L’esecuzione dell’interdetto possessorio non avviene nelle forme dell’esecuzione forzata
Conferme sulla esecuzione dell’ordinanza interdittale di tutela possessoria ottenuta a conclusione della fase sommaria. Competenza, modalità di esecuzione. Cassazione Sentenza n. 27392/2022

Il procedimento possessorio è noto essere a composizione bifasica (nonostante distinzioni dottrinarie sul punto) ed è caratterizzato da una prima fase sommaria a conclusione della quale vi può essere l’emissione dell’ordinanza interdittale (da qui la contrazione “interdetto”) che dispone le modalità di tutela del possesso, ed una seconda fase, di cognizione ordinaria, solo eventuale poiché rimessa all’iniziativa di una delle parti.
La peculiarità del giudizio possessorio viene data dalla tutela non di un diritto soggettivo ma di una mera situazione di fatto.
Il cosiddetto “interdetto” è provvedimento provvisorio, è dotato di efficacia esecutiva.
La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 27392 del 19 settembre 2022 si sofferma a confermare principi in ordine alle modalità di esecuzione del provvedimento predisposto per la invocata tutela del possesso.
La Corte richiama l’attenzione sul fatto che l’attuazione forzosa del provvedimento di reintegrazione nel possesso va conseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ. e quindi con forme diverse dall’esecuzione.
L’art. 669-duodecies del cod. proc.civ. Prescrive che “Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
E, afferma la Corte: “La concreta realizzazione del comando impartito dal provvedimento possessorio si deve svolgere nell’ambito dello stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l’hanno determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e soltanto a lui sono riservate”.
Non va notificato il precetto né il preavviso per l’interdetto possessorio
Non essendo legato alle modalità esecutive classiche del titolo esecutivo, la Corte ricorda che l’attuazione dell’ordine di reintegra o, comunque, di tutela possessoria, “deve avvenire senza l’osservanza delle formalità dell’ordinario processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto”. Analogamente dicasi per la notifica del preavviso di rilascio.
L’esecuzione dell’interdetto possessorio da luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio. Nessuna opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
La peculiarità della tutela possessoria e del procedimento per essa predisposto viene ulteriormente rafforzata dal principio secondo il quale anche l’esecuzione del relativo provvedimento non apre un processo esecutivo estraneo al possessorio. La Corte di Cassazioen afferma: “La forzosa realizzazione del comando contenuto nel provvedimento d’urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela cautelare del caso e quindi in base ad inderogabile principio di ordine pubblico processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata”.
Aggiunge la Corte che ne è conseguenza il fatto che la legittimità dell’attuazione forzosa ai sensi dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ. può essere contestata solo nell’ambito dello stesso giudizio possessorio e non invece con l’opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi.
Richiama, infine, il seguente principio di diritto:
«poiché l’interdetto possessorio, a differenza della sentenza di condanna resa all’esito della successiva fase di merito, non è mai suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell’art. 669 duodecies cod. proc. civ., richiamato dal capoverso dell’art. 703 cod. proc. civ., sono inammissibili sia l’attività del beneficiario volta a porlo in attuazione nelle forme previste per l’esecuzione e consistente nell’intimazione di un precetto non previsto dalla legge o dal giudice, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione a quest’ultimo, l’una e l’altra in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emanato il detto provvedimento possessorio, a questi dovendo rivolgersi il destinatario della notifica di quell’inammissibile precetto per contestare il diritto di conseguire l’attuazione del provvedimento interdittale».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Sentenza n. 27392 del 19/09/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
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