Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nella opposizione esecutiva

Una conferma del nuovo indirizzo giurisprudenziale. Le opposizioni nelle esecuzioni presso terzi interessano sempre il terzo il quale è da considerarsi litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. Cassazione civile Sentenza n. 31850/2022

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Il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario nella opposizione esecutiva

In un giudizio di opposizione all’esecuzione ove una società si opponeva all’esecuzione intrapresa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione contestando la formazione del titolo nei suoi confronti, la Corte dei Cassazione a sorpresa annullava l’intero giudizio con la motivazione che l’opposizione si era svolta in carenza di contraddittorio nei confronti della banca terza pignorata.

Si tratta di Corte di Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n. 31850 depositata in data 27 ottobre 2022.

La Corte richiama il recente mutamento di indirizzo giurisprudenziale avutosi con Corte di Cassazione civile Sez. III, n.13533 depositata in data 18/05/2021 la quale ha espresso il seguente principio di diritto:

nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli art. 543 c.p.c. e ss. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario”.

Secondo il nuovo indirizzo, quindi, nella espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato.

Secondo l’arresto del 2021 lo sviluppo della giurisprudenza in materia “svela come la giurisprudenza di questa Corte abbia talmente allargato il novero delle ipotesi di necessaria partecipazione del terzo pignorato al giudizio di opposizione, da imporre la conclusione che tale partecipazione costituisca per diritto vivente la regola, e non l'eccezione” E continua affermando: “Dire, infatti, che il terzo "di regola" non è litisconsorte necessario salvo che abbia un interesse; e definire poi questo "interesse" in termini così ampi da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti, è conclusione non coerente con la logica formale e con le necessarie indicazioni di chiarezza che legittimamente gli interpreti si attendono da questa Corte, ai sensi dell'art. 65 ord. giud.

Di qui la modifica dell’indirizzo: “Coerenza e chiarezza impongono dunque di superare la massima tralatizia di cui sopra e constatare l'avvenuta emersione, quale jus receptum, del principio per cui il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, ex art. 102 c.p.c., nelle opposizioni esecutive”.

 


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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. III, Sentenza n. 31850 dep. 27/10/2022

 

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