Notifica negativa dell’impugnazione e riattivazione procedura: istanza alla Corte di nuovo termine
Mancata notifica di appello e riattivazione della procedura notificatoria: necessaria immediata istanza di nuovo termine perentorio per il relativo completamento? Cassazione Ordinanza n. 8983/2023

L’Ordinanza n. 8983 depositata in data 30 marzo 2023 della Corte di Cassazione civile si sofferma sulle attività da intraprendere nel caso in cui la notifica dell’atto di impugnazione non vada a buon fine.
Nel caso in questione il legale notificante era stato particolarmente sfortunato stante da un lato il decesso del legale presso il quale era stato eletto domicilio da parte di una società soccombente in primo grado e dall’altro lato la chiusura dell’attività dell’altra società soccombente, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.
Il legale, stante l’esito negativo e mancando pochi giorni al termine per l’iscrizione a ruolo, aveva iscritto a ruolo presentandosi poi alla prima udienza per chiarire l’impossibilità della notifica chiedendo la concessione di nuovo termine per la rinnovazione delle notifiche.
Modalità censurata sia in sede di appello che in corte di legittimità.
Si è appurato in sede di appello che a seguito della omessa notifica certificata in data 9 ottobre, l'atto di gravame era stato restituito all'appellante certamente prima del 18 ottobre successivo (data dell'iscrizione della causa ruolo) ma il legale notificante, anziché riattivare prontamente il procedimento notificatorio, aveva atteso l'udienza del 25 febbraio dell’anno successivo e, dopo avere, in modo non veritiero, rappresentato alla Corte di avere avuto conoscenza dell'omessa notifica solo poco prima dell'udienza medesima, aveva chiesto l'autorizzazione alla rinnovazione dell'atto.
Domicilio eletto: notifica presso lo studio professionale o alla persona del professionista?
Una prima distinzione compiuta dalla Corte di Cassazione riguarda la notifica presso il domicilio eletto dal professionista, quando l'organizzazione dello studio sopravviva al professionista deceduto.
Può capitare, infatti, che l’attività di uno studio professionale continui, talvolta con lo stesso nome, grazie all’attività di collaboratori o altri colleghi.
Vengono chiamati da opposte considerazioni due filoni giurisprudenziali apparentemente divergenti ma che la Corte di Cassazione odierna ricompone secondo una logica indiscutibile.
L’elezione di domicilio potrà essere effettuata
a) presso lo studio professionale
b) presso il professionista al suo studio.
Qualora lo studio dimostri una continuità, solamente nel primo caso potrà essere considerata valida la notificazione presso lo studio anche nel caso di decesso del professionista.
Afferma la Corte: “ … la regola secondo la quale, nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso uno studio professionale e l'organizzazione di tale studio sopravviva al professionista, non si determina l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio (e la conseguente necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita alla parte personalmente), non trova applicazione - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte - allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una persona individuata, professionista o meno, poiché in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta, non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo”.
In questo ultimo caso, nel caso sub b), ne diviene corollario il principio secondo il quale la elezione di domicilio diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario.
Ripresa del procedimento notificatorio mediante istanza di concessione di nuovo termine
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2009, con le sentenze nn. 3818 e 3819, hanno chiarito che il procedimento notificatorio può essere “salvato” qualora il legale si attivi “tempestivamente” con ulteriori attività.
Circa il criterio per individuare la “tempestività” della ripresa dell’iter notificatorio, esso era stato fissato in un preciso lasso temporale: la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.
In questa Rivista abbiamo scritto in “La mancata notifica e i termini per riattivarla "tempestivamente" e salvare l'iter notificatorio” a commento di Corte di Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, che riguardava un caso di notifica di impugnazione, proprio come nell’odierna fattispecie, e nella quale si è espresso il principio di diritto secondo il quale: "La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova".
La sentenza oggi in commento, tuttavia, introduce un elemento di novità: ripresa del procedimento notificatorio mediante istanza alla Corte di concessione di nuovo termine perentorio.
Afferma la Corte infatti:
“la tempestiva e rituale ripresa del procedimento notificatorio di un atto di impugnazione non andato a buon fine per caso fortuito o forza maggiore (come per la morte del procuratore), ne presuppone la riattivazione mediante istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio per completare la notifica, da depositarsi contestualmente all'attestazione dell'omessa notifica, nel termine previsto per la costituzione della parte nel caso di regolare instaurazione del contraddittorio”.
Non è espressamente indicato, ma se ne può dedurre che il rispetto della tempestività, alla luce di quanto sopra indicato, necessiti del deposito della istanza al giudice ad quem di fissazione di un termine perentorio, deposito da effettuarsi entro la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. dalla data dell’emergere della invalidità o mancata notifica.
Tuttavia ciò rappresenta l’aprirsi di un contrasto interpretativo. La stessa Cassazione del 2016 n. 14594 ricorda che “Nell'ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe "neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata" (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060)”.
La sentenza in commento sembra dimenticare il precedente delle SS.UU. del 2009 n. 17352.
Inesistenza della notifica, non sanabile con la rinnovazione
La Corte ricorda che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
E continua affermando che tali elementi essenziali consistono:
a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa
Quando l’atto viene restituito al mittente sic et simpliciter , quand'anche per fatto non imputabile al notificante, non può esservi subbio che l’attività notificatoria non ha esplicato alcun effetto.
In tal senso, ricorda la Corte, si è deciso con riferimento alla notificazione dell'atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Ordinanza n. 8983 del 30/03/2023
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!