Capitolo VIII - Il contributo unificato nel processo penale

 

Capitolo VIII

Il contributo unificato nel processo penale

 

Processo penale e contributo unificato : premessa

 

Il ( l’esistenza del) contributo unificato nel processo penale è condizionato all’esercizio dell’azione civile ed ammissione , da parte del giudice, della stessa nel procedimento penale

L’accoglimento dell’azione civile nel processo penale ne comporta, alle condizioni stabilite dalla legge ex art. 12 tusg , il pagamento del contributo unificato .

Alla “semplificazione” relativa alla quantificazione dell’importo dovuto legato, a differenza di quanto avviene nel processo civile, al solo criterio del valore in relazione allo scaglione legato alla quantificazione, in sentenza, del risarcimento del danno o dall’anticipazione di somma a titolo di provvisionale, fanno da contraltare le difficoltà in relazione alle situazioni,oggettive e soggettive, che si determinano nel processo penale = momento della prenotazione a debito , numero di imputati, numero di parti civili, riferibilità dei capi di imputazione , appello non promosso dalla parte civile e c.d. “principio di immanenza”.

 

fonte normativa, presupposti e momento della riscossione

La fonte normativa del contributo unificato nel processo penale è individuata nel combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 cfr. circolare DAG.19/11/2008.0152465.U

Ai sensi dell’articolo 11 Testo Unico spese di giustizia ”...il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno”.

Per il successivo articolo 12 “1. L’esercizio dell’azione civile nel processo penale non è soggetto al pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. 2. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all’articolo 13 ”.

Per la relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia nel commento ai richiamati articoli “ ... il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a debito ... l'importo del contributo si calcola in base al valore dell'importo liquidato”. cfr. Circolare giustizia del 26 febbraio 2002 n.1.

Nel processo penale il contributo unificato, al determinarsi delle condizioni di legge ( art. 11 tusg), è a carico dell’imputato condannato congiuntamente alle spese processuali forfettizzate proprie della giurisdizione penale ( artt. 535, 540, 541 c.p.p.) .

L’istituto in oggetto non è, quindi, a carico della parte che chiede il risarcimento (= parte civile) e, il momento in cui si determina, se dovuto, e si quantifica nel suo ammontare, non corrisponde alla costituzione della parte civile stessa [= condizione per l’applicazione dell’istituto di chiara derivazione civilistica nel processo penale ] ma con il deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il grado del giudizio [ = momento della determinazione del quantum dovuto e se dovuto].

E’, quindi, dovuto, dall’imputato o dal responsabile civile al risarcimento del danno, solo se il giudice, in sentenza, determina il quantum relativo risarcimento e/o a titolo di provvisionale. ( cfr. circolare del 13/5/2002 n.3 )

Per la ministeriale DAG. 19/11/2008.0152465.U “l’articolo 12 del testo unico prevede che la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile,ma in base a quanto disposto in sentenza.

Dall’architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata , in via amministrativa,dall’ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile”.

La condanna generica, articolo 539 c.p.p., non fa sorgere il contributo unificato , ex articolo 11, comma 1 tusg, per l’oggettiva impossibilità di determinarne l’importo in relazione agli scaglioni di cui all’articolo 13 comma 1 tusg.

Non trova, infatti, in materia penale, per espressa disposizione normativa, la regola applicabile al solo processo civile, a che il contributo unificato si paghi anche nel caso di pronuncia che si limiti a rinviarne la quantificazione in altra sede stabilendone , quindi, nell’immediato da parte del giudicante penale l’ indeterminabilità del risarcimento .

Nel processo penale il contributo unificato si prenota a debito e prescinde dall’ammissione di parte civile al patrocinio a spese dello Stato.

In materia penale, infatti, “ viene in gioco l’iniziativa dello Stato e l’interesse tutelato non è quello privato ma della collettività..” quindi “ ..il contributo unificato , ove dovuto,non viene versato dalla parte civile ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato.”

La ministeriale del 19 novembre 2008 (DAG.19/11/2008.0152465.U) evidenzia “ le peculiarità della normativa relativa alla determinazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato e alla riscossione di tale credito nel processo penale, in base alla specifica disposizione prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 11 e 12 del Testo unico delle spese di giustizia.

Tali disposizioni infatti prevedono, all’articolo 11 del citato testo unico delle spese di giustizia, il diritto della parte civile, la quale dovrebbe essere tenuta all’anticipazione della spesa,a non effettuare alcun pagamento in quanto l’importo è prenotato a debito”.

Precisando, la direttiva in esame, che : “tale prenotazione ha lo scopo di “ annotazione a futura memoria” come disciplinato dall’art. 3 del citato Testo unico lett. s), finalizzata al successivo recupero nei confronti della parte condannata al risarcimento del danno “.

Per il giudizio di appello è dovuto ( aumentato della metà ex art. 13 1bis tusg) è dovuto anche a prescindere dalla riproposizione, in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U e Provvedimento 29 gennaio 2021).

nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. cfr. DAG.30/11/2022.0242819.U e Provvedimento 29 novembre 2022 in filodiritto

 

azione civile diretta e contributo unificato

Come precisa la direttiva ministeriale n.1 del 26 febbraio 2002 : “ ... la costituzione di parte civile (per la quale non possono comunque applicarsi le imposte di bollo, né le altre voci escluse in via generale ) non è soggetta al pagamento del contributo unificato nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Laddove, invece, la parte civile chieda anche la condanna del responsabile al pagamento di una somma, il contributo sarà dovuto – nel solo caso di accoglimento della domanda – in base al valore dell’importo del risarcimento liquidato dal giudice nella sentenza di condanna.

Pertanto il contributo unificato dovrà essere versato solo dopo il deposito della sentenza”.

Concetto ribadito dalla direttiva ministeriale n.3 del 13 maggio 2002 ai sensi della quale “.... la norma prevede che il contributo non sia dovuto nell’ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile.

Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all’importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno...”

Per il giudizio di appello è dovuto ( aumentato della metà ex art. 13 1bis) unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria.. (Rif.= circolare 13.11.2019 n. 0217643.U)

L’azione civile in materia di violenza nelle relazioni familiari (art. 7 legge 154/2001) è esente dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica,  di  cancelleria  e  di  copia  nonché  dall'obbligo della richiesta  di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

In queste procedure l’esenzione fiscale è a favore della vittima delle violenze.

Riteniamo, quindi, in virtù dei principi dell’ordinamento processuale penale che ( indirizzo ampliamente recepito in giurisprudenza, per tutte Cass. pen. sez. IV sent. n. n. 5351 del 10 ottobre 2020, e n. 28367 del 19 luglio 2022e dal ministero della giustizia DAG.30/11/2022.0242819.U) che vincolano gli istituti civilistici che trovano applicazione nel processo penale, che in caso di riconoscimento dei danni il condannato sia tenuto al pagamento del contributo unificato.

 

azione civile c.d. indiretta

L’azione civile può essere esercitata direttamente nel processo penale o, ai sensi dell’articolo 75 c.p.p., può essere “trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito….l’esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio e il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile..

In questo caso il contributo, prenotato a debito, e annotato da parte della cancelleria nel reg. mod. 2/A/SG e nel foglio notizie, e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13 DPR 115/02.

Se la parte “che transita” è ammessa al patrocinio va annotata su reg. mod. 2/A/SG e foglio notizie l’anticipazione forfettaria.

Da sottolineare come la parte civile che “transita” nel processo penale ha già corrisposto nella sede civile il contributo unificato, o se ammessa al patrocinio lo ha avuto prenotato a debito.

Ci si trova, quindi, in caso di accoglimento e quantificazione del risarcimento danni di un doppio pagamento, per la stessa azione anche se su ambiti processuali, civile e penale, diversi e con il pagamento effettuato da due soggetti diversi , parte civile nel processo civile e imputato nel processo penale il quale ai sensi dell’articolo 75 c.p.p. è condannato alle spese del processo civile quindi è quello che paga due volte .

 

quantificazione del contributo unificato

Per la determinazione e, successiva individuazione del momento temporale, del pagamento del contributo unificato nel processo penale non valgono, come visto, le regole del processo civile .

Una delle principali differenzazioni è nel momento temporale della determinazione e nella consequenziale quantificazione :

≈ all’introduzione della causa nel processo civile, con obbligo della parte che introduce la domanda o nelle ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 14 Testo Unico spese di giustizia di quantificarne l’importo, con specifica dichiarazione di valore ex articolo 15 Testo Unico spese di giustizia;

≈ al momento della decisione della causa nel processo penale, con quantificazione dell’importo e prenotazione a debito dello stesso da parte della Cancelleria del giudice che definisce il grado del giudizio.

La richiamata direttiva ministeriale del 19 novembre 2008 (DAG.19/11/2008.0152465.U) ha sottolineato, la differenzazione di disciplina dell’istituto in oggetto tra il processo civile [e quello amministrativo e tributario] con quello penale : “l’art. 12 del medesimo testo unico prevede inoltre che la quantificazione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, avvenga non in ragione della domanda, come nel processo civile, ma in base a quanto disposto in sentenza” .

Concludendo“....dalla architettura normativa sopra delineata consegue che la quantificazione della spesa è determinata , in via amministrativa, dall’ufficio giudiziario e non dalla parte come avviene nel processo civile.”

Inoltre, ai sensi della direttiva ministeriale del 3 marzo 2010 (DAG.03/03/2010.0032236.U), in risposta alla nota del 22 luglio 2009 con la quale sono stati formulati alcuni quesiti relativi alla riforma del Testo unico delle spese di giustizia, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta quanto segue.

La legge in parola non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato...in tema di contributo unificato sono infatti rimasti immutati gli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle spese di giustizia....”.

La quantificazione del dovuto avviene ai sensi degli scaglioni di valore di cui all’articolo 13 comma 1 e 1-bis tusg.

Riepilogando :

1) non è dovuto nessun contributo unificato in caso di condanna generica;

2) non paga chi avanza la richiesta risarcitoria ma chi è condannato al risarcimento;

3) non si paga al momento della domanda ma alla definizione del giudizio ;

4) il contributo unificato viene, previa quantificazione dell’importo da parte della cancelleria, prenotato a debito e recuperato nei confronti dell’imputato o del responsabile civile al risarcimento del danno .

 

criticità nella determinazione del pagamento del contributo unificato

Ai sensi dell’articolo 205 comma 2-quinquies Testo Unico spese giustizia “ il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà.”

Nel pagamento delle spese processuali penali non vige “nessun vincolo di solidarietà..la nuova formulazione [ ndr= dell’articolo 205 testo unico spese di giustizia per come modificato dall’articolo 67 legge 18 giugno 2009 n.69] prevede il recupero delle spese processuali per intero, forfettizzato e per quota.

La quantificazione delle spese processuali per le quali è stata emessa sentenza di condanna successivamente alla data di entrata in vigore della legge deve essere effettuata in base alle nuove disposizioni del!'articolo 535 c.p.p.

Le spese devono essere, quindi, quantificate per intero e suddivise per quota, in parti uguali, nei confronti di ciascun imputato condannato, in base all'importo complessivo delle spese ripetibili del processo penate, come riportato nel foglio delle notizie, ma senza tener conto del riferimento ai reati cui la condanna si riferisce” . ( rif. DAG.14/07/2009.0092331.U)

A seguito della riforma legislativa in materia di recupero delle spese penali per la ministeriale giustizia DAG.03/03/2010.0032236.U In risposta alla nota del 22 luglio 2009 con la quale sono stati formulati alcuni quesiti relativi alla riforma del Testo unico delle spese di giustizia, introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, si rappresenta quanto segue.

La legge in parola non ha modificato i criteri di quantificazione degli importi dovuti per il contributo unificato e per l'imposta di registro bensì le sole |modalità di riscossione di tali spese.

In tema di contributo unificato sono infatti rimasti immutati gli articoli 11 e 12 del Testo Unico delle spese di giustizia mentre, per quanto riguarda l'imposta di registro, la cui liquidazione permane di competenza degli uffici finanziari, gli articoli 73 - bis e ter, introdotti dalla legge 69/2009, hanno modificato i soli termini per la registrazione della sentenza penale.

Determinati pertanto gli importi dovuti, il recupero di tali spese dovrà essere effettuato nei confronti delle parti condannate al risarcimento del danno, non più con vincolo di solidarietà, bensì, ai sensi dell'articolo 205 del citalo Testo Unico, da ciascun condannato al risarcimento del danno alla parte civile, per quota, in parti uguali, come precisato da questa Direzione Generale nelle istruzioni diramate con nota del 14 luglio 2009 protocollo n. 92331.”

La maggior criticità, nell’analisi dell’istituto in oggetto relativamente ai procedimenti penali in cui opera, attiene non tanto nella determinazione del quantum [ legato alla quantificazione del danno operato in sentenza] ma alla ripartizione dello stesso in relazione ai soggetti [imputati, responsabili civili tenuti al risarcimento, parti civili] coinvolti nel giudizio.

Analizziamo, nello specifico, alcuni casi che si possono determinare e le soluzioni:

a) più imputati nei confronti di una sola parte civile: il problema trova soluzione nella, richiamata, direttiva ministeriale del 3 marzo 2010, DAG.03/03/2010.0032236.U, ai sensi della quale “ in caso di condanna di più imputati l’obbligo del pagamento del contributo unificato avverrà per quota” quindi contributo unificato pari allo scaglione corrispondente alla somma totale delle condanne al risarcimento diviso per il numero di soggetti condannati.

b) condanna al risarcimento danni di più imputati a favore di più parti civili: la quantificazione avverrà autonomamente per ogni singola posizione processuale; più pagamenti per singola parte civile si sommano e contributo unico ai sensi della direttiva ministeriale di cui al precedente punto a).

c) singolo imputato nei confronti di più parti civili , in questo caso non ci appare conforme alla normativa far pagare più contributi unificati alla stessa persona , nel civile ci troveremmo in una ipotesi di litis consorzio facoltativo che comporta, ai fini della determinazione del quantum da riscuotere la somma degli importi delle singole condanne .

Nell’ambito di un procedimento penale , il giudice su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ai sensi degli articoli 316 e segg. del codice di procedura penale, può disporre il sequestro conservativo nei confronti degli imputati del procedimento a cui carico è stata emessa sentenza di condanna.

In relazione alla, successiva ed eventuale, vendita dei beni sequestrati nei procedimenti penali, il contributo unificato, nella fase del processo esecutivo civile, “si determina ai sensi dell’art. 12 tu spesi di giustizia quindi in base alla somma conseguita dalla vendita” .

 

contributo unificato nel processo penale di appello

Se vi è impugnazione la Cancelleria dell’Ufficio giudiziario di primo grado non procede a recupero limitandosi ad annotare il contributo unificato, quantificato nello scaglione corrispondente alla somma liquidata in sentenza a favore di parte civile, nel foglio delle notizie che invierà, unitamente al fascicolo processuale, alla Cancelleria dell’ufficio del grado di appello .

Ricordiamo che le spese processuali a favore dello Stato si recuperano , ai sensi dell’articolo 227-ter Testo Unico spese di giustizia “ entro un mese dalla data di passaggio in giudicato della sentenza..”.

Competente al recupero sarà, ai sensi dell’articolo 208 tusg, la Cancelleria del giudice dell’esecuzione.

Giuste direttive ministeriali circolare 13.11.2019 n. 0217643.U e Provvedimento 29 gennaio 2021 ..il contributo unificato è dovuto per il grado di appello anche a prescindere dalla riproposizione , in quella sede della costituzione di parte civile, oppure dall’impugnazione del capo di sentenza relativo alla quota risarcitoria..

.e l’importo dello stesso sarà ancora una volta determinato sulla base di quanto statuito in sentenza: in caso di conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, il contributo sarà di importo pari [ndr = aumentato della metà ai sensi dell’articolo 13 comma 1-bis testo unico spese di giustizia] a quello dovuto per il primo grado del giudizio;in caso di parziale riforma della sentenza di primo grado , il contributo sarà determinato [ndr = aumentandolo della metà ai sensi dell’articolo 13 comma 1-bis testo unico spese di giustizia] sulla base dell’importo risarcitorio liquidato , anche a titolo di provvisionale,con la sentenza di appello” .

Gli Uffici ministeriali di via Arenula richiamano, in relazione a quanto sopra, il disposto di cui all’articolo 76, comma 2 , codice di procedura penale ai sensi del quale“ la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo.”

Trova, quindi, applicazione il c.d. “principio di immanenza” in virtù del quale “ una volta costituita in giudizio la parte civile rimane tale anche nelle successive fasi processuali senza necessità di formalizzare nuovamente la costituzione”.

Per la direttiva in commento la costituzione trova “ applicazione anche nel caso di morte della parte civile”.

In questo caso “ diversamente da ciò che avviene nel processo civile ( articolo 300 c.p.c.)non si verifica l’interruzione del processo”.

Per la giurisprudenza della Corte di Cassazione “ alla morte della persona costituitasi parte civile non si verifica l’interruzione del rapporto processuale, prevista dall’articolo 300 c.p.c. ed inapplicabile al processo penale, che, invece , è ispirato all’impulso di ufficio..”.

A seguito delle modifiche operate dalla c.d. riforma Cartabia ( decreto legislativo n. 150 del 18 ottobre 2022) in materia di impugnazione della sentenza penale ai soli effetti civili (articolo 573 c.p.p. Comma 1-bis) Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

“…deve ritenersi che il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili, che a mente dell’art. 573, comma1-bis, c.p.p., deve svolgersi dinanzi al giudice civile, non debba essere pagato dalla parte civile ma andrà prenotato a debito, quindi recuperato - insieme alle altre spese del processo penale - a carico dell’imputato condannato.” ( Provvedimento del 6 novembre 2023 in Filo diretto)

Il contributo unificato segue le regole del penale perciò la cancelleria civile ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta. ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

Riepilogando in caso di appello :

a) Il contributo unificato della fase di appello segue le regole del penale perciò la sezione civile, competente per il giudizio e a cui verificata da parte della sezione penale l'ammissibilità, verrà trasmesso l'appello , ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno e il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico di imputato nel processo parte convenuta e recuperato secondo le regole del processo penale.

b) in caso di appello nel processo penale il contributo unificato è dovuto, al determinarsi delle condizioni di cui all’articolo 12 testo unico spese di giustizia, anche se la parte civile non si costituisce nel grado di appello

c) in caso di conferma delle statuizioni di primo grado in materia di azione civile si recupera il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado oltre al contributo del grado di appello [ aumentato della metà ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02];

d) in caso di riforma oltre che il contributo unificato annotato nel foglio notizie di primo grado si recupera il contributo unificato determinato [aumentato della metà ex articolo 13 comma 1-bis d.P.R. 115/02] sulla base dell’importo risarcitorio liquidato dall’appello.

Competente al recupero è, come detto, ai sensi dell’articolo 208 testo unico spese di giustizia, la Cancelleria del giudice dell’esecuzione.

La Cancelleria del grado di Appello procederà al recupero, in quanto ufficio del giudice dell’esecuzione, solo in caso di riforma sostanziale della sentenza di primo grado.

In caso di conferma della sentenza di primo grado la Cancelleria del giudice del primo grado [in quanto giudice dell’esecuzione] provvederà al recupero del contributo unificato dovuto per i due gradi di giudizio.

Per i procedimenti di competenza del giudice di pace è lo stesso giudici di pace ad essere individuato quale giudice dell’esecuzione .

Ai sensi del comma 4 dell’art. 40 decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace è competente all’esecuzione anche se il provvedimento è stato comunque riformato

 

contributo unificato nel processo penale di Cassazione

Il contributo unificato della fase di cassazione segue le regole del penale perciò la cancelleria della sezione civile, competente per il giudizio e a cui verificata da parte della sezione penale l'ammissibilità, verrà trasmesso l'appello , ne determinerà l’importo solo se vi è condanna con quantificazione del danno.

Il contributo unificato sarà prenotato a debito a carico dell’ imputato, che nel processo civile assume la qualifica di parte convenuta e recuperato secondo le regole del processo penale. ( cfr. direttiva del 6 novembre 2023 pubblicata in Filo diretto il 15 dicembre 2023)

Nel ricorso in Cassazione “ ..il contributo unificato è dovuto nelle sole ipotesi disciplinate dall’articolo 578 del c.p.p.” .

Poiché la Suprema Corte giudica solamente sui profili di legittimità della sentenza impugnata essendole precluso ogni esame nel merito “… ne deriva che, quando ad essere impugnata è una sentenza civile in coerenza con il principio della domanda e dell’impulso di parte che caratterizzano il processo civile viene versato il contributo unificato ( art. 9 comma 1 dpr n 115 del 2002 ) dalla parte che deposita il ricorso introduttivo ( art.14,comma 1,d.P.R. n. 115/02) secondo gli importi previsti dall’articolo 1 e 1-bis del medesimo d.P.R. n. 115/02.

In materia penale – in cui viene in gioco l’iniziativa dello Stato e l’interesse tutelato non è quello privato ma della collettività – il contributo unificato , ove dovuto, non viene versato dalla parte civile ma prenotato a debito e recuperato nei confronti del condannato.

L’importo di tale contributo viene quantificato in base alla somma liquidata dal giudice all’esito del processo , dalla circostanza che, di norma , la Corte di cassazione non si pronuncia sulla quantificazione del danno deriva che non vi sarà alcun importo da prenotare a tale titolo”.

Per il giudizio di Cassazione, quindi, non è dovuto il contributo unificato tranne nel caso in cui la Corte, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, debba decidere pure ai fini delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili [vedasi successivo paragrafo].

Trova, infine, a parere di chi scrive, applicazione anche nel processo penale, la direttiva ministeriale del 14 maggio 2018 ai sensi della quale “ il giudizio di rinvio non è configurabile dall’ordinamento processuale come grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del contributo unificato” .

 

contributo unificato nel reato estinto per amnistia o per prescrizione

Come accennato nel paragrafo che precede per il giudizio di Cassazione non è dovuto il contributo unificato.

Per la direttiva ministeriale giustizia “ l’unica eccezione è rappresentata dalle ipotesi di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione.”

Ai sensi dell’articolo 578 codice di procedura penale “ Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [c.p. 151] o per prescrizione [c.p. 157], decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.”

Il Ministero della Giustizia nell’evidenziare l’ipotesi eccezionale ( peraltro espressamente disciplinata dal codice di rito anche nella fase di appello ) sottolinea come in questo caso “ la Corte di cassazione è chiamata a pronunciarsi sul merito della domanda, non potendo certo disporre il rinvio ad altro giudice penale per le sole statuizioni sulle questioni civili.

In questo caso , dunque l’importo del contributo unificato deve essere quantificato [ndr = importo raddoppiato ai sensi dell’articolo 13 comma 1-bis testo unico spese di giustizia] in relazione alla somma in concreto liquidata a titolo di risarcimento danni.”

 

recupero del contributo unificato nei confronti dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Se l’imputato condannato al risarcimento danni è ammesso al patrocinio a spese dello Stato è tenuto al pagamento del contributo unificato, e in generale, delle spese anticipate e/o prenotate a debito per la costituzione di parte civile?

L’articolo 107 Testo Unico spese di giustizia tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio da parte dell’imputato annovera solo spese anticipate e spese gratuite ( nella fattispecie i soli diritti di copia ).

Lo stesso articolo 107 non estende tra gli effetti dell’ammissione al patrocinio neanche le spese prenotate a debito e anticipate dall’Erario, ex articolo 108 Testo Unico spese di giustizia, a favore di parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Gli Uffici giudiziari, in applicazione dell’attuale normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato , procedono al recupero nei confronti dell’imputato condannato, se pur ammesso al patrocinio, di tutte le spese che lo Stato anticipa e prenotate a debito a favore della parte civile ammessa al patrocinio elencate negli articoli 107 [ i cui effetti si estendono alla parte civile per effetto del richiamo del seguente articolo 108] e 108 Testo Unico spese di giustizia, oltre alle spese anticipate non comprese nell’articolo 107 .

Trova in materia applicazione l’indirizzo ministeriale del 9 febbraio 2011 , emanano a seguito di rilievi da parte dell’Ispettorato Generale dello stesso Ministero della Giustizia, ai sensi del quale “ Il legislatore dispone che nel caso in cui l’imputato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato , alcune spese siano gratuite ed altre siano anticipate dall’erario e che , in caso di revoca, le spese di cui all’articolo 107 siano recuperate nei confronti dell’imputato.

Premesso quanto sopra, si deve rilevar come appunto evidenziato da alcuni uffici, che non risultano comprese le spese indicate dall’articolo 107: le spese straordinarie,le spese per intercettazioni, le spese prenotate a debito a debito a titolo di contributo unificato ed imposta di registro nonché le spese relative alle sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza di condanna,le spese per la demolizione di opere abusive per la riduzione in pristino dei luoghi”.

La richiamata direttiva ministeriale, nella parte finale, statuisce che “l’ufficio giudiziario dovrà procedere, come del resto rilevato anche dall’ispettorato Generale in sede ispettiva, al recupero delle spese non incluse tra gli effetti dell’istituto “.

 

Opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato

Nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale. DAG.30/11/2022.0242819.U e Provvedimento 29 novembre 2022 in filodiretto