Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo VII - Sanzioni amministrative e opposizione a cartelle esattoriali
Capitolo VII
Sanzioni amministrative e opposizione a cartelle esattoriali
Contributo unificato nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e alle procedure di appello ex art 26 legge 40/06 .
Premessa
L’individuazione dell’importo dovuto per il contributo unificato nei procedimenti in materia di opposizione alle cartelle esattoriali, alle sanzioni accessorie, ai provvedimenti di fermo amministrativo e nei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative ( ex art. 26 legge 40/06) ha assunto particolare importanza, a seguito delle modifiche in materia di pagamento nelle iscrizione delle controversie, apportate dalla legge 191/2009 all’articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
La legge 191/09, integrando la serie di modifiche al richiamato articolo 13 T.U spese di giustizia già operato con la legge 311/2004 e con la legge 69/2009 , tra le varie novità ha eliminato l’esenzione dal contributo unificato, introducendo inoltre l’obbligo di pagamento dell’indennità di cui all’articolo 30 del richiamato testo unico, per le cause introdotte ex artt. 22 e 23 legge 689/81.
La sopra richiamata novità normativa ha inciso, e incide nelle materie in oggetto, in considerazione del fatto che le stesse, come segnalato da più uffici, venivano ricomprese, da parte dell’utenza, e con particolare riferimento alle impugnazione delle cartelle esattoriali, nella esenzione di cui godevano le controversie regolate dalla legge 689/1981, con gli ovvi problemi interpretativi non sempre risolti dalla dichiarazione di “valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile senza tenere conto degli interessi” che “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.( art. 14 punto 2, TU spese di giustizia)
Dichiarazione di valore, tra l’altro, non vincolante per le Cancellerie atteso che “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica ( ndr= operata dalla legge 311/04) dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..”
Opposizioni cartelle esattoriali
Il venir meno dell’esenzione al pagamento del contributo unificato nelle controversie aventi ad oggetto opposizioni alle sanzioni amministrative e la necessità di determinare con esattezza l’oggetto del contendere specie in caso di impugnativa di cartella esattoriale porta a dover stabilire con esattezza le azioni proponibili in materia e, per quel che qui ci interessa, l’importo del contributo unificato da (eventualmente) pagare.
A tal proposito è di ausilio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 29 del decreto legislativo 1999 n 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, la ricca giurisprudenza in materia :
a) Opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689/81 : esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, o l’avviso di messa in mora, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa;
b) Opposizione ex art. 615 c.p.c.:
allorché si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella stessa e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o si adducono fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace.
Nel caso in esame, rientrando l’articolo 615 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione I delle opposizioni all’esecuzioni, dovuto il contributo unificato, secondo il valore della causa;
c) Opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.:
deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Nel caso in esame, rientrando l’articolo 617 c.pc nel Libro III del processo di esecuzione, titolo V delle opposizioni, capo I, sezione II delle opposizioni agli atti esecutivi, dovuto il contributo unificato fisso ex punto 2 art. 13 DPR 115/02;
d) opposizioni sanzioni accessorie
Tra le opposizioni alle sole sanzioni accessorie, ammesse non solo dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, ricordiamo quelle a seguito di violazione alle norme del codice della strada in materia di “sottrazioni” di punti dalla patente o di “ sospensione”della stessa.
Essendo il valore della causa non determinabile :
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se si ritengono di competenza del giudice di pace, valore indeterminabile, importo ex art. 13 lettera c) DPR 115/02;
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se si ritengono di competenza del tribunale, valore indeterminabile, importo ex art. 13 lettera d) DPR 115/02.
e) appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative ex articolo 26 l. 40/06
Trattandosi di appello di un procedimento innanzi al Giudice di Pace in opposizione alle sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge 689/81 si seguono per il giudizio di secondo grado ai fini fiscali quanto disposto per il giudizio di primo grado.
Nel caso in esame riteniamo dovuto il contributo unificato, sulla base del valore della causa aumentato della metà;
f) opposizioni a fermo amministrativo
In materia appare utile richiamare la direttiva ministeriale del 26 giugno 2006 , ai sensi della quale:
“Il Tribunale di Reggio Calabria con la nota prot. n. 1342/06 del 20 aprile 2006, trasmessa da codesta Corte con la nota in epigrafe, ha chiesto di conoscere se l’opposizione al fermo amministrativo (art. 86 del DPR 602/73) deve essere assoggetta al pagamento del contributo unificato e agli altri diritti previsti dal DPR 115/02, nonché, alla definizione del giudizio, all’imposta di registro. Riguardo a tale problematica deve rispondersi positivamente. E’ infatti parere della scrivente Direzione Generale che i particolari benefici di esenzione da “ogni imposta e tassa” previsti per i giudizi di opposizione all’ordinanza-ingiuzione di cui all’art. 23 della legge 689/8 1 non siano estensibili alle opposizioni proposte avverso provvedimenti di fermo amministrativo. Il fermo amministrativo è infatti un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito, la cui tutela giudiziaria è realizzata innanzi al giudice ordinario con le forme, consentite dall’art. 57 del citato DPR 602/73, dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (vedi Sentenza n. 2053 del 31/01/06 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione). Ne deriva, pertanto, che per la tutela giurisdizionale esperibile nei confronti del fermo amministrativo non può trovare applicazione la particolare disciplina di esenzione da “ogni imposta e tassa” prevista per il giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione ex art. 23 della legge 689/81. Per l’opposizione al fermo amministrativo, si ritiene, quindi, dovuto il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti previsti dal DPR 115/02 nonché, alla definizione del giudizio, l’imposta di registro.”
Dalla lettura della sopra richiamata circolare appare evidente come non trovasse applicazione il regime in esenzione ex art. 23 Legge 689/81, prima della riforma operata dalla legge 191/09, ma la specifica opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi per come espressamente previsto dall’articolo 57, punto 2, D.P.R. 29 settembre1973 n. 602.
Da ciò deriva che il contributo unificato dipenderà dalla domanda: fisso ex art. 13 punto 2 DPR 115/02 se opposizione agli atti esecutivi o secondo il valore della causa se opposizione all’esecuzione.
In materia di opposizione alle sanzioni amministrative evidenziamo le seguenti direttive giustizia :
Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrativa che abbiano ad oggetto più verbali di accertamento tenuto conto delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002 e dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 78 del 9 marzo 2016 il contributo unificato deve essere calcolato sul valore complessivo delle sanzioni opposte (DAG.15/06/2018.0122731.U)
istanze di sospensione di cartelle esattoriali opposte in tema di sanzioni amministrative e pecuniarie considerato che le opposizioni devono essere coordinate con le normative che disciplinano i singoli rapporti giuridici dedotti in giudizio, non è possibile fissare un criterio generale che possa trovare applicazione per ogni tipo di sospensiva. Di conseguenza, con riferimento a tali ipotesi, si rimanda ai principi generali fissati dal Testo Unico sulle spese di giustizia in tema di pagamento del contributo unificato, come sopra richiamati. Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
opposizione a sanzione amministrativa in presenza di sanzioni accessorie (riduzione punti sulla patente o confisca amministrativa del veicolo) quando l’oggetto del ricorso in opposizione avverso le sanzioni stradali sia non solo la sanzione pecuniaria ma anche l’eventuale sanzione accessoria il valore della causa non diventa indeterminabile ma rimane circoscritto negli importi determinati in base alla sanzione pecuniaria cui accede la sanzione accessoria provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022
istanze di sospensione dell esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022









