia con circolare prot. 20600 del 5 febbraio 2015 stabilito che il contributo unificato in caso di intervento è dovuto solo per le ipotesi di cui al 1° comma dell’articolo 106 codice di procedura civile , mente nulla è dovuto nelle ipotesi di intervento ai sensi del 2° comma del richiamato articolo del codice di rito] che, ai sensi dell’operata modifica, è dovuto il pagamento di contributo unificato integrativo, a carico della parte che instaura il giudizio, o il pagamento di contributo autonomo a carico delle parti diverse da quella che introduce il giudizio.
Analizziamo, quindi, le soluzioni date dai recentissimi indirizzi ministeriali, alle varie problematiche sollevate dagli uffici operando, con i relativi richiami , le integrazioni alla Guida al Contributo Unificato a cura dello scrivente del 3 febbraio 2018.
Le modifiche e le aggiunte qui sotto riportate sono state aggiunte al testo della Guida, nelle pagine pertinenti.
Capitolo I paragrafo relativo ai criteri e momento di determinazione del contributo unificato
Pluralità di ricorrenti.
Si era dato atto degli indirizzi ministeriali : nota ministero giustizia n 17072 del 30 gennaio 2015 “nel caso di pluralità di ricorrenti avverso lo stesso debitore resistente per ognuno dei ricorrenti dovrà essere valutato il reddito al fine di stabilire se la parte è esente o meno dal pagamento del contributo unificato..omississ..non risulta applicabile il principio del cumulo delle domande ma deve farsi riferimento al valore di ogni singola domanda.. mentre la nota 4 maggio 2016 n.0081583/U conferma nota 21 febbraio 2017 n. 0032861/U aveva precisato, in cause di valore indeterminabile, che “.. il contributo unificato è unico e l’obbligo di pagamento graverà sui soli soggetti che non godano di esenzioni soggettive reddituali..analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti (o attori) abbia diritto alla prenotazione a debito” specificando però che “in presenza di pluralità di domande di valore indeterminabile il valore della causa non potrà che essere , a sua volta, indeterminabile con conseguente obbligo di versamento del contributo unificato previsto dall’articolo 13, primo comma, lettera d) [ ndr= per cause di competenza del tribunale] del DPR. 30 maggio 2002 n. 155 e non di tanti contributi unificati quanti sono i ricorrenti non esentati dal relativo onere per ragioni reddituali”
Con nota 27 marzo 2018 in prot. 102628 del 22 maggio 2018 ( Foglio di Informazione n 2 anno 2018) unico procedimento contro lo stesso resistente. Gli Uffici di via Arenula hanno confermato che “ l’ammontare del contributo unificato si determina sulla base della dichiarazione di valore effettuata dalla parte ( in senso processuale)in conformità alle disposizioni del codice di rito e, dunque,sommando tra di loro il valore di tutte le domande proposte,indipendentemente dall’esistenza o meno, in capo ad alcuni,di motivi di esenzione. Analogo discorso può farsi nel caso in cui solo alcuni dei ricorrenti abbiano diritto alla prenotazione a debito del contributo unificato
Capitolo IV paragrafo relativo Contributo Unificato nelle ipotesi di cui all’articolo 14 comma 3:
1. domanda riconvenzionale.
Ai sensi della nota Ministero della Giustizia prot. 38947 del 23 febbraio 2018 , richiamata in Foglio di informazione n. 1 prot. 48401 del 9 marzo 2018, gli Uffici di via Arenula hanno statuito che nelle cause in cui la domanda principale sconta il dimezzamento del contributo unificato [casi previsti dal punto 3 dell’articolo 13 DPR 115/02 ] anche il contributo, autonomo o integrativo, dovuto a seguito della domanda riconvenzionale sarà dovuto nella metà dell’importo del relativo scaglione di valore.
Per gli Uffici di via Arenula infatti “Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”
Ma, il sopra indicato criterio, non è stato invece ritenuto attuabile nei casi in cui la domanda riconvenzionale “sconta” il contributo unificato in misura fissa
Per il Ministero della Giustizia, sempre nel richiamato indirizzo del 23 febbraio, “ per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio- per i quali il Testo Unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b)-può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115/02, se la parte quantifica il valore della domanda proposta si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore” .
4.chiamata in causa del terzo
La richiamata nota ministeriale del 23 febbraio 2018 applica il criterio del dimezzamento anche per le chiamate di terzo nei procedimenti in cui la domanda principale sconta il contributo unificato in misura dimezzata.
Ma, stranamente, per la stessa direttiva per la chiamata di terzo da parte del resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo [ che ricordiamo sconta il contributo unificato in termine fisso] “ deve essere pagato un contributo unificato – commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo”.
Capitolo VIII Processo penale e contributo unificato
Si aggiunge il punto :
8) Contributo unificato nelle procedure di vendita dei beni sequestrati ( art. 155 DPR 115/02)
“ Il valore del contributo unificato, da prenotare a debito” nelle procedure di vendita di peni sottoposti a sequestro penale , ai sensi dell’articolo 12 DPR. 115/02, ai sensi dell’indirizzo Ministero della Giustizia prot. 108285 del 29 maggio 2018 sarà determinato dallo scaglione corrispondente al prezzo ottenuto dalla vendita dei beni sequestrati.