Querela di falso proposta dopo la verificazione della sottoscrizione di scrittura disconosciuta
I rapporti fra la querela di falso e la verificazione della scrittura. Se sia ammessa la querela di falso per contestare la verificazione della sottoscrizione. Cassazione Sentenza n. 2152/2021

Il fatto.
Proposta domanda di verificazione di scrittura disconosciuta di assunzione di debiti societari, all’esito della consulenza il tribunale dichiarava autentica la sottoscrizione.
Proposto appello, l'appellante insisteva sulla falsità delle firme proponendo querela di falso, che veniva accolta e dava esito positivo, vale a dire riconoscendo la falsità del documento.
La questione viene portata avanti la Corte di Cassazione Civile la quale decide con Sentenza n. 2152 depositata in data 29 gennaio 2021.
La questione.
La questione posta può essere così riassunta: se la querela di falso sia inammissibile se proposta al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione oppure se sia ammissibile qualora finalizzata alla contestazione della verità del contenuto del documento e/o la falsità materiale 1.
Rapporti fra querela di falso e azione di verificazione della scrittura
Il precedente con il quale doveva confrontarsi la S.C. è un provvedimento del 2007, n. 4728 (confermato con Cass. 3891/2020) che dichiarava l’inammissibilità della querela di falso nell'ambito dello stesso giudizio nel quale fosse già stata disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce al documento e operata, positivamente, la verificazione della autenticità.
Secondo la Corte odierna il precedente è soltanto in parte sovrapponibile al caso di specie, il quale, invece, costituisce un territorio non ancora esplorato dalla giurisprudenza di legittimità (“… il caso in esame è inedito ...”), in primis poiché ancora non scioglie il quesito su quale sia la soluzione da adottare nel caso in cui la querela di falso sia espletata nonostante l’eventuale inammissibilità, e in secondo luogo non essendo del tutto immune da critiche la motivazione logico-giuridica sottostante la decisione del 2007 (il potersi avere nello stesso giudizio contraddizioni fra l’esito dell’uno rispetto all’altro dei rimedi).
Per chiarire il fenomeno si deve avere riguardo alla diversa natura dei due istituti che mirano ad espletare indagini differenziate sul documento contestato (“differenza, morfologica e funzionale, tra i due rimedi”).
Il giudizio di verificazione tende ad accertare esclusivamente la paternità del documento. Tuttavia, il documento può essere contestato anche nel suo contenuto o formazione e a ciò è diretto il rimedio della querela di falso. La querela di falso si pone, afferma la Corte, su di un gradino superiore, poiché, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto più ampio dal momento che con essa si può (e si ha l'onere di) far valere anche le falsità ideologiche che concernono la dichiarazione e perché può investire anche l'atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata.
Il supporto normativo si fonda sull'art. 221, comma primo, cod. proc. civ. secondo il quale «la querela di falso può proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato».
Anche il giudizio sull'autenticità della sottoscrizione, ancorché avente ad oggetto non un diritto ma un fatto, e, dunque, destinato ad operare solo sul piano processuale, si ritiene pacificamente che sia suscettibile di passare in giudicato.
L’accento, quindi, va posto sull’inciso “verità del documento”.
«Verità del documento», scrive la S.C., è “concetto che riguarda il contenuto estrinseco del documento e può, in tal senso, riguardare sia la genuinità della dichiarazione in esso contenuta (non viene in rilievo invece la veridicità della stessa, ossia la verità del suo contenuto intrinseco, contestabile con gli ordinari mezzi di prova), sia l'autenticità della sua sottoscrizione”.
In conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente articolato principio di diritto:
«La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes.
Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato;
b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato.
La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato;
b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento.
Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell'accertamento della falsità della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi — anteriormente alla proposizione della querela — all'esito del giudizio di verificazione, sull'autenticità della sottoscrizione».
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1 - In un diverso caso questa Rivista ha trattato i rapporti fra querela di falso e verificazione. Vedasi: “Disconoscimento della firma sull’avviso di riconoscimento e querela di falso”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 2152 dep. 29/01/2021
FATTI DI CAUSA
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