Risarcimento del danno e metodo di calcolo degli interessi compensativi
Pagamento di acconti in risarcimento del danno e metodo di calcolo. Scomputo dal credito risarcitorio e decorrenza degli interessi compensativi. Cassazione Ordinanza n. 23927/2023

La Corte di Cassazione (con Ordinanza n. 23927 dspositata in fata 7 agosto 2023) conferma l’indirizzo prevalente delle modalità di calcolo degli interessi compensativi nel risarcimento del danno e, in aggiunta, con scomputo degli eventuali acconti ricevuti a titolo di risarcimento.
La sentenza della Corte d’Appello, cassata, aveva condannato al risarcimento del danno quantificato in una determinata somma, “devalutato alla data del sinistro, con detrazione degli acconti già versati, a loro volta devalutati alla data del sinistro, importo via via rivalutato anno per anno, nonché al pagamento degli interessi legali da calcolarsi sull'importo complessivamente spettante (comprensivo di sorte rivalutata e danno da mora) dalla data della sentenza di primo grado e sino al soddisfo”.
Tale criterio viene considerato errato dalla Corte di Cassazione (“ ... trascurato di tenere conto nella liquidazione finale del danno della mora già maturata a favore dei creditori tra la data del sinistro e quella di pagamento dell'acconto”) e ci propone in parte motiva un esame dettagliato dello stato della giurisprudenza sul punto.
Innanzitutto ricorda che
- il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito, infatti, è in mora ex re dal giorno del fatto illecito, e che
- il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'un obbligazione di valore e non di valuta.
Con la conseguenza che il danno va soggetto a rivalutazione per attualizzarlo al momento del pagamento.
Danno di valore, è vero, ma la Corte riconosce il diritto del danneggiato a ricevere anche il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento. Aggiunge che questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi - equitativamente scelto dal giudice - sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno.
Quanto al pagamento di acconti laCorte, ricapitolando lo stato dell’arte della recente giurisprudenza espone uno schema del procedimento logico da seguire.
Afferma, infatti, che nel caso di pagamento di un acconto tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
(c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023
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