Per il reclamo contro l’estinzione del processo esecutivo non vi è obbligo di deposito telematico
Non vi è obbligo di deposito telematico ai sensi dell’art.16-bis del D.L. n. 179/2012 per l’atto di reclamo contro il provvedimento di estinzione del processo esecutivo. Cassazione SS.UU. Sentenza n. 7877/2022

L’articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito l’obbligo del deposito telematico degli atti del processo esecutivo.
Si riporta di seguito i primi due commi dell’articolo 16-bis, titolato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali”:
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.
Secondo le SS.UU. l’atto del reclamo non può essere riferito alle “parti costituite” e non costituisce un atto endoprocedimentale.
Afferma la Corte che “Con l’espressione «parti precedentemente costituite», il primo comma dell’articolo 16 bis si riferisce non soltanto all’atto di costituzione nel senso indicato, dalla cui omissione discende la contumacia, nelle ipotesi in cui la costituzione sia prevista, ma anche, più in generale, alla acquisizione della veste di parte in senso formale nel procedimento incardinato dinanzi al giudice adito, veste che, almeno in senso lato, compete a ciascuna parte in qualunque procedimento destinato a svolgersi dinanzi al tribunale. Ai sensi della disposizione dettata dal primo comma dell’articolo 16 bis, una volta che le parti sono entrate in contatto con il giudice, a mezzo del loro primo atto, che può a discrezione delle medesime essere depositato telematicamente o in cartaceo, ogni deposito successivo deve essere ormai obbligatoriamente telematico, fintanto che il rapporto parti-giudice non debba essere nuovamente instaurato, o perché la parte non è più la stessa, o perché non è più lo stesso il giudice”.
Tuttavia il reclamo ha veste peculiare in seno al processo esecutivo.
Afferma, ancora, la Corte che “Trattandosi di procedimento di natura cognitiva, e che dunque si colloca al di fuori dei «processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile», cui si riferisce il secondo comma dell’articolo 16 bis, il regime del deposito telematico va desunto dalla regola generale posta dal primo comma della disposizione. E, attesa la natura cognitiva del procedimento, che si dipana sullo sfondo dell’esecuzione forzata, ma del tutto al di fuori di essa, palesando una chiara natura impugnatoria ― ché, se esso non è proposto nei termini previsti, la decisione già adottata in punto di estinzione si stabilizza ― tale da determinare una netta cesura tra la fase esecutiva e quella cognitiva, deve aversi per certo che la proposizione del reclamo in discorso non sia riconducibile al novero degli atti endoprocessuali”.
Concludono le Sezioni Unite che, in tema di estinzione del processo esecutivo, il reclamo di cui all’art. 630, comma 3, c.p.c. non è atto cd. endoprocessuale e, pertanto, non è soggetto alla disciplina del deposito telematico obbligatorio di cui all’art.16-bis, comma 1, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012.
Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 7877 del 10/03/2022