La personalizzazione del danno non copre il pregiudizio morale senza fondamento medico-legale

Il pregiudizio morale non quantificabile secondo i canoni medico-legali non è ricompreso nella personalizzazione delle Tabelle milanesi. Il danno morale prende una vita autonoma. Cassazione civile Sentenza n. 25164/2020

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La personalizzazione del danno non copre il pregiudizio morale senza fondamento medico-legale

Il fatto.

Tizio, avendo subito un danno fisico rilevante nel corso di un incidente stradale otteneva in sede di appello il risarcimento del danno oltre ad interessi legali dalla sentenza al saldo e una cifra aggiuntiva di euro 20.000,00 quale ristoro a titolo di danno morale, ritenendo che le sofferenze di natura del tutto interiore e non relazionali fossero meritevoli di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.

Proposto ricorso per cassazione, la questione veniva sottoposta in pubblica udienza al fine di affrontare le seguenti delicate questioni di diritto:

a) la corretta individuazione, anche ai fini della determinazione del quantum debeatur risarcitorio, dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno alla salute e della relativa motivazione;

b) la corretta individuazione dei presupposti per il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale, della relativa prova e della relativa motivazione;

c) la corretta individuazione dei confini tra la personalizzazione del danno alla salute e la liquidazione dei pregiudizi morali non aventi fondamento medico-legale.

Il caso veniva deciso dalla Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 25164 depositata in data 10 novembre 2020.

 

La personalizzazione del danno

Come afferma la Suprema Corte, la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione del valore standard del risarcimento, al fine di tenere conto delle specificità del caso concreto, tenuto conto, altresì che la nuova dizione degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private, discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, termine quest’ultimo (“dinamico-relazionale”) che dal 2017 in poi fa da punto di riferimento per le valutazioni medico-legali.

Sulla estensione del concetto di danno dinamico-relazionale si era aperta una discussione, e ciò in relazione alla personalizzazione del danno prevista dalla Tabelle milanesi.

Una importante sentenza della Corte di Cassazione del 2018 (Cass. n. 7513/2018) ha analizzato e sviscerato la questione divenendo arresto di riferimento per la giurisprudenza successiva (abbiamo scritto in questa rivista in “Il danno dinamico-relazionale rientra nel danno biologico?”).

Nell’ultimo dei molti principi di diritto espressi in quella sentenza (fra cui quello secondo il quale “nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici”) la Corte del 2018 enunciava: “Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

Veniva, in tal modo delineata la possibilità di valutare una voce di danno che non fosse ricompresa nel danno non patrimoniale delle Tabelle del Tribunale di Milano. Voce di danno che non può rientrare nel concetto di danno dinamico-relazionale posto che questo ricade nel concetto di danno biologico (in Cass. 7513/2018 si legge “l'incidenza d'una menomazione permanente sulle quotidiane attività "dinamico-relazionali" della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico”).

La Corte di Cassazione in commento da applicazione all’impalcatura così precedentemente delineata e conferma che “ ... il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

 

Le Tabelle di Milano errano nel liquidare il danno morale nella personalizzazione

La Corte in commento si tratteggia in questo modo la consistenza del danno morale, spingendosi a delineare la corretta modalità di analisi nel caso concreto della liquidazione del danno alla salute, nella quale il giudice di merito dovrà:

1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;

2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);

3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell'esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni”.

 

Appaiono, quindi, due fondamentali indicazioni:

1) il danno morale non è quantificabile dalla CTU sotto la classica dizione “danno dinamico-relazionale”;

2) le Tabelle del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano sono incomplete ed anzi errate nella misura in cui vanno ad accorpare in una unica voce la personalizzazione comprensiva del danno morale.

 

L’onere della prova del danno morale

Se, come abbiamo appena riferito, non è al CTU che verrà chiesta la quantificazione del danno morale è legittimo chiedersi quale dovrà essere l’onere istruttorio della parte che necessiti di dimostrare la sussistenza di una tale voce di danno.

La Corte di Cassazione interviene anche sul punto con ampia dissertazione.

Pone, la Corte, quale premessa: “considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata”.

Il danno morale, sovente di difficile dimostrazione e talvolta addirittura neppure esprimibile coscientemente dalla parte dato il suo costruirsi in molteplici particolari dalle molte sfumature di carattere psicologico e comunque interiore, potrà essere valutato dal giudice di merito con ampiezza. Scrive la S.C.: “non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.

Nell’arduo compito di quantificare il danno morale, il giudice di merito, qualora ravveda tale opportunità, potrà utilizzare il metodo della percentuale sul danno non patrimoniale già determinato (torniamo in tal modo ai vecchi sistemi).

La Corte, infatti, afferma: “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute … è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale ...

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n. 25164 dep. 10/11/2020

 

FATTI DI CAUSA

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