Devoluzione dell’eredità del cittadino inglese deceduto in Italia
Diritto successorio internazionale privato. Regolamento successorio del testamento di un cittadino inglese con beni mobili e beni immobili in Italia. Le SS.UU. civili Sentenza n. 2867/2021

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (con Sentenza n. 2867 depositata in data 5 febbraio 2021) hanno risolto una questione di diritto di particolare rilevanza in materia di diritto successorio internazionale.
Scissione della massa ereditaria nel diritto inglese
Tizio, cittadino inglese deceduto in Italia, lasciava per via testamentaria ai suoi figli dei terreni in Toscana e un lascito in danaro (sterline) in forma di legato alla persona successivamente diventata moglie.
Nel contenzioso che ne è seguito, la Corte d'Appello aveva disposto che la successione andasse regolata secondo il diritto inglese, con ciò dovendosi revocare il testamento per effetto del successivo matrimonio alla section 46 del Will Act del 1837, procedere ab intestato, attribuire i beni mobili secondo la legge del domicilio del testatore e i beni immobili secondo la legge di situazione.
La particolarità dei sistemi di common law prevede, infatti, che la successione vada regolata in modo differenziato e, precisamente, il diritto internazionale privato inglese scinde la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge del domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili ed alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.
Trovandosi gli immobili in Italia, dal sistema della scissione dovrebbero costituirsi due distinte masse ereditarie.
L’ordinanza interlocutoria
La Sezione rimettente, nella propria ordinanza interlocutoria, sottoponeva alle Sezioni Unite i seguenti quesiti:
a) se, in base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1, 15 e 46, comma 1, della legge n. 218 del 1995, la collocazione dell'istituto della revoca del testamento nell'ambito della materia successoria o di quella matrimoniale debba operarsi in base ai criteri di qualificazione della legge italiana o della legge straniera (nella specie, quella inglese);
b) se l'applicabilità del diritto inglese sia altrimenti comunque da escludere a causa del criterio della scissione dello statuto successorio adottato in quell'ordinamento, giacché contrastante con il principio di unitarietà ed universalità della successione recepito anche dalla legge n. 218 del 1995, ove ritenuto inderogabile;
c) se, in base agli artt. 13, comma 1, e 46, comma 1, della legge n. 218 del 1995, sia corretto anteporre l'operatività della norma sostanziale inglese, riguardante la revoca testamentaria, alla disciplina successoria individuata per gli immobili con riferimento alla lex rei sitae. Potrebbe viceversa sostenersi che l'art. 13 citato, ove stabilisce che deve tenersi conto della norma straniera di rinvio, intenda escludere che la materia possa essere disciplinata dall'ordinamento straniero che - in base alle proprie norme di diritto internazionale privato - non vuole invece regolarla. In particolare, la conclusione di applicare la legge materiale inglese riguardante la revoca del testamento per susseguente matrimonio all'intera successione non sembra considerare la norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese, che non è volta a disciplinare la devoluzione degli immobili situati in Italia, anche riguardo alle questioni concernenti l'efficacia del titolo testamentario;
d) se la lex rei sitae, oltre ad integrare la legge successoria in base al primo comma dell'art. 46, possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio per effetto del rinvio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione; o se, piuttosto, detta legge venga in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari.
Successione nel diritto internazionale privato
Le Sezioni Unite limitano i possibili riferimenti normativi e dichiarano che la fattispecie per cui è causa va regolata esclusivamente alla stregua della legge del diritto internazionale privato, la L. 31 maggio 1995 n. 218
Esclude la rilevanza del Regolamento (UE) numero 650/2012 del 4 luglio 2012, come pure della Convenzione dell'Aja del 1 agosto 1989, di cui l'Italia, afferma, non è parte contraente.
Il Titolo III della L. 218/95 dedica 5 articoli al diritto applicabile nelle successioni internazionali.
Secondo l’articolo 46 (Successione per causa di morte)
1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte.
2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.
Rileva la Corte che nonostante il secondo comma riconosca al testatore la facoltà di sottoporre il regime successorio "alla legge dello Stato in cui risiede" (cosiddetta optio legis, o professio juris), ove si tratti di successione di un cittadino italiano, la scelta non può pregiudicare i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte del de cuius.
Continua la Corte, affermando: “la scelta di cui all'art. 46, comma 2 (ammissibile soltanto in favore della legge dello Stato in cui il de cuius abbia la propria effettiva ed abituale residenza, al momento della stessa scelta e della morte, e riferibile necessariamente all'intera successione, nonché tale da disattivare in potenza anche l'effetto dell'eventuale rinvio: art. 13, comma 2, lettera a, legge n. 218 del 1995), occorre una" dichiarazione espressa in forma testamentaria", ovvero in una delle forme valide previste dal successivo art. 48”, non potendosi operare una interpretazione su fatti concludenti o impliciti.
La soluzione offerta dalle SS.UU.
La particolarità della scissione della massa ereditaria nel diritto inglese e le modalità del regolamento della successione stessa di quell’ordinamento aiutano la soluzione del caso di specie, datosi che detta successione poggia su considerazioni di carattere eminentemente pratico di antica discendenza («mobilia personam sequuntur, immobilia vero territorium»).
Le SS.UU. chiariscono, oltretutto, che il principio della scissione opera sia nell'ambito di una successione ab intestato sia in una successione testamentaria.
E in definitiva, afferma, la “ricorrenza di un sistema dualista nella disciplina della successione transazionale comporta l'apertura di due (o più, se più sono gli Stati in cui esistono beni immobili del defunto) successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi chiamate a verificare la validità e l'efficacia del titolo successorio, ad individuare gli eredi, a determinare l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità”.
In conclusione le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto;
“In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene”.
“Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell'art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall'art. 13, comma 1, lettera b), della legge n. 218 del 1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, SS.UU. civili, Sentenza n. 2867 dep. 05/02/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
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