Il Codice della Strada non si applica alla navigazione, neppure in analogia
All’eccesso di velocità nella navigazione (in laguna di Venezia) non si applicano, in analogia, le norme del codice della strada essendo entrambe normative speciali. Cassazione Sentenza n. 19928/2022

La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 19928 del 21 giugno 2022 ha deciso in ordine alla possibilità di estendere in via analogica le norme del Codice della Strada alla navigazione. In particolare trattavasi di un eccesso di velocità tenuta da un natante nelle acque della laguna di Venezia.
Ancora più esattamente, il natante transitava sul Canal Grande alla velocità di 11 km/h, superando il limite di velocità vigente di 7 km/h, e considerato il limite di tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione telelaser.
Parte sanzionata assumeva non superato il limite dovendosi applicare, in carenza di specifica previsione da parte del Regolamento del Comune di Venezia, la percentuale di tolleranza del 5%, in applicazione analogica dell’art. 345 del Codice della Strada.
Secondo la Corte di Cassazione “ ... apparendo evidente che la navigazione e la circolazione stradale obbediscono a proprie e distinte leggi dinamiche ed hanno caratteristiche affatto diverse, essendo sufficiente al riguardo considerare lo spazio occorrente per arrestare la corsa di un natante rispetto al veicolo su strada, che costituisce all'evidenza un criterio di grande rilevanza nella fissazione dei limiti di velocità” mentre nella navigazione il limite mira “non soltanto alla salvaguardia della sicurezza di persone e cose, ma anche e soprattutto allo scopo di contenere gli effetti dannosi prodotti del moto ondoso, contrastando l'inquinamento e preservando l'integrità delle strutture e degli edifici cittadini”.
Afferma, pertanto, la S.C. che difetta anche sotto tale aspetto il presupposto della medesima ratio richiesta ai fini dell'applicazione dell'analogia.
Ancora: “Va infine osservato che, nello specifico, la disposizione di cui all'art. 345 reg. esecuzione codice della strada non costituisce espressione di un principio di carattere generale, ma appare soprattutto il frutto di una valutazione di opportunità, diretta ad evitare, tenuto conto delle caratteristiche della circolazione stradale e quindi della velocità dei veicoli, un contenzioso alimentato da mere contestazioni in ordine alla precisione della rilevazione effettuata attraverso apparecchi elettronici. Ne discende che, trattandosi dì scelta non obbligata ma discrezionale, risulta confermato che il suo ambito dì applicazione non può essere esteso al di là della materia in cui la norma si trova inserita”.
In conclusione la Corte esprime il seguente principio di diritto:
" L'art. 1, comma 2, codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, che costituiscono una normativa a sua volta di carattere speciale ".
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 19928 dep. 21/06/2022