Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni

Modifiche al settimo comma dell'articolo 545 cpc introdotte dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. n. 115/22. Cambia il limite al pignoramento della pensione.

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Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2022 del testo della Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 titolato «Misure  urgenti  in  materia  di energia,  emergenza  idrica,  politiche sociali e industriali», vi è la modifica del settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

Viene introdotto il limite di euro 1.000,00

 

Di seguito il testo dell'art. 21 bis della L. 115/2022

 

Art. 21 - bis (Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni)
1. Il settimo comma  dell'articolo  545  del  codice  di  procedura civile è sostituito dal seguente:
«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di  indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni  di  quiescenza  non possono essere pignorate per un ammontare  corrispondente  al  doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un  minimo  di 1.000 euro. La parte eccedente  tale  ammontare  è  pignorabile  nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge».

 

Il precedente testo del comma settimo era il seguente:

"Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge"

 

 

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