Fallimento della parte difesa e richiesta dell’avvocato di distrazione delle spese di lite

L’avvocato della parte che fallisce in sede di legittimità mantiene il potere rappresentativo nel processo, ma non sopravvive il diritto di distrazione alle spese non ancora esercitato prima del fallimento. Cassazione Ordinanza n. 37719/2022

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Fallimento della parte difesa e richiesta dell’avvocato di distrazione delle spese di lite

La Corte di Cassazione Sez. I, con Ordinanza n. 37719 depositata in data 23/12/2022 si esprime in ordine ai poteri dell’avvocato difensore nel caso in cui per la parte difesa venga dichiarato il fallimento, nel caso di specie nel giudizio di legittimità.

Alla luce del fallimento il legale aveva chiesto la distrazione delle spese legali confidando nell’esito favorevole del giudizio e nella solvibilità di controparte.

La Corte di Cassazione conclude affermando che se è ben vero che il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, tuttavia non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento.

Precisamente la Corte si esprime nel seguente modo:

“ … Non si può, tuttavia, accogliere la richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non certo perché formulata per la prima volta con la memoria illustrativa (per l'ammissibilità della richiesta sotto questo profilo, v. Cass. nn. 2455/1972; 12111/2014), bensì perché contestuale alla comunicazione, da parte del difensore, che la società da lui rappresentata è stata dichiarata fallita.

Quantunque la perdita della capacità di stare in giudizio sopravvenuta in sede di legittimità non determini l'interruzione del processo e permanga, pertanto, il potere di rappresentanza processuale del difensore, tuttavia lo speciale potere di quest'ultimo di chiedere la distrazione delle spese in proprio favore (art. 93 c.p.c.), in quanto incide direttamente sul rapporto interno tra lui e il suo cliente, presuppone che tale rapporto perduri anche sul piano sostanziale e non sia venuto meno per effetto dell'incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728 c.c.). Siffatta interpretazione restrittiva dell'effetto legale della procura alle liti previsto nell'art. 93 c.p.c. (ovverosia del peculiare potere conferito al difensore di formulare una richiesta nel proprio personale interesse, potenzialmente in conflitto con l'interesse del rappresentato) si impone a maggior ragione nel caso dell'intervenuto fallimento, allorché, in seguito alla perdita della capacità di stare in giudizio del cliente, non subentra un successore che assume la medesima posizione soggettiva del fallito, bensì il curatore fallimentare, soggetto terzo incaricato dell'apprensione di tutto l'attivo, della sua liquidazione e della ripartizione del ricavato tra i creditori, nel rispetto delle norme di legge che regolano l'ordine della distribuzione. Se è palese che il cliente, una volta fallito, non potrebbe disporre del diritto alla rifusione delle spese di lite a lui spettante in caso di successo nella causa, se ne deve inferire che nemmeno può sopravvivere a tale evento il potere di disposizione di quel diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al difensore in forza della procura precedentemente conferita e non ancora esercitato prima del fallimento del cliente”.


 

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