Conferme sulla validità ai fini della prova delle videoregistrazioni private

I filmati privati non necessitano delle procedure di autorizzazione delle intercettazioni e sono utilizzabili come mezzo di prova. Cassazione Penale Sentenza n. 31831/2020

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Conferme sulla validità ai fini della prova delle videoregistrazioni private

La Corte di Cassazione Penale, con Sentenza n. 31831 depositata in data 12 novembre 2020 conferma l’indirizzo consolidato sulla valenza, ai fini della prova, di registrazioni audio o video effettuate da privati e acquisite con vari mezzi.

Nel caso di specie, le videocamere di sorveglianza avevano ripreso un furto con strappo e avevano permesso, grazie alla conferma di testimoni, di individuare i soggetti agenti.

Parte imputata aveva tentato di difendersi adducendo l’illegittimità dell’acquisizione della registrazione video in quanto mai autorizzata dall’autorità preposta 1.

 

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali acquisibili

La Corte di Cassazione ricorda che “questa Corte ha già avuto modo di precisare che le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità2.

E, aggiunge, “le stesse sono acquisibili senza la necessità dell'instaurazione del contraddittorio previsto dall'art. 189 cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso di loro mancata effettiva produzione, deve ritenersi legittima la testimonianza resa dagli operatori di polizia giudiziaria in ordine al loro contenuto rappresentativo ”.

 

La Corte di Cassazione ha avuto modo anche di chiarire che non non costituisce interferenza nella vita privata (art 615-bis c.p.) l'installazione di una videocamera sul pianerottolo condominiale (vedi “Videoriprese: pianerottolo e scale condominiali non sono attinenti alla vita privata”).

 

Un recente pronunciamento della medesima Sezione Della Corte di Cassazione penale (sentenza 19 novembre 2020, n. 32544, in un caso di stalking) ha avuto modo di precisare che qualora di tratti di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria, queste non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all'art. 266 c.p.p.

Con la conseguenza che nel caso di immagini registrate derivanti da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 c.p.p., e non quale prova atipica, i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

 

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1 In questa Rivista, per un approfondito esame delle novità in materia di intercettazioni vedi “La riforma delle intercettazioni di cui al D. Lgs. 216/2017 – Introduzione” riguardante anche la nuova disciplina sul captatore informatico.

2 Vedi anche “Videoriprese eseguite con videocamere installate da privati: prova atipica utilizzabile in giudizio”, ove si è fatta distinzione tra i luoghi di privata dimora esposti al pubblico e per questo oggettivamente visibili dall’esterno da più persone senza l’utilizzo di particolari accorgimenti o, al contrario, ambienti la cui visione dall'esterno è occultata o possibile attraverso la predisposizione di detti accorgimenti o comunque con il consenso del titolare.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale Sez. V, Sentenza n. 31831 dep. in data 12/11/2020

 

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