Le modifiche all’esecuzione forzata della Legge Delega di riforma del processo civile

La Legge Delega di riforma del processo civile introduce diverse novità in materia di esecuzione forzata fra cui la cancellazione della formula esecutiva

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Le modifiche all’esecuzione forzata della Legge Delega di riforma del processo civile

La Legge 206/2021 di riforma del processo civile dedica il comma 12 (e il comma 32) dell’articolo unico, all’esecuzione forzata introducendo a macchie, qua e la, delle novità, talune attese e di aggiustamento di precedenti incongruenze, e altre quali veri e propri cambi di paradigma, una per tutte, lo abbiamo indicato nel sottotitolo, l’abolizione della formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva.

 

Abolizione della formula esecutiva

La Legge delega il governo a determinare quelli che sono indicati dalla legge come titoli validi per l’esecuzione forzata come attti “formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva”.

Si trattava, in effetti, di un orpello del passato del quale non si vedeva l’utilità se non per il passaggio all’Agenzia delle Entrate per il dovuto pagamento del tributo.

Non è chiarito se l’attestazione di conformità possa essere effettuata anche dall’avvocato, ma non si vedrebbe motivo per impedirlo. Sarà l’ufficiale giudiziario, a quel punto, una volta richiesto dell’esecuzione a verificare la bontà formale del titolo esecutivo, cosa che già accade.

Non è chiaro se ciò porterà anche al venir meno di quell’odioso artifizio legato alla non accoglibilità in sede concorsuale del decreto ingiuntivo divenuto definitivo ma non dotato della esecutività dichiarata dal magistrato (vedi la questione in “Decreto ingiuntivo: decreto di esecutorietà e formula esecutiva”), poiché l’accenno pare darsi tutto alla spedizione in formula esecutiva ma non al controllo della definitività del decreto ingiuntivo..

 

 

Ricerca con modalità telematiche: sospesa l’efficacia del precetto

Aveva creato non pochi intoppi la comprensione del come regolarsi con in termini stretti del precetto in relazione alla necessaria attesa delle operazioni di ricerca dei beni da pignorare, ai sensi dell’art.492-bis cpc , da parte dell’ente preposto.

In breve si delinea la portata dell’innovazione. Il termine per iniziare l’esecuzione forzata dalla notifica dell’atto di precetto è di 90 giorni ai sensi dell’art. 481 cpc.

La procedura prevede che il creditore depositi l’istanza ex art. 492-bis decorsi 10 giorni dalla notifica del precetto.

Si dovrà attendere la risposta da parte del Tribunale (fra possibili ritardi della cancelleria e tempistiche del Presidente, o suo delegato passeranno potenzialmente anche parecchi giorni) per poi, successivamente, fare istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione degli eventuali beni da pignorare, e mettersi in attesa di risposta dell’AdE.

Le tempistiche dell’Agenzia delle Entrate posso variare di molto ma è possibile, anzi capita, che quando finalmente il creditore abbia tutto l’occorrente, sia oramai trascorso il termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto.

La Legge Delega finalmente affronta il problema e determina che “il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice”.

 

Pignoramento presso terzi

Il comma 32 introduce una importante novità per la procedura di pignoramento presso terzi. Aggiunge all'articolo 543 cpc i seguenti commi:

«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

La ratio, ovviamente, è quella di evitare comparizioni delle parti conseguenti a notifiche di pignoramenti presso terzi poi non iscritte a ruolo, che solitamente avviene per la dichiarazione negativa da parte del terzo. In tal modo si è voluto dar modo al terzo e al debitore di conoscere se i beni pignorati possano ritenersi liberati senza dover effettuare ricerche o avere attestazioni o dichiarazioni da parte del tribunale o del legale del debitore (a seconda delle prassi invalse).

La novità, tuttavia, diviene rilevantissima per la sanzione comminata, visto che in caso di mancato avviso dell’avvenuta iscrizione a ruolo (e successivo deposito) si prescrive l'inefficacia del pignoramento.

 

Esecuzione immobiliare: custode, delegato alla vendita

Più specifico e massivo è l’intervento della legge delega sull’esecuzione immobiliare, soffermandosi sulla figura del custode, del delegato alle vendite e sulla peculiare possibilità, concessa al debitore, di provvedere in proprio alla vendita dell’immobile.

 

Documentazione catastale

Il termine del deposito della cosiddetta documentazione catastale verrà ridotto a 45 giorni, in coordinamento con il termine di efficacia del pignoramento, prorogabile di ulteriori 45 per giusti motivi.

Entro i successivi 15 giorni (dal deposito della documentazione) il giudice nomina l’esperto e custode quest’ultimo in sostituzione del debitore (“salvo che la custodia non abbia alcuna utilita' ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita”).

 

Liberazione dell'immobile

La liberazione dell'immobile verrà subito (dispone la vendita) disposta qualora l’immobile stesso sia occupato da persone diversa dal “debitore e dal suo nucleo famigliare”. Qui non è chiaro se il debitore privo di nucleo familiare subisca la stessa sorte del “terzo”.

Qualora, invece, l'immobile sia abitato dall'esecutato “convivente col nucleo familiare” il termine per la liberazione viene spostato al momento in cui viene pronunciato il decreto di trasferimento.

Successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario sarà il custode l’incaricato alle operazioni di liberazione e costui è esentato dall’osservanza delle disposizioni codicistiche riguardanti la consegna o rilacio previste dall’art. 605 e ss. cpc, vale a dire niente preavviso di sloggio e precedente precetto, ecc. Saranno le indicazioni fornite dal G.E. a regolare l’attività del custode durante le operazioni di liberazione.

 

Professionista delegato alla vendita

Il delegato alla vendita sostituisce oramai il lavoro del magistrato per buona parte. La legge delega amplia i poteri/doveri del professionista incaricato. Pone, anche, delle limitazioni per quanto riguarda la durata dell’incarico e obblighi minimi di svolgimento dell’attività.

Il delegato alla vendita riceve l’incarico con la durata di un anno, prorogabile. Entro questo termine deve avere compiuto almeno 3 esperimenti di vendita, ciascuno del quali prontamente relazionato al G.E.

Il professionista procederà alla redazione del progetto di distribuzione sentite le parti. e se non sorgono contestazioni egli provvede anche a dichiararlo esecutivo. Solamente in caso di contestazioni il progetto di distribuzione verrà rimesso all’attenzione del giudice dell'esecuzione.

 

La vendita diretta del debitore

Una novità rilevante è la possibilità concessa al debitore di trovare un proprio acquirente dell’immobile con una istanza da portersi presentare una sola volta. Nella realtà applicativa tale possibilità pare non essere di alcun vero vantaggio per il debitore visto che in ogni caso verrà pubblicizzata l’offerta e qualunque migliore offerta da parte di terzi verrà presa in considerazione.

Le modalità previste sono le seguenti: il debitore dovrà depositare istanza chiedendo di poter procedere direttamente alla vendita dell'immobile per un prezzo non inferiore al prezzo di stima. All'istanza dovrà essere allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni con cauzione pari ad un decimo del prezzo.

Data pubblicità all’offerta di acquisto vi è un successivo termine di 60 giorni per raccogliere ulteriori offerte. Iil giudice dell'esecuzione aggiudicherà l'immobile al miglior offerente.

 

 

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