Guida al Contributo Unificato - Nuova Versione 2025
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti aggiornata al 2 gennaio 2025
Capitolo IV - Nuovo pagamento in relazione alla modifica della domanda e/o all’aumento delle parti in causa
Capitolo IV
Nuovo pagamento in relazione alla modifica della domanda e/o all’aumento delle parti in causa
Obbligo di pagamento e ripartizione del contributo unificato ai sensi dell’ articolo 14 comma 3 DPR 115/02 :
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2.....omississ....
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.
3.1. Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge ;
3 bis ..omississ
3 ter ..omississ
L’articolo in esame nel primo comma individua la parte tenuta al pagamento del contributo unificato.
Prima della riforma, operata dalla legge 12 novembre 2011 n. 168, al comma 3 dell’articolo 14 DPR 115/02 il contributo unificato veniva distinto in:
a) contributo unificato dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento [c.d. contributo unificato di iscrizione ] e
b) contributo unificato integrativo dovuto ogni qualvolta le parti modificavano il valore originario della domanda o si modificava, con intervento o chiamata in causa di un terzo, il numero delle parti processuali..
A seguito della richiamata riforma distinguiamo il contributo unificato in:
a) contributo unificato [c.d. contributo unificato di iscrizione] dovuto all’atto dell’instaurazione del procedimento, articolo 14 comma 1;
b) contributo unificato integrativo, articolo 14 comma 3 prima parte, che si ha ogni qualvolta chi instaura il giudizio con chiamata di terzo e/o domanda riconvenzionale modifica, aumentandola, la domanda principale e il numero delle parti processuali;
c) contributo unificato autonomo , articolo 14 comma 3 seconda parte, a cui è tenuta la parte che interviene in un giudizio o la parte diversa da quella che instaura il giudizio ogni qual volta presenti domanda riconvenzionale e/o chiamata di terzo in causa a prescindere dal mutamento di valore della causa; per l’ indirizzo ministeriale del 14 maggio 2012 “il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto,sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”.
Il contributo unificato nelle ipotesi ex art. 14 comma 3
1) domanda riconvenzionale
In presenza di domanda riconvenzionale, prima della richiamata riforma operata dalla legge 183/2011, l’importo del contributo unificato doveva essere integrato solo nella ipotesi in cui il valore della domanda riconvenzionale aumentasse il valore della domanda originaria e il contributo veniva individuato nello scaglione corrispondente alla differenza di valore.
Con la nuova formulazione del 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 la natura [contributo unificato integrativo o contributo autonomo] e il relativo importo del contributo unificato da, eventualmente, versare dipende dalla circostanza se la parte sia o meno quella che ha introdotto la domanda o se sia interveniente:
- se la parte che propone domanda riconvenzionale è quella che “ per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo...” il contributo unificato dovrà essere integrato, nella differenza del valore, solo se si aumenta il valore della domanda originaria;
- se la domanda riconvenzionale viene presentata “dalle altre parti” l’obbligo di un nuovo ed autonomo contributo unificato scatta, nel valore della domanda riconvenzionale, a prescindere se venga o meno modificato il valore della domanda principale.
Per gli uffici ministeriali di via Arenula, prot. n. 65934 del 14 maggio 2012, : con la nuova dizione del terzo comma dell'art. 14 del testo unico sulle spese di giustizia, il legislatore ha previsto l'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo.
Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori” .
Per la ministeriale giustizia, prot. 38947 del 23 febbraio 2018, richiamata in Foglio di informazione n. 1/2018 nelle cause in cui la domanda principale sconta il dimezzamento del contributo unificato [casi previsti dal punto 3 dell’articolo 13 DPR 115/02 ] anche il contributo, autonomo o integrativo, dovuto a seguito della domanda riconvenzionale sarà dovuto nella metà dell’importo del relativo scaglione di valore.
La sopra indicata ministeriale è stata oggetto di chiarimento, in occasione di quesiti in relazione all’opposizione a decreto ingiuntivo , con direttiva del 13 luglio 2020 in sito Ministero della Giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari secondo il seguente schema:
-
l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);
-
l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.
→ Domande riconvenzionali nei giudizi di separazione e divorzio si applicherà il contributo unificato di euro 98,00 determinato in misura fissa, “ratione materiae”, dall’art.13, comma 1, lett. b) d.P.R. n.115/2002. DAG.19/12/2024.0261608.U
→ giudizi di separazione e divorzio la richiesta di addebito e la domanda di assegno divorzile sono considerate domande riconvenzionali[DAG.29/12/2020.0212154.U]
→ procedimenti agrari non dovuto contributo unificato per le domande riconvenzionali [DAG.19/11/2021.0232513.U]
→ accertamento tecnico preventivo il dimezzamento del contributo unificato si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale , una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto
2) opposizione a decreto ingiuntivo, domanda riconvenzionale, chiamata del terzo, e giudizio semplificato, richiesta sospensiva ex art. 649 cpc, istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito,
Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è tenuto al pagamento del contributo unificato pari alla metà di quando dovuto in base al valore del decreto ingiuntivo stesso .
I due «mezzi» contributi, il primo all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo ed il secondo al momento dell’iscrizione a ruolo dell’ opposizione allo stesso, fanno si che l'Erario riscuota nel complessivo il contributo che sarebbe stato dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione.
≈ La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha generato diverse interpretazioni sull’esatta applicazione dell’articolo 14 DPR 115/02, nella sua nuova formulazione, in relazione alla, presunta, posizione processuale assunta dall’opponente e dall’opposto.
A risolvere, eventuali, dubbi interpretativi la circolare ministeriale 10 ottobre 2014 , che sebbene faccia espressamente riferimento alla chiamata in causa del terzo trova, piena, applicazione anche nella ipotesi in oggetto ai sensi della quale “La materia del contributo unificato in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è disciplinata dagli artt. 13 e 14 del testo unico sulle spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002).
A giudizio dell'Amministrazione, considerato che il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato è identificabile in quello che per primo iscrive la causa a ruolo, a norma del citato art. 14, ed essendo tale soggetto di regola coincidente con l'opponente, stante le intuibili conseguenze della mancata iscrizione a ruolo dell'opposizione per il soggetto ingiunto, deve rispondersi che all’ opponente che chiede di chiamare un terzo in causa debba applicarsi la prima parte dell'art. 14, terzo comma, D.P.R. n. 115/2002, ossia che lo stesso è obbligato alla integrazione del contributo unificato solo quando tale chiamata comporti un aumento del valore della causa.
Tra l'altro la norma sulla individuazione del soggetto tenuto al pagamento del tributo in questione, non muove dalle specifiche posizioni processuali di attore e convenuto, ma onera del pagamento il soggetto che per primo determina l'insorgenza del processo.
In conclusione, in tutti i casi nei quali l'opponente coincide con il soggetto che iscrive la causa a ruolo, qualora lo stesso formuli chiamata in causa, la disciplina applicabile sarà quella della prima parte dell'art. 14, terzo comma, con esclusione quindi del pagamento integrativo se dalla chiamata non consegua l'aumento del valore della causa.”
Nei giudizi di impugnazione alla sentenza del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, “ ..la specialità dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo..” si esaurisce con il procedimento di primo grado “ conseguentemente l’impugnazione avverso la sentenza che conclude i predetti procedimenti assume la forma di un ordinario giudizio di appello per il quale non è applicabile la riduzione del contributo unificato prevista dall’art. 13 comma 3 tu spese di giustizia”
In materia di domanda riconvenzionale ai sensi del provvedimento del 13 luglio 2020 in sito Ministero della giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari opera il seguente schema:
1. l’opponente che chiede la sola revoca della ingiunzione ovvero, pur formulando una domanda riconvenzionale, non muta il valore della causa (in quanto la domanda riconvenzionale si pone nel medesimo scaglione di valore del decreto ingiuntivo), pagherà un contributo unificato dimezzato (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, prima parte del d.P.R. n. 115 del 2002); l’opposto, che si costituisce nel medesimo giudizio e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale, chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato commisurato al valore della domanda con relativo dimezzamento (art. 13, comma 3, e art. 14, comma 3, seconda parte del d.P.R. n. 115 del 2002- si ricorda, infatti, che l’opposto ha già pagato metà contributo unificato al momento della proposizione del ricorso monitorio – circolare 1543 del 14/7/2005);
2. l’opponente che, oltre alla revoca dell’ingiunzione, propone una domanda riconvenzionale cui consegue l'aumento del valore della causa (in quanto la riconvenzionale si pone in uno scaglione di valore superiore a quello del ricorso del decreto ingiuntivo), pagherà il contributo unificato fissato per lo scaglione di valore della riconvenzionale per intero (in questo caso, come ricordato nella circolare n. prot. 169084.U del 10 novembre 2015, “il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo (fino a concorrenza dell’importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit.), in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di “pagamento integrativo” ex art. 14, comma 3 prima parte))”; l’opposto che si costituisce nel medesimo giudizio (il cui valore è stato già innalzato dall’opponente con la proposizione della riconvenzionale ed è quindi superiore al valore del procedimento monitorio) e modifica la domanda o propone una domanda riconvenzionale o chiama in causa il terzo o svolge intervento autonomo pagherà il contributo unificato per intero commisurato al valore della domanda.
≈ chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vale quanto asserito precedentemente in materia di domanda riconvenzionale nell’opposizione a decreto ingiuntivo ( se la chiamata avviene ad opera dell’opponente si applica la prima parte del 3 comma articolo 14)
≈ opposizione a decreto ingiuntivo e richiesta sospensiva ex art. 649 cpc ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U conf. provvedimento del 26 febbraio 2021 in Filo Diretto e in Foglio di Informazione anno 2022 “non dando vita l’istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento ( né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”
≈ opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., “…non diversamente che per i giudizi ordinari di cognizione, anche per i giudizi introdotti in forma di rito semplificato resta valida ed operante la disciplina eccezionale di cui all’art. 13 comma 3, d.P.R. n. 115/2002; pertanto, per i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, quand’anche introdotti nelle forme del procedimento semplificato di cognizione di cui all’art. 281-decies c.p.c., il contributo unificato deve essere calcolato in base al valore del procedimento ed applicando il dimezzamento previsto dal citato art. 13, comma 3, d.P.R. n. 115/2002”. DAG.28/03/2024.0068352.U
≈ istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
3) l’intervento di terzo nel giudizio ordinario e nell’esecuzione mobiliare e immobiliare
La normativa del 2011, legge 183, introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato al cui pagamento è tenuto la parte che interviene in un processo in corso.
Il pagamento è svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale ed è commisurato allo scaglione di valore dichiarato dal terzo interveniente.
In relazione all’istituto, a dirimere le prime difficoltà interpretative, era intervenuto il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 che giustificava il nuovo pagamento “sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”.
Le divergenze interpretative, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo civile nascevano dall’uso del Legislatore del termine “intervento autonomo”.
Il codice di rito in materia di intervento non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo.
L’unica distinzione rinvenibile è quella relativa : a) all’intervento volontario (art 105 codice di procedura civile), b) su istanza di parte ( art. 106 codice di procedura civile ) e c) per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile ).
Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto.
Riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, le tre figure tipiche dell’intervento volontario : principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente.
Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 codice di procedura civile mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo .
Dall’entrata in vigore della modifica normativa operata all’articolo in commento si era posto il problema se il nuovo contributo autonomo andasse corrisposto in tutte le ipotesi di intervento di cui al richiamato articolo 105 c.p.c. o alle sole ipotesi di cui al primo comma del detto articolo.
A dirimere la questione ha provveduto il Ministero della Giustizia con nota del 5 febbraio 2015 stabilendo che “ nelle ipotesi di intervento adesivo di cui al comma 2 del citato articolo 105 cpc nessun contributo unificato si ritiene dovuto.”
Nessuna problematiche relativamente all’intervento su ordine del giudice ex art 107 codice di procedura civile .
In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto.
Relativamente ai permanenti dubbi in materia di intervento nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, gli Uffici di via Arenula, con circolare del 5 luglio 2012 , sono intervenuti stabilendo che “il creditore che interviene in una procedura esecutiva sia tenuto al versamento del contributo unificato solo quando proponga istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati”
Nel sopra citato caso di intervento il contributo unificato dovuto sarà, in base all’indirizzo ministeriale richiamato, in termine fisso per le procedure di esecuzione immobiliare, e per le procedure esecutive mobiliari inferiori ad € 2.500ed in relazione al valore per le procedure mobiliari superiori ad € 2.500 .
→ Ai sensi DAG.23/02/2018.0038947.U e in Foglio informazione n. 1/2018
a) Contributo unificato - Dimezzamento dell'importo -Estensione alle parti che propongano domanda in riconvenzione, chiamata in causa del terzo o intervengono nel giudizio “Nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.” ( vedi quando riportato nel paragrafo relativo alla domanda riconvenzionale relativamente al provvedimento ministeriale del 13 luglio 2020 in sito Ministero della giustizia risposta ai quesiti degli uffici giudiziari)
→ procedimenti agrari non dovuto contributo unificato per gli interventi di terzo [DAG.19/11/2021.0232513.U]
→ accertamento tecnico preventivo il dimezzamento del contributo unificato si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale , una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto
4) chiamata in causa del terzo
Nell’intervento su istanza di parte, ex articolo 106 codice di procedura civile, il contributo integrativo (eventuale) o il nuovo contributo autonomo, a seconda se a richiederlo sia la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio.
Il Ministero della Giustizia con circolare del 14 maggio 2012 giustifica il nuovo pagamento “sulla necessità di estendere il numero dei contradditori”.
In relazione alla chiamata del terzo una criticità è data dalla individuazione del momento in cui sorge l’obbligo del pagamento.
Secondo alcuni dal momento dell’autorizzazione del giudice alla chiamata.
Tesi che non trova supporto dalla interpretazione letterale del disposto normativo, articolo 14 DPR 115/02, che testualmente recita :“formulano chiamata in causa”.
L’ obbligo di corrispondere il contributo unificato, quindi, sorge al momento della chiamata in causa del terzo a prescindere dalla autorizzazione alla chiamata da parte del magistrato.
Interpretazione confermata anche dal Ministero della Giustizia nell’indirizzo del 10 ottobre 2014 ai sensi del quale ”...l’opponente che chiede di chiamare in causa il terzo ...è obbligato all’integrazione del contributo...” .
Nell’impianto del Testo Unico sulle spese di giustizia il contributo unificato va versato al momento della proposizione della domanda (artt. 8, 9 e 14 del d.P.R. n. 115 del 2002), nell’ammontare commisurato al “valore della causa” che, secondo la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia “si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (artt. 10 e ss. c.p.c.)”.[ cfr. Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto ]
Si ritiene, quindi, sulla base anche delle motivazioni di cui al Provvedimento 28 novembre 2022 in filo diretto in materia di ricorso incidentale innanzi alla corte di Casazione, che nella chiamata in causa se pur condizionata il contributo unificato debba essere versato al momento della proposizione della domanda in base alla dichiarazione di valore resa dalla parte.
→ In materia orientamento della giustizia tributaria, Commissione tributaria Provinciale di Vibo Valentia ordinanza n. 465 del 2 febbraio 2017, per la quale per effetto del diniego del giudice alla formulata chiamata è venuto meno il presupposto del versamento del contributo unificato…
La richiamata nota ministeriale del 23 febbraio 2018 applica il criterio del dimezzamento anche per le chiamate di terzo nei procedimenti in cui la domanda principale sconta il contributo unificato in misura dimezzata ma come nei chiarimenti di cui alla nota del
Ma, stranamente, per la stessa direttiva per la chiamata di terzo da parte del resistente nel giudizio civile di accertamento tecnico preventivo [ che ricordiamo sconta il contributo unificato in termine fisso] “ deve essere pagato un contributo unificato – commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 – dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo”
Per la chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si rivia a quanto riportato nel precedente e specifico paragrafo ( ut supra )
5) contestualità di domande
Altra problematica sorta a seguito della modifica della normativa in oggetto è quella relativa al pagamento ( nella misura del quale) nel caso in cui si pongano più domande tra quelle previste dall’articolo 14 , 3 comma, DPR 115/02.
Problema risolto dalla direttiva ministeriale del 14 maggio 2012 [DAG 14/05/2012.0065934.U] ai sensi della quale “qualora con il medesimo atto si pongano più domande tra quelle previste dall'art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato, quello di maggior importo, in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima “.
Ipotesi particolari non rientranti nell’ articolo 14 comma 3
aspetti generali
Alcune situazioni possono comportare modificazioni alla domanda principale ma non trovare regolamentazione dall’ articolo 14 DPR 115/02.
In materia di richiesta risarcimento danni per responsabilità aggravata ( c.d. lite temeraria) e, nei casi in cui la parte, alla richiesta originaria abbia aggiunto formule ( c.d. formule di rito) quali “o nella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia” oppure “ entro i limiti di competenza del giudice adito” il Ministero della Giustizia ha stabilito che il contributo unificato non vada integrato quando nelle conclusionali si chieda il pagamento del danno per lite temeraria oppure nel ribadire la richiesta originaria si aggiungono formule del tipo “o quella maggiore o minore somma che il giudice riterrà di competenza” o “entro i limiti di competenza del giudice adito”.
Il Ministero osserva, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 30.5.2002, c. 2 “il funzionario procede altresì alla verifica di cui al comma 1 ogni volta venga introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa”.
Per concludere che “ tale norma, tuttavia, si ritiene debba essere letta nel contesto delle altre disposizioni del T.U. in materia di spese di giustizia ed in particolare dell’articolo 14, comma 3, che determina il momento in cui deve essere effettuato il controllo formale del corretto versamento dell’imposta o della sua omissione” .
≈ lite temeraria
La richiamata disposizione ministeriale del 15 febbraio 2007, ha, sin dall’inizio, comportato da parte degli uffici giudiziari l’applicazione del contributo unificato commisurato al solo valore del quantum richiesto al momento dell’iscrizione della causa nel ruolo ed in relazione al solo valore della domanda principale con esclusione, quindi, della richiesta del danno per lite temeraria che viene quantificato dal giudice al momento della sentenza.
L’interpretazione esentiva operata dagli uffici giudiziari ha trovato conforto negli indirizzi della giurisprudenza contabile .
In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione che , in un procedimento con parte Ministero della giustizia ed oggetto: omesso pagamento del contributo unificato a seguito di domanda ex art 96 cpc, ( lite temeraria) ha statuito che :“la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata – che rientra nella competenza funzionale del giudice che è competente a conoscere della domanda principale – attiene esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali, di talché il suo valore non incide su quello della controversia, non potendo essere cumulato ex articolo 10 cpc con il valore di quella principale” .
Quanto sopra ha trovato pronta conferma negli indirizzi ministeriali ai sensi dei quali “non essendo la domanda di risarcimento danni ex art 96, commi 1 e 2, cpc qualificabile come domanda riconvenzionale ( ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 comma 3 DPR 115/02) ... il cancelliere non sia tenuto a richiedere alla parte che l’abbia proposta il versamento del contributo unificato”. [ DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG16/11/2015.0172664.U DAG.08/04/2016.0063597.U, DAG.16/08/2017.0153361.U, DAG.21/08/2019.0164515.U ]
≈ formule di stile
La richiesta, contenuta nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, rivolta al giudice di determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia ( c.d. formule di stile)” per direttive ministeriali, non incidono sul valore della domanda ai fini della determinazione del contributo unificato da corrispondere.
In materia indirizzi contrastanti tra la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le direttive ministeriali.
Per la Suprema Corte in un giudizio promosso dal Ministero della Giustizia ha infatti statuito che “la commissione Regionale non si è attenuta al principio di diritto più volte affermato da questa Corte ( sia pure per altri fini)secondo cui ove l’attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “ in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia” questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale (e non è rilevante che essa corrisponda alla prassi per cui possa essere definita “di stile”).
La formula in questione manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche”
Concludendo, e affermando, la Corte che “ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una ancata indicazione della somma domandata con la conseguenza che la domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito ( si veda la sentenza di questa Corte n 9432 dell’11 giugno 2012). E l’applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro”.
Di contrario avviso in materia il Ministero della Giustizia che ha ritenuto a contrario di quanto sostenuto dai giudici di legittimità, che la formula adottata non incide sulla determinazione del valore della causa ai fini della determinazione del quantum dovuto a titolo di contributo unificato che rimane ancorato alla domanda principale [DAG.08/04/2015.0063597.U, DAG.29/10/2015.0162465.U, DAG.09/11/2015.0167802.U, DAG.08/04/2016.0063597.U, Provvedimento del 16 agosto 2017 in Filo diretto, DAG.21/08/2019.0164515.U, DAG.11/03/2024.0054418.U] .
Gli indirizzi degli Uffici di via Arenula vincolano, quindi, le cancellerie a non tenere conto, nella determinazione del contributo unificato dovuto dalla parte, “la formula in questione, utilizzata nelle conclusioni dell’atto non può ritenersi dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato” .
Indirizzo confermato, da ultimo, nel provvedimento 11 marzo 2024 in sito ministero della giustizia risposta agli uffici, ove nelle conclusioni dell’atto introduttivo sia richiesto il pagamento di un importo determinato, anche se accompagnato dalla generica richiesta di pagamento della “eventuale maggiore somma ritenuta dovuta”, è a questo importo che dovrà farsi riferimento per determinare lo scaglione di valore del processo e per quantificare correttamente il contributo unificato dovuto ai sensi dell’art.13 del d.P.R. 115/2002.
≈ Separazione delle domande La separazione di alcune domande, disposta dal magistrato, con contestuale creazione di un autonomo fascicolo processuale, non determina il versamento di un nuovo contributo unificato. –[provvedimento 28 maggio 2018 - in Foglio Informativo n. 3/2018]
≈ querela di falso ( in via principale o in corso di causa ex art 221 e ss cpc) non comporta modifiche alla domanda ai sensi dell'articolo 14 tusg ma ingenera autonomo giudizio di Valore indeterminabile Sentenza 17/3/2015 n. 983 Commissione Tributaria regione Lombardia e Cassazione Civile Sez. III 23 giugno 2017 n. 15642
≈ accertamento tecnico preventivo Chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o una ispezione giudiziale che possono essere disposte anche sulla persona dell’istante o, se lo consente sulla persona nei cui confronti avendo natura cautelare sconta il contributo unificato dimezzato
→ Ai sensi del provvedimento 23 febbraio 2018 in Foglio informazione n. 1/2018 deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall’articolo 13 dpr n 115 del 2002 – dalla parte che , costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo , svolga chiamata di terzo in causa . VEDI nota che segue
→ nei procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., tra i quali è ricompreso anche l’accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo.Provvedimento del 12 maggio 2023 in Filo diretto
≈ intervento ex articolo 111 cp.c., secondo comma L’ articolo 111 cpc. secondo comma, contempla l’ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso e, precisamente, la successione nel processo, degli aventi titolo, a causa di morte di una delle parti.
Per la dottrina prevalente non sarebbe riconducibile all’intervento volontario ex art 105 cpc.
Non rientrando, quindi, nelle ipotesi di intervento contemplate dal 3 comma dell’articolo 14 DPR 115/02 non si percepisce alcun contributo unificato.
≈ istanze ex artt. 178 e 186 bis c.p.c Le istanze e richieste di cui agli articoli 178 e 186 bis del codice di rito non rientrano, chiaramente, tra le ipotesi di cui ai comma 1 e 3 dell’articolo 14 DPR 115/02.
Ne rientrano tra le c.d. domande cautelari in corso di causa , che comportano il pagamento del contributo unificato, e che hanno una funzione meramente conservativa del diritto tutelato.
Le istanze in oggetto avendo , invece, natura tipicamente anticipatoria “ con la chiara funzione di anticipare la soddisfazione del diritto in via esecutiva, attenuando i disagi della eccessiva durata del processo ordinario, nonché il perseguimento di un intento deflattivo del carico di lavoro dei tribunali” non sono soggette al pagamento di ulteriore contributo unificato rispetto a quello già corrisposto all’atto dell’introduzione del giudizio.
≈ Ricorso ex art 188 (Dichiarazione di inefficacia del decreto d'ingiunzione) disp. att . c.p.c.
Non siamo a conoscenza di direttive ministeriali in materia.
Ai sensi dell’articolo 14 t.u 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.”
Nella procedura di cui all’art. 188 disp att. Cpc non vi è nessun ricorso introduttivo ad eventuali giudizi, quindi, nessun contributo unificato da pagare.
Dall’esame della normativa in oggetto emerge, inoltre, come il ricorso non miri ad istaurare un contenzioso, tale da giustificare l’obbligo di pagamento del contributo unificato, tanto è che il giudice limita la “sua indagine” a valutare solo l’inefficacia del decreto ingiuntivo in relazione all’esistenza della notifica, l’eventuale dichiarazione di inefficacia non è impugnabile e in caso di rigetto il debitore ha sempre la possibilità di esperire i rimedi ordinari(nella fattispecie il ricorso in opposizione ex art. 645 cpc ) .
≈ istanza di sospensione nell'impugnazione sentenza lavoro ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “..si apre un sub procedimento camerale distinto ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione, con conseguente obbligo, per la parte istante di versare il relativo contributo unificato”
≈ richiesta sospensiva ex art. 649 c.p.c. nell’ opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi della nota 31 marzo 2017 n . 0063912.U “non dando vita l’istanza di sospensiva ex art. 649 cpc ad un autonomo procedimento ( né camerale né speciale)non è dovuto alcun autonomo contributo unificato in aggiunta rispetto a quello già versato per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”
≈ istanze di sospensione dell’esecuzione delle ordinanze di ingiunzione proposte, in pendenza dei relativi giudizi di opposizione di merito, la Corte Costituzionale assimila il provvedimento di sospensione disciplinato dall’articolo 5 del d.lgs. n. 150 del 2011 all’ordinanza che decide sulla sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. tale istanza non ha come conseguenza l’instaurazione di un autonomo procedimento idoneo a giustificare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del medesimo Testo unico sulle spese di giustizia, il pagamento di un contributo unificato diverso ed ulteriore rispetto a quello già versato per l’opposizione a decreto ingiuntivo (nota DAG 63887.U del 31.03.2017). Provvedimento 26 febbraio 2021 e in Foglio di Informazione anno 2022
≈ opposizione rigetto ammissione patrocinio a spese dello stato
→ Opposizione nel Processo civile
Dovuto il contributo unificato nei giudizi avverso i provvedimenti di rigetto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rif. circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03, nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 e nota DAG.23/09/2002.0148124.U
L’importo per le richiamate direttive ministeriali è determinato ai sensi dell’articolo 13 c. 1 lett. b) tusg.
Per la DOG.11/12/2017.0232170.U comunicata agli uffici con DOG.12/01/2018.00007063.U “nel processo civile è necessario che il foglio notizie indichi l'esistenza del beneficio ed attesti la data del deposito dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ove risultante dalla deliberazione di ammissione in via anticipata da quest'ultimo emessa, atteso che anche nel processo civile gli effetti decorrono dal deposito dell'istanza (Cass., 23 novembre 2011, n. 24729)… se, la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sia successivamente riproposta con l'allegazione delle medesime ragioni nonché degli stessi dati e dichiarazioni al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all‘ ordine professionale (Cass., ord. 4 settembre 2017, n. 20710)”
L’istanza al magistrato è soggetta al pagamento del contributo unificato e dell’anticipazione forfettaria , spese che, stante la retroattività degli effetti in caso di accoglimento della domanda dalla data di presentazione al COA, andrebbero prenotate a debito.
Gli importi prenotati a debito andranno recuperati nei confronti se l’istanza di ammissione viene rigettata.
→ Opposizione nel Processo penale
Non dovuto il contributo unificato.
Per indirizzo della Corte di Cassazione ( cfr Cass. pen. Sez. IV sentenza n. 28367 del 19/07/2020 e n. 5351 del 10/02/2022 ) “…le controversie sull’ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale , pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell’esercizio del diritto di difesa nel processo penale.In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove è possibile, ai principi ed alle regole dell’ordinamento penale..” Per i giudici di legittimità penale il provvedimento che onera la parte ad iscrivere l’opposizione ex art 99 d.P.R. 115/2002 “… è certamente illegittimo in quanto onera l’istante di adempimenti ( iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell’ambito del procedimento ex art. 99 cit in disamina” .
L’indirizzo giurisprudenziale è stato, con DAG.30/11/2022.0242819.U, recepito dal ministero della giustizia per il quale NON è dovuto il contributo unificato stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale..
≈ procedimenti semplificati di cognizione artt. 281 decies e e terdecies “ i procedimenti semplificati di cognizione ( di cui al Capo III-quater , Titolo I Libro II del codice di procedura civile ) sono assoggettati al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall’articolo 13, comma 1, DPR n. 115 del 2002, senza dimezzamenti DAG.31/03/2023.0072064.U









