Guida al Contributo Unificato
Guida al Contributo Unificato nel processo civile e penale normativa, giurisprudenza e direttive ministeriali. Monografica completa sul contributo unificato del Dr. Caglioti
Capitolo XIII - Controllo del pagamento e rimborso del contributo unificato
Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al pagamento del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 115/02 1, articolo, collegato all’articolo 194 “1. Il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento; verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione.
2. il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa.”
Il controllo, circa l’ effettiva congruità del versamento, non spetta al giudice - secondo quanto disposto nella prima stesura della Finanziaria anno 2000 2 - bensì al funzionario addetto all'ufficio, il quale, a norma dell’articolo 15 DPR 115/02, verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa, della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dalla parte in ordine al valore della causa.
Controllo, inizialmente, “ puramente formale” e, scelta del legislatore, secondo la direttiva ministeriale del 12 marzo 2002 3, di fare affidamento sulla dichiarazione dell’avvocato:“ il controllo effettuato dal funzionario è, dunque come già precisato in via interpretativa nella circolare n 1 del 26 febbraio 2002 un controllo meramente formale di riscontro tra l’importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell’attribuire la determinazione del valore – sulla base delle regole del codice di procedura civile – al difensore”
Controllo “puramente formale” superato dal successivo orientamento ministeriale del 10 marzo 2008 4, a seguito della modifica operata all’articolo 15 DPR 115/02 5, “.. si ribadisce quanto già affermato con circolare del capo dipartimento del 15.3.2006 secondo cui la modifica dell’art. 15 del DPR 115/2002 TU spese di giustizia ha la finalità di consentire al funzionario di cancelleria anche un controllo in ordine all’effettivo valore della causa ed al corrispondente contributo unificato..
Facendo seguito alle disposizioni ministeriali del 26 febbraio 2002 6 “ In concreto l'ufficio, all'atto della costituzione in giudizio o del deposito del ricorso introduttivo, ovvero nei procedimenti esecutivi, all'atto della presentazione dell'istanza per l'assegnazione e la vendita dei beni pignorati, dovrà verificare:
a) se l'atto contiene la dichiarazione dì cui al citato art. 9, quinto comma, della legge citata;
b) se è allegata la ricevuta del versamento effettuato con le modalità indicate nel D.P.R. 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal D.P.R. 11 dicembre 2001, n. 466;
c) se l'importo pagato corrisponde all'importo dovuto, secondo i parametri stabiliti nella Tabella allegata alla legge n. 488/1999.
In ipotesi di verifica negativa e, qualora la parte chieda che il ricorso sia in ogni caso acquisito dall'ufficio, l'ufficio tratterrà l'atto, inoltrandolo per l'ulteriore ricorso.
L'ufficio dovrà, inoltre, annotare nel fascicolo con la dovuta evidenza l'esito dei controlli eseguiti
A questo scopo può essere utilizzato, previa stampigliatura sul fascicolo o su un foglio allegato ai fascicolo,lo schema che si allega a titolo esemplificativo.
Analoghe considerazioni valgono per le ipotesi in cui il processo può iniziare senza il pagamento del contributo: esenzioni e prenotazioni a debito.
Il funzionario addetto all'ufficio, pertanto, riceverà l’atto senza la ricevuta di pagamento del contributo unificato, se il processo è esente o se è prevista la prenotazione a debito del contributo, secondo la dichiarazione resa dall'avvocato nelle conclusioni dell'atto introduttivo, indicando la fonte normativa “.
Si evidenzia :
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.. che gli uffici non possono rifiutare l’accettazione del ricorso qualora non risultino osservate le norme sul contributo unificato e che è loro compito fornire chiarimenti sulla disciplina sostanziale del contributo stesso (soggetti obbligati, giudizi soggetti al contributo,esenzioni,ecc.) 7 ;
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.. è, inoltre, eliminata la sanzione della irricevibilità, prevista dalla norma originaria, per il caso di omesso pagamento del contributo, che si esponeva a rischi di illegittimità costituzionale…8.
Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 16 , articolo collegato 248 DPR 115/02 :
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
1 bis. in caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n 131 esclusa la detrazione ivi prevista.
Ai sensi della direttiva ministeriale del 2 settembre 2010 9 nel caso di omesso o insufficiente versamento “l'ufficio giudiziario iscriverà la partita di credito sul registro 3SG ed attiverà la procedura prevista per la riscossione del contributo unificato di cui al Titolo VII del Testo Unico”
A seguito della convenzione tra Ministero della Giustizia ed Equitalia Giustizia 10 del 23 settembre 2010 articolo 6, Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato:
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Ai fini della riscossione del contributo unificato, prevista dall’articolo 16 del Testo Unico, l’ufficio comunica alla società, con la nota di trasmissione di cui all’allegato modello Al, l’importo che deve essere riscosso e il domicilio eletto del debitore.
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La società procede, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, alla notifica dell’invito al pagamento, ai sensi dell’articolo 247 e seguenti del Testo Unico, utilizzando il modello di cui all’allegato modello C e alla iscrizione a ruolo del credito entro il termine previsto dall’articolo 213 del Testo Unico.
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La società procede a determinare l’importo della sanzione di cui all’articolo 16. comma 1-bis del Testo Unico e all’annotazione dello stesso nel registro SIAMM, decorso inutilmente il termine di novanta giorni, computato dall’avvenuta notifica dell’invito al pagamento.
La società provvede, altresì, a notificare la sanzione al debitore e, in caso di mancato pagamento entro il quarantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, procede all’iscrizione a ruolo, secondo i criteri e le modalità di applicazione della sanzione indicati dal Ministero, utilizzando il modello di cui all’allegato modello D
La misura della sanzione va commisurata alla durata dell’inadempimento nelle seguenti percentuali :
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Il 33 % 11 dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre la scadenza del termine per l’adempimento indicato nell’invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
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Il 150 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
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Il 200 % dell’importo dovuto e non versato se il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene successivamente
I codici tributi istituiti per la riscossione degli importi a titolo di sanzione sono : codice tributo 699T per riscossione mediante mod. F23 e codice tributo 1°83 se la riscossione avviene mediante ruolo esattoriale
Determinazione e modalità di pagamento
Articolo 191 DPR 115/2002
1) Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 192 DPR 115/02
Il contributo unificato è corrisposto 12 mediante:
a) versamento ai concessionari;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
Il contributo unificato può essere pagato:
1) mediante modello F23 (codice tributo 941T) 13 ;
2) mediante apposito bollettino conto corrente postale (conto n°57152043 intesto a “tesoreria provinciale di Viterbo –versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del presidente della repubblica n°126/2001”);
3) presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati
4) telematicamente 14 con le modalità di cui all’articolo 4, comma 9, decreto legge 22 febbraio 2009 n 193 convertito con legge 22 febbraio 2010 n 24 (vedi anche contributo unificato nel processo civile Telematico)
Ricevuta di versamento
Ai sensi dell’ articolo 194 DPR 115/02
La ricevuta del versamento contiene, a titolo di causale:
a. l’ufficio giudiziario adito;
b le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;
c. le generalità delle altre parti.
In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall’atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.
Se il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, la ricevuta è costituita dal contrassegno, rilasciato dalla rivendita, comprovante l’avvenuto pagamento e l’importo.
Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello,approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all’atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d’ufficio 15 .
Gli estremi della ricevuta di versamento sono annotati sul relativo registro del ruolo generale“.
Compente a ricevere la ricevuta di versamento, ai sensi della direttiva ministeriale del 13 maggio 2002 16 emanata in materia di pagamento di contributo unificato nei procedimenti esecutivi per consegna o rilascio ( art. 605 c.p.c. e ss) , è la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui penderà il giudizio : “..si precisa che, riguardo ai procedimenti esecutivi, la ricevuta di versamento del contributo unificato non deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario ma deve essere depositata nella cancelleria competente secondo quanto disposto in via generale dall’art. 5 del D.P.R. n. 126/2001 ( attualmente art. 194 T.U. spese di giustizia )”.
Nelle cause iscritte dal Concessionario è lo stesso a prenotarle a debito 17 , nella misura del 50% dell’importo dovuto 18 , ed annotarlo nel registro mo. 2/A/SG.
Validità temporale del contrassegno
Analizzate, nel paragrafo che precede, le modalità di corresponsione del contributo unificato1bis si è posta la problematica , in verità infondata 2bis , sulla “validità temporale” del contrassegno utile al pagamento del contributo unificato.
Nessun problema se il pagamento del contributo unificato 3bis avviene nelle, e con, modalità di cui ai punti a ) e b) del comma 1 dell’articolo 192 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e in caso di pagamento con modalità telematiche 4bis .
Infatti nel pagamento con le sopra indicate modalità, punti a) e b) del richiamato comma 1 dell’articolo 192, ai sensi del successivo articolo 194 la ricevuta del versamento 5bis deve contenere , a titolo di causale:
a) l'ufficio giudiziario adito;
b) le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) le generalità delle altre parti.6bis
Relativamente al pagamento con modalità telematiche , di cui all’articolo 190 d.P.R. 115/02 le regole, tecniche telematiche, per tutte le fasi della procedura saranno stabilite con decreto del Ministero della giustizia in concerto con il Ministero dell’economia e finanze tenuto conto del decreto Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001 n. 123
La contestazione, sulla regolarità del pagamento con contrassegno di data sensibilmente inferiore a quella in cui viene materialmente iscritta la causa, è stata sollevata 7bis relativamente alla modalità, la più frequente 8bis, ossia quando il versamento è effettuato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, e la ricevuta è costituita dal contrassegno 9bis , rilasciato dalla rivendita, comprovante l'avvenuto pagamento e l'importo.
Contestazione chiaramente priva di fondamento e giustificazione normativa.
Dalla normativa in materia di pagamento del contributo unificato 10bis, infatti, non risulta alcun termine che disponga la scadenza temporale entro la quale deve, dovrebbe, essere utilizzato il contrassegno .
Scadenza che, tra l'altro, non esisterebbe anche se volessimo, facendo una chiara forzatura, applicare all’istituto in esame la normativa relativa all’ imposta di bollo.
All’ applicazione analogica in materia fiscale 11bis vietata 12bis si aggiunga il fatto che, l istituto in questione, essendo “unico” copre sia la parte del bollo che la parte relativa ai diritti di cancelleria di cui era composta la c. d. tassa di iscrizione a ruolo della causa prima della modifica operata a far data del 13 marzo 2012.13bis
Comunque, per completezza di esposizione, ricordiamo che anche il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 ( Disciplina dell’imposta di bollo) non prevede nessun termine di scadenza, temporale, dei valori bollati, in particolare per quelli, correntemente 14bis, rilasciati in modalità telematica.
La normativa dell’imposta di bollo all’articolo 2, specifica esclusivamente i termini entro i quali l’imposta deve essere corrisposta ma non prevede alcun termine di validità dei valori bollati.
Bolli in modalità telematica in, come anche per il contrassegno del contributo unificato, le date stampate nei contrassegni hanno solo valore identificativo con finalità antifalsificazione pari alle finalità del codice identificativo 15bis e l’ologramma rappresentato.
La conclusione è che il contrassegno del contributo unificato può essere utilizzato, per una sola volta, indipendentemente dalla data dell’emissione stampata sullo stesso.
Ufficio competente alla riscossione del contributo unificato
Ai sensi dell’articolo 247 DPR 115/02
“Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato “.
Per il recupero, per omesso versamento o pagamento parziale, all’atto dell’iscrizione, come scritto ( vedi pagina 64), si applica l’articolo 6 della convenzione del 23 settembre 2010 stipulata tra Ministero della Giustizia e Equitaliagiustizia 19.
Nei casi di contributo unificato prenotato a debito il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna.
Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" 20.
D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità 21, “la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)” .
La mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato “possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate" .
Sempre per i giudici di legittimità “ l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio”.
la Corte di Cassazione 22 ha quindi stabilito che : " deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento".
Da ultimo però la Cassazione 23 in presenza, nel giudizio, di spese prenotate a debito procede alla liquidazione delle stesse con l’acronimo SPED ( spese prenotate a debito)
Modalità di recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all'estero.
La problematica relativa al recupero del contributo unificato nei confronti di società aventi sede all’estero è stata affrontata nella direttiva ministeriale del 16 agosto 2017 24ai sensi della quale:
“si rappresenta che le modalità di attribuzione del codice fiscale o di verifica delle credenziali fiscali di una società straniera, necessarie per dare inizio all'attività di riscossione, esulano dalla competenza di questa Direzione generale, rientrando nella competenza dell'Agenzia delle entrate; si può tuttavia suggerire di coinvolgere nelle ricerche dei dati identificativi della società l'avvocato che ha rappresentato in giudizio la società stessa, se del caso anche per il tramite della Guardia di finanza.
Diversamente se i dati fiscali della società sono noti e sempre che si tratti di un soggetto straniero residente nell'ambito di un paese dell'unione europea, il pagamento volontario del contributo unificato e dell'importo forfettario di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 115 del 2002 potrà essere assolto mediante bonifico bancario in favore della Tesoreria dello Stato e del corrispondente capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3321 — Contributo unificato di iscrizione a ruolo), utilizzando nella procedura il messaggio S WIFT MT 103 e le seguenti coordinate:
CODICE BIC: BITAITRRENT
IBAN: IT 04 00100003245 350008332100
Tali modalità di recupero sono riferite al pagamento spontaneo del contributo unificato mentre per la riscossione coattiva, in presenza di tutti i dati fiscali, sarà necessario investire l'Agenzia delle entrate.
Peraltro è opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate è subentrata alla società Equitalia Giustizia S.p.A. nella gestione dell'attività di riscossione dei crediti di giustizia.”
Norme applicabili alla riscossione del contributo unificato art. 249 DPR 115/02
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all’articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
Normativa che attiene alle modalità di invito al pagamento, recupero e riscossione, iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, annullamento, discarico e reiscrizione dal ruolo.
Rimborso del contributo unificato
il problema relativo al rimborso del contributo unificato erroneamente pagato ( perché non dovuto o perché errato nell’ammontare) dopo un periodo di incertezze risolte temporaneamente da direttive del Ministero della Giustizia 25 ha trovato la sua definitivamente soluzione con Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Ufficio XI – prot. 135371 del 26 ottobre 2007 (alla circolare sono allegati i modelli di richiesta e restituzione) circolare che brevemente si riassume:
il rimborso spetta nelle ipotesi di:
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versamento delle somme eccedenti lo scaglione
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duplicazione dei versamenti
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versamento effettuato per procedimento esente
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versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio ( solo nelle ipotesi di versamento effettuato su F23 o bollettino di conto corrente postale, infatti, per la circolare Ministero Finanze n 33/2007 “Nell'ipotesi di mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio a fronte di versamento eseguito presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (cosiddetto “versamento semplificato”), stante anche l'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso, deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate".
A parere dello scrivente oggi il rimborso può essere richiesto anche per i pagamenti telematici, modalità di pagamento introdotta dall’articolo 4 comma 9 , decreto legge 193/2009 convertito con legge 24/2010, essendo possibile per tali modalità individuare l’avente diritto al rimborso)
Il diritto al rimborso va esercitato, a mezzo istanza, entro il termine di decadenza di due anni dal versamento.
Per i versamenti effettuati tramite mod. F23 l’erronea indicazione del codice tributo o del codice ufficio non costituisce titolo per il rimborso.
In tali ipotesi gli errori possono essere rettificati inviando comunicazione sia all’ufficio giudiziario interessato sia all’ufficio delle Entrate competente in base al versamento effettuato.
Non si effettuano rimborsi per importi inferiori a 12 €
L’istanza di rimborso in carta semplice si presenta all’ufficio giudiziario competente.
In caso di presentazione presso un ufficio giudiziario incompetente quest’ultimo lo trasmetterà all’ufficio di competenza dandone notizia al contribuente.
L’istanza deve contenere:
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le generalità del richiedente
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il codice fiscale
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la residenza
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gli elementi utili alla identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato
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gli estremi del versamento e copia dell’atto di versamento
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l’importo richiesto a rimborso
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la modalità di pagamento prescelta per il rimborso
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la dichiarazione di inesistenza di analoghe richieste
la richiesta deve essere sottoscritta innanzi al funzionario all’atto della presentazione.
Per le richieste inviate per posta va allegata copia del documento di identificazione.
Per ogni istanza presentata l’ufficio giudiziario rilascia apposita ricevuta.
L’ufficio giudiziario procede al riscontro delle dichiarazioni rese appurando l’effettività dell’importo del versamento e la sussistenza del diritto al rimborso.
Conclusosi positivamente il riscontro il funzionario addetto alla cancelleria procede alla liquidazione.
Nel provvedimento di liquidazione sono indicati i dati necessari per individuare la decorrenza degli interessi, da calcolarsi a trimestre intero, escluso il primo.
Il calcolo degli interessi maturati è effettuato dall’Agenzia delle Entrate a cui è inviato il provvedimento di liquidazione per il rimborso.
Recupero del contributo unificato con parte attrice a favore della quale si definisce il giudizio ammessa al patrocinio a spese dello Stato e/o Pubblica Amministrazione e nelle ipotesi di liquidazione spese a parte attrice privata ex articolo 91 c.p.c.
1) recupero del contributo unificato prenotate a debito nelle procedure in cui parte attrice è ammessa a patrocinio a spese dello Stato e/o Pubblica Amministrazione
per il recupero del contributo unificato prenotato a debito trova applicazione l’articolo 5 delle convenzioni 23 settembre 2010/ 28 dicembre 2017 sottoscritta dal Ministero della Giustizia con Equitalia.
Il recupero è azionabile anche se il provvedimento definitivo del giudizio non ne disponga espressamente la condanna.
Per la giurisprudenza di legittimità il contributo unificato di cui agli articoli 9 e 13 Testo Unico spese di giustizia “costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese “, con la conseguenza che il giudice “ non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare" (Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013)
D'altro canto, sempre per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828, “la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità)”
Si deve ritenere che, la mancata indicazione in condanna della somma relativa all'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato “essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate"
Sempre per i giudici di legittimità “ l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio”
la Corte di Cassazione, ordinanza 18828/2015, ha quindi stabilito che : " deve essere affermato il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento".
2) recupero del contributo unificato a favore di parte attrice privata ex articolo 91 c.p.c.
Quanto scritto nel precedente punto 1 trova logica applicazione anche nei processi in cui la parte privata, a favore della quale viene definito il procedimento civile, non sia ammessa al patrocinio e , quale parte attore, abbia iscritto la causa a ruolo anticipando le spese di contributo unificato.
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1 testo modificato dalla legge 17/8/05 n 168
2 Legge 23 dicembre 1999 n. 488
3 circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002 n 2
4 circolare Ministero Giustizia senza numero del 10 marzo 2008
5 articolo 9bis decreto legge 30 giugno 2005 n. 115 convertito dalla legge 17 agosto 2005 n. 168
6 circolare Ministero Giustizia 26 febbraio 2002 n 1
7 circolare 26 febbraio 2002 senza numero del Consiglio di Stato confermato da Ministero Giustizia DAG n 209635.U del 21.11.2016 richiamata in DAG 29/03/2017.0060241.U
8 Circolare Ministero Giustizia 12 marzo 2002 n 2
9 Circolare Ministero Giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U
10 Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione, mentre l’attività di riscossione, in precedenza effettuata dall’Agente Unico Equitalia s.p.a, è ora effettuata dal nuovo ente pubblico economico Agenzia entrate- Riscossione che, dalla predetta data, è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. (cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)
11 A seguito della modifica operata all’articolo 17, comma secondo,decreto legislativo 472/97
12 Con DPR 01/03/ 2001 n. 126 è stato emanato il regolamento concernente le modalità di versamento del contributo unificato
13 Nota n 118188 del 21 giugno 2001 Ministero Finanze - Agenzia delle Entrate
14 per il Distretto Corte Appello di Catanzaro vedi Ministero Giustizia DOG.07.18/03/2013.0006890.U
15 Per le problematiche relative all’annullamento del contrassegno nel processo civile telematico vedi pagg. 59 e ss.
16 Circolare Ministero Giustizia 13 maggio 2002 n. 3 confermata dalla circolare prot. N. 6/1517/035/2001/CA del 19 settembre 2011
17 Articolo 157 DPR 30 maggio 2002 n.115
18 Ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 602.
1bis Ai sensi dell’articolo 191 dpr 115/02 : a) versamento ai concessionari; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
2bis Situazioni che, purtroppo, si verificato negli uffici di cancelleria dove prevale una “rigidità” interpretativa non supportata da normative e/o indirizzi ministeriali
3bis ART. 196 (L)(Determinazione delle modalità di pagamento) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
4bis articolo 190 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
5bis articolo 194 c. 5. La ricevuta del versamento o il modello contenente il contrassegno sono allegati all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il versamento e inseriti nel fascicolo d'ufficio.
6bis articolo 194 c. 2. “in caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il nominativo del primo dei medesimi recato dall'atto introduttivo del processo ed il numero in cifra dei restanti.”
7bis La Cancelleria di un Ufficio Giudiziario ha contestato un contrassegno recante la data di un mese prima a quello in cui la causa veniva iscritta a ruolo.
8bis Articolo 194 punto 3
9bis Articolo 194 c.4. Il contrassegno è apposto sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente che contenga gli stessi dati; nei processi in cui le parti non devono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente il contrassegno è apposto su un modello, approvato con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente i dati di cui ai commi 1 e 2.
10bis Titoli III, Capo I d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
11bis sulla natura tributaria del contributo unificato vedi il capitolo I.
12bis articolo 14 R.D.16 marzo 1942 n. 262 – disposizioni sulla legge in generale.
13bis data in cui è entrato in vigore il contributo unificato che ha sostituito imposta di bollo e diritti di cancelleria, quest’ultimi abrogati , con eccezione del diritto di copia e di certificato.
14bis Dal 1 settembre 2007 le marche da bollo sono rappresentate da un contrassegno telematico che può essere acquistato presso le tabaccherie.
15bis codice univoco che identifica la marca da bollo.
19 Con il decreto legge 22 ottobre 2016 n 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n 225 è stato disposto, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia con la sola esclusione di Equitalia Giustizia SpA Equitalia Giustizia s.p.a. prosegue l’attività di gestione dei crediti secondo le previsioni della convenzione, ( cfr = DOG..10/08/2017.0151207.U)
20 Cassazione ordinanza n. 21207 del 2013
21 Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 23/09/2015, n. 18828
22 ordinanza 18828/2015 cit.
23 per tutte Cass. Sesta Sezione civile sentenza n. 17192/17
24 nota Ministero Giustizia DAG.16.08.2017.01533361.U
25 Per tutte nota prot. n. 1/3230/VF/41 del 2 marzo 2005 Ministero della Giustizia- Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia - Ufficio I -in risposta a quesito del Tribunale di Vibo Valentia