La procura del procedimento monitorio e la notifica via PEC. Come far valere la sua mancanza?

La notifica del decreto ingiuntivo via PEC senza allegazione della procura alle liti deve ritenersi valida, nulla o inesistente? Cassazione Civile Ordinanza n. 27154/2021

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La procura del procedimento monitorio e la notifica via PEC. Come far valere la sua mancanza?

Il fatto.

La società Alfa otteneva decreto per ingiunzione che notificava alla società Beta tramite posta elettronica certificata. Alla notifica veniva allegata la procura alle liti, tuttavia carente della sottoscrizione. Alfa provvedeva quasi subito dopo alla notifica del medesimo ricorso-decreto mediante UNEP.

La società Beta proponeva opposizione la quale si trovava ad essere fuori tempo massimo (tardiva) in relazione alla prima notifica, effettuata via PEC, ma tempestiva se considerata la notifica tramite ufficiale giudiziario.

Sollevata eccezione della tardività della notifica, ne seguiva discussione sulla validità della prima notifica, considerata dal giudice di prime cure come giuridicamente inesistente così come confermato dal giudice d’appello, seppur parte appellante lamentasse che non fosse necessario che la procura alle liti fosse notificata unitamente al ricorso e al decreto ingiuntivo, ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione, stante la sua presenza nel fascicolo telematico del procedimento monitorio, acquisito agli atti del giudizio di opposizione.

 

Il caso viene portato all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n. 27154 depositata in data 6 ottobre 2021.

 

Mancato deposito della procura alle liti e notifica senza procura

La Corte di Cassazione sovente ha ritenuto che l’azione del legale sia giustificata dalla sussistenza della procura alle liti rilasciata prima dell’esecuzione dei singoli atti processuali indipendentemente dalla presenza in atti della stessa. Vedasi in proposito “Procura alle liti non depositata e obbligo di verifica” (Sentenza n. 19169 del 11/09/2014) ove si legge che “ … il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello”.

Diverso parrebbe il caso della notifica dell’atto giudiziario priva della procura alle liti anche se da più parti si era segnalata la mancanza di una chiara indicazione legislativa su tale obbligo.

La Corte di Cassazione odierna, riprendendo le considerazioni del 2014 afferma: “La corretta costituzione del ricorrente in sede monitoria va verificata di ufficio dal giudice: il difetto o il vizio della procura del difensore non consente, in generale, l'emissione del decreto ingiuntivo richiesto. Laddove il decreto ingiuntivo sia emesso, deve ritenersi positivamente verificata dal giudice, almeno in via implicita, la sussistenza di una regolare procura in favore del difensore del ricorrente”.

La stessa emissione del decreto ingiuntivo, pertanto, determina una presunzione di rilascio e regolarità della procura alle liti.

La Suprema Corte continua, indicando il rimedio per l’eventuale carenza o irregolarità della procura nonostante l’emissione del decreto, affermando: “ ... se la procura manca o è viziata, lo stesso decreto ingiuntivo risulterà a sua volta viziato e il vizio potrà essere denunciato con l'opposizione”.

 

In conclusione la Corte di Cassazione afferma i seguenti principi di diritto:

«ai sensi dell'art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;

la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l'eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall'ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall'ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l'ordinamento prevede - fuori dei casi in cui ammette l'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. - il solo rimedio dell'opposizione tempestiva»
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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 27154 dep. 06/10/2021

 

Fatti di causa

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