ALLEGATO C - Importi per procedure

 

ALLEGATO C

Importi per procedure

 

la norma c.d. semplificazione ( d.lgs n. 150 del 2011) dei riti non ha inciso in tema di contributo unificato ( DAG. n. 659449.U del 14 maggio 2012 e provvedimento 17 dicembre 2019 in Foglio informativo n. 2/2020)

neanche la c.d. riforma Cartabia ( dlvo 149/2022) ha inciso sulla determinazione del contributo unificato se non con le modifiche apportate all’articolo 13 tusg dal decreto legislativo n. 164/2024 disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149

 

1) PROCEDIMENTI IN MATERIA di LAVORO , PREVIDENZA e PUBBLICO IMPIEGO

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile( per il quale si tiene conto del reddito complessivo della famiglia ai sensi della circolare 65934.U del 14 maggio 2012) ai fini dell’imposta personale risultante dall’ultima dichiarazione pari a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 DPR 115/02 )

Nei giudizi instaurati innanzi alla Corte di Cassazione in materia di previdenza ed assistenza e per i procedimenti in materiai lavoro o di pubblico impiego NON opera l’esenzione in base al reddito ( circolare 65934.U del 14 maggio 2012)

Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970(statuto dei lavoratori)( ministero giustizia dg. DAG.09/01/2013.0003169.U)

Dovuto il contributo unificato, per i procedimenti in materia di previdenza,assistenza obbligatoria e per quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da persone giuridiche, INPS compresa, circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U

L INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria ( DAG.09/01/2013.0003169.U)

Controversie di previdenza e assistenza art. 13 c.1 lett.a) se supera reddito

Controversie lavoro e pubblico impiego ridotto alla metà se supera reddito

accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale

art. 13 c.1 lett.b) alla metà

cautelari valore ridotto alla metà

decreti ingiuntivi in materia di lavoro valore ridotto alla metà

opposizione decreti ingiuntivi in materia di lavoro valore ridotto alla metà

ricorso legittimazione sanzioni disciplinari conservative ridotto alla metà

(statuto dei lavoratori art 28 l. 300/1970 Esente

Opposizione all esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro dovuto il contributo unificato cfr Ministero della Giustizia circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U per il combinato disposto di cui agli articoli 618 c.p.c. , 13 testo unico spese di giustizia e articolo 10 legge 533/197:

a) esenti per dettiti non superiori a tre volte l’importo di cui all’articolo 76 dpr 115/2002

b)opposizione atti esecutivi art. 13 c.2 diviso 2) opposizione all’esecuzione valore della domanda dimezzata

Ricorso ex art. 624 cpc ( camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore importo ex art 76 e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c.1 lett.b)

reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore ad € 34.585,23e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c.1 lett.b) + metà

recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa Esente

esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro Esente

procedure esecutive azionate in materia di lavoro, di previdenza e assistenza, dovuto il pagamento del contributo unificato con la limitazione reddituale prevista dall’art.9, comma 1-bis, del d.P.R. 115/2002; qualora le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; DAG.11/01/2023.0005682.U

Istanza di sospensione nell impugnazione sentenza lavoro ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato

 

2) PROCEDIMENTI IN MATERIA FAMILIARE

Cause relative alla prole minore di età Esente

Protezione abusi familiari Esente

Fondo di sostegno coniuge in difficoltà Esente

Opposizione al matrimonio art. 102 cc art. 13 comma 1 lett. b)

Cessazione del fondo patrimoniale art. 171 cc art. 13 comma 1 lett. b)

Cognome figlio nato fuori matrimonio art 262 cc Esente

maggiorenne art. 13 comma 1 lett. b)

Diritto del minore ad una famiglia Esente

Ricorso avverso il divieto temporaneo di nozze art. 88 c.c. art. 13 c.1 lett b)  Ricorso avverso il rifiuto della pubblicazione di matrimonio art 98 c.c. art. 13 c.1 lett b)

 

3) DISPOSIZIONI MINISTERIALI REGIME FISCALE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SEPARAZIONE, DIVORZIO, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE, REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DOPO LA RIFORMA DEL D.LGS. N.149/2022 E DEL CORRETTIVO DI CUI AL D.LGS. N.164/2024 -”. ( per i giudizi di esecuzione vedi anche punto 13 e la tabella riepilogativa )

i procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle relative condizioni, sono soggetti al pagamento del contributo unificato di cui all’art.13, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n.115/2002. il quadro normativo di riferimento deve essere integrato con la disposizione, tuttora vigente, dell’art. 19 legge 6 marzo 1987 n.74, di riforma della disciplina sullo scioglimento del matrimonio, ai sensi del quale “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

L'articolo 19 della legge n.74 del 1987 deve ritenersi applicabile anche ai procedimenti di scioglimento dell’unione civile proposti in via giudiziale, in virtù dell’espressa applicazione a tale istituto della normativa dettata per il matrimonio.

è da escludersi l'applicabilità del regime fiscale di cui all’art.19 della legge n.74 del 1987 ai procedimenti relativi alla prole nata fuori dal matrimonio…. i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc) art. 13 c.1 lett b)

Separazione consensuale ex articolo 711 cpc art. 13 c.1 lett a)

Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70 art. 13 c.1 lett b)

Separazione (divorzio) consensuale art. 13 c.1 lett a)

separazione con un solo coniuge diritto alla prenotazione a debito

cu a carico di altro coniuge

(art. 473bis 49 c.p.c.) cumulo di domande separazio ne e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio DAG.19/12/2024.0261608.U

se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2

se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2

Procedure anche esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni ex artt. 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898 Esenti ( art. 19 legge 74/87 e circolare Agenzia entrate n. 2/E del21 febbraio 2014)

reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte il reddito ex art. 76 tusg e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c.1 lett b) + metà

Annullamento del matrimonio art. 13 c.1 lett b)

Negoziazione assistita art 6 comma 2 legge 10.11.2014 (soluzioni consensuali di separazione personale , di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) Esente sia nella fase innanzi al Procuratore della Repubblica sia nella eventuale fase innanzi al Presidente del Tribunale circolare DAG.29/7/2015.0111198.U

(art. 473bis51 c.p.c.) scioglimento congiunto matrimonio art. 13 c. 1 lett.a)

(art. 473bis 49 c.p.c.) cumulo di domande separazio ne e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

se chiesto da uno solo dei coniugi art. 13 c. 1 lett.b) x 2

se chiesto da entrambi i coniugi art. 13 c. 1 lett.a) x 2

(art. 473bis47 c.p.c.) scioglimento matrimonio, cessazione effetti matrimonio civile, scioglimento unioni civili, regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio, modifiche condizioni art. 13 c. 1 lett.b)

Domanda riconvenzionale (sono considerate tali la richiesta di addebito e di assegno divorzile) art. 13 c. 1 lett.b)

Esecutorietà della sentenza ecclesiastica nullità matrimonio se richiesta presentata da entrambi i coniugi rito camerale quindi c.u. pari all’importo previsto dall’art. 13 lettera b) se presentata da uno dei coniugi giudizio ordinario quindi c.u. pari all’importo previsto dall’art. 13 lettera d) Circolare 29 dicembre 2020 n. 0212140.U

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) [DAG.19/12/2024.0261608.U]

La domanda congiunta di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio segue il seguente regime fiscale:

nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

• nell’ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 43, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. a) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

• nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.)[DAG.19/12/2024.0261608.U]

La domanda di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione e divorzio contenzioso segue il seguente regime fiscale:

• nell’ipotesi in cui riguardi solo i contributi economici stabiliti in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

• nell’ipotesi in cui riguardi l'esercizio della responsabilità genitoriale e i contributi economici, sia in favore della prole (minorenne o maggiorenne), sia in favore dei coniugi, il contributo unificato è pari ad euro 98, ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. 115/2002, beneficiando per ogni altra spesa dell’esenzione disciplinata dall’art.19 L. n.74/1987;

• nell’ipotesi in cui sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

Prole nata fuori dal matrimonio i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, DAG.19/12/2024.0261608.U

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio su domanda congiunta (all’art.473-bis.51, comma 5, c.p.c.) La domanda relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio contenziosi (all’art.473-bis.47 c.p.c.) sia relativa solo alla prole (maggiorenne o minorenne), il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “ratione materiae”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002. DAG.19/12/2024.0261608.U

resta ferma l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002 per i processi riguardanti la prole (“il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa”); come affermato nella Relazione illustrativa al d.P.R. cit. “l'esenzione è individuata per materia, indipendentemente dal diverso giudice competente”…. l’esenzione di cui all’art.10, comma 2, cit. trova applicazione con riferimento ai processi relativi al mantenimento della prole indipendentemente dall’età della stessa, dal momento che, come ribadito dalla giurisprudenza con orientamento costante, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

 i procedimenti per la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, o di modifica delle relative condizioni, anche con riferimento ai figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, beneficiano dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art.10, 2 comma, d.P.R. n.115/2002, mentre resta dovuto, in mancanza di espressa norma di esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R.115/2002 e di ogni altra spesa di giustizia, ove dovuta.[DAG.19/12/2024.0261608.U]

Procedimenti volti alla regolamentazione dell’ esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, contenziosi o su domanda congiunta, nonché procedimenti di modifica delle relative condizioni (art.473-bis.47; art.473-bis.51 c.p.c.) Tali procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, anche se relativi alla prole maggiorenne; restano dovute le anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 del d.P.R. n.115/2002 e le altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36 c.p.c.) e pagamento diretto del terzo (art. 473-bis.37 c.p.c.) Le procedure instaurate dal creditore dell’assegno di mantenimento, attribuito in favore suo o della prole nata all’interno del matrimonio, godono dell’esenzione di cui all’art. 19 L. n.74/1987, che si riferisce “ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni”, per cui non è dovuto né il pagamento del contributo unificato, né il pagamento di ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Nel caso in cui tali procedimenti siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

L'ambito di applicazione dell’art.19 cit., che, per la sua specialità, è di stretta interpretazione, è stato ampliato dalla Corte costituzionale che, con sentenze n.176/1992 e 154/1999, ha equiparato, dal punto di vista dell'esenzione fiscale, i procedimenti di separazione e divorzio, estendendo l’esenzione fiscale rispettivamente anchealle iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione” e “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Attuazione dei provvedimenti sull affidamento del minore (art.473-bis.38 c.p.c.) e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39 c.p.c.) Tali procedimenti, se proposti con autonoma domanda in assenza di un procedimento in corso, sono esenti dal pagamento del contributo unificato in quanto relativi alla tutela della prole, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, nonché dal pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art.30 d.P.R. cit. e da ogni altra spesa ai sensi dell’art.19 L. n.74/1987.

Tuttavia, in caso siano relativi alla prole nata fuori dal matrimonio, l’esenzione opera solo per il contributo unificato, ai sensi dell’art.10, comma 2, d.P.R. 115/2002, mentre resta dovuto il pagamento dell’anticipazione forfettaria di cui all’art.30 d.P.R. cit. e delle altre eventuali spese della procedura. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art.473-bis.69 c.p.c.) i procedimenti di cui all’art.473-bis.69 c.p.c. sono esenti “dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione” ai sensi dell’art.7 della L. 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”. DAG.19/12/2024.0261608.U]

Violenza domestica o di genere (art.473-bis.40 e ss. c.p.c.) non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato rispetto a quello previsto per il procedimento in cui le violenze o gli abusi sono allegati. [DAG.19/12/2024.0261608.U]

Violenza nelle relazioni familiari Legge n.154/2001 art.7 (disposizioni fiscali) “1.  Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile  contro  la  violenza  nelle  relazioni  familiari,  nonche' i procedimenti  anche  esecutivi  e  cautelari  diretti  a  ottenere la corresponsione  dell'assegno  di  mantenimento  previsto  dal comma 3 dell'articolo  282-bis  del  codice di procedura penale e dal secondo comma   dell'articolo   342-ter   del   codice  civile,  sono  esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica,  di  cancelleria  e  di  copia  nonche'  dall'obbligo della richiesta  di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”.

l'esenzione riguarda:

a) sia i procedimenti penali ( tutto quello che attiene al processo penale compresa l'imposta di registro) quando si riferisce all azione civile tipica ed esclusiva del processo penale ,

b) sia il civile quando si riferisce ai “ procedimenti  anche  esecutivi  e  cautelari .

in materia di violenza nelle relazioni familiari DAG 14/04/2015.009943.U

Affido ex art. 473-bis.38 art. 30 c. 1 lett b)

Appello ex art. 473-bis.30 art. 30 c. 1 lett. b)+ art. 30 c. 1-bis

Appello del PM ex art. 473-bis.47 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis (prenotato a debito)

Reclamo ex art. 473-bis.24 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis

Reclamo ex art. 473-bis.50 art. 30 c. 1 lett b) + art. 30 c. 1-bis

 

4 ) ACCERTAMENTO O DISCONOSCIMENTO PATERNITA’

Accertamento paternità art. 13 c.1 lett b)

(esente se promossa per conto di minore)

Disconoscimento paternità valore indeterminabile esente se promossa a favore minore

 

5) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E AFFILIAZIONE Esenti x minori

 

6) PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE Esenti

 

7) VIOLENZA NELLE RELAZIONI FAMILIARI Legge n.154/2001 Esenti

 

8) TUTELE, AFFILIAZIONE,AFFIDAMENTO,MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA , Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (artt 46 e 46bis disp att. c.c.) Esenti

 

9) ASSENZA O MORTE PRESUNTA ( art. 49 e 58 cc) Esenti

 

10) EREDITA GIACENTE art. 13 c.1 lett b)

Ai sensi della circolare ministeriale DAG16/05/2014.0070387.U conferma Provvedimento del 15 giugno 2022 :

le istanze presentale dal curatore al giudice che l'ha nominalo non danno luogo all’'apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitala dal giudice la vigilanza stili 'operato del curatore''.Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002. Esente

le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell'articolo 783 del c.pc, danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato ( ndr camerale) che dell'importo forfettario di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 art. 13 c.1 lett.b)

l'istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell'ufficio di esecutore testamentario "apre un autonomo procedimento'' che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed ari. 749 c.p.c.). di conseguenza, anche in questo caso l’ufficio giudiziario devia richiedere sia il versamento del contributo unificato (ndr art. 13 c.1 lett.b) che dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 de! D.P.R. n, 115/2002 art. 13 c.1 lett.b)

istanza nomina cancelliere per inventario Esente

 

11) AUTORIZZAZIONE VENDITA BENI EREDITARI art. 13 c.1 lett.b)

 

12) PROCEDIMENTI SPECIALI  

procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e e terdecies valore della causa

Procedimenti d ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)

valore della causa di merito ridotto alla metà

Opposizione a decreto ingiuntivo

metà del contributo valore iscrizione decreto ingiuntivo

N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni.

richiesta sospensiva ex art. 649 cpc opposizione a decreto ingiuntivo ESENTE

L'opponente che propone chiamata di terzo o domanda riconvenzionale è tenuto al pagamento del contributo unificato integrativo solo se il valore supera quello della domanda principale rif. DAG10 ottobre 2014 n 0136174/U

Per i seguenti procedimenti:

Procedimento per convalida di sfratto Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)

Procedimenti cautelari in generale (artt. 669 bis)

Procedimenti cautelari in corso di causa

Sequestro (artt. Da 670 a 687 cpc)

Denuncia di nuova opera e danno temuto (artt. Da 688 e 691 cpc)

Procedimenti di istruzione preventiva (artt. Da 692 a 699 cpc)

Provvedimenti d urgenza (artt. Da 700 a 702 cpc)

     Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

ricorsi ex art. 669-duodecies cpc Esente

Reclamo nei procedimenti cautelari (art 669 quaterdecies) art. 13 c. lett. b)

Testimonianza a futura memoria ( art. 692 cpc) valore della causa cu dimezzato

Sequestro ( art.670 cpc) valore della causa cu dimezzato

Accertamento tecico preventivo (art.696 cpc) valore della causa cu dimezzato

Denuncia di nuova opera e danno temuto (art.688)valore della causa dimezzato

Procedimenti cautelari in materia di violenza nelle relazioni familiari Esente

Inibitoria della sentenza primo grado ( art. 283 cpc) art. 13 c. lett. b)

Occupazione senza titolo valore della causa

Istanza ai sensi dell articolo 186 ter e quater cpc ESENTE

Procedimento sommario di cognizione ( art 702-bis ess)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà

Nel caso in cui il giudizio( ex art.702ter) prosegue nel merito si integra il contributo unificato pagando l’ulteriore metà ( circolare min. giustizia n 101179.U del 4/9/2009)

Nel caso di appello(ex art.702quater) c.u. valore della causa aumentato della metà

art. 702-bis c.p.c unico grado dinanzi alla Corte di Appello valore della causa

Procedimenti possessori Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l’una di cognizione sommaria e l’altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

Istanza ai sensi dell articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA’ SENTENZA PRIMO GRADO) (circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13gennaio 2006) art. 13 c. lett. b)

 

13) ESECUZIONI CIVILI (vedi anche tabelle)

  Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U in base alla nuova formulazione dell’articolo 518 comma 6, cpc per come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del D.L. 132/2014 convertito con legge 162/2014 nelle procedure esecutive il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente; nell’ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato(conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

Procedimenti di Esecuzione Immobiliare art. 13 c. 2

Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( iinferiore a 2.500 €) art. 13 c. 2

Procedimenti di Esecuzione Mobiliare (pari o superiore a 2.500€) art. 13 c. 2

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi ( art. 617 c.p.c) art. 13 c. 2

Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio art. 13 c. 2

Opposizione esecuzione art 615 cpc(giudizio ordinario) valore della causa

Opposizione di terzo all esecuzione art 619 cpc valore della causa

Contributo unificato nei procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione DAG07/04/2008.0048948.U “ ..si ritiene che il processo di esecuzione relativo ad una sentenza di condanna dello stato per irragionevole durata del processo non possa considerarsi esente dal pagamento del contributo unificato..” art. 13 c.2

opposizione all esecuzione( art. 615 cpc) e opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 cpc) quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione soggiacciono alle regole generali e quindi sono soggette al versamento del contributo unificato al momento della iscrizione della causa a ruolo secondo il valore della domanda,(circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04) valore della causa

opposizione ex art 617 cpc soggiace al contributo fisso (circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04) importo ultimo periodo art. 13 c. 2

opposizione ex art. 72-bis dpr 602/1973 Fase sommaria ricorso con cui si contesta l’intimazione ( fase nella quale il giudice dell’esecuzione è chiamato ad evadere le istanze urgenti per poi assegnare termine per l’introduzione del giudizio nel merito ) 1) esigibile il contributo unificato fisso nella misura di cui all’art. 13 c. 1 lett. b)in caso di reclamo al provvedimento del giudice dell’esecuzione sarà dovuto medesimo contributo unificato maggiorato della metà ai sensi dell’articolo 13 c. 1 bs 2) nel giudizio di merito ove sia il concessionario ad iscrivere a ruolo si procederà alla prenotazione a debito ex art. 157 dpr 115/02 cfr= DAG. 16/06/2021.0126871.U

Dovuto il contributo unificato, in misura fissa, negli interventi in materia di esecuzione civile mobiliare e immobiliare solo quando l’interveniente propone istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati circolare ministeriale DAG 05/07/2012.0094920.U

Dovuto il contributo unificato nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro circolare ministeriale valore della causa se supera reddito art 9bis tusg

Processo esecutivo per consegna o rilascio ex art. 605 e ss cpc.

art. 13 c. 2 ( metà del contributo previsto per i processi di esecuzione immobiliare)

Procedimenti di Esecuzione Immobiliare(separazione e divorzio) art. 13 c. 2

ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

Esecuzione Mobiliare(separazione/divorzio)(inferiore a 2.500€) art. 13 c 1 lett a)

ESENTE se a favore di minore o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

Esecuzione Mobiliare(separazione/divorzio)(pari/superiore a 2.500 €) art. 13 c. 2 ESENTE se a favore di minore o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c) art. 13 c. 2

Opposizione esecuzione e opposizione agli atti esecutivi ( art. 615, comma 2, e 617 cpc) relativi giudizi di lavoro,assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte importo art 76 tusg e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c. 2

Ricorso ex art. 624 cpc ( camerale) relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito tre volte superiore l’importo previsto dall’art. 76 e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c. 1 lett b)

reclamo ex art. 624, comma 2 e art 630 cpc relativi ai giudizi di lavoro, assistenziali, previdenziali e pubblico impiego con reddito superiore a tre volte l'importo ex art. 76 tusg e ai giudizi di separazione e divorzio art. 13 c.1 lett b) cu aumentato della metà

Reclamo avverso l’opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975 art. 13 c.1 lett b) cu aumentato della metà

Accertamento obbligo del terzo di terzo a seguito pignoramento presso terzi per crediti di lavoro(art. 549 cpc) valore della causa se superiori al reddito per esenzione ex art 9 bis tusg

Reclamo avverso provvedimenti artt. 624 e 630 cpc art.13c.1 lett b) cu aumentato della metà

Intervento Il contributo unificato secondo gli importi di cui al 2 comma articolo 13 è dovuto solo se il creditore che interviene proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati ( DAG.05/07/2012.0094920.U)

ricorso ex art. 669- novies e 669 duodecies c.p.c. Esente

Istanza sospensione ex articolo 373 cpc art. 13 c.1 lett b)

Istanze di conversione (istanza di vendita presentata) Esente

Istanze di conversione (assenza istanza di vendita) Esente (istanza in bollo)

Istanze di estinzione(in assenza istanza di vendita) Esente (istanza in bollo)

Istanze di cancellazione trascrizione Esente (istanza in bollo)

Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi cu non dovuto

Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l estinzione del processo esecutivo per l inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) - non dovuto il pagamento del contributo unificato nell’ipotesi in cui manchi l’istanza di assegnazione o di vendita

Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell atto di pignoramento, Esente (dovuta l’imposta di bollo sull’istanza)

Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc Esente ( a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull’istanza è dovuta l’imposta di bollo

ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. i ricorsi per sequestro di autoveicoli” contributo sarà quello relativo all’esecuzione mobiliare circ. n 4/602/6379 del 2/6/1979

Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione valore causa

Recupero onorari nel processo esecutivo valore della causa

Obblighi di fare e di non fare ( art.612 cpc) art. 13 c.2

Controversie in materia di opposizione alla stima espropriazioni per pubblica utilità (competente come giudice di unico grado Corte di appello) valore causa

Istanza ricerca telematica beni sottoporre pignoramento art 492-bis c 2 cp art. 13 c.1quinques

opposizione all esecuzione proposta dal debitore ( o dal terzo) , ex art. 159-ter disposizioni attuazione codice di procedura civile prima che il creditore procedente abbia provveduto ad iscrivere la relativa procedura esecutiva “Anche nella ipotesi disciplinata dall’articolo 159-ter disposizioni di attuazione del codice di o procedura civile l’obbligazione tributaria del pagamento del contributo unificato grava sul creditore procedente che, con il pignoramento, ha dato inizio alla procedura esecutiva” DAG.20/08/2018.0164795.U

PROCEDURE ESECUTIVE ESENTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

1. Ai sensi della circolare DAG 03/03/2015.0036550.U non è dovuto il contributo unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo,proposti ad esecuzione già iniziata, dinnanzi al giudice dell’esecuzione, ex artt 615,comma 2, 617, comma 2 e 619 danno luogo ad una fase incidentale che si innesta nell’ambito del processo esecutivo pendente (conf. DAG.07/06/2017.0110938.U)

2. Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

3. Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa (DAG14/05/2012.0065934.U) se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

4. Non dovuto il contributo unificato nei procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze emesse nei giudizi di lavoro (DAG14/05/2012.0065934.U) se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

5. Ai sensi della circolare DAG.09/07/2014 numerazione illeggibile non è dovuto il contributo unificato nelle procedure esecutive sia mobiliari che immobiliari attivate per il recupero di crediti di lavoro fondati su decreti ingiuntivi o verbali di conciliazione se il reddito della parte privata non supera tre volte l’importo di cui all’articolo 76 tusg DAG.11/01/2023.0005682.U

6. Ai sensi della circolare 18 marzo 2013 n 0041572/U, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non è dovuto il contributo unificato in caso di istanza di distribuzione presentata da uno dei creditori intervenuti nella procedura esecutiva mobiliare

7. Procedimenti di Esecuzione Immobiliare( separazione e divorzio) ESENTE se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

8. Procedimenti di Esecuzione Mobiliare( separazione e divorzio) ( importo inferiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

9. Procedimenti di Esecuzione Mobiliare ( separazione e divorzio) ( importo pari o superiore a 2.500 euro) se a favore della prole o se inerenti gli assegni di cui agli art. 5 e 6 legge 898/1970

10. Procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui all’articolo 5 e 6 legge 1 luglio 1970 n 898

11. Procedimenti esecutivi in materia di violenza nelle relazioni familiari

12. Differimento della vendita a richiesta di parte

13. Procedimenti relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero del credito per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa

14. Istanze per la restituzione dei titoli

15. Violenza nelle relazioni familiari Legge n.154/2001

16. ricorsi ex art. 669 novies e duodecies

17. esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell’impresa

18. esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa Ministero Giustizia Provvedimento del 7febbraio 2023 in Filo diritto

 

14) OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA O A CARTELLA ESATTORIALE (vedi anche tabella )

Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)

istanza sospensione esecuzione ordinanza ingiunzione o cartella esattoriale tale provvedimento non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato.. provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie( riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022

 

15) FALLIMENTI e PROCEDURE CONCORSUALI

N.B. A norma del combinato disposto degli artt. 349, comma 1, e 389, comma 1, D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e successive modifiche, a decorrere dal 15 luglio 2022, “nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie”.

DAG04/04/2016.0059390.U, DAG.07/07/2016.0127924.U DAG.11/07/2017.0131921.U e DAG.11/12/2019.0237170.U ....Nell’attuale contesto normativo gli Uffici Giudiziari dovranno attenersi , nella determinazione del contributo unificato nelle fasi di natura giurisdizionale delle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare, come pure nelle fasi c.d. endoprocessuali in cui si articola la procedura fallimentare ai seguenti criteri

- per la procedura fallimentare ovvero sia per la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento dovrà essere versato il contributo fisso di € 851,00 (art. 13 c.5 DPR 115del 2002)

- per le fasi di natura giurisdizionale delle altre procedure concorsuali come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del citato c 5 art. 13 dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall’avvocato ai sensi dell’articolo 14 DPR 115 anno 2002 al momento dell’individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata

Istanza di fallimento   art. 13 c.1 lett. b)

Istanza di fallimento fondata su crediti di lavoro art.13 c.1 lett. b) sopra reddito esenzione ex art 76 tusg

Procedure Concorsuali e fallimentari (da sentenze dichiarative di fallimento a chiusura) art.13 c.5

Istanza di chiusura del fallimento Esente

Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo ( art. 206 CCII) a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U valore della causa aumentato della metà

Revocazione stato passivo ( art. 206 CCII) a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U

valore della causa cu aumentato della metà

Impugnazione crediti ammessi ( art. 206 CCII) a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U valore della causa aumentato della metà

Impugnazione incidentale ( art. 206 CCII) a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U

valore della causa aumentato della metà

Opposizione ai giudizi impugnatori introdotti dall’art. 206 CCII a seguito di DAG.24/10/2023.0213886.U valore della causa aumentato della metà

Opposizione decreto omologa concordato preventivo art. 13 c.1 lett b) + metà

Reclamo al decreto omologa concordato preventivo art. 13 c.1 lett b) + metà

Procedimenti Camera di Consiglio Tribunale Fallimentare art. 13 c.1 lett b)

Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva Esente

Domande ammissione al passivo amministrazioni straordinarie Esente

Reclamo artt 18, 22, 26, legge fallimentare art. 13 c.1 lett. b) + metà

Reclamo art. 36 legge fallimentare

ricordiamo che il contributo unificato è dovuto, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla norma, per i procedimenti civili, il dubbio è, ai fini del pagamento:

a) se considerare il reclamo come impugnativa nel senso tecnico del termine e ,quindi,

si pagherebbe ex art 13 c. 1 lett. b)+ la metà

b) o, tesi per la quale personalmente propendo, attesa la natura del curatore che non è certo parte processuale (considerato che “secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale” cfr DAG.14/05/2012.0065934.U) nel caso di reclamo agli atti del curatore non considerala vero e proprio atto di impugnazione, ma semplice instaurazione di procedimento innanzi al giudice delegato,e pagare,quindi, art 13 c. 1 lett. b)

→ il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, TUSG), dopo aver previsto il generale obbligo di versamento del contributo  unificato per “la procedura concorsuale” (art. 9), ne indica l’ammontare unicamente “per la procedura fallimentare”, tale per intesa quella originata “dalla sentenza dichiarativa di fallimento”, fino “alla chiusura” del fallimento (art. 13, comma 5 ).

Tale disposizione (determinativa del  quantum) non è, pertanto, trattandosi di norma fiscale, e oltretutto speciale, non è invocabile fuori dei casi in essa espressamente previsti e considerati.

Il TUSG non risulta essere stato aggiornato alle diverse procedure concorsuali introdotte da diversi interventi di novellazione della legge fallimentare al ché il contributo unificato dovuto per le procedure in esame deve determinarsi attingendo ai principi generali fissati dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. cfr Provvedimento 15 dicembre 2022

sovra indebitamento :

- nomina organismo composizione crisi o professionista art 13 c. 1 lett. b)

-deposito della proposta debitore, impugnazione e risoluzione del creditore

art 13 c. 1 lett. b)

-reclamo art 13 c. 1 lett. b) + metà 

- l’istanza presentata dall’organismo di composizione della crisi con la quale si chiede l’autorizzazione al giudice per accesso all’anagrafe tributaria o altre banche date art 13 c. 1 lett. b)

- le istanze presentate dal professionisti ex art. 15, c 10, legge 3/2012 art 13 c. 1 lett. b)

-deposito pian d’accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione o domanda di liquidazione dei beni dell'impresa in crisi art 13 c. 1 lett. b)

Procedimento di esdebitazione art. 13 c.1 lett b)

Procedimenti relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa a seguito DAG.11/01/2023.005682.U Esente se non si supera reddito per valore se si supera reddito ex art. 76 tusg

ricorso procedura preliquidatoria (camera di consiglio) art. 13 comma 1 lett. b)

liquidazione controllata art.13 c.5

reclamo contro il provvedimento che rigetta domanda di apertura della liquidazione giudiziale (corte di appello provvede in camera di consiglio) art. 13 c.1 lett b) + metà

crediti di lavoro nei confronti delle imprese in decozione (insolvenza) per i quali si fa istanza di fallimento se si supera il triplo importo ex art. 76 tusg valore della causa

esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore artt. 71 e 81 Codice della crisi dell impresa a seguito provvedimento del 7 febbario 2023 in filo diretto ESENTE

procedura di liquidazione controllata fase” esecutiva ESENTE

fase esecutiva omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (di cui all’art.70, comma 7, CCII) ESENTE

fase esecutiva omologa del concordato minore (art.80, comma 2, CCII) ESENTE

esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovra indebitamento di cui all’art. 275 Codice della crisi dell’impresa ESENTE

Procedura di esdebitazione art. 128 legge fallimentare dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg

Procedura di esdebitazione che sorge nell ambito della crisi di sovra indebitamento , ex art. 14-terdecies legge 27 gennaio 2012 n. 3 provvedimento del 18 ottobre 2022 in Foglio Informativo n. 3/2022 dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg

procedura di omologa della sentenza nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e nel concordato minore (artt.74-83) ESENTE

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore artt. 67 e ss Codice della crisi dell impresa e dell insolvenza di cui al dlgs 14/2019 a seguito provvedimento del 15 dicembre 2022 su filo diretto dovuto il contributo unificato nella misura fissa di cui all’articolo 13 c. 1 lett b tusg NOTA BENE Per il Provvedimento 7 febbraio 2023 in filo diretto la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, è alternativa agli istituti della ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) e che essa (la liquidazione controllata) già prevista dalla l. n.3/2012 e ora disciplinata dagli artt. 268-277 inseriti nel titolo V dedicato alla liquidazione giudiziale, ha preso il luogo del fallimento avendo preso luogo del fallimento (gli istituti sono normativamente uguali) , ne conseguirebbe che per individuare l’importo del contributo unificato bisognerebbe fare riferimento a quanto dovuto per il fallimento ex art. 13 dpr 115/2002 auspicabile in merito un chiarimento ministeriale

16) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE

determinazione canone contributo commisurato al valore della causa

sfratto per morosità contributo commisurato al valore diviso a metà

Il valore dei procedimenti si determina in base

all’importo dei canoni non corrisposti alla data

di notifica dell’atto di citazione per la convalida.

finita locazione (licenza o sfratto) valore cu diviso a metà

Il valore dei procedimenti di sfratto si determina in base all’ammontare del canone annuo.

Contributo unificato nel procedimento di sfratto a seguito di mutamento del rito disposto ex art. 667 c.p.c. Provvedimento 8 giugno 2023 ( il presente provvedimento conferma il provvedimento del 12 aprile 2022 in Filodiretto) pagamento del contributo unificato da versare nel procedimento speciale di intimazione di licenza o sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., laddove il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell’opposizione dell’intimato (comb. disp. artt. 665 e 667 c.p.c.). 1) Procedimento per convalida di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase sommaria: a) l’attore intimante è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002; b) l’intimato che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato, non implicando l’opposizione la formulazione di alcuna domanda giudiziale propriamente intesa (art. 99 c.p.c.); c) l’intimato che, per contro, si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa, così come il terzo che svolga intervento autonomo in fase sommaria, è tenuto a pagare un autonomo contributo unificato, commisurato al valore della propria domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, col diritto al dimezzamento di cui al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002. 2) Procedimento di intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o di sfratto per morosità – fase di merito a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. a) contributo unificato, per intero e senza dimezzamento; b) se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 c.p.c.) non dovuto contributo unificato; c) l’attore (già intimante) che si costituisce nella fase di merito, paga un nuovo contribuito unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa; d) il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare contributo unificato per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria, se formuli (o coltivi) l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo; e) il terzo sarà tenuto a versare il contributo unificato calcolato sul valore della propria domanda, senza dimezzamento se svolga intervento autonomo o coltivi l’intervento già svolto in fase sommaria; f) il convenuto (intimato) che si costituisce per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell’intimazione di sfratto per morosità; laddove proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell’intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale).

Procedimenti in materia di comodato valore della causa

Occupazione senza titolo valore della causa

Impugnazione di delibere condominiali valore della causa

procedure promosse dagli ex istituti autonomi case popolari valore della causa

 

17) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Il decreto legislativo 1 settembre 2011 n 150 (semplificazione dei riti) “non ha in alcun modo modificato l’impianto fiscale del DPR 30 maggio 2002 n 115 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata infatti apportata all’art. 13 del testo unico spese di giustizia. Di conseguenza in tema di volontaria giurisdizione deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dall’art. 13, primo comma, lettera b) del DPR n 115/2002 sebbene il Dlgs 1 settembre 2011 n 150 preveda che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione” Circolare Ministero giustizia n 65934/U del 14 maggio 2012

Ai procedimenti riconducibili nella categoria della volontaria giurisdizione, indipendentemente dal rito a cui sono assoggettati a norma del decreto legislativo n 150/2011 deve essere applicato il contributo unificato previsto dall’articolo 13 primo comma lettera b) del DPR 115/02

Procedimenti di volontaria giurisdizione art. 13 c.1 lett.b)

Procedimenti Camera di Consiglio art. 13 c.1 lett.b)

Reclami contro i provvedimenti cautelari art. 13 c.1 lett.b) + metà

ricorsi per adozioni di maggiorenni art. 13 c.1 lett.b)

ricorsi per dichiarazione di assenza o morte presunta ESENTE

ricorsi per rettifica atti di stato civile ESENTE

nomina e revoca amministratori di condominio ESENTE

opposizione delibera condominiale valore della delibera

sequestri beni del coniuge separato art. 13 c.1 lett.b) ESENTE(se a favore di minori)

ricorsi avverso decisioni Ordini professionali art. 13 c.1 lett.b)

riabilitazioni protesti art. 13 c.1 lett.b)

donazioni organi ESENTE

impugnazione atto Notaio ex art. 21 Dgs 149/2022 art. 13 c. lett b) + metà

 

18) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO Regolamento CE 1896/2006  

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa

 

19) PROCEDIMENTO EUROPEO CAUSE DI MODESTA ENTITA’ Regolamento CE 861/2007 contributo secondo il valore della causa

 

20) SEQUESTRO CONSERVATIVO EUROPEO SUI CONTI BANCARI Regolamento (ue) n. 655/2014 e relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823:

Articolo 8 Regolamento (UE) (Domanda di ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 14 Regolamento (UE) (Richiesta di informazioni sui conti bancari) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1-quinques : contributo fisso

Articolo 21 Regolamento (UE) (Impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis : contributo fisso aumentato della metà .

Articolo 33 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’ordinanza di sequestro conservativo ) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 34 Regolamento (UE) (Mezzi di ricorso del debitore avverso l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 : contributo in relazione al valore della causa

Articolo 35 Regolamento (UE) Altri mezzi di ricorso a disposizione del debitore e del creditore importi stabiliti dall’articolo 13 comma 3 : l contributo in relazione al valore della causa ridotto della metà

Articolo 37 Regolamento (UE) (Impugnazione) importi stabiliti dall’articolo 13 comma 1 lettera b) e comma 1-bis :contributo fisso aumentato della metà .

Articolo 39 del Regolamento (UE) In considerazione della natura processuale delle contestazione di terzi contenute dall’articolo 39,( a meno che non si ritenga di dovere applicare il contributo unificato di cui alla lettera a) dell’articolo 10 del decreto legislativo 152/2020 ) riteniamo che:

- per il caso di contestazione di terzi dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa .

- per il caso di contestazione di terzi dell’esecuzione dell’ordinanza di sequestro conservativo riteniamo applicabili gli importi stabiliti nei casi ordinari di opposizione del terzo quindi all’articolo 13 comma 1 : scaglione del contributo in relazione al valore della causa.

 

21) PROCEDIMENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 16,17,19-BIS E 19-TER DLVO 150/2011 

sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati

 

22) AI SENSI DELL’ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 149/2002 A FAR DATA DEL 30 GIUGNO 2023 LE PROCEDURE EUROPEE DI SEGUITO ELENCATE SI SVOLGONO IN CAMERA DI CONSIGLIO QUINDI IL CONTRIBUTO UNIFICATO, OVE DOVUTO, SARÀ NELL’IMPORTO DI CUI ALL’ARTICOLO 13 C. 1 LETT. B)

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

 

23) PROTEZIONE INTERNAZIONALE E CONTRASTO ALL’ IMMIGRAZIONE ILLEGALE d. l. 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con legge 46 del 13 aprile 2017

Sezione Specializzata del Tribunale distrettuale

→ lettera a) art. 3 punto 1

controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)
→ lettera b) articolo 3 punto 1

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonche' per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30; art. 13 c.1 lett.b)

→ lettera c) articolo 3 punto 1

controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, art. 13 c.1 lett.b)

procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti articolo 14, comma 6,decreto legislativo n. 142 del 2015 ESENTE

→ lettera d) articolo 3 punto 1

controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; Art. 13 c.1 lett b)

→ lettera e) articolo 3 punto 1

controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ESENTE

→ lettera e-bis) articolo 3 punto 1

controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.) Art. 13 c.1 lett b)

→ articolo 3 punto 2

accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana ESENTE

 

24) LODO STRANIERO 

valore della domanda

opposizione art 840 cpc valore della domanda aumentato della metà

 

25) PROCEDIMENTI PENALI CON CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

valore del risarcimento quantificato dal giudice

in sede di gravame alla definizione del grado di appello in applicazione della DAG.13/11/2019.0217643.U ( vedasi anche provvedimento del 23 ottobre 2019 richiamato in Foglio Informazione n 1/2020) ai sensi della quale “ ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. ( conf. DAG.01/02/2021.0020266.U)

per il giudizio di Cassazione il contributo unificato è dovuto esclusivamente nel caso in cui la Corte nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e l’importo del contributo unificato ( raddoppiato ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02), per il grado di Cassazione, è determinato dalla somma liquidata.

→ è dovuto il contributo unificato, in questo caso con prenotazione a debito, nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 572 codice di procedura penale, il Pubblico Ministero propone impugnazione su richiesta della parte civile o della persona offesa non costituita in giudizio.

 

26) ATTIVITA’ NON GIURISDIZIONALI

Rinunzia eredità Esente

Accettazione eredità beneficio di inventario Esente

Atto notorio Esente

Perizia giurata Esente

Nomina cancelliere per redazione inventario accettazione eredità Esente

Richiesta proroga per accettazione eredità Esente

 

27) LEGGI SPECIALI E NORMATIVA CODICISTICA CIVILE

decreto legislativo n 150/2011 c.d. riduzione e semplificazione dei riti ai sensi delle circolari n 65934 del 14 maggio 2012 e n. 129783 del 29 settembre 2014 il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato

Procedimenti materia di violenza nelle relazioni familiari legge 154/2001 Esente

opposizione al matrimonio art 102 cc art. 13 c. 1 lett. b)

se l'opposizione è da parte del pm il contributo unificato si prenota a debito ma non si recupera perché procedimento non si conclude con provvedimento di condanna(manca quindi il titolo per il recupero)

procedure giudiziali di rettificazione relative agli atti dello stato civile Esente

Diritto del minore ad una famigli (legge 184/1983) Esente

Fondo di sostegno coniuge in difficoltà (vedi D.M.15 dicembre 2016) Esente

reclamo alle autorizzazioni notarili in materia di volontaria giurisdizione (art. 21 d.lgs. 10 ottobre 2022) contributo unificato art. 13 c.1 lett b aumentato della metà

Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative) valore (vedi anche allegato 4)

richiesta condanna per lite temeraria ex art 93 cpc Esente

legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego) valore ridotto alla metà per redditi superiori importo ex art 76

opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e 170 T.U ( liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) valore

opposizione sanzioni assegni legge 386/90 (richiama la 689/81) valore

cause elettorali Esente

rimborsi elettorali valore

rimedi risarcitori in favore di detenuti e internati, Decreto Legge n. 92/2014 convertito con legge n 117 dell’11 luglio 2014. art. 13 c. 1 lett b)

Ingiusta detenzione Esente

Legge Pinto ( lungaggine processuale) Esente

Responsabilità civile magistrati (art. 15 legge 117/1988) esente per reddito o se dovuto cu su valore domanda

Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65 avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa

Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente

Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78) valore e cu prenotato a debito

Procedure tribunale delle imprese valore cu raddoppiato

procedimenti che riguardano stranieri e protezione internazionale vedi punto 23

Affrancamento fondi enfiteutici Esenti

Arricchimento senza causa art. 2041 valore della causa

Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76 valore della causa

Mediazione ( omologa) Legge 28/2010 . 13 c.1 lett b)

Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile art. 13 c. 1 lett. b)

Reclamo ex art 2674-bis codice civile art. 13 c. 1 lett. b)

Assegnazione di pegno ex art 2798 e 2804 codice civile art. 13 c. 1 lett. b)

Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari valore

Protezione internazionale e contrasto all immigrazione clandestina vedi punto 27

Antiterrorismo legge 206/2004 valore e prenotato a debito

autorizzazione vendita beni ereditari art 747 cpc art. 13 c. 1 lett. b)

impugnazione di lodo arbitrale art. 13 c.1 lett b )

opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità valore causa

Opposizione più verbali di accertamento sanzioni amministrative somma dei verbali

impugnazione atto Notaio ex art. 21 Dgs 149/2022 art. 13 c. lett b)+ metà

reclamo ordinanza condanna il testimone non comparso all udienza ESENTE