Uso della mascherina sanitaria è aggravante per travisamento del volto del rapinatore

Il travisamento del volto del rapinatore in relazione all'obbligo della mascherina non costituisce adempimento della normativa sanitaria. Riconosciuta l’aggravante. Cassazione Penale Sentenza n. 1712/22

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Uso della mascherina sanitaria è aggravante per travisamento del volto del rapinatore

Interessante il provvedimento della Corte di Cassazione Penale, Sentenza n. 1712 depositata in data 17 gennaio 2022, in relazione all’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi in concomitanza della commissione del delitto di rapina. All’imputato, infatti, era stata applicata l’aggravante del travisamento del volto.

Il ricorrente ricorreva, quindi, per cassazione, sul presupposto che il travisamento del volto era avvenuto con mascherina resa obbligatoria dalla normativa COVID-19 ed era da considerarsi un rispetto di un comportamento imposto dalla legge che non potrebbe essere anche considerato come aggravante del delitto de quo.

 

Il reato di rapina prevede al terzo comma le seguenti circostanze aggravanti

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.

 

La S.C. rigetta l’argomentazione e spiega: “ ... deve rilevarsi che il travisamento medesimo risulta essere stato materialmente collegato alla commissione del delitto e comunque idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento dell'autore del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 56937 del 20/11/2017 Rv. 271667 - 01). La presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere.”.

 

Al di là dell’aggravante prevista per il reato di rapina, va ricordato che vi sono alcune ulteriori norme che vietano di travisare il volto in luogo pubblico.

Queste sono:

- Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza) il quale prevede all’art. 85: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103. E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 103”.

 

- La Legge 22 maggio 1975, n. 152 in materia di Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, emanata in risposta a vari episodi di terrorismo nei quali gli autori indossavano il casco da moto per nascondere il proprio volto, e che, all’art. 5, così prescrive: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale Sez. II, Sentenza n. 1712 dep. 17/01/2022

 

RITENUTO IN FATTO

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