Ipoteca prestata dal fallito per debiti altrui e ammissione al passivo. Le SS.UU.
Sulle modalità per far valere verso il fallimento, i diritti di l’ipoteca o pegno prestati da soggetto fallito a garanzia di debito altrui. Cassazione SS.UU. Sentenza n. 8557/2023

In fatto.
Arriva alle Sezioni Unite la richiesta di comporre un contrasto giurisprudenziale in merito alla richiesta nei confronti del fallimento di attivazione di una garanzia reale posta a fondamento di un debito altrui. In particolare vengono sottoposti alle Sezioni Uniti questi quesiti:
1 - se il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, sia legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare, oppure possa ottenerne la soddisfazione mediante l'intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato;
2 - se, ai fini della partecipazione al concorso, risulti sufficiente l'accertamento dell'opponibilità della garanzia ai creditori, oppure sia necessaria la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito garantito;
3 - se tale verifica debba aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità;
4 - se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo possa incidere sull'esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito.
La "responsabilità senza debito"
La fattispecie posta avanti al giudice riguardava un diritto di ipoteca costituito su di un bene di persona poi fallita, essendosi il fallito limitato a prestare la garanzia reale per il debito altrui (senza assumere, quindi, alcuna posizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito).
La Corte descrive questa fattispecie come rientrante nella figura della "responsabilità senza debito", connotata da una dissociazione, nella nozione giuridica di obbligazione, tra la categoria del debito, e quindi del dovere di adempimento cui corrisponde il credito, e quella della responsabilità, che rappresenta lo stato di assoggettamento dei beni del responsabile, che sopravviene in caso d'inadempimento, essendo al creditore attribuito il diritto di agire in executivis sui beni di chi è estraneo al rapporto obbligatorio. Continua la Corte affermando che “l'espressione descrive, cioè, la situazione in cui il terzo non è tenuto all'adempimento del debito, che fa capo ad altri, ma soggiace, nondimeno, all'azione esecutiva del titolare del diritto di prelazione”.
La sentenza Sentenza n. 8557/2023 dedica ampia descrizione al contrasto di orientamenti e della loro successione nel tempo nonché alla stessa frammentazione della dottrina sul punto (per tali approfondimento si rimanda alla lettura del provvedimento, qui in calce disponibile)
Interessante, invece, è il tentativo di dare una risposta anche alla luce del nuovo Codice della Crisi di Impresa, in particolare quanto segnala che “ … nella sua nuova formulazione l'art. 52, comma 2, l. fall. prevede che non solo ogni credito, ma anche "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare" vada accertato secondo le norme stabilite dal capo V del titolo II, salvo diverse prescrizioni di legge”. Tuttavia, dal richiamo dell’art. 101 e 103 L. fall. La Corte ritiene che “da tale quadro è facile desumere che la formulazione dell'art. 52, comma 2, l. fall., che fa riferimento ad "ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare" vada posta in relazione alle richiamate azioni di rivendicazione e di restituzione”.
Richiesta del creditore avente ipoteca o pignoramento mediante domanda di partecipare alla distribuzione
Secondo le Sezioni Unite, il diritto del titolare dell'ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest'ultimo ha quindi l'onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una (inammissibile) domanda di insinuazione al passivo, ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso.
Ancora, aggiunge, importanti precisazioni: “il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore; il diritto reale di garanzia grava, piuttosto, sulla massa attiva, nel senso che osta a che il ricavato della vendita del bene possa essere ripartito tra i creditori del fallito prima che su di esso trovi soddisfacimento il titolare del detto diritto reale.”
Reclamo contro il progetto di distribuzione
Conclude la Corte che solo attraverso il reclamo (e i successivi eventuali gravami) che è assicurata la verifica giurisdizionale della pretesa del soggetto che non sia creditore del fallito, ma titolare della garanzia reale, sul bene acquisito alla massa.
Infatti, motiva la Corte,: “la disposizione del comma 3 dell'art. 110 l. fall. va difatti letta in continuità con quella di cui al comma 2: la legittimazione attiva a proporre reclamo avverso il progetto depositato dal curatore, ai sensi dell'art. 36 l. fall., compete ai destinatari della comunicazione (come pure rilevato da Cass. Sez. U. 26 settembre 2019, n. 24068, in motivazione), tra questi essendo ricompresi, per le ragioni esposte, anche i titolari di nuda prelazione che abbiano richiesto di soddisfarsi in sede distributiva: i quali, avendo fatto valere la loro garanzia reale sui beni acquisiti alla massa attiva, hanno interesse a interloquire sul piano di riparto, nella misura in cui questo abbia negato, totalmente o parzialmente, il loro diritto a soddisfarsi sul ricavato del bene”.
Quanto alla necessita di avere nel reclamo la partecipazione del debitore del debito (il terzo) le SS.UU. specificano che l'accertamento operato in sede di reclamo ex art. 36 l. fall. deve ritenersi operante sul piano endoconcorsuale, e in tal modo escludendo la necessità della sua partecipazione.
In conclusione le SS.UU. civili enunciano i seguenti principi di diritto:
"I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e dal D.Lgs. n. 169 del 2007, avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.
"I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.
"Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall..
"Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito.
"Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 8557 dep. 27/03/2023
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