Tenore di vita ai fini della separazione e indagini tributarie di ricerca dei redditi extra-fiscali
Indagini di polizia tributaria nel giudizio di separazione alla ricerca del tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi. Quando è attivata. Cassazione Civile Ordinanza n. 22616/2022

La Corte di Cassazione Civile, con Ordinanza n. 22616 depositata in data 19 luglio 2022 determina il potere/dovere del giudice nel disporre indagini tributarie, nel giudizio di separazione dei coniugi, tese a provare redditi entra contabili o extra fiscali del congiuge tenuto a versare un assegno di mantenimento, sia questo posto a favore dell’altro coniuge, sia che sia diretto al mantenimento dei figli.
La Corte ricorda come l'art. 156 c.c., comma 1, dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
E che l’art. 155 c.c., rinvia alle disposizioni riguardanti i cosiddetti giudizi separativi, ove l'art. 337 ter c.c. stabilisce che "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore".
Il “tenore di vita” nel giudizio di separazione
Se nel giudizio di divorzio il riferimento al tenore di vita è divenuto solamente potenziale alla luce della creazione del principio “compensativo-perequativo”da parte delle Sezioni Unite (Sentenza n. 18287/2018), nel giudizio di separazione tale riferimento, ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento, permane.
Ricorda la Corte che “la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso”.
Indagini tributarie nel giudizio di separazione
Nel giudizio di divorzio l’art. 5, della L. n. 898 del 1970 stabilisce che "In caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria".
E’ principio consolidato quello secondo cui il menzionato art. 5, previsto per il giudizio di divorzio, sia applicabile in via analogica anche ai procedimenti di separazione personale, stante l'identità di ratio tra assegno in favore del coniuge separato e assegno divorzile, ricondotta alla funzione eminentemente assistenziale di entrambi.
Afferma la Corte che “Dall'esame delle norme sopra richiamate si evince con chiarezza che ciò che rileva, ai fini della determinazione degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli in sede di separazione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dai coniugi quando vivevano insieme, a prescindere, pertanto, dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali da questi ultimi godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, in relazione ai quali l'ordinamento prevede, anzi, strumenti processuali, anche ufficiosi, che ne consentano l'emersione ai fini della decisione”. E aggiunge: “ai fini dell'accertamento del tenore di vita familiare, funzionale alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli in sede di separazione, rilevano anche i redditi sottratti al fisco e goduti dalla famiglia”.
Tuttavia non posso essere disposte indagini solamente sulla base della contestazione del reddito da parte del coniuge avente interesse, dovendosi apportare elementi tesi a suffragare tale contestazione.
Afferma la Corte: “Per poter fondatamente richiedere l'attivazione dei poteri ufficiosi in questione, non basta, dunque, contestare genericamente la veridicità delle allegazioni e delle prove altrui, ma occorre che siano offerti fatti concreti, in grado di mettere in discussione la rappresentazione della parte avversa in ordine alle condizioni di vita delle parti, come avviene proprio nel caso in cui siano prospettate entrate occultate al fisco”
Una volta offerti questi elementi a sostegno della propria tesi, il giudice non potrà esimersi dal disporre le indagini tributarie: “ se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate”.
In conclusione la Corte formula i seguenti principi di diritto:
"In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria."
"Nei giudizi di separazione giudiziale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. I Ordinanza n. 22616 dep. 19/07/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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