La parziale doppia aggiudicazione nella espropriazione immobiliare: quali rimedi?
La parziale aggiudicazione nell’espropriazione immobiliare dello stesso bene a diversi acquirenti: quali rimedi? Cassazione Sentenza n. 17811/2021

Il fatto.
Tizio acquista ad un’asta conseguente ad una espropriazione immobiliare il Lotto 1; trattasi di un appezzamento di terreno di una determinata superficie (mq 9.110).
Caio, dopo un po’, acquista dalla stessa procedura esecutiva, il Lotto 2, un edificio con terreno circostante.
Di fatto, il Lotto 1 catastalmente comprende l’intesa area, compresa quella ove insiste il fabbricato ceduto come Lotto 2.
Tizio, scoperto il contenuto della vendita del Lotto 2 si attiva per rivendicare la proprietà del contenuto del Lotto 2, in quanto catastalmente facente parte del Lotto 1 da esso stesso acquistato (il Lotto 2 non era stato separato da alcun frazionamento). In subordine chiede che venga dichiarato compreso nel suo trasferimento perlomeno tutta l’area che circonda il fabbricato.
Caio si costituisce chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento di quanto acquistato dalla procedura, vale a dire il fabbricato con il terreno circostanze pertinenziale.
Il tribunale accoglie la domanda di entrambe le parti sostanzialmente rettificando la superficie del Lotto 1 (ora mq 5.500) in modo da ridurla della superficie assegnata al Lotto 2 (mq 3.610). La Corte d’Appello conferma.
Non dello stesso parere la Corte di Cassazione la quale si è occupata del caso con Sentenza n. 17811 depositata in data 22 giugno 2021.
Solo il Giudice dell’esecuzione può modificare il decreto di trasferimento
L’operazione posta in essere dal tribunale in sede di rivendica è stata quella sostanzialmente di modificare i provvedimenti di assegnazione (in particolare il primo) a suo tempo emessi dal Giudice dell’Esecuzione (“ … con la sentenza qui impugnata, la Corte marchigiana ha ritenuto di confermare la modifica sostanziale già operata con la pronuncia di primo grado in merito al titolo petitorio riconosciuto all'O. con il citato decreto di trasferimento del G.E. del 5 ottobre 1993, incidente sul contenuto dell'attribuzione definitiva di detta particella a favore della stessa O., ritenendo di poter estendere i principi in tema di ermeneutica contrattuale al titolo giudiziale costituito da un decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c.”).
Non appartiene al giudice ordinario il potere di "rettificare" i decreti di trasferimento.
La Corte di Cassazione ricorda che per consolidata giurisprudenza “eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi”.
Era l’acquirente del Lotto 2 l’interessato all’azione di rettifica il quale, secondo la Suprema Corte, avrebbe dovuto:
- o opporsi al decreto di trasferimento, adottato per l'appunto in favore dell'O., di un'area che riteneva essere ricompresa nel lotto 2, facente parte anche dei 9.100 mq di cui al lotto 1;
- o, comunque, opporsi avverso il successivo decreto di trasferimento, ... emesso in suo favore con riferimento ad un bene che riteneva difforme da quello descritto nel lotto 2, perché considerato privo di un'area di mq 3610 (sulla quale insisteva il fabbricato oggetto di contesa), da ritenersi già oggetto del precedente decreto di trasferimento.
In conclusione la Corte detta i seguenti principi di diritto:
1) in materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione;
2) i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette, donde il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 17811 dep. 22/06/2021
RILEVATO IN FATTO
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