Modalità di calcolo del risarcimento del danno da Tabelle Tribunale di Milano
Sulle modalità di calcolo del risarcimento del danno da lesione fisica e applicazione delle tabelle milanesi. Personalizzazione del danno, danno morale, danno dinamico-relazionale. Cassazione Ordinanza n. 15733/2022

Ancora conferme della Corte di Cassazione in merito alla distinzione fra personalizzazione del danno rispetto al danno morale e al dinamico-relazionale, di cui si era scritto in questa rivista in “La personalizzazione del danno non copre il pregiudizio morale senza fondamento medico-legale”
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 15733 depositata in data 17 maggio 2022 torna a ribadire le modalità di calcolo del danno biologico e morale in riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, non mancando una critica circa l’indicazione ivi data di procedere alla somma aritmetica delle voci di danno.
Si riporta di seguito il nucleo centrale delle argomentazioni della S.C.
Premette la Corte che “il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono integralmente la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone in alcun modo giustificabile l'incorporazione nel c.d. danno biologico, trattandosi (con riguardo al danno morale) di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali della vita individuale”.
E continua specificando che il danno “dinamico-relazionale” che costituisce una forma di personalizzazione relativa al c.d. danno biologico, ha trovato una sua specifica disciplina normativa nell'art. 138, co. 3, nuovo testo cod. ass.., secondo cui "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale [...], può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%";
A sua volta, l'art. 138, co. 2 lettera a), cod. ass., definisce il danno biologico come "la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", raccordandosi con la successiva lettera e) del medesimo comma 2 secondo cui "al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico [...] è incrementata in via progressiva e per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione".
Dichiara la Corte, a questo punto, che trova, dunque, definitiva conferma sul piano normativo, “come già da tempo affermato da questa Corte, il principio dell'autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.
La Corte di Cassazione rinnova, a questo punto, le indicazioni sul come si procede alla quantificazione del danno, con riferimento alle tabelle milanesi. Il giudice dovrà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, co. 3, del novellato codice delle assicurazioni.