Capitolo IV - Nuovo pagamento in relazione alla modifica della domanda e/o all’aumento delle parti in causa

 

  • l’articolo 14 comma 3 DPR 115/02 (Obbligo di pagamento)

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

2.....omississ....

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3 bis ..omississ

3 ter ..omississ

 

Prima della riforma operata al comma 3 dell’articolo 14 DPR 115/02 1 il contributo unificato veniva distinto in: a) contributo unificato dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento e b) contributo unificato integrativo dovuto ogni qualvolta le parti modificavano il valore originario della domanda.

A seguito della riforma il contributo unificato, attualmente, trova una sua distinzione in:

a) contributo unificato dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento, articolo 14 comma 1;

b) contributo unificato integrativo, articolo 14 comma 3 prima parte, che si ha ogni qualvolta chi instaura il giudizio con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, aumentandola, la domanda principale

c) contributo unificato autonomo, articolo 14 comma 3 seconda parte, a cui è tenuta la parte che interviene in un giudizio o la parte diversa da quella che instaura il giudizio ogni qual volta presenti domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo in causa a prescindere dal mutamento di valore della causa; per l’ indirizzo ministeriale del 14 maggio 2012 “il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto,sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”. 2

 

Il contributo unificato nelle ipotesi ex art. 14 comma 3

1) domanda riconvenzionale

In presenza di domanda riconvenzionale, prima della richiamata riforma operata dalla legge 183/2011, l’importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale aumentasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.

Con la nuova formulazione del 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 la natura [contributo unificato integrativo o contributo autonomo] e il relativo importo del contributo unificato da, eventualmente, versare dipende dalla circostanza se la parte sia o meno quella che ha introdotto la domanda o se sia interveniente:

- se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che “ per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della domanda originaria;

- se la domanda riconvenzionale viene presentata “dalle altre parti” l’obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale : con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quel­la originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori” . 3

[[ Addenda del 05/06/2018

Ai sensi della nota Ministero della Giustizia prot. 38947 del 23 febbraio 2018 , richiamata in Foglio di informazione n. 1 prot. 48401 del 9 marzo 2018, gli Uffici di via Arenula hanno statuito che nelle cause in cui la domanda principale sconta il dimezzamento del contributo unificato [casi previsti dal punto 3 dell’articolo 13 DPR 115/02 ] anche il contributo, autonomo o integrativo, dovuto a seguito della domanda riconvenzionale sarà dovuto nella metà dell’importo del relativo scaglione di valore.

Per gli Uffici di via Arenula infatti Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.”

Ma, il sopra indicato criterio, non è stato invece ritenuto attuabile nei casi in cui la domanda riconvenzionale “sconta” il contributo unificato in misura fissa

Per il Ministero della Giustizia, sempre nel richiamato indirizzo del 23 febbraio, “ per quanto concerne la domanda riconvenzionale proposta nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio- per i quali il Testo Unico sulle spese di giustizia prevede il pagamento di un contributo unificato in termine fisso, art. 13, comma 1, lettera a) e lettera b)-può affermarsi che, alla luce della formulazione letterale dell’articolo 14, comma 3, seconda parte, del d.P.R. n. 115/02, se la parte quantifica il valore della domanda proposta si applicherà il contributo unificato previsto dall’articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per quel determinato scaglione di valore” ]].

 

2) opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale

Nei procedimenti di opposizione a de­creto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso 4.

I due «mezzi» contributi, il primo all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell’iscrizione a ruolo dell’ opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fos­se stata introdotta con ordinario atto di citazione. 5

La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull’esatta applicazione dell’articolo 14 DPR 115/02, nella sua nuova formulazione, in relazione alla, presunta, posizione processuale assunta dall’opponente e dall’opposto.

A risolvere, eventuali, dubbi interpretativi la circolare ministeriale 10 ottobre 2014 6, che sebbene faccia espressamente riferimento alla chiamata in causa del terzo trova, piena, applicazione anche nella ipotesi in oggetto ai sensi della qualeLa materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizio­ne a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).

A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pa­gamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscri­zione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve rispondersi che all’ opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbli­gato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata com­porti un aumento del valore della causa.

Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di atto­re e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.

In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non conse­gua l'aumento del valore della causa.

La direttiva ministeriale del 14 luglio 2005 ha precisato che in caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione il contributo unificato, in relazione alla differenza di valore nel caso di contributo integrativo o nell’importo in relazione al contributo autonomo, “ va versato per intero non operandosi in tema di domanda riconvenzionale la riduzione del contributo unificato” 7.

Inoltre, nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “ ..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo..” si esaurisce con il procedimento di primo grado “ conseguentemente l’impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall’art. 13 comma 3 tu spese di giustizia” 8 .

 

3) l’intervento di terzo nel giudizio ordinario e nell’esecuzione mobiliare e immobiliare

La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato al cui pagamento è tenuto la parte che interviene in un processo in corso.

Il pagamento è svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale ed è commisurato allo scaglione di valore dichiarato dal terzo interveniente.

In relazione all’istituto, a dirimere le prime difficoltà interpretative, era intervenuto il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 9 che giustificava il nuovo pagamento “sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”.

Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo civile nascevano dall’uso del Legislatore del termine “intervento autonomo”.

Il codice di rito in materia di intervento 10 non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo.

L’unica distinzione rinvenibile è quella relativa : a) all’intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), b) su istanza di parte ( art. 106 codice di procedura civile ) e c) per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile ).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto.

Riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza11, le tre figure tipiche dell’intervento volontario : principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente.

Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 codice di procedura civile mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo 12.

Dall’entrata in vigore della modifica normativa operata all’articolo in commento si era posto il problema se il nuovo contributo autonomo andasse corrisposto in tutte le ipotesi di intervento di cui al richiamato articolo 105 c.p.c. o alle sole ipotesi di cui al primo comma del detto articolo.

A dirimere la questione ha provveduto il Ministero della Giustizia con nota del 5 febbraio 2015 13 stabilendo che “ nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.”

Nessuna problematiche relativamente all’intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto.

Relativamente ai permanenti dubbi in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, gli Uffici di via Arenula, con circolare del 5 luglio 2012 14, sono intervenuti stabilendo che “il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati”

Nel sopra citato caso di intervento il contributo unificato dovuto sarà, in base all’indirizzo ministeriale richiamato, in termine fisso per le procedure di esecuzione immobiliare, e per le procedure esecutive mobiliari inferiori ad € 2.500ed in relazione al valore per le procedure mobiliari superiori ad € 2.500 15 .

 

4) chiamata in causa del terzo

Nell’intervento su istanza di parte, ex articolo 106 codice di procedura civile, il contributo integrativo (eventuale) o il nuovo contributo autonomo, a seconda se a richiederlo sia la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio.

Il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 16 giustifica il nuovo pagamento “sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”.

In relazione alla chiamata del terzo una criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l’obbligo del pagamento.

Secondo alcuni dal momento dell’autorizzazione del giudice alla chiamata.

Tesi che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14 DPR 115/02, che testualmente recita :“formulano chiamata in causa”.

L’ obbligo di corrispondere il contributo unificato, quindi, sorge al momento della chiamata in causa del terzo a prescindere dalla autorizzazione alla chiamata da parte del magistrato.

Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia nell’indirizzo del 10 ottobre 2014 ai sensi del quale ”...l’opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all’integrazione del contributo...” 17.

[[ Addenda del 05/06/2018

La richiamata nota ministeriale del 23 febbraio 2018 applica il criterio del dimezzamento anche per le chiamate di terzo nei procedimenti in cui la domanda principale sconta il contributo unificato in misura dimezzata.

Ma, stranamente, per la stessa direttiva per la chiamata di terzo da parte del resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo [ che ricordiamo sconta il contributo unificato in termine fisso] “ deve essere pagato un contributo unificato – commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo” ]].

 

5) chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

quanto riportato nel precedente punto 2) trova applicazione nel caso di chiamata di terzo in causa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il richiamato indirizzo ministeriale 18 era infatti in risposta a specifico quesito riguardo proprio la chiamata del terzo in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

 

6) contestualità di domande

Altra problematica sorta a seguito della modifica della normativa in oggetto è quella relativa al pagamento ( nella misura del quale) nel caso in cui si pongano più domande tra quelle previste dall’articolo 14 , 3 comma, DPR 115/02.

Problema risolto dalla direttiva ministeriale 19 del 14 maggio 2012 ai sensi della quale “qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda ricon­venzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contri­buto unificato, quello di maggior importo, in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima “.

 

 

Ipotesi particolari non rientranti nell’ articolo 14 comma 3

1) aspetti generali

Alcune situazioni possono comportare modificazioni alla domanda principale ma non trovare regolamentazione dall’ articolo 14 DPR 115/02.

In materia di richiesta risarcimento danni per responsabilità aggravata ( c.d. lite temeraria)20 e, nei casi in cui la parte, alla richiesta originaria abbia aggiunto formule ( c.d. formule di rito) quali “o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia” oppure “ entro i limiti di competenza del giudice adito” il Ministero della Giustizia21 ha, con una nota per verità non molto chiara, stabilito che il contributo unificato non vada integrato quando nelle conclusionali si chieda il pagamento del danno per lite temeraria oppure nel ribadire la richiesta originaria si aggiungono formule del tipo “o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di competenza” o “entro i limiti di competenza del giudice adito”.

Il Ministero osserva, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 30.5.2002, c. 2 22il funzionario procede altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta venga introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”.

Per concludere che “ tale norma, tuttavia, si ritiene debba essere letta nel contesto delle altre disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia ed in particolare dell’articolo 14, comma 3, che determina il momento in cui deve essere effettuato il controllo formale del corretto versamento dell’imposta o della sua omissione” 23.

 

2) lite temeraria

La, poco, chiara richiamata disposizione ministeriale del 15 febbraio 2007, ha, sin dall’inizio, comportato da parte degli uffici giudiziari l’applicazione del contributo unificato commisurato al solo valore del quantum richiesto al momento dell’iscrizione della causa nel ruolo ed in relazione al solo valore della domanda principale con esclusione, quindi, della richiesta del danno per lite temeraria che viene quantificato dal giudice al momento della sentenza.

L’interpretazione esentiva operata dagli uffici giudiziari ha trovato conforto negli indirizzi della giurisprudenza contabile 24.

In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione 25 che , in un procedimento con parte Ministero della giustizia ed oggetto: omesso pagamento del contributo unificato a seguito di domanda ex art 96 cpc, ( lite temeraria) ha statuito che :“la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale” .

Quanto sopra ha trovato pronta conferma negli indirizzi ministeriali 26 ai sensi dei quali “non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale ( ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) ... il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato.

 

3) formule di stile

La richiesta, contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, rivolta al giudice di determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia ( c.d. formule di stile)” incidono sul valore della domanda ai fini della determinazione del contributo unificato da corrispondere?

O le c.d. formule di stile non incidono sul valore della domanda principale che rimane,quindi, ancorata alla somma specificatamente richiesta nelle conclusioni e a tale somma va commisurato il contributo unificato?

Ove tali espressioni di rito concorressero alla determinazione del valore della causa stante la loro indeterminabilità comporterebbero nelle cause innanzi al giudice di pace la riscossione del contributo unificato nell’importo previsto dall’articolo 13 punto 1 lettera c) o, nel caso di diverso giudice adito, a quello equivalente allo scaglione di valore indeterminabile di cui all’articolo 13 punto 1 lett. d) .

In materia indirizzi contrastanti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le direttive ministeriali.

La Suprema Corte 27 in un giudizio promosso dal Ministero della Giustizia28 ha infatti statuito che “la commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte ( sia pure per altri fini)secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi per cui possa essere definita “di stile”).

La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”

Concludendo, e affermando, la Corte che “ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una ancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito ( si veda la sentenza di questa Corte n 9432 dell’11 giugno 2012). E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro”.

In materia il Ministero della Giustizia ha ritenuto, a contrario di quanto sostenuto dai giudici di legittimità, che la formula adottata non incide sulla determinazione del valore della causa ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato che rimane ancorato alla domanda principale.

Per gli Uffici di via Arenula , vincolando, quindi, le cancellerie a non tenere conto nella determinazione del contributo unificato dovuto dalla parte, “la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato” 29.

 

4) intervento ex articolo 111 cp.c., secondo comma

L’ articolo 111 cpc. secondo comma, contempla l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e, precisamente, la successione nel processo, degli aventi titolo, a causa di morte di una delle parti.

Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all’intervento volontario ex art 105 cpc.

Non rientrando, quindi, nelle ipotesi di intervento contemplate dal 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 non si percepisce alcun contributo unificato.

 

5) istanze ex artt. 178 e 186 bis c.p.c

Le istanze e richieste di cui agli articoli 178 e 186 bis del codice di rito non rientrano, chiaramente, tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell’articolo 14 DPR 115/02.

Ne rientrano tra le c.d. domande cautelari in corso di causa 30, che comportano il pagamento del contributo unificato, e che hanno una funzione meramente conservativa del diritto tutelato.

Le istanze in oggetto avendo , invece, natura tipicamente anticipatoria “ con la chiara funzione di anticipare la soddisfazione del diritto in via esecutiva, attenuando i disagi della eccessiva durata del processo ordinario, nonché il perseguimento di un intento deflattivo del carico di lavoro dei tribunali” 31 non sono soggette al pagamento di ulteriore contributo unificato rispetto a quello già corrisposto all’atto dell’introduzione del giudizio.

 

6) provvedimento di separazione delle cause adottato dal giudice

La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato.” (rif= provvedimento del 28 maggio 2018 in Foglio Informativo n. 3/2018 Ministero della Giustizia)

Nel caso in specie è il giudice che dispone, ex articolo 103 comma 2, c.p.c. la separazione, quindi,  in un giudizio che non modifica la domanda della parte e prosegue, pur separata, innanzi allo stesso giudice ( cosa diversa sarebbe stata se fosse stata rimessa per competenza ad altro giudice trovando in tali ipotesi applicazione la circolare 29 settembre 2043 n 1/1046/44/SC/U-04 “…. nel caso di riassunzione del processo dinanzi ad altro giudice, instaurandosi una nuova fase processuale con conseguente iscrizione a ruolo del nuovo giudizio  il contributo unificato deve essere nuovamente corrisposto.

 

_________________

1 Comma sostituito dall’articolo 28 legge 12 novembre 2011 n. 183 in vigore dal 1° gennaio 2012

2Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

3 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

4 ai sensi dell’art 13, punto TU spese di giustizia il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

5 Circolare Ministero della Giustizia 14 luglio 2005, n. 001543

6 Circolare Min. Giust. n. 0136174/U del 10 ottobre 2014 conf. circolare DAG.10/11/1015.0169084.U

7 Circolare Ministero della Giustizia n 1543 del 14 luglio 2005

8 nota Ministero della Giustizia- direzione Generale- del 29 settembre 2003

9 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

10 Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 codice di procedura civile.

11 Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione - Sezione Terza Civile, n.25264/08

12 Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi , tra gli altri, Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore e diritto processuale civile S. Satta Cedam editore

13 Circolare Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U

14 Circolare Ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U

15 Articolo 13 punto 2 DPR 115/02

16 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

17 Circolare Ministero della Giustizia DAG.10/10/2014.0135174.U

18 Circolare Min. Giust. n. 0136174/U del 10 ottobre 2014 conf. circolare DAG.10/11/1015.0169084.U

19 Circolare Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U

20 ex articolo 96 codice di procedura civile

21 Circolare Ministero della Giustizia DAG 15/02/2007.0020047.U. relativamente alle c.d. formule di stile indirizzo confermato con note DAG 09/11/2015.0167802.U, DAG 29/10/2015.0162465.U e DAG.08/04/2016.0063597.U

22 Introdotto con decreto legge 30 giugno 2005 n 115 convertito con legge 17 agosto 2005 n 168

23 Ricordiamo che la determinazione del valore della causa è regolamentato dagli artt 10 e ss codice procedura civile

24 Per tutte Commissione Tributaria Provinciale di Forlì sentenza n 237 del 28 ottobre 2013 ha precisato che “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata –che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale- attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talchè il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex art. 10 c.p.c. con il valore di quella principale”

25 Corte di Cassazione sentenza n 17704 del 19 luglio 2013

26note DAG 16/11/2015.0172664.U, DAG 29/10/2015.0162465.U DAG.08/04/2016.0063597.U DAG.16/08/2017.0153361.U

27 sentenza n 6053 del 28 novembre 2012 pubblicata in data 11 marzo 2013

28 avverso la sentenza n 35/7/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona

29 Note Min. Giust. DAG 09/11/2015.0167802.U, DAG 29/10/2015.0162465.U e DAG.08/04/2016.0063597.U

30 Ai sensi della circolare Ministero della Giustizia DAG.07/02/2011.0015598.U nei procedimenti cautelari promossi in corso di causa è dovuto il contributo unificato dello scaglione del valore della domanda ridotto a metà

31 Da Coderoni Mario in “ le ordinanze anticipatorie in corso di causa, presupposti, contenuti ed efficacia”Piacenza 23 febbraio 2008.