Competenza per il recupero del compenso dell’avvocato per prestazioni avanti a giudici diversi

Regolamento di competenza occasione per ricapitolare le regole dell’azione data all’avvocato per il recupero del compenso per azioni promosse avanti uffici giudiziari diversi. Cassazione Civile Ordinanza n. 3120/2022

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Competenza per il recupero del compenso dell’avvocato per prestazioni avanti a giudici diversi

La Corte di Cassazione Civile Sez. VI, con Ordinanza n. 3120 depositata in data 2 febbraio 2022 riesamina la pluriproposta questione della individuazione del giudice competente a conoscere della domanda di recupero del compenso dell’avvocato nei confronti del cliente.

 

Con richiamo ai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite con Sentenza n. 4485/2018 (vedi in questa rivista in “Le Sezioni Unite su competenza e rito applicabile all'azione di recupero del compenso dell'avvocato”), con alcune specificazioni, la sentenza in commento così dichiara: a seguito dell'introduzione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 la controversia di cui all'art. 28 della L. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. n. 150 cit., può essere introdotta:

a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702- bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal comb.disp. dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato d.lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis ss. c.p.c., salve le deroghe previste dalle indicate disposizioni del d.lgs. n. 150 cit. (come la sua proposizione, a norma dell'art. 4, comma 2, innanzi all'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera);

b) con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. (innanzi ai giudici competenti previsti, in via alternativa e concorrente, dall'art. 637 c.p.c., compreso, dunque, il giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine cui l'avvocato istante è iscritto).

 

Secondo l’arresto in commento l'opposizione si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis e ss. del c.p.c., ed è disciplinata come nel caso sub a).

 

Continua la Corte chiarendo che nel caso in cui le pretese siano relative a prestazioni rese dall'avvocato innanzi a più uffici giudiziari, possono essere proposte

a) distinte domande davanti a detti uffici ai sensi del comma 2 dell'art. 14 cit.; criterio applicabile secondo la Corte, soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni;

b) ai sensi dell'art. 637 c.p.c., domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637, comma 1°, c.p.c., e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria,

c) domande separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma dell’art. 637 c.p.c.,

d) domande cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dal terzo comma dell'art. 637 c.p.c., vale a dire dove ha sede il proprio Consiglio dell’Ordine.

 

Deve essere citata anche Cassazione a SS.UU., Sentenza n. 4247/2020 la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

"Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa". Vedi in “La competenza in merito al recupero del compenso dell’avvocato: ancora le SS.UU

Competenza quest’ultima, chiarisce la Corte in commento, da valersi solamente nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della L. n. 794 cit., come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. n. 150 cit., nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit., e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 3120 dep. 02/02/2022

 

- rilevato che:

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